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Sicurezza sul Lavoro Il nuovo Testo Unico - D.Lgs. 81/2008

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(1)

UCTSP MILANO 27 GIUGNO 2008

STEFANIA CASOTTO

RESPONSABILE DEI SERVIZI

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE

1

Sicurezza sul Lavoro

Il nuovo Testo Unico - D.Lgs. 81/2008

(2)

Agenda

2



La definizione di Lavoratore



Il Campo di applicazione



Il Datore di Lavoro - obblighi principali - novità



Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)



Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(3)

Definizione di Lavoratore - art. 2

3



Comma 1, lett. a):

Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito della

organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o

una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

(4)

Definizione di Lavoratore - art. 2 Soggetti Equiparati

4



Al lavoratore così definito è equiparato:



il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto;



l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c.;



il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi ai sensi della legge 196/97 e di specifiche disposizioni regionali;



l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici (comprese le apparecchiature VT);



il volontario (legge 266/1991);



i volontari del Corpo Nazionale dei VVFF e della protezione civile;



il volontario che effettua il servizio civile;



il lavoratore di cui al D. Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili).

(5)

Campo di Applicazione - art. 3 - I

5



Il D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attivita’, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1);



principio ispiratore: effettività della tutela della salute e sicurezza del lavoratore, anche indipendentemente dalla condizione formale di subordinazione;



estensione di determinati obblighi di sicurezza -artt. 21 e 26-



nei cfr dei soggetti di cui al comma 11, art.3: i lavoratori autonomi



nei cfr dei soggetti di cui al comma 12, art.3: i componenti dell’impresa

familiare, i piccoli imprenditori, i soci di societa’ semplici operanti nel

settore agricolo (per tutti questi solo gli obblighi dell’art. 21).

(6)

Campo di Applicazione - art. 3 - II

6



positivizzazione degli obblighi di sicurezza per categorie di

lavoratori non rientranti nella definizione classica di lavoratore subordinato:



comma 7, art.3: lavoratori a progetto e lavoratori coordinati e continuativi, qualora la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente;



comma 8, art.3: lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario);



comma 9, art.3: lavoratori a domicilio, ma solo con riguardo agli obblighi ex artt. 36 e 37, più obbligo di dotazione dei DPI;



comma 10, art.3: lavoratori subordinati che effettuano lavoro a distanza

(mediante collegamento informatico e telematico): applicazione Titolo VII.

(7)

Campo di Applicazione - art. 3 - III

7



In particolare:



art. 3, comma 5: con riguardo ai prestatori di lavoro nell'ambito di un

contratto di SOMMINISTRAZIONE di lavoro di cui agli artt. 20 e ss. D.Lgs.

276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;



art. 3, comma 6: nell'ipotesi di DISTACCO del lavoratore di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario



salvo l'obbligo in capo al distaccante di informare e formare il lavoratore

sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le

quali egli viene distaccato.

(8)

Campo di Applicazione - restrizione agli obblighi dell’art. 21

Ai sensi dell’art. 21,



i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.,



i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c.,



i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e



i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo DEVONO:



utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;



munirsi di DPI ed utilizzarli

conformemente alle disposizioni di cui al titolo III ;



munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

8

(9)

Campo di Applicazione - facoltà secondo l’art. 21

Ai sensi dell’art. 21,



i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.,



i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c.,



i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e



i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

HANNO FACOLTA’ DI:



beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;



partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

9

(10)

Obblighi dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 26 - I

10

In caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della azienda:



Il datore di lavoro ( committente ) deve innanzitutto:

 verificare l'idoneità tecnico professionale dei soggetti in questione;

 dare tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nella realtà aziendale e sulle corrispondenti misure di sicurezza adottate.



I datori di lavoro ( committente, appaltatore , subappaltatori ) sono tenuti a:

 cooperare all'attuazione delle misure prevenzionistiche incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

 coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi in modo

da eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(11)

Obblighi dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 26 - II

11

In caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della azienda:



II datore di lavoro committente deve :



promuovere cooperazione e coordinamento previsti, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze.



Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.



Ai contratti stipulati anteriormente al 25 /08/ 2007 ed ancora in corso alla

data del 31 /12/ 2008, il documento in questione deve essere allegato entro

tale ultima data.

(12)

Obblighi dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 26 - III

12

In caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della azienda:



Nei singoli contratti di subappalto, appalto e somministrazione, anche qualora (già) in essere al momento della data di entrata in vigore del T.U., devono essere specificamente indicati - a pena di nullità-

i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.



Con riguardo ai citati contratti che siano stati stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31

dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

(13)

Il Datore di Lavoro - art. 17

13



Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:



la valutazione di tutti i rischi



la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall'art.28 (contenuto fondamentale: la relazione sulla valutazione dei rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati);



la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi

.

