• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA COPERTURA DELLE QUOTE DI RISERVA IMPOSTE DALLA LEGGE 68/99

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA COPERTURA DELLE QUOTE DI RISERVA IMPOSTE DALLA LEGGE 68/99"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO FINALIZZATI

ALLA COPERTURA DELLE QUOTE DI RISERVA IMPOSTE DALLA LEGGE 68/99

(2)

Sommario

Riferimenti normativi 3

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e Ambito di applicazione 3

Articolo 2 - Il tirocinio finalizzato 3

Articolo 3 - Soggetti coinvolti 4

Articolo 4 - Attivazione del Tirocinio finalizzato 5

4.1 Convenzione Articolo 11 5

4.2 Convenzione di tirocinio 6

4.3 Progetto Formativo Individuale (PFI) 6

4.4 Assunzione del tirocinante 7

Articolo 5 - Attivazione del tirocinio finalizzato presso le Amministrazioni pubbliche 7

5.1 Convenzione articolo 11 8

5.2 Reclutamento tirocinanti 8

5.3 Requisiti di partecipazione agli avvisi 9

5.4 Convenzione di tirocinio e Progetto Formativo Individuale 9

5.5 Inquadramento in ruolo 10

Articolo 6 - Compiti del Soggetto Promotore 10

Articolo 7 - Compiti del Soggetto Ospitante 11

Articolo 8 - Compiti del Tirocinante 11

Articolo 10 - Monitoraggio del tirocinio 13

Articolo 11 - Durata e Proroga 13

Articolo 12 - Orario di tirocinio 14

Articolo 13 - Sospensione e Interruzione anticipata del tirocinio 14

Articolo 14 - Assenze, riposi, malattia, maternità e ferie 15

Articolo 15 - Garanzie assicurative 15

Articolo 16 - Indennità 15

Articolo 17 - Divieti 16

Articolo 18 - Segnalazioni - Attività Ispettiva 17

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali 17

Articolo 20 - Disposizioni finali 18

(3)

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è redatto in conformità ai seguenti atti normativi:

- Legge 23 marzo 1999, numero 68;

- Legge Regionale 17 maggio 2016, numero 9;

- Legge 24 giugno 1997, numero 196 e Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, numero 142;

- Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento approvate con Deliberazione di Giunta Regionale numero 45/7 del 14 novembre 2019 “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018. Approvazione nuove Linee guida;

- Linee Guida per la stipula di Convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge numero 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni e Convenzioni quadro di cui all’articolo 14 Decreto Legislativo 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale numero 41/27 del 07 agosto 2020”;

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165;

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487 e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, numero 333;

- Provvedimento della Conferenza Unificata del 16 novembre 2006 “Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della Legge 68 del 1999 e dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 numero 165. Intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 numero 131;

- Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, numero 1;

- Regolamento per la procedura di Preselezione approvato con determinazione del Dirigente del Settore Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, numero del 574 del 10/05/2017.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i tirocini in favore di persone con disabilità di cui all’articolo 1 comma 1 legge 68 del 1999, e i tirocini in favore di categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 legge 68 del 1999 per le sole amministrazioni pubbliche, finalizzati all’assunzione per l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68 del 1999 (d’ora in poi tirocini finalizzati), nel rispetto delle deroghe alle linee guida dei tirocini formativi e di orientamento approvate con Deliberazione Giunta Regionale numero 45/7 del 14 novembre 2019.

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere osservate da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata interessato all'attivazione di tirocini finalizzati.

Articolo 2 - Il tirocinio finalizzato

Il tirocinio finalizzato è un periodo di formazione che, pur non configurandosi come rapporto di lavoro subordinato, consente al datore di lavoro privato o pubblico di ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 68 del 1999, al solo datore di lavoro pubblico di assolvere agli obblighi di cui all’articolo 18 Legge 68 del 1999, e al tirocinante di acquisire competenze professionali utili alla stabilizzazione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

(4)

Il datore di lavoro garantisce di essere in regola con la normativa di cui alla legge numero 68 del 1999 mediante la stipula di una convenzione articolo 11 che, per tale ragione, è condizione propedeutica necessaria all’attivazione del tirocinio (Rif. deroga articolo 6 “Soggetti Ospitanti” delle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento).

