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REGOLAMENTO COMUNALE PERL UTILIZZO TEMPORANEO DELLE SALE E DELLE STRUTTURE COMUNALI PUBBLICHE

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COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Provincia di Como

Piazza XXVII Maggio n. 1 22042 – San Fermo della Battaglia

REGOLAMENTO COMUNALE PERL’UTILIZZO TEMPORANEO

DELLE SALE E DELLE

STRUTTURE COMUNALI PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 24 giugno 2019

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Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d’accesso e di utilizzo delle sale e delle strutture comunali pubbliche che l’Amministrazione Comunale pone a disposizione, anche a favore di terzi, per lo svolgimento di attività ed iniziative temporanee nell’intento di favorire la crescita civile e democratica.

Art. 2

Sale e strutture pubbliche comunali

Le sale e le strutture pubbliche comunali poste a disposizione dall’Amministrazione ai fini del presente regolamento sono le seguenti:

˃ “Sala Consiliare” c/o il Municipio – Piazza XXVII Maggio n. 1

˃ “Sala Polifunzionale Sandra Filanti Piffaretti” c/o la struttura sede della Associazioni – via De Cristoforis, 2

˃ “Auditorium” di via Lancini

˃ “Cucina attrezzata” annessa all’Auditorium di via Lancini

Art. 3

Modalità d’uso particolari

Sala Consiliare:

La sala consiliare è concessa esclusivamente:

- Per la celebrazione di matrimoni.

- Per attività finalizzate ad eventi di carattere politico-amministrativo, garantendo a tutti pari diritto di utilizzo:

• Ai gruppi consiliari di San Fermo della Battaglia fino ad un numero massimo di 12 (dodici) giorni all’anno per gruppo, non più di 2 (due) giorni al mese.

• Ai partiti politici fino ad un numero massimo di 6 (sei) giorni complessivi, non più di 2 (due) giorni per partito.

• Ai candidati sindaco in occasione delle elezioni amministrative fino a un numero massimo di 2 (due) giorni per candidato.

• Per ulteriori eventi organizzati dai succitati soggetti saranno concessi ai sensi del presente regolamento le “sale polifunzionali” di cui all’art. 2.

- Per attività formative a favore del personale dipendente dell’ente e di altri enti.

- Per iniziative patrocinate dal Comune

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- Per la celebrazione di eventi commemorativi/celebrativi.

La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle sedute del Consiglio Comunale.

Sala Polifunzionale Sandra Filanti Piffaretti

La Sala polifunzionale Sandra Filanti Piffaretti, è concessa per tutte le iniziative istituzionali, riunioni, convegni, seminari, culturali, sociali, politiche.

Auditorium di via Lancini

L’auditorium può essere concesso, dopo un’istruttoria degli Uffici, oltre che per le iniziative indicate nel punto precedente, anche per concerti, spettacoli teatrali, feste e altre manifestazioni.

Il concessionario, oltre alle tariffe previste, deve versare un deposito cauzionale di € 300,00.=, che verrà restituito ad avvenuta positiva verifica del buono stato delle attrezzature, della completezza della dotazione e della pulizia anche a seguito di apposito sopralluogo da parte di personale comunale o di un incaricato; un deposito cauzionale di € 200,00.= che verrà restituito ad avvenuta positiva verifica del mancato utilizzo delle aree antistanti l’auditorium come parcheggio, per motivi di sicurezza e di decoro (sarà consentito solo lo scarico e il carico di attrezzature prima e dopo gli spettacoli), in ogni caso potranno essere applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada; un deposito cauzionale di € 500,00.= che verrà restituito ad avvenuta positiva verifica del mancato utilizzo di qualunque tipo di strumentazione amplificata diversa da quella presente nell’auditorium (la Giunta Comunale potrà autorizzare diverse modalità di amplificazione per particolari spettacoli). I depositi cauzionali verranno prestati mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o mediante assegno bancario/circolare.

Il concessionario non residente o non avente sede nel Comune di San Fermo della Battaglia oltre alle tariffe previste e ai depositi cauzionali di cui sopra deve versare l’importo di € 200,00.= per le pulizie dei locali usati a cui provvederà l’Amministrazione Comunale.

