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CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2013/ /2015

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CItta’ DI MONtECCHIO MaGGIORE - Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241 E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

EN ISO 900 1 (2008) )

IQ - 1001 - 05

Ente con sistema di gestione per la qualità certificato

ALLEGATO E

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2013/2014 –2014/2015

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERE DEL SERVIZIO Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

Art. 3 - IMPORTO BASE D’ASTA

Art. 4 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 8 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 10 – SUBAPPALTO

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 12 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE Art. 13 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 15 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA Art. 16 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

Art. 17 - ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E DI SICUREZZA SUL LAVORO Art. 18 - RESPONSABILITA’

Art. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Art. 20 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE Art. 21 – CONTROLLI

Art. 22 - PENALITA’

Art. 23 – CONTROVERSIE

Art. 24 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI Art. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE Art. 27 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29 - NORME DI RINVIO

Art. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Art.31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Art.32 – CONTROVERSIE

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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- LR. 30 ottobre 1998 n 25 – L. n. 218 del 2003, L.R.3 aprile 2009 n. 11 - L R. 9 gennaio 2012 n. 3, e L.R. n 3 del 5 aprile 2013 art. 36 co 4 - Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

DM. 20 dicembre 1991 n. 448; D.lgs 22 dicembre 2000, n.395; - Dlgs 28 dicembre 2001, nt 478;

DM 28 aprile 2005, n. 16 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada;

Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada come modificato dalla L. n. 214 del 1/08/2003.

LR. 14 settembre l994 n. 46 - Disciplina degli autoservizi atipici;

D.M.. 18 aprile 1977 - DM 23 dicembre 2003 - D.M. 13 gennaio 2004 e DM. l aprile 2010;

“caratteristiche costruttive degli autobus”;

- DM.. 31 gennaio 1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;

- Codice Civile artt.l68l -1682.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.

Il presente capitolato ha per oggetto:

- l’appalto del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e della scuola d’infanzia paritaria “G.Dolcetta” di Montecchio Maggiore secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato.

Il servizio riguarda la gestione di tre linee di trasporto ( con relative corse) di seguito denominate : linea 1, linea 3 e linea Alte. Per la gestione delle tre linee dovranno essere utilizzati in totale 3 scuolabus come meglio precisato all’art. 16.

1) l’organizzazione della presenza nei mezzi adibiti al trasporto di alunni delle scuole d’infanzia di accompagnatori adulti come da previsioni del D.M. 18 aprile 1977. La Ditta dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese al reclutamento ed alla gestione del personale necessario sui cui nominativi il Comune si riserva di esprimere il proprio gradimento;

2) l’effettuazione di servizi di trasporto scolastico, a chiamata, in sostituzione dell’autista comunale, in caso di sua assenza, o in caso di rotture dello scuolabus comunale; la sostituzione potrà essere effettuata con mezzi propri dell’appaltatore oppure, in casi eccezionali di indisponibilità di mezzi propri, utilizzando in comodato gratuito lo scuolabus comunale. Per l’esecuzione di detti servizi verrà riconosciuto un compenso giornaliero onnicomprensivo pari a:

1. Euro 350,00 Iva al 10 % esclusa in caso di utilizzo di mezzi propri dell’appaltatore;

2. Euro 185,00 Iva al 10 % esclusa in caso di utilizzo dello scuolabus comunale;

Tali importi saranno rideterminati in base al ribasso offerto in sede di gara secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente capitolato.

3) su richiesta del Comune, l’esecuzione di servizi supplementari di trasporto (che si esauriscono nell’arco di una giornata nelle fasce orarie 8.30/12.30 -14.00/15.30 in ambito comunale ed extracomunale con il limite di percorrenza di 120 km totali per uscita) per uscite didattiche, attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative per un totale massimo di 30 servizi per anno scolastico. Tali servizi dovranno essere effettuati senza diritto di compenso supplementare;

4) l’attivazione di una quarta linea di trasporto qualora si rendesse necessaria l’esternalizzazione della linea gestita attualmente in economia con mezzi e personale comunale.

