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Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare Art

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D.L. 27-6-2015 n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147.

Epigrafe Premessa Titolo I

Interventi in materia di procedure concorsuali Capo I

Facilitazione della finanza nella crisi Art. 1. Finanza interinale

Capo II

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo Art. 2. Offerte concorrenti

Art. 3. Proposte concorrenti

Art. 4. Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

Capo III

Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare Art. 5. Requisiti per la nomina a curatore

Art. 6. Programma di liquidazione

Art. 7. Chiusura della procedura di fallimento Capo IV

Contratti pendenti nel concordato preventivo Art. 8. Contratti pendenti

Capo V

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

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dall'ufficio a quest'ultima data.

(32) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 18-ter. Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (33)

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

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5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(33) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 19. Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”; (34)

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»; (35)

1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: “dal comma 9-bis”

sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 16-decies”; (36)

1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.”; (36)

2) al comma 9-bis:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presenti nei fascicoli informatici”

sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “firma digitale del cancelliere” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “di attestazione di conformità all'originale”;

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