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PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO A DIPENDENTE

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI SALUZZO

- Provincia di Cuneo -

Via Macalle’, n. 9 CAP 12037 - Tel. 0175/211311 - Fax 0175/211328

Partita IVA e Codice Fiscale 00244360046

PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO A DIPENDENTE

PREMESSO:

l’articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000 dispone, previa previsione da parte dello Statuto dell’Ente e disciplina contenuta nel regolamento sugli uffici e sui servizi, la possibilità di stipulare contratti dirigenziali a tempo determinato per una durata non superiore al mandato del sindaco, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

i contratti dirigenziali a tempo determinato sono previsti nello statuto comunale di Saluzzo all’articolo 49 e nel Regolamento sugli uffici e sui servizi agli articoli 24, 25, 26 e 27;

con la precedente modifica al Regolamento sugli uffici e sui servizi ad opera della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 19 aprile 2006 si è anche regolamentato il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale di categoria D, appartenente al comparto Regioni ed Autonomie Locali, compreso il personale interno, in coerenza con quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 1 del contratto della dirigenza 22 febbraio 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

che sulla base di quanto previsto dall’articolo 27 del vigente Regolamento sugli uffici e sui servizi è possibile prescindere da procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e ritenuti sussistere giustificati motivi per evitare le procedure selettive in quanto si intende conferire incarico a personale interno in possesso dei requisiti previsti per la qualifica e degli ulteriori requisiti descritti dall’articolo 7 – Allegato “A” – Qualifica Dirigenziale – Dirigente Tecnico -, del Regolamento sugli uffici e sui servizi – parte seconda – “Regolamento sulle procedure di assunzione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 29 dicembre 1998 e s.m.i., e cioè possesso della categoria giuridica D3, comprovata esperienza nella gestione di unità organizzative complesse derivanti dalla titolarità di posizione organizzativa per 5 anni, le cui attribuzioni sono corrispondenti al settore dirigenziali che si intende affidare con il presente contratto;

che la macrostruttura del Comune approvata con deliberazione n. 178 in data 8 giugno 2005 prevede nel settore sviluppo compatibile e governo del territorio due grandi ripartizioni interne:

l’una comprendente il servizio dei lavori pubblici, la gestione del patrimonio comunale e l’ufficio espropri, l’altra comprendente l’urbanistica, l’edilizia e gli sportelli unici delle attività produttive e dell’edilizia, oltre alla ripartizione autonoma della protezione civile;

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che preposti alle due grandi ripartizioni interne erano stati nominati dal dirigente tecnico due responsabili di posizione organizzativa e che pertanto la ripartizione dei lavori pubblici costituisce una unità organizzativa autonoma;

che per realizzare una ottimale organizzazione delle risorse umane, finalizzata al conseguimento dei programmi e degli obiettivi dell’Ente, si è reso indispensabile consentire la gestione autonoma della ripartizione lavori pubblici, come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19 aprile 2006 ad oggetto “Modifica macrostruttura comunale in vista del conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato”, mediante conferimento di apposito contratto dirigenziale a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000, dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, per quanto applicabile agli enti locali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti;

DATO ATTO che l’incarico dirigenziale in argomento è fuori dalla dotazione organica, quale risulta rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 19 aprile 2006 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 in attuazione dell’art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004;

RICHIAMATO il CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002 – 2003 del 22 febbraio 2006, che, nella dichiarazione congiunta n. 1, prevede la possibilità, per le amministrazioni, di conferire incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato a propri funzionari o a funzionari di altre amministrazioni, i quali possono collocarsi in aspettativa senza assegni per il periodo dell’incarico;

RICHIAMATO il Contratto a tempo determinato per incarico dirigenziale conferito al Dipendente Arch. Flavio Tallone con compiti di coordinamento del settore “Governo del Territorio”

sottoscritto il 28 aprile 2006;

RICHIAMATE le proroghe del contratto a tempo determinato per incarico dirigenziale conferito al Dipendente Arch. Flavio Tallone con compiti di coordinamento del settore “Governo del Territorio” sottoscritte in data e per i periodi di seguito riportati:

➢ il 30 aprile 2007 per il periodo dal 1° maggio 2007 e fino al 30 aprile 2008;

➢ il 24 aprile 2008 per il periodo dal 1° maggio 2008 e fino al mese successivo alla scadenza del mandato del Sindaco;

➢ il 15 luglio 2009 per il periodo dal 1° agosto 2009 e fino al 28 febbraio 2010;

➢ il 24 febbraio 2010 per il periodo dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011;

Rilevato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009 sono state modificate numerose norme del decreto legislativo n. 165/2001, ponendosi, all’indomani della riforma, molteplici problemi interpretativi, soprattutto con riferimento al grado di vincolatività delle nuove norme nei confronti degli enti locali, la cui autonomia normativa e organizzativa è tutelata direttamente dalla Costituzione, articoli 117 comma 6.

