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3) debba essere comunicato all’interessato e trasmesso al Consiglio Giudiziario o, viceversa, debba essere trasmesso al dirigente dell’ufficio di destinazione per essere conservato nel fascicolo personale del magistrato

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OGGETTO: Pratica num. 37/VQ/2020 - Quesito avente ad oggetto gli adempimenti connessi alle valutazioni periodiche di professionalità dei magistrati togati.

(delibera 28 luglio 2021)

Con nota del XXX, il Presidente del Tribunale di XXX ha formulato alcuni quesiti sugli adempimenti del capo dell’ufficio - circa il rapporto informativo relativo alla valutazione di professionalità - quando nel corso del quadriennio oggetto di valutazione il magistrato si trasferisce da un ufficio all’altro del medesimo distretto.

In particolare il Presidente chiede se, in caso di trasferimento infradistrettuale, il rapporto informativo: 1) debba sempre essere reso dal dirigente dell’ufficio, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente valutazione; 2) possa prescindere dall’autorelazione del magistrato interessato; 3) debba essere comunicato all’interessato e trasmesso al Consiglio Giudiziario o, viceversa, debba essere trasmesso al dirigente dell’ufficio di destinazione per essere conservato nel fascicolo personale del magistrato.

Il medesimo Presidente chiede inoltre se l’attestazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti debba riguardare solo le sentenze o anche altri provvedimenti e, in caso positivo, quali essi siano.

Com’è noto, il capo XIII-bis della circolare n. 20691 dell’8.10.2007 - denominata “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” (successivamente modificata in data 25.7.2012, 6.3.2014, 13.3.2014, 14.5.2014, 23.7.2014, 24.7.2014, 10.9.2014, 26.3.2015 e 25.10.2017) - relativo alla relazione del magistrato in valutazione stabilisce che:

“1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione …”.

Il successivo capo XIV, relativo al rapporto e alla documentazione trasmessa dal capo dell’ufficio, stabilisce che:

“1. I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli Giudiziari entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato ….”.

Lo stesso capo, dopo avere descritto il contenuto del rapporto e avere indicato gli allegati a esso, aggiunge al comma 3-bis che: “Nel rispetto dei termini di cui al comma 1, i Dirigenti trasmettono il rapporto e gli atti allegati al Consiglio Giudiziario. I dirigenti degli uffici comunicano contestualmente il rapporto al magistrato interessato, che può far pervenire al Consiglio Giudiziario eventuali osservazioni, nei sette giorni successivi alla comunicazione del rapporto”.

Infine il successivo capo XIX, al comma 1-bis, prevede che: “Quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell’ambito dello stesso distretto, il dirigente dell’ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della presente circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell’ufficio di destinazione”.

Dall’esame delle citate previsioni, alla luce di una loro interpretazione letterale e sistematica, si evince che in caso di trasferimento di un magistrato da un ufficio all’altro del medesimo distretto, il rapporto del capo dell’ufficio debba essere redatto a prescindere dal tempo trascorso dall’ultima valutazione di professionalità.

Ciò risulta proprio dal comma 1-bis del capo XIX che onera il capo dell’ufficio della redazione del suddetto rapporto senza menzionare la sussistenza di un tempo minimo per la redazione, e dunque a prescindere dal tempo trascorso dall’ultima valutazione di professionalità.

A conferma di ciò, ove la circolare ha stabilito un lasso temporale minimo lo ha indicato espressamente, come nel caso della redazione del parere parziale del Consiglio Giudiziario in ipotesi di trasferimento del magistrato in altro distretto. A tal proposito il primo comma del medesimo capo XIX prevede in modo esplicito la redazione del parere parziale solo se il

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trasferimento interdistrettuale del magistrato è intervenuto a distanza di più di due anni dall’ultima valutazione di professionalità.

Poiché il già citato comma 1-bis non indica alcun limite temporale, ciò significa che il rapporto del capo dell’ufficio deve essere redatto a prescindere da quanto tempo è passato dall’ultima valutazione di professionalità.

Inoltre esso deve essere redatto anche a prescindere dalla redazione dell’autorelazione da parte del magistrato.

Se infatti i capi XIII-bis e XIV stabiliscono che i due atti siano redatti secondo l’indicata scansione temporale e che l’autorelazione sia inviata al dirigente dell’ufficio che poi provvede a redigere il rapporto informativo – secondo la fisiologia dello svolgimento del procedimento di valutazione, per come disciplinato dalla circolare – lo stesso capo XIV non condiziona espressamente la redazione del rapporto all’esistenza dell’autorelazione.

In assenza di una previsione esplicita in tal senso il capo dell’ufficio deve redigere il rapporto informativo anche a prescindere dall’esistenza dell’autorelazione.

Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per ritenere il procedimento di valutazione di professionalità condizionato dall’impulso del magistrato in valutazione - per il tramite della redazione dell’autorelazione - il che non è previsto dalla circolare.

Né può avere rilievo il fatto che i due citati capi - XII-bis e XIV - disciplinino il procedimento nel caso in cui si sia compiuto il quadriennio (oggetto di valutazione) poiché essi sono espressione di un principio generale e dunque si applicano anche all’ipotesi disciplinata dal comma 1-bis del capo XIX (trasferimento infradistrettuale durante il quadriennio di valutazione).

Inoltre il rapporto redatto deve essere trasmesso al Consiglio Giudiziario e al magistrato in valutazione, anche al fine di formulare eventuali osservazioni.

Ciò è espressamente previsto dal già citato comma 3-bis del capo XIV che stabilisce che i dirigenti trasmettono il rapporto e gli atti allegati al Consiglio Giudiziario e comunicano contestualmente il rapporto al magistrato interessato. Anche tale previsione del capo XIV è espressione di un principio generale e, quindi, si applica anche al caso dei rapporti redatti in occasione del trasferimento infradistrettuale.

Infine la segnalazione degli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti non riguarda solo le sentenze ma anche tutti gli altri provvedimenti per i quali la legge processuale – civile o penale – indica un termine per il loro deposito.

Il capo XIV, comma 2, ottavo alinea, stabilisce infatti che il rapporto contiene fra l’altro “la segnalazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, con l’indicazione delle ragioni accertate, degli elementi utili per valutarne l’eventuale giustificabilità…” senza specificare la tipologia di provvedimenti, e dunque senza limitare l’indicazione alle sole sentenze.

Ciò peraltro risulta coerente con il fatto che la valutazione dei parametri della capacità e della diligenza – rispetto ai quali l’esistenza dei ritardi può assumere rilievo – deve essere compiuta con riguardo all’intera attività svolta dal magistrato in valutazione e non solo da una parte di essa.

Tanto premesso,

il Consiglio delibera di rispondere ai quesiti posti nel senso che in caso di trasferimento di un magistrato da un ufficio all’altro del medesimo distretto:

1) il rapporto del capo dell’ufficio deve essere redatto a prescindere dal tempo trascorso dall’ultima valutazione di professionalità.

2) tale rapporto deve essere redatto anche a prescindere dall’esistenza dell’autorelazione del magistrato in valutazione e deve altresì essere trasmesso al Consiglio Giudiziario e allo stesso magistrato;

3) la segnalazione degli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti - in esso contenuta - deve riguardare tutti i provvedimenti per i quali la legge processuale, civile o penale, indica un termine per il loro deposito.

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