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Alla c.a. di: Varvarito Lavori S.r.l.

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Academic year: 2022

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Alla c.a. di: Varvarito Lavori S.r.l.

e.p.c. Regione Toscana

Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti ARPAT, dipartimento di Prato

Oggetto: D.lgs. 152/2006 art 6 comma 9, L.R. 10/2010 art 58: parere circa le modifica previste per l'impianto recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Via del Ferro, loc. San Giorgio a Colonica, nel comune di Prato (PO). Proponente:Varvarito Lavori S.r.l.

Il proponente Varvarito Lavori S.r.l., con nota del 01.02.2021 prot. 0039714, ha richiesto un parere in merito alla sostanzialità o meno ai fini della normativa VIA, della modifica proposta per l’attività di gestione rifiuti non pericolosi nell’impianto ubicato in Via del Ferro, loc. San Giorgio a Colonica nel Comune di Prato (PO),allegando la relativa documentazione.

Ciò premesso, dall’esame della documentazione presentata in allegato alla richiesta si evidenzia che:

l’impianto in oggetto ha ottenuto pronuncia di VIA positiva ed è attualmente autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Determina n. 160 del 05/02/2016 della Provincia di Prato, successivamente aggiornata con

• Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12077 del 18/07/2019 per l’ approvazione della procedura gestionale per il recupero del CER 170302 ai sensi del DM 69/2018;

• Nota Regione 29/07/2019: Comunicazione dell’esito positivo delle verifiche amministrative per l’installazione di un miscelatore di inerti “non rifiuti” (modifica valutata con nota del 21.03.2019 del Settore Scrivente come non sostanziale ai fini VIA);

• Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 18333 del 08/11/2019 introduzione della

“microraccolta” di rifiuti inerti non pericolosi e la costruzione di una tettoia metallica (modifica valutata con nota del 13/02/2018, prot.80774, del Settore Scrivente come non sostanziale ai fini VIA);

• Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 17703 del 05/11/2020: autorizzazione all’inizio dell’attività di “microraccolta”.

Nella D.D. 160/2016 di cui sopra oltre al rilascio dell’autorizzazione veniva espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto così come autorizzato con specifiche prescrizioni, condizioni e limitazioni ovvero:

1. Limitazione a 450.000 tonnellate/anno di gestione rifiuti, fino a che non venga accertata l’origine della potenziale contaminazione da solfati in falda individuata sull’area, nonché mantenimento della lista dei codici CER già autorizzati;

2. Esclusione del CER 170802;

3. Monitoraggio bimestrale della falda e semestrale per le emissioni diffuse;

4. Limitare l’altezza dei cumuli;

www.regione.toscana.it Piazza Unità italiana, 1

AOOGRT/PD Prot. 0078555 Data 23/02/2021 ore 12:05 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

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5. Mantenere la siepe in canna di bambù sul perimetro dell’impianto:

6. Piano di ripristino a conclusione dell’attività

inoltre la variante di destinazione urbanistica, in forza dell’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale di Prato con Delibera n. 3 del 21/01/2016, è limitata alla durata della stessa autorizzazione alla gestione.

L’attività di gestione rifiuti attuale riguarda, oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto non pericoloso, la produzione di materie prime seconde per l’edilizia a seguito di operazioni di:

• frantumazione/macinazione

• vagliatura

• selezione

• eventuale trattamento di stabilizzazione a calce

• eventuale miscelazione con materiale inerte.

Le tipologie di rifiuto attualmente autorizzate al trattamento R5/R13 sono rappresentate dai codici EER 170904 (macerie), 170504 (terre e rocce) 170302 (miscele bituminose) 170101 (cemento) 170102 (mattoni) 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche), 010102 (rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi) 010408 (scarti di ghiaia e pietrisco) 170508 (pietrisco per massicciate ferroviarie) 010413 (rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra) pari a 450.000 T/

anno e 1.500 T/giorno;

la massima capacità di stoccaggio per la messa in riserva R13 per i soli rifiuti individuate dai CER 170405 (ferro e acciaio) 170201 (legno) 170203 (plastica) è pari a 100 T.