L’utilizzo del tirocinio finalizzato deve essere giustificato da esigenze formative stringenti e deve rispettare quanto previsto dalle linee guida dei tirocini formativi e di orientamento approvate con Deliberazione di Giunta Regionale numero 45/7 del 14 novembre 2019.

Alle Linee guida dei tirocini devono essere applicate le deroghe approvate con Deliberazione di Giunta Regionale numero 41/27 del 07 agosto 2020 ”Linee guida per la stipula di Convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge numero 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni e Convenzioni quadro di cui all’articolo 14 Decreto Legislativo 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.

I tirocini finalizzati possono essere attivati unicamente dall’ASPAL, in qualità di Soggetto Promotore, per il tramite dei Centri per l’Impiego Competenti (Rif. deroga all’articolo 5 “Soggetto Promotore” delle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento).

Tale tipologia di tirocinio può essere autorizzata solo in favore di datori di lavoro privati che devono assolvere agli obblighi ai sensi dell’articolo 3 della Legge 68 del 1999. Per i datori di lavoro pubblici, come già detto, il tirocinio finalizzato può essere utilizzato per assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 3 e dall’articolo 18 della legge 68 del 1999 (vedi articolo 5 del presente regolamento)

Articolo 3 - Soggetti coinvolti I tirocini finalizzati sono attivati con il coinvolgimento di 3 soggetti:

- L’ASPAL, in qualità di Soggetto Promotore;

- Il Datore di lavoro, in qualità di Soggetto Ospitante;

- Il Tirocinante.

L’ASPAL, in qualità di Soggetto Promotore, attiva, monitora e garantisce la regolarità e qualità del percorso formativo, per il tramite dei Centri per l’impiego comma 5, articolo 19 della Legge 9 del 2016 per ambito territoriale in cui insiste la sede operativa.

Il Datore di lavoro, in qualità di Soggetto Ospitante, può essere privato o pubblico, deve essere in obbligo ai sensi della Legge 68 del 1999 e avere sede legale o operativa nel territorio regionale.

Il Tirocinante deve essere iscritto alle Liste della Legge 68 del 1999, nello specifico:

- avere un’età non inferiore a 16 anni e aver assolto l'obbligo di istruzione, in caso di attivazione presso aziende private;

- avere un’età non inferiore a 18 anni, in caso di attivazione presso amministrazioni pubbliche (in analogia con il limite stabilito dalla normativa vigente per le assunzioni);

(5)

- essere in età lavorativa;

- essere disoccupato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 150/2015 e dell’art 4 comma 15-quater del Decreto Legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26;

- aver reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

- aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato e il Patto legge 68/99 presso il Centro per l’Impiego di competenza;

- possedere la diagnosi funzionale e/o la ricevuta di richiesta della stessa (per le persone disabili).

Per i tirocini finalizzati attivati presso le amministrazioni pubbliche ulteriori requisiti sono previsti all’articolo 5 del presente Regolamento.

In deroga all’articolo 6 delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento, il Soggetto Promotore può coincidere col Soggetto Ospitante (Rif. Paragrafo “Convenzioni di programma articolo 11 presso le amministrazioni pubbliche” delle Linee guida per la stipula delle Convenzioni Legge 68 del 1999).

Articolo 4 - Attivazione del Tirocinio finalizzato I tirocini finalizzati sono attivati mediante:

- Convenzione di programma articolo 11 Legge 68 del 1999 (d’ora in poi Convenzione articolo 11);

- Convenzione di tirocinio;

- Progetto Formativo Individuale (d’ora in poi PFI).

4.1 Convenzione Articolo 11

Il Soggetto Ospitante che intende ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 68 del 1999 mediante la modalità del tirocinio deve stipulare una Convenzione articolo 11 con il Soggetto Promotore nel rispetto delle Linee guida per la stipula delle convenzioni di cui alla Legge 68 del 1999.

La Convenzione deve essere richiesta entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

Nella Convenzione devono essere specificate la qualifica professionale con cui verrà inserito il Tirocinante, la programmazione dell’inserimento e l’impegno all’assunzione a tempo indeterminato per il medesimo profilo.

La programmazione deve prevedere l’inserimento entro quattro mesi dalla stipula della convenzione o, nel caso di più inserimenti entro 4 mesi dal precedente inserimento.

4.2 Convenzione di tirocinio

A seguito della stipula della Convenzione articolo 11 deve essere stipulata una Convenzione di tirocinio che regola i rapporti tra Soggetto Promotore e Soggetto ospitante e stabilisce gli obblighi delle parti.