La richiesta di attivazione potrà essere formalizzata, nel corso del rapporto contrattuale, in qualsiasi momento con preavviso di 90 gg.

Il corrispettivo annuo non potrà essere superiore ad 1/3 del prezzo di aggiudicazione dell’appalto previsto per un anno scolastico e comunque sarà rispettato il limite del 20 % previsto dall’art 4.

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Per tale linea dovrà essere utilizzato un mezzo con capienza minima di 47 posti + due posti di servizio e dotato di pedana per disabili. Il mezzo dovrà rispettare le caratteristiche disciplinate all’art.16.

I tragitti previsti dalla linea sono quelli attualmente effettuati con mezzi e personale comunale per un totale di circa 18.000 chilometri per anno scolastico.

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dall’organizzazione dell’appaltatore e non prevedibili.

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata biennale, con decorrenza dal 01/09/2013; l’attività inizierà con l’anno scolastico 2013/2014 e si concluderà il 31/08/2015.

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto L'Amministrazione può, accertate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse e tenuto conto della normativa vigente alla scadenza e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, rinnovare l'affidamento della concessione per un ulteriore anno o disporre proroghe semestrali sempre per una durata massima complessiva di un anno.

Art. 3- IMPORTO BASE D’ASTA

L'importo a base di gara sul quale dovrà essere espresso il ribasso è pari ad € 141.000, 00 per anno scolastico e quindi pari a 282.000,00 per due anni scolastici oltre € 141.000,00 per un ulteriore anno in caso di rinnovo per un totale di Euro 423.000,00 IVA di legge esclusa così come formulato nel bando di gara integrale.

Si precisa che l’importo a base di gara di Euro 141.000,00 per anno scolastico è stato così calcolato:

1)Euro 136.450,00 per il servizio di trasporto ordinario;

2) Euro 4.550,00 come spesa presunta per il servizio di sostituzione dell’autista comunale, calcolata al costo massimo giornaliero di Euro 350,00 IVA esclusa e così quantificata (importo dovuto solo se il servizio sarà richiesto):

- Euro 1.050,00 per il periodo settembre – dicembre ipotizzando una sostituzione per un totale di 3 giorni;

- Euro 3.500,00 per il periodo gennaio – giugno ipotizzando una sostituzione per 10 giorni.

Quindi gli importi da fatturare separatamente, per il servizio ordinario di trasporto o per l’eventuale servizio di sostituzione dell’autista, saranno quelli sopra riportati e rideterminati in base alla percentuale unica di sconto offerta .

Nelle fatture la ditta appaltatrice avrà cura di precisare le causali degli importi fatturati con riferimento ai due servizi “trasporto scolastico ordinario” e “trasporto scolastico integrativo in sostituzione dell’autista comunale”.

Art. 4.- VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui all’

articolo 14 dovrà essere adeguatamente integrata.

Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.

Trascorso il primo anno contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 115 del DLgs n. 163/2006, la revisione annuale del prezzo verrà operata (in aumento e in diminuzione) da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente responsabile

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dell’acquisizione del servizio, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs n. 163/2006.

In mancanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati suddetti, come base di calcolo per la revisione dei prezzi, si terrà conto della variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – senza tabacchi) rilevato al 30 giugno di ogni anno.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla procedura possono partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 iscritti per idonea attività alla CCIAA competente ovvero, se non di nazionalità italiana non residenti in Italia, presso registri professionali istituiti nello Stato di appartenenza (art. 39 D.Lgs 163/2006).

Pertanto le Ditte offerenti dovranno possedere i seguenti requisiti

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006.