Cucina attrezzata annessa all’Auditorium di via Lancini

Può essere concessa esclusivamente ai richiedenti che dimostrano il possesso di specifica abilitazione all’utilizzo della stessa (cuochi, addetti alla ristorazione). L’utilizzo può essere concesso esclusivamente per iniziative complementari ad una manifestazione principale che si effettui nel territorio del Comune di San Fermo.

Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria, di somministrazione di alimenti e bevande ed al possesso dell’attestato HACCP.

In ogni caso, per l’utilizzo della cucina è richiesto un deposito cauzionale di € 2.000,00.=, da rilasciarsi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o mediante assegno

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bancario/circolare, che verrà restituita ad avvenuta positiva verifica del buono stato delle attrezzature, della completezza della dotazione e della pulizia a seguito di sopralluogo da parte di un incaricato comunale.

Il concessionario non residente o non avente sede nel Comune di San Fermo della Battaglia oltre al deposito cauzionale di cui sopra deve versare l’importo di € 500,00.= per la pulizia della cucina a cui provvederà l’Amministrazione Comunale.

Per l’utilizzo delle strutture comunali di cui all’art. 2, le iniziative organizzate dal Comune avranno la precedenza sulle richieste di Enti, Associazioni, etc..

Eventuali deroghe possono essere concesse con espressa autorizzazione del Sindaco.

Art. 4

Modalità di concessione

Il Comune di San Fermo della Battaglia, con le modalità previste dal presente regolamento, concede, con apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Affari Generali (lettera o e-mail certificata), a coloro che ne facciano richiesta (enti, associazioni, organismi pubblici o privati) l’utilizzo delle sale e delle strutture di cui all’art. 2 e nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, per attività istituzionali, riunioni, convegni, seminari, iniziative ricreative, culturali, sociali, politiche e religiose o per altri fini purché non in contrasto con la normativa vigente.

L’uso delle sale e delle strutture di cui all’art. 2 e nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, per iniziative/eventi che hanno “fini di lucro” è ammesso solo su autorizzazione della Giunta Comunale o del Sindaco, che renderà parere favorevole alla concessione solo nel caso in cui sia verificata la compatibilità dell’utilizzo con la destinazione dello spazio richiesto. La tariffa sarà stabilita dalla stessa Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art. 6.

E’ ammesso altresì solo su espressa autorizzazione della Giunta Comunale o del Sindaco l’uso continuativo e/o ripetitivo delle strutture, per utilizzi, anche discontinui, superiori a 5 (cinque), per lo svolgimento di corsi di specializzazione, seminari, corsi per tempo libero, etc.

Art. 5

Richiesta d’utilizzo

Le richieste di utilizzo delle sale e delle strutture pubbliche comunali devono essere presentate, di norma, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’occupazione. Per i casi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, la richiesta dovrà essere presentata, di norma, almeno 15 (quindici) giorni prima.

L’Ufficio competente, deputato al rilascio dell’autorizzazione, vi provvederà al rilascio entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento.

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Le richieste dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

• la denominazione ed il recapito del singolo, dell’Ente, della Società, dell’Associazione o organismo richiedente;

• l’individuazione della sala o della struttura e la descrizione dell’attività che si intende svolgere;

• il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile;

• programma dettagliato dell’iniziativa con l’indicazione del giorno (o dei giorni), degli orari di utilizzo, comprensivi di eventuali giorni di allestimento e/o smontaggio, nonché eventuali installazioni previste;

• la dichiarazione con la quale il richiedente assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di San Fermo della Battaglia da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

• la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture concesse;

• l’accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il concessionario della sala o struttura comunale dovrà garantire che l’uso della stessa sia quello dichiarato nella richiesta.

Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo della sala o della struttura concessa.

In relazione al tipo di iniziativa/evento, nella prenotazione occorrerà tener conto che, di norma, per circa un giorno prima dell’occupazione e per circa un giorno dopo, la struttura non potrà essere utilizzata per via dei preparativi e delle pulizie.

La chiave di accesso verrà consegnata un giorno prima del giorno richiesto e dovrà essere riconsegnata al massimo un giorno dopo, il ritardo potrà causare il trattenimento della cauzione.