In precedenza l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI aveva elaborato delle linee guida sull’applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli enti locali, precisando con riferimento alle norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti quanto segue: “”

Gli articoli da 37 a 45 del DLgs n. 150/2009 intervengono a modificare alcuni articoli del Titolo II (Organizzazione ) capo II (Dirigenza) sezione I (Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni) del

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dell’ordinamento locale ai principi contenuti nella normativa statale… In base poi all’articolo 27 del Dlgs n. 165/2001 “le Regioni e le altre PP AA, compresi gli EE LL, adeguano i propri

ordinamenti ai principi dell’articolo 4 del T.U. 165/2001 e dell’intero Capo II, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, tenendo conto delle relative peculiarità”.

L’art. 111 del Dlgs n. 267/2000, specularmene, prevede ugualmente che gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio della potestà regolamentare e statutaria, adeguano lo statuto e il regolamento ai principi espressi nel titolo IV (Organizzazione e personale) capo III (Dirigenza e incarichi) dello stesso testo unico e del capo II del decreto legislativo 29/1993, ora DLgs 165/2001. In generale, dunque, si ritiene che, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr Corte di Cassazione sentenza n. 17095 del 27.8.2004, ma anche Consiglio di Stato, Commissione speciale del pubblico impiego con parere prot. N. 514/2003) è inapplicabile la normativa sulla dirigenza recata dal DLgs n. 165/2001 in difetto della previa adozione dei regolamenti previsti dall’art. 27 suddetto. .. per quanto riguarda, specificamente, il nuovo articoli 19 comma 6 del 165/01 relativi agli incarichi ad esterni, giova innanzitutto chiarire la portata dell’inciso relativo alla particolare professionalità non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, quale elemento imprescindibile per poter affidare gli incarichi esterni. A tal proposito occorre ricordare che dal comma 6 non è stato espunto il riferimento a soggetti “che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile .. da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”, se ne deduce – per dare coerenza a tutto il comma – che la verifica interna vada fatta limitatamente ai ruoli dirigenziali e che possano ancora conferirsi incarichi a dipendenti interni non dirigenti, in presenza dei presupposti previsti dalla norma. D’altra pare, ben prima della precisazione introdotta nel 2006, anche la Corte dei Conti si era espressa in tal senso, ritenendolo un “meccanismo straordinario di copertura dei posti di funzione e quindi legittimo anche per i dipendenti con qualifica inferiore a dirigente” (Corte dei Conti sez. contr. 30.1.2001).

Maggiori problemi derivano dall’interpretazione del comma 6 ter. La lettera f), sempre

dell’articolo 40, comma 1, introduce nell’art. 19 del dlgs n. 165/2001 un nuovo comma 6 ter, nel quale si stabilisce che le modalità di affidamento di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6, con le relative percentuali .. si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, non solo a quelle statali.

..

Su tali problematiche sono in corso opportuni ed ulteriori approfondimenti con i competenti Ministeri, onde giungere ad orientamenti interpretativi condivisi, .. “”.

Di recente, con documento del 21 dicembre 2010, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e l'Unione Province Italiane UPI hanno elaborato una nota su “Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali” precisando, tra l'altro, quanto segue:

“...Pertanto, la ratio del comma 6 dell'art. 19 (d.lgs. n. 165/2001) è quella di evitare che le amministrazioni utilizzino in maniera eccessiva lo strumento dell'incarico dirigenziale a termine, coerentemente con il quadro normativo vigente dettato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 110 del 267/2000. Ciascun Ente è tenuto certamente a recepire nel proprio regolamento il principio di contenimento degli incarichi a termine, definendo preventivamente una percentuale in relazione alla dotazione organica della dirigenza e dell'area delle posizioni organizzative. Occorre in altri termini adeguare la fonte regolamentare rendendola coerente con quella di principio, avendo cura di fare in modo che la percentuale degli incarichi conferiti a soggetti esterni sia una quota limitata rispetto al totale degli incarichi dell'area direttiva.

…..

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Ciascuna Amministrazione deve procedere pertanto a stabilire i limiti con il regolamento di organizzazione, sulla base dei due fondamentali criteri di prevalenza degli incarichi dirigenziali a dirigenti interni e di adeguatezza alle esigenze dell'ente stesso e al proprio assetto organizzativo.

In ogni caso deve sempre trattarsi di un limite ragionevole non distante da quello previsto per le Amministrazioni dello Stato.”