Non sussistenza a proprio carico di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 D.Lgs.n. 163/2006;

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 39 D.Lgs 163/2006

Iscrizione alla CCIAA per attività inerente il servizio oggetto del presente appalto, ovvero documenti equipollenti, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs 163/2006, per i soggetti non obbligati all'iscrizione alla CCIAA o residenti in altri Stati dell’Unione Europea;

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006

Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006 in relazione alla capacità economica –finanziaria saranno ammesse esclusivamente:

- le imprese che abbiano almeno 3 bilanci in attivo negli ultimi 5 esercizi finanziari approvati;

- le imprese che nel triennio 2010/2011/2012 abbiano conseguito un fatturato globale almeno una volta e mezza quello posto a base di gara (pari a 423.000,00 IVA esclusa per anni 2 + 1 di eventuale rinnovo) e quindi pari a 634.500,00;

- le imprese che nel triennio 2010/2011/2012 abbiano gestito almeno un contratto per servizio di trasporto scolastico con un fatturato, per anno scolastico, non inferiore a Euro 130.000,00 IVA esclusa (allegare copia attestazione dell’ente servito);

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 42 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)

- possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone prevista dal Regolamento CE n. 1071/2009 ; è fatta salva la possibilità di partecipare alla gara per le imprese che, già in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.Lgs n.

395/2000 e s.m.i. e al Decreto ministeriale 161/2005, abbiano regolarmente presentato al competente Ufficio della Motorizzazione Civile la comunicazione per ottenere l’autorizzazione definitiva all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento CE 1071/2009; (allegare copia autorizzazione o comunicazione alla Motorizzazione per ottenere l’autorizzazione medesima);

- dichiarazione/impegno per l’aggiudicatario ad avere, entro il 09 settembre 2013, la disponibilità degli automezzi richiesti per l’esecuzione dell’appalto – omologati, revisionati e immatricolati a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing - corrispondenti alle caratteristiche di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e della successiva circolare n. 23 del 01.03.2007 e le cui caratteristiche corrispondano al D.M. 18/04/77 e s.m.i. e al Codice della Strada.

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I mezzi inoltre dovranno rispettare i requisiti previsti all’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE con particolare riguardo all’anno di immatricolazione.

Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui all’art. 1 del presente Capitolato sono quelle di seguito elencate.

Luogo di espletamento: ambito del territorio comunale di Montecchio Maggiore fatte salve minime deviazioni per alcuni tragitti che potranno comportare marginali sconfinamenti nel territorio dei Comuni finitimi secondo le forme ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

Giorni di effettuazione del servizio: da settembre a giugno, comunque in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica ivi compresi i giorni di effettuazione di esami/scrutini di fine d’anno scolastico se richiesto dalle Dirigenze Scolastiche. Il servizio avrà inizio e si concluderà alle date e con gli orari, fissati dai competenti organismi scolastici e dal Comune. Per l’anno sc.

2013/2014 il servizio dovrà essere attivato dal 12 settembre.

Giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdì per le scuole d’infanzia e primarie, dal lunedì al sabato per le scuole secondarie di primo grado;.

Caratteristiche del servizio: raccolta degli utenti, su fermate predeterminate dal Comune, e loro trasporto in andata e ritorno ;

Dislocazione delle strutture scolastiche: quelle riportate nello schema di seguito

NOME SCUOLA INDIRIZZO N. TELEFONICO

SCUOLE D'INFANZIA

"GIANNI RODARI" Via Veneto- Montecchio

Magg.re tel e fax 0444-695556

"MARAGA" Sant'Urbano- Montecchio

Magg.re tel e fax 0444-607106

"PIAGET" Piaz.le Collodi - Alte Ceccato

di Montecchio Magg.re tel e fax 0444-699887

"ANDERSEN" Via Monte Grappa -

Montecchio Magg.re tel e fax 0444-699602

SCUOLE PRIMARIE

"A. MANZONI" Via Lorenzoni- Montecchio Magg.re

0444-696076 0444-

695699 fax

"S. FRANCESCO" Via Veneto- Montecchio

Magg.re tel e fax 0444-698142

"G. ZANELLA" Via Archimede- Alte Ceccato

Montecchio Magg.re 0444-696433 0444-

698838 fax

"DON MILANI" Via Circonvallazione-

Montecchio Magg.re tel e fax0444-699188

SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"A. FRANK" Via Zannato - Montecchio Magg.re

0444-698597 0444-

694226 fax

"M. POLO"

Via Tagliamento.