(14)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - I

14



informare, formare e addestrare ai sensi degli artt. 36 e 37;



fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il RSPP e il M.C., ove presente;



designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, primo soccorso e,

comunque, di gestione dell'emergenza;



richiedere che i lavoratori osservino le norme vigenti e le disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e individuali messi a disposizione;

(15)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - II

15



nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;



richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;



vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza

sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il

prescritto giudizio di idoneità;

(16)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - III

16



comunicare all'INAIL o all'IPSEMA -in relazione alle rispettive competenze- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;



comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza (RLS);

(17)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - IV

17



consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza;



consegnare al RLS, su sua richiesta, copia del DVR e consentirgli di accedere ai dati relativi agli infortuni comunicati all’INAIL;



consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'art. 50;



convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 nelle unità produttive

con più di 15 lavoratori;

(18)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - V

18



aggiornare le misure di prevenzione in relazione



ai mutamenti organizzativi e produttivi incidenti su salute e sicurezza del lavoratore



al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione;



evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno -

verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio-;

(19)

Datore di Lavoro e Dirigente Obblighi principali - art. 18 - VI

19



elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 (DUVRI), e

consegnarne copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che ne facciano richiesta per l'espletamento della loro funzione;



nell' ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di

subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro.

(20)

Datore di Lavoro e Dirigente Obbligo di Informazione - art. 36

20



L’informazione ha ad oggetto:



i rischi connessi all’attività dell’impresa in generale, i rischi specifici collegati all’attività svolta, le relative disposizioni aziendali;



le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,

l'evacuazione dei luoghi di lavoro e i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare tali procedure;



i nominativi del responsabile e degli addetti del SPP, e del M.C.;



i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;



le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



Per i lavoratori immigrati:



verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

(idem con riguardo alla Formazione).

(21)

Datore di Lavoro e Dirigente Obbligo di Formazione - art. 37

21



La formazione -che deve avere contenuto facilmente comprensibile- ha ad oggetto:



i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, etc.;



i rischi specifici riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



Formazione / addestramento specifico devono avvenire in occasione:



della costituzione del rapporto di lavoro o dell‘inizio dell'utilizzazione ove si tratti di somministrazione di lavoro;



del trasferimento o cambiamento di mansioni;

dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,

(22)

Il Documento di Valutazione dei Rischi contenuti - art. 28 -

22



Il Documento di cui all’art. 17, comma 1, lett.a) -il DVR- deve avere data certa e contenere, principalmente:



una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;



l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati);



il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS interno o territoriale

(RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del

rischio.

(23)

La Valutazione dei Rischi modalità - art. 29 - I



Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR, in

collaborazione con il RSPP e il medico competente -nei casi di cui all' art. 41- previa consultazione del RLS;



Il DVR di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), e il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;

23

(24)

La Valutazione dei Rischi modalità - art. 29 - II

24



I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.6, comma 8, lettera f).



Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato art. 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono AUTOCERTIFICARE l'effettuazione della valutazione dei rischi.



I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare

la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui

all'art.6, comma 8, lettera f).

(25)

Svolgimento da parte del Datore dei compiti del SPP -art. 34 -



Fuori dei casi di cui all’art. 31, comma 6, nelle ipotesi elencate all’Allegato II,



il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al RLS



alle seguenti condizioni:

frequentare corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, secondo i contenuti dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del T.U.Sicurezza;



frequentare corsi di aggiornamento (come previsti da suddetto Accordo).

25

(26)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione I compiti - art. 33

26



I compiti del SPP:



individuare i fattori di rischio, individuare ed elaborare, per quanto di competenza, le appropriate misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;



proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;



fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36;



partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza

sul lavoro, nonché alla riunione periodica cui all' art. 35.

(27)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 47

27



Nelle aziende che occupano FINO A 15 dipendenti, il RLS:



è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;



può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo (a norma dell’art. 48);



Nelle aziende con PIU’ di 15 dipendenti, il RLS:



è eletto/designato dai lavoratori nell’ambito delle r.s.a.;



in assenza di r.s.a., è eletto dai lavoratori al loro interno.



Qualora non si proceda ad elezione del RLS interno:



le funzioni sono esercitate dal RLS Territoriale (art. 48), il quale ha diritto ad una formazione particolare (durata minima 64 ore + 8 ore

aggiornamento annuale);

(28)

Le principali attribuzioni del RLS art. 50

28



Il RLS è consultato:



nelle occasioni che riguardano attività di carattere preventivo per la sicurezza;



sulla designazione degli addetti al SPP e all’attività di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso;



in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37.



Il RLS riceve:



tutta l'informazione e la documentazione aziendale inerente la sicurezza

nell'ambiente di lavoro (dalla Valutazione dei Rischi alle relative misure di prevenzione agli infortuni e malattie professionali);



ha accesso al D.V.R.



una formazione adeguata, e comunque non inferiore a quella dell’art. 37.



Il RLS avverte:

il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

(29)

Il Medico Competente gli obblighi - art. 25

29



Il M.C. è tenuto principalmente a:



collaborare con il Datore e con il SPP relativamente alle attività di

carattere preventivo per la sicurezza, compresa l'attività di informazione e formazione, e di organizzazione del servizio di primo soccorso;



programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41;



istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una

cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;



consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la

documentazione sanitaria in suo possesso;

(30)

La Sorveglianza Sanitaria art. 41

30



La sorveglianza sanitaria è effettuata dal M.C. e comprende:



visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;



visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;



visita medica su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta dal M.C.

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;



visita medica in occasione del cambio della mansione;



visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti.

(31)

UCTSP MILANO 27 GIUGNO 2008

STEFANIA CASOTTO

RESPONSABILE DEI SERVIZI

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE

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Sicurezza sul Lavoro

Il nuovo Testo Unico - D.Lgs. 81/2008

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