Art. 6

Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe per l’utilizzo delle sale e delle strutture pubbliche comunali, sono comprensive del rimborso forfetario delle spese di elettricità, acqua e riscaldamento, pulizia accurata dei locali e sono stabilite dalla Giunta Comunale, in relazione alla modalità ed alla durata temporale dell’uso richiesto.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune – Banca Credito Valtellinese, tramite Bancomat presso il Comune o bonifico bancario, con le modalità

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indicate nell’autorizzazione, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’occupazione della sala o della struttura.

La concessione per l’utilizzo e la consegna delle chiavi della sala o della struttura sono subordinate all’esibizione della ricevuta del versamento.

Sarà effettuato il rimborso della tariffa corrisposta solo nei seguenti casi:

- indisponibilità della sala per cause di forza maggiore o per sopraggiunte ed improrogabili esigenze istituzionali;

- disdetta da effettuarsi con comunicazione scritta e protocollata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’occupazione della sala o della struttura.

In casi particolari il Responsabile potrà richiedere una cauzione a seconda dell’attività da svolgere, della durata della concessione e del pregio dell’immobile, a garanzia dell’esatto adempimento delle norme del presente regolamento. L’importo della cauzione sarà fissato con il medesimo atto che stabilisce le tariffe. La cauzione viene restituita al concessionario entro 15 (quindici) giorni dall’utilizzo della sala o struttura concessa, previa verifica degli adempimenti prescritti nel presente regolamento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento determina l’incameramento, in ogni caso, della cauzione prestata.

Art. 7

Esenzioni dal pagamento

Sono esentati dal pagamento delle tariffe di cui al precedente articolo 6 i seguenti soggetti:

• I Gruppi consiliari di San Fermo della Battaglia,

• Le istituzioni scolastiche,

• Le associazioni di volontariato con sede in San Fermo della Battaglia iscritte nell’apposito Albo Regionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i.. e quelle di cui all’art.

4 del Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117,

• Le associazioni con sede in San Fermo della Battaglia, che abbiano regolarmente depositato in Comune, il proprio atto costitutivo e lo statuto,

• I soggetti che svolgono iniziative con patrocinio dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 30 “Concessione gratuita dei beni comunali – Patrocinio” del vigente

“Regolamento per la concessione di servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.

Richieste di esenzione o riduzione dei depositi cauzionali devono essere espressamente autorizzate di volta in volta dalla Giunta Comunale con motivata deliberazione.

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Art. 8

Misure di pubblica sicurezza

Il richiedente rimane vincolato, se dovuto, alla richiesta di licenza di pubblica sicurezza da inoltrarsi al Comando di Polizia Locale contestualmente alla richiesta di utilizzo di cui all’art. 4, almeno 15 (quindici) giorni prima della manifestazione.

Qualora tali prescrizioni non siano rispettate, sarà preclusa la possibilità di utilizzo della sala o della struttura.

Pur in presenza della licenza di pubblica sicurezza, qualora si dovessero verificare danni o incidenti, sarà ritenuto responsabile il richiedente la sala. La Giunta Comunale si riserva in questo caso la possibilità di inibire l’utilizzo delle struttura al richiedente e all’associazione che rappresenta.

I locali vengono concessi per la capienza e destinazione d’uso che risultano agli atti dell’agibilità edilizia e del nulla osta della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo eventualmente richiesto.

Art. 9 Oneri del Comune

Sono a carico dell’Amministrazione comunale i seguenti oneri:

˃ Gestione e corretto funzionamento degli impianti.

˃ Il pagamento delle utenze.

˃ Assicurazione.

˃ Pulizia ordinaria, mentre per il lancio del “riso e confetti e affini” si richiama quanto previsto da successivo art. 10.

Art. 10 Oneri degli utenti

Oltre al pagamento della tariffa ed al rispetto delle misure di pubblica sicurezza, gli utenti sono tenuti ad usare le sale e le strutture pubbliche comunali senza arrecare danno agli arredi o aggravio ai lavori di pulizia.

In caso di inadempienza i costi di rispristino saranno a totale carico degli utilizzatori.