Alte Ceccato di Montecchio

Magg.re tel e fax 0444/698657

Orari, corse: gli orari dei servizi ed i tracciati delle corse sono quelli precisati nell’ALLEGATO n.

1 a titolo meramente orientativo e validi in linea di massima, in quanto riferiti al trasporto effettuato nell’ultimo anno scolastico.

Le corse sono inoltre visionabili nei file riportati nella cartella CORSE SCUOLABUS visionabile sul sito del comune www.comune.montecchio-maggiore.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

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Si precisa che rispetto alle corse effettuate nell’anno sc. 2012/2013 si renderanno necessari degli accorpamenti/modifiche e relative variazione di orari, tenuto conto dei nuovi orari scolastici approvati per l’anno sc. 2013/2014 che prevedono lo stesso termine di fine lezioni alle ore 13.00 per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado. Le modifiche alle corse , e relativi orari, verranno concordate tra il Comune e l’Appaltatore con l’avvio del servizio e durante le prime settimane di servizio anche in relazione ai dati relativi alle iscrizioni e alle richieste di fermate che verranno presentate dalle famiglie.

In linea di massima si prevede che per l’anno sc. 2013/2014 verranno accorpate in un un’unica corsa le corse di seguito elencate, ad oggi effettuate in modo distinto, in base agli orari dell’anno sc.

2012/2013 :

corse ritorno: n. 4 – n.5 da accorpare in un’unica corsa corse ritorno: n. 9 – n.10 da accorpare in un’unica corsa corse ritorno: n. 13 – n.14 da accorpare in un’unica corsa

Stante la particolarità del servizio, la cui organizzazione dipende anche dal numero degli utenti e dalle esigenze scolastiche, l’Amministrazione comunale si riserva in ogni tempo la facoltà di variare le corse, le fermate e gli orari senza che ciò implichi modifica delle condizioni contrattuali. Resta fermo quanto statuito dall’articolo 1 del presente capitolato in ordine all’eventuale affidamento di una ulteriore linea di trasporto

L’impresa dovrà assicurare il servizio nel rispetto degli orari di inizio e termine lezioni anche in occasione di particolari variazioni di orario dovute a scioperi, assemblee e simili evenienze.

Numero di mezzi da utilizzarsi per l’espletamento del servizio: il totale dei mezzi previsti è pari a 3, uno per ciascuna linea, come meglio precisato all’art. 16 e fatto salvo quanto previsto all’art. 1 in merito alla possibile attivazione di una quarta linea di trasporto qualora si rendesse necessaria l’esternalizzazione della linea gestita attualmente in economia con mezzi e personale comunale.

Art. 8 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per l’affidamento del servizio si procederà mediante proceduta aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006. L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163:

a) il contratto è da intendersi a corpo

b) non è ammessa la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

c) l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, d) in caso di offerte uguali si procederà al miglioramento dell’offerta

Art. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA .

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore del servizio, nell’importo di Euro 8.460,00 , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente come meglio specificato nel disciplinare di gara.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per le imprese partecipanti che fossero in possesso delle certificazioni previste dall’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 118 del D.Lvo 163/2006. Il concorrente deve indicare all’atto della partecipazione alla gara la quota/parte dell’appalto che intende subappaltare; in caso contrario non sarà autorizzato il subappalto. Inoltre,

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l’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dagli stessi eseguiti.

Il subappalto lascia impregiudicata la completa responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario verso la stazione appaltante.

In caso di subappalto la ditta subappaltatrice dovrà possedere le autorizzazioni necessarie e gli automezzi idonei allo svolgimento della parte di servizio dichiarata.

È fatto, altresì, obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia della fattura quietanzata relativa ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione della ritenuta a garanzia effettuata. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata all’offerta economica. In caso di violazione delle prescrizioni previste dal presente articolo opererà di diritto la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato d’oneri.

Art. 12 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 13 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal bando di gara .

L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà:

1. presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;

2. costituire la cauzione definitiva;

3. intervenire alla stipulazione del contratto.

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi, la mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione dei contratto da parte dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione in via provvisoria o la revoca dell’aggiudicazione definitiva.