Ad ogni Convenzione di tirocinio deve essere allegato un PFI, le cui caratteristiche sono descritte nel

(6)

paragrafo “Progetto formativo Individuale” del presente Regolamento.

La Convenzione di tirocinio deve fare esplicito riferimento agli estremi della Convenzione articolo 11. Deve inoltre contenere:

- dati identificativi, obblighi del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del Tirocinante;

- decorrenza e durata del tirocinio;

- Recesso;

- Modalità di trattamento dei dati personali.

La durata della Convenzione decorre dalla data di approvazione e ha validità sino alla data di conclusione delle attività previste nel PFI, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, salvo revoca della stessa in caso di mancata osservanza delle norme vigenti.

4.3 Progetto Formativo Individuale (PFI)

Il tirocinio si svolge sulla base di un PFI definito dal Soggetto Ospitante in collaborazione con il Soggetto Promotore e concordato con il tirocinante.

Il PFI deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi, nominativi e riferimenti del Tutor del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante;

- compiti e obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante e diritti e doveri del Tirocinante;

- obiettivi;

- attività previste come oggetto del tirocinio e modalità di svolgimento;

- Eventuali azioni di supporto;

- strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- orario giornaliero e settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare;

- figura professionale di riferimento con relativo codice ISTAT;

- estremi identificativi dell’assicurazione INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

- ammontare dell’indennità.

In casi eccezionali e debitamente autorizzati, il PFI potrà contenere l’indicazione di unità operative fuori dal territorio regionale in cui svolgere brevi periodi di tirocinio.

Il PFI è sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante.

Variazioni al PFI sono ammesse in itinere se richieste e motivate dal Soggetto Ospitante, in accordo con il Tirocinante, e se autorizzate dal Soggetto Promotore.

4.4 Assunzione del tirocinante

(7)

Il Soggetto Ospitante deve impegnarsi all’assunzione a tempo indeterminato del tirocinante a seguito della formazione avvenuta con tirocinio formativo. L’assunzione dovrà riguardare lo stesso profilo professionale per il quale è stato svolto il tirocinio.

Ad esclusione degli Enti Pubblici, per casi documentati e adeguatamente motivati, può essere concessa l’assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi nell’ottica di una progressiva stabilizzazione del rapporto di lavoro.

L’assunzione del tirocinante al termine del tirocinio è condizione necessaria ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e dell’eventuale attivazione di un ulteriore tirocinio finalizzato.

La mancata assunzione del tirocinante sarà giustificabile esclusivamente in caso di: rinuncia del tirocinante;

modifica della situazione aziendale tale per cui il datore di lavoro non presenti più scoperture; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di tirocinio per cause non imputabili al datore di lavoro (Rif.

deroga articolo 6 “Soggetti Ospitanti” delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento).

Articolo 5 -

Attivazione del tirocinio finalizzato presso le Amministrazioni pubbliche

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della Legge 68 del 1999, del Decreto del Presidente della Repubblica 333 del 2000 e del Provvedimento della Conferenza Unificata del 16 novembre 2006, le amministrazioni pubbliche (d’ora in poi Soggetti Ospitanti) possono assumere disabili iscritti alle Liste di cui alla Legge 68 del 1999 mediante scelta nominativa esclusivamente nell'ambito della convenzione articolo 11 della Legge 68 del 1999 e previo espletamento di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione.

I Soggetti Ospitanti, come stabilito dall’articolo 39 quater del Decreto legislativo 165 del 2001, devono presentare ogni anno il prospetto informativo di cui all’articolo 9 della Legge 68 del 1999, in cui indicano l’eventuale scopertura della quota di riserva del collocamento obbligatorio.

Il Soggetto Ospitante che intende coprire una percentuale delle scoperture con tirocini finalizzati, deve inviare al Soggetto Promotore, entro il mese di febbraio, apposita comunicazione.

In tale comunicazione deve precisare di voler destinare una percentuale di posti non coperti, comunque non inferiore al 30% e non superiore all’80%, da coprire attraverso l’attivazione dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della Legge 68 del 1999. Deve altresì precisare se intendano avvalersi della facoltà di scelta nominativa di una percentuale di disoccupati, appartenenti a particolari categorie di svantaggio, non superiore al 40% delle percentuali