Occorre inoltre tenere conto che il limite di 5 dirigenti costituisce un parametro attraverso il quale determinare l’applicabilità o meno di normative più generali, si pensi alla contrattazione decentrata necessaria solo negli enti con più di 5 dirigenti, o anche all’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 150/2009 che dispone l’inapplicabilità delle norme sul merito e la valutazione qualora il numero dei dipendenti sia inferiore a 8 o il numero dei dirigenti sia inferiore a 5, pur se con qualche difetto di coordinamento con altre norme riguardanti gli enti locali.

Ciò esprime la consapevolezza della inapplicabilità di determinate norme al di sotto di una soglia organizzativa minimale. Pertanto, in attesa dei previsti chiarimenti o modifiche, si ritiene prioritario l’interesse pubblico alla funzionalità del nostro Ente, in cui il numero dei dirigenti a tempo indeterminato è di 3 a cui si aggiunge un dirigente a tempo determinato, quindi una consistenza organizzativa tale da rendere puramente formale la previa pubblicazione dell’avviso previsto dal comma 1 bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009;

Richiamato l'art. 27 rubricato “Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a soggetti esterni” del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, che al comma 1°, secondo periodo così stabilisce: “Ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legistalito 165/2001, come modificato dal decreto legislativo 150/2009, la percentuale di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione conferibili a soggetti esterni, è pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti complessivamente prevista, arrotondato all'unità superiore.”.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di prorogare l’incarico di dirigente a tempo determinato all'arch. Flavio Tallone per il periodo dal 1° marzo 2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

RICHIAMATO l’art. 3 del sopramenzionato contratto che testualmente recita: “

Art.3 (Durata)

1. Il presente contratto ha durata stabilita dalla data del 1° maggio 2006 e sino al 30 aprile 2007. E’ esclusa la proroga tacita.

2. E’ possibile la proroga espressa di anno in anno del contratt o, o per periodi diversi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco. E’ anche possibile, a ciascuna scadenza, il rinnovo e la modifica del presente contratto.

3. Il dirigente può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento in ragione del mancato raggiungimento dei risultati concordati e/o dell’inosservanza delle direttive impartite.

3. E’ prevista la possibilità di anticipata risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.”

CONSIDERATO che risulta ora necessario pervenire alla proroga del contratto individuale

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RITENUTO di prorogare il suddetto incarico dirigenziale fino alla scadenza del mandato del Sindaco per la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATA l'opportunità della proroga al fine di consentire a ciascun dirigente di conseguire gli obiettivi che verranno assegnati con i PEG ed i PDO per gli anni 2011- 2012 – 2013 e 2014 e con gli altri atti di indirizzo degli organi politici;

si conviene e si stipula

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art.110, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, stipulato in data 28 aprile 2006 e con l’osservanza di quanto stabilito dalle relative clausole, richiamate nel predetto contratto a cui si fa riferimento,

viene prorogato dal 1° marzo 2011 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alle medesime condizioni del contratto originario sottoscritto il 28 aprile 2006, salvo nella parte riportata all'art. 5 relativa al compenso, che viene qui di seguito rideterminato in analogia al contratto degli altri dirigenti a tempo indeterminato cui viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” per il biennio economico 2008-2009 del 3/08/2010, con la modifica di tale articolo, di seguito riportato:

Art.5 (Compenso)

1. La prestazione relativa al presente contratto verrà retribuita al dirigente con il seguente compenso, su base mensile e da corrispondersi per 13 mensilità, formato dall’emolumento contrattuale stabilito dal CCNL vigente per i dirigenti degli Enti Locali:

Stipendio tabellare €. 3.331,61 (annuo €. 43.310,90 ai sensi art. 3, comma 2 CCNL 3.08.2010 area della Dirigenza comparto Regioni – Autonomie Locali)

Indennità di posizione €. 1.485,44 (annuo €. 19.310,72 equiparato al trattamento economico del dirigente a contratto con quello attribuito agli altri dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente)

Indennità di vac.contr. €. 24,21 (annuo €. 314,73 equiparato al trattamento economico del dirigente a contratto con quello attribuito agli altri dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente – Det. Dir. n. 570 del 16 aprile 2010 – CCNL 2010 - 2012)

oltre alla retribuzione di risultato nel valore massimo di annui €. 7.511,35 corrisposta in riferimento al successivo art.6.

La retribuzione di posizione potrà essere oggetto di nuova determinazione, in seguito ad accordi con altri Enti e/o all’introduzione di meccanismi di pesatura.

2. Il trattamento economico seguirà la dinamica dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area della Dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” con erogazione delle competenze dovute a conguaglio sull'applicazione dei CCNL futuri, nonché all'aggiornamento dei nuovi valori tabellari, compresa l'indennità di vacanza contrattuale attualmente in essere per mensili €. 24,21 (annuo €. 314,73).

Letto, confermato e sottoscritto Saluzzo, lì 16 febbraio 2011

IL SINDACO IL DIRIGENTE

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93, n. 39.

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