Nei casi suddetti l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

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L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale di aggiudicazione mediante versamento presso la Tesorieria Comunale o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al tesoriere comunale oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs n 385 del 1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, così come meglio specificato nel disciplinare di gara.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti

L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al servizio da eseguirsi d’ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento dei servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:

- Spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;

- Acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all’esercizio, ivi compresi i consumi e periodiche revisioni;

- Tutte le spese di reclutamento e gestione del personale accompagnatore sui mezzi adibiti al trasporto degli alunni delle scuole d’infanzia ai sensi del D.M. 18 aprile 1977 come indicato nell’articolo 1, comma 3° del presente capitolato

- Direzione e sorveglianza in ordine al servizio appaltato;

- Oneri tributari;

- Spese per danni causati dal personale o dai mezzi della ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio;

- Spese di stipulazione e registrazione del contratto;

- Spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza del servizio e viceversa;

- Spese per i servizi sostitutivi di emergenza;

- Tutte le tasse, i contributi e gli oneri comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per il rilascio e la gestione di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze necessari per il legittimo esercizio dell’ autoservizio ;

- Spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

Art. 16 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

Il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 ad oggetto

“Disciplina degli autoservizi atipici” e pertanto le ditte concorrenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade e aree

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pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al D.M. 31 gennaio 1997 ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, alla circolare n. 23 dell’11 marzo 1997 n. 23, al D.M. 23/12/2003 , al D.M. 13/01/2004 al D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, nonché al D.P.R. 495/92 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione mezzi nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- essere riconosciuti idonei dall’Ispettore della Motorizzazione Civile e collaudati ed omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni;

- essere dotati di apertura/chiusura automatica;

- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice;

- essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.

Ancora, gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art.

80 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. .

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, anche con l’impiego di mezzi di emergenza, la continuità e regolarità del servizio.

Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

Gli autobus non potranno avere una data di immatricolazione anteriore all’anno 2008.

In ordine all’abbattimento delle emissioni inquinanti tutti i mezzi utilizzati dalla Ditta devono, a regime, essere classificati euro 5.

E’ tuttavia consentito, qualora la Ditta aggiudicataria non disponga degli automezzi necessari alla data dell’aggiudicazione o all’inizio del servizio appaltato, iniziare lo stesso anche con veicoli non classificati euro5, purché in regola con le revisioni di legge ed immatricolati dopo il 1/01/2004.

La messa in esercizio dei mezzi euro 5 e con data di immatricolazione non anteriore all’anno 2008 dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2013. Qualora tale termine non venga rispettato anche per cause non imputabili alla volontà della Ditta, la stessa incorrerà in una penale di € 50,00 al giorno per ciascun automezzo utilizzato non conforme alle specifiche tecniche suddette, con la previsione della risoluzione del contratto decorso un ulteriore mese dalla scadenza sopra indicata.

La capienza minima dei mezzi risultante dalla carta di circolazione dovrà essere:

- minimo 54 posti oltre 3 di servizio per il mezzo adibito ai tragitti della linea 1 - minimo 41 oltre 3 posti di servizio per il mezzo adibito alla linea 3 colline - minimo 41 oltre 3 posti di servizio per il mezzo adibito alla linea Alte

Si precisa che la linea n. 2 è quella attualmente gestita dall’autista comunale.

L’impresa deve segnalare la sostituzione temporanea dei mezzi in caso di fermo dovuto ad avaria, danneggiamento od altro evento che impedisca l’utilizzo, restando inteso che il Comune non sarà obbligato a mettere a disposizione mezzi per sostituzioni; pertanto dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta purché idonei al servizio;

I conducenti dei veicoli devono essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora gli stessi siano dipendenti, devono essere legati al vettore da un rapporto di lavoro secondo i contratti collettivi di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali ed assicurative.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell’inizio del servizio, la seguente documentazione:

- copia dei libretti di circolazione dei mezzi con attestazione relativa alle regolare revisione periodica effettuata;

- copia delle polizze assicurative dei mezzi;

- nominativi dei conducenti;

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- con riferimento ad ogni conducente copia delle patenti di guida, prescritte per i veicoli utilizzati, e C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente).