Le modifiche proposte consistono:

1) ampliare i rifiuti trattati (operazioni R13/R5) senza niente modificare al ciclo di lavoro attuale. E' indicato che la scelta dei condici richiesti ricade su quei codici per cui il DM 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, già prevede un ciclo di recupero per la produzione di aggregati (legati e non legati) idonei per l’impiago nelle attività di costruzione in genere, e per le quali lo stesso il DM 05/02/98 associa le seguenti operazioni di recupero:

1. operazioni di frantumazione/vagliatura/selezione e/o miscelazione;

2. realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali, utilizzo per copertura di discariche, previo eventuale trattamento di cui al punto 1;

3. recuperi ambientali o ripristini in genere previo eventuale trattamento di cui al punto 1;

4. materie prime secondarie per l'edilizia o per l’industria lapidea.

I codici richiesti sono oltre una cinquantina e sono divisi nelle seguenti tipologie: rifiuti misti, materiali di scavo, conglomerati, scarti industriali e materiali lapidei, e hanno origine più disparate come per esempio:

EER 020402 carbonato di calcio fuori specifica, 101003 scorie di fusione, 190121 ceneri pesanti e scorie diverse da quelli di cui alla voce 191211; 191304 fanghi prodotti dalle operazioni di terreni diversi da quelli di cui alla voce 191303;101103 scarti di materiale in fibra a base di vetro; per ogni tipologia vengono proposte le operazioni di recupero R13 ed R5, indicando uno o più dei trattamenti di cui all’elenco di cui sopra.

Unicamente per quanto riguarda il codice CER 191212 sono riportate le seguente considerazioni di dettaglio:

“la classificazione del rifiuto 19.12... è legata alla tipologia di operazioni a cui lo stesso è stato sottoposto e non alla qualità intrinseca del prodotto. Di fatto la normativa di settore classifica il gruppo 1912.. come

“rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione,

riduzione in pellet) non specificati altrimenti”, senza entrare quindi nel merito delle caratteristiche chimiche AOOGRT/PD Prot. 0078555 Data 23/02/2021 ore 12:05 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

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o fisiche del materiale, ma solo merceologiche (metalli, plastica, vetro etc). Il mercato attuale legato alle attività di costruzione e demolizione ed alla gestione rifiuti, offre molte possibilità di ritiro di rifiuti classificabili con codice 191212, facilmente lavorabili. Si riporta a solo titolo di esempio la seguente casistica: Materiale riciclato, da impianto di gestione rifiuti inerti, autorizzato al recupero R5 per mezzo di frantumazione e vagliatura, che a seguito di verifica degli enti di controllo evidenzia pezzatura superiore ai limiti consentiti dalla Circolare 5205/2005. Detto materiale assume la qualifica di rifiuto, in quanto non ha completato il ciclo di trattamento, e il corretto codice da attribuire è il 191212, in quanto ha subito un ciclo di frantumazione vagliatura. Lo stesso rifiuto può essere quindi nuovamente lavorato, fermo restando che l’impianto che lo riceve sia autorizzato per il corretto codice CER. Le operazioni a cui sottoporlo sono quelle ad oggi autorizzate nel ciclo di recupero, ovvero frantumazione/vagliatura/selezione”;

2) limitatamente alla sola messa in riserva (R13), mantenendo invariato la capacità massima di deposito di 100 T, è richiesto l’inserimento dei codici 170407 (metalli misti ) e 170411 (cavi). Il proponente specifica che l’area del piazzale di lavorazione è totalmente pavimentata in stabilizzato rullato e compattato, risulta invece pavimentata in cemento l’area di ingresso dedicata al transito di mezzi pesanti; tutta l’area è asservita da una rete di raccolta delle acque meteoriche.

Al fine di definire se la modifica comporta sostanziali variazioni di impatto il proponente osserva che il progetto di modifica proposto:

1. NON determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già autorizzato Non verrà di fatto variato il perimetro dell’area ad oggi autorizzata.

2. NON determina un cambiamento di tecnologia rispetto all’attuale gestione di rifiuti e quindi non incide sulle attività elencate all’Allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/06. Non vengono introdotti nuovi macchinari e non viene variato il ciclo produttivo costituito da operazioni di frantumazione, vagliatura, selezione, miscelazione con inerte e trattamento a calce

3. NON determina un incremento dimensione in quanto non si avranno modifiche ai quantitativi annui o istantanei trattati dei rifiuti.

4. NON determina un incremento significativo dei fattori di impatto in quanto non variando i quantitativi trattati, la gestione degli spazi e le tecniche di lavorazione, rimangono inalterate tutte le valutazioni ad oggi validate con:

a. Determina della Provincia di Prato n. 160 del 05/02/2016 relativa all’approvazione congiunta della procedura di V.I.A. e del progetto di gestioni rifiuti;

b. Procedura art. 58 della LR 10/2010 conclusa con nota della Regione Toscana n. 26/18 del 13/02/2018;

c. Procedura art. 58 della LR 10/2010 conclusa con nota della Regione Toscana n. 38/19 del 21/03/2019;

in termini di emissioni in atmosfera, scarichi, rumore, traffico, fabbisogno idrico e produzione di rifiuti.