Nell’utilizzo delle strutture gli utenti sono obbligati a:

- prestare la massima attenzione avendo la cura del “buon padre di famiglia” e avendo l’accortezza di far osservare a tutti gli utilizzatori un comportamento corretto e rispettoso della cosa pubblica,

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- lasciarle sempre in ottimo stato, senza materiale/documenti di loro pertinenza, avendo cura di ripristinarle come lo erano nello stato iniziale,

- provvedere, dopo ogni utilizzo, alla pulizia sommaria con prodotti idonei, quali lavaggio dei pavimenti, dei servizi e dei bagni, nonché dei relativi arredi ed attrezzature. La pulizia accurata sarà effettuata dal Comune ed il costo della stessa è ricompreso nella quota tariffaria a carico del Concessionario,

- provvedere allo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e alla attenta chiusura delle finestre e degli ingressi,

- provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, umido, vetro, ecc. e al loro conferimento presso il centro di raccolta comunale.

Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste e/o spettacoli, esibizioni musicali, ecc.) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente regolamento di polizia urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all’acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative.

E’ vietato protrarre oltre le ore 24,00 qualsiasi attività musicale o che comunque possa arrecare disturbo alla quiete pubblica. E’ obbligatorio inoltre, garantire la diminuzione dell’intensità della musica dalle ore 23,00 alle 24,00 in modo da non arrecare disturbo.

E’ vietato somministrare bevande alcoliche ai minorenni, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti o disordini che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.

La sottoscrizione della richiesta di utilizzo della sala o struttura comporta l’accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Si precisa, che in ogni caso, i concessionari sono inoltre responsabili, a qualsiasi titolo, per la mancata adozione delle prescrizioni indicate anche nei confronti di terzi.

In caso di celebrazione di matrimoni (solo per la sala consiliare):

• è autorizzata la posa di addobbi floreali, che comunque dovranno essere rimossi a conclusione della cerimonia, a cura e spese dei richiedenti;

• è autorizzato l’accompagnamento musicale. Qualora vengano lanciati riso, confetti o altro materiale, gli sposi si assumono l’obbligo e l’onere di pulire i luoghi.

Art. 11

Responsabilità patrimoniali – Risarcimento danni

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I fruitori delle sale e delle strutture pubbliche comunali sono responsabili solidalmente dei danni arrecati all’immobile, agli arredi ed ai servizi dal momento della consegna fino al termine della concessione.

La concessione può essere revocata da parte dell’ufficio competente non appena accertato il danno.

L’Amministrazione comunale, accertata l’entità dei danni, quantifica la misura del risarcimento attraverso i propri uffici notificandola al concessionario, che potrà presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali l’Amministrazione comunale adotterà le proprie determinazioni al riguardo, in maniera insindacabile.

Gli utenti, entro i successivi 5 (cinque) giorni dovranno versare alla Tesoreria Comunale l’importo corrispondente al danno arrecato, detratta la cauzione eventualmente versata.

I concessionari sono tenuti a contestare, all'atto della consegna della struttura, gli eventuali danni rilevati; in caso contrario, salva diversa prova, ne saranno ritenuti responsabili.

Art. 12

Revoca della concessione

La concessione in uso delle sale e delle strutture potrà essere revocata in qualsiasi momento:

1. per mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento;

2. a causa di esigenze pubbliche inderogabili, ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, che implichino la disponibilità della sala o della struttura concessa;

3. in caso di calamità naturali.

Nei casi 2) e 3) l’Amministrazione comunale si attiverà per individuare un eventuale spazio alternativo idoneo.

Il Comune è comunque sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti eventuali spese da essi sostenute o impegnate, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni. Il rimborso della tariffa già versata sarà effettuato solo nei casi previsti all’art. 6.

Art. 13

Utilizzo durante le competizioni elettorali

L’utilizzo delle sale e delle strutture oggetto del presente regolamento, per i fini di cui all’art.

19 della Legge 10.12.1993 n. 515, è concesso ai partiti e movimenti politici (compresi i candidati sindaci) presenti nelle varie competizioni elettorali secondo le tariffe previste nell’art.

6 e nel rispetto della normativa elettorale.

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Art.14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Art. 15

Norme finali e transitorie

Dall’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti relative al medesimo oggetto.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, fino all’approvazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Comunale, sono applicate le vigenti tariffe per l’utilizzo delle sale e delle strutture pubbliche comunali.

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