Art. 17 - ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E DI SICUREZZA SUL LAVORO La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto nazionale di categoria.

L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e dovrà in particolare :

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi -garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

1) nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;

2) nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;

3) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;

4) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della stipula del contratto, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 18 - RESPONSABILITA’

La ditta appaltatrice è responsabile verso il Comune ed i terzi dell’esecuzione del servizio, dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto presentare al Comune le seguenti coperture assicurative:

- polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con la quale devono intendersi garantiti i danni cagionati involontariamente a terzi nell’espletamento delle attività del servizio di trasporto scolastico e degli infortuni subiti dal personale dipendente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale polizza deve prevedere espressamente i seguenti massimali minimi:

• sezione RCT: unico minimo non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro;

• sezione RCO: € 5.000.000,00 per sinistro.

Inoltre, con riferimento ad ogni mezzo, una polizza di responsabilità civile verso terzi per danni a terzi connessi alla circolazione dei veicoli (RCA): ogni mezzo dovrà pertanto essere provvisto di propria polizza con un massimale di minimo € 15.000.000,00 per sinistro / danni a persone / danni a cose e copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale addetto alla sorveglianza che vengono considerati terzi trasportati.

Le polizze dovranno avere durata pari a quella dell’appalto. La ditta aggiudicataria, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dovrà fornire copia al Comune delle polizze suddette.

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La ditta aggiudicataria è tenuta ad informare, formalmente e con tempestività, il Comune di ogni danno, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso di esecuzione dell’appalto ed a tenere informato lo stesso in caso di eventuali controversie insorte con terzi.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della ditta aggiudicataria per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

La ditta aggiudicataria dovrà richiedere ed ottenere dai competenti uffici pubblici a propria cura e spese tutte le autorizzazioni per l’esercizio di servizio di trasporto appaltato.

La ditta appaltatrice ha l’obbligo di collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge; in particolare:

Ogni autista dovrà possedere un telefono cellulare (dotato di auricolare o dispositivo di vivavoce) in modo da essere reperibile per comunicazioni con il Comune inerenti i servizi di trasporto;

Ogni autista dovrà controllare il possesso da parte degli utenti del tesserino di trasporto rilasciato a seguito del pagamento della tariffa e segnalare agli uffici comunali in nominativi degli utenti sprovvisti dello stesso.

Ove richiesto dagli uffici comunali, ogni autista dovrà curare la consegna agli utenti, e relativa raccolta, di questionari per la verifica della soddisfazione dell’utenza;

Il personale impiegato alla guida dei mezzi dovrà tenere in servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell’utenza; detto personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti;

Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio concordato con l’Amministrazione Comunale, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami; dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.

La ditta è tenuta a comunicare al Comune i nominativi delle persone assegnate al servizio di accompagnamento nei mezzi impiegati per il trasporto dei bambini nelle scuole d’infanzia.

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire al Comune senza indugio ed a semplice richiesta degli organi comunali tutte le informazioni, eventualmente richieste, che siano pertinenti ai servizi svolti;

L’appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti d’intesa con il Comune; non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari approvati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali.

Sono a carico dell’appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.;

L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare la costante pulizia ed efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

L’appaltatore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi (in particolare mezzi idonei ad effettuare i servizi in caso di condizioni meteorologiche avverse quali gelate o nevicate) sempre previa autorizzazione da parte del Comune.

L’appaltatore assume l’obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più

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scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza; è tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell’adempimento o nell’esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.

L’appaltatore è tenuto all’osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia.

La ditta è tenuta a fornire all’autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica di tutti gli incidenti in cui sia incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato, come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

La ditta è tenuta, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

In ogni tempo l’Amministrazione Comunale ha facoltà di convocare il titolare o il legale rappresentante della Ditta appaltatrice per esporre esigenze, discutere problemi sorti nell’esecuzione del servizio, incontrare uffici comunali, rappresentanti delle Scuole e cittadini. Il titolare ha l’obbligo, previamente convocato, di partecipare ad ogni incontro.