Il proponente in considerazione del fatto che:

1.la variazione incide solo nell’ampliamento della gamma di codici CER ammissibili alle procedure di recupero,

2.i nuovi rifiuti sono già ricompresi nelle tecniche standardizzate di recupero definite dal DM 05/02/98 al fine della produzione di materiale per l’edilizia;

3. non variando i quantitativi approvati, gli spazi e le tecniche di recupero non si hanno variazioni negative agli impatti già discussi e validati nell’ambito delle procedure, ai sensi della LR 10/2010, concluse;

ritiene che la modifica proposta sia NON SOSTANZIALE nei termini indicati dall’art. 58 della LR 10/2010.

Ciò premesso, con riferimento alla modifica 1) si evidenzia quanto segue.

www.regione.toscana.it Piazza Unità italiana, 1

AOOGRT/PD Prot. 0078555 Data 23/02/2021 ore 12:05 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

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I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco hanno origine e caratteristiche chimico fisiche non riconducibili alle tipologie per il quale l’impianto è già stato valutato ed autorizzato.

Il sommario rinvio, operato dal proponente, all’attività di recupero del DM 05.01.1998 non fornisce informazioni tali da permettere la valutazione della conformità e della sostenibilità ambientale delle modalità operative e gestionali dell’impianto nonché dei dettagli dei processi di recupero, in relazione ai possibili impatti generati.

Ne è un esempio la diversa tipologia di emissione polverulente in fase di trattamento associabile ad esempio ad un rifiuto inerte piuttosto che ad uno come le scorie di fusione; la possibilità in base alla modificata natura del rifiuto in deposito di potenziale contaminazione delle acque meteoriche dilavanti con sostanze diverse da quelle attualmente valutate di cui occorre verifica l’efficacia di rimozione dell’impianto di trattamento.

In aggiunta alcuni rifiuti quali quelli identificati da EER 010508 (Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06) ,010599 (Rifiuti non specificati altrimenti - Terre di perforazione con fresa scudata EPB – TBM e scavo di diaframmi) 191304 ( Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03) non risultano ricompresi all’interno delle tipologie normate dal D.M. 05.02.1998, e per le quali è stato comunque indicato un trattamento R3/R5 in alcun modo qualificato.

E' inoltre necessario valutare se le attrezzature attualmente operanti possano risultare di tecnologia adeguata a quella necessaria al trattamento dei rifiuti previsto allo stato modificato.

Non sono evidenti le modalità e la capacità dell’eventuale deposito istantaneo per le singole tipologie di rifiuti oggetto della modifica, elemento progettuale per il quale invece è necessario effettuare specifiche valutazioni in termini di impatti ambientali.

Si ritiene che la modifica non rappresenti un adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell’impianto così come attualmente autorizzato (art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006);

dall’esame della documentazione presentata non emergono i possibili impatti sulle varie matrici ambientali e quindi la loro significatività, con riferimento alla qualità dell'aria ed alle emissioni odorigene, alla tutela della acque superficiali e sotterranee, al clima acustico (art.58 della l.r. 10/2010).

Si tiene quindi non possibile escludere impatti ambientali significativi e negativi dovuti all'esercizio dell'impianto con la modifica n.1 operativa, la quale è da includere tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; è pertanto necessario espletare la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente.

Per quanto attiene alla modifica 2) condividendo quanto osservato dal proponente si ritiene che essa si configuri come modifica non sostanziale ai fini VIA.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al settore regionale autorizzante di comunicare copia dell'atto autorizzativo eventualmente adottato in esito al presente parere.

AOOGRT/PD Prot. 0078555 Data 23/02/2021 ore 12:05 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

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Si comunica infine a Varvarito Lavori S.r.l.. l'Informativa agli interessati ai sensi dell’ art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattata:

Pamela Tomberli (tel. 055 4387196), mail: pamela.tomberli@regione.toscana.i t .

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE Arch. Carla Chiodini pt-lg/

Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel ri- spetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi infor- matici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale ; il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento ammini- strativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la pre- sentazione dell’istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normati- va in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in confor- mità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incom- pleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

www.regione.toscana.it Piazza Unità italiana, 1

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