Art. 20 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna ad avvisare la ditta appaltatrice in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro) non appena ne venga a conoscenza.

Art. 21 – CONTROLLI

I dipendenti e gli incaricati del Comune hanno libero accesso ai mezzi adibiti al trasporto, ove possono effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 22 - PENALITA’

In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati, la ditta appaltatrice potrà incorrerà in sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità ed all’eventuale reiterazione delle violazioni commesse da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00.

Le violazioni suddette saranno contestate per iscritto alla ditta, che nel termine di 10 giorni potrà presentare scritti difensivi.

Esaurita l’istruttoria, il Comune comunicherà l’ammontare della penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00, che sarà trattenuta sulla liquidazione della prima fattura utile.

Nel caso in cui gli autisti della Ditta tengano un comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità dei passeggeri (a titolo esemplificativo: velocità eccessiva o guida pericolosa, violazioni del Codice della Strada, fumo durante la guida, utilizzo improprio del telefono cellulare, mancata attesa degli utenti alle fermate), il Comune potrà richiedere la sostituzione dello stesso, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie suddette. Analoga facoltà è concessa al Comune relativamente a comportamenti impropri o scorretti da parte del personale accompagnatore della Ditta di cui all’articolo 1, comma 3.

In caso di violazioni contrattuali gravi e reiterate tali da compromettere il buon andamento dei servizi, si potrà procedere alla risoluzione dei contratto ed all’incameramento del deposito.

L’Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiamano i commi da 3 a 9 dell’art.

145 del D.P.R 207/2010 e degli artt. Da 135 a 140 del D.Lgs 163/2006.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Insorgendo controversie l’impresa non potrà sospendere l’esecuzione del servizio né rifiutare l’esecuzione delle disposizioni ricevute ma dovrà, nel caso in cui intenda reclamare, formulare le sue riserve per iscritto.

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Il foro competente per la risoluzione giudiziale è quello territoriale di Vicenza, è escluso l’arbitrato.

Art. 24 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture avverrà con bonifico postale o bancario effettuato su conto corrente dedicato, anche in forma non esclusiva, a commesse pubbliche, su presentazione di regolare documento fiscale entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità del servizio. La fase di accertamento si intende conclusa trascorsi 30 giorni dalla data di esecuzione del servizio. (art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002).

Le fatture, emesse bimensilmente, dovranno indicare il tipo di servizio reso in base a quanto precisato all’art. 3.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese, etc., necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto , qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l’impresa appaltatrice dagli obblighi ed oneri conseguenti l’accettazione del presente Capitolato Speciale.

Art. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati nell’art. 22 “Penalità” anche nei seguenti casi:

1. per mancata esecuzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;

2. per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;

3. per comportamento abitualmente scorretto dell’appaltatore, e dei suoi collaboratori nei confronti degli utenti;

4. mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;

5. per violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;

6. per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale;

7. per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;

8. per gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;

9. per subappalto totale del servizio;

10. per cessione del contratto a terzi;

11. per reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale;

12. fallimento dell’appaltatore, liquidazione coatta e concordato preventivo (art. 140 D.LGS 163/2006);

13. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 C.C.

Nei casi previsti dal presente articolo, ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e reiterate inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno.

Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di cui al punto 1) la mancata esecuzione del servizio ripetuta per oltre 3 giorni anche non consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

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Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione può affidare l’appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, imputando alla ditta inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali come previsto all’art. 27.

Art. 26 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dirigenziale.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 27 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa o dall’incameramento della cauzione definitiva.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati dall’Amministrazione Comunale.

Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall’Amministrazione per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall’aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa del Comune sulla cauzione prestata.

Art. 29 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto, oltreché all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi (D.lgs 163/2006 e D.P.R 207/2010).

Art. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;

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il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;

l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;

i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:

il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;

i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 della medesima D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;

il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione appaltante.

Art.31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..,

L’impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art.32 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, l’Appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell’Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve entro 15 giorni dall’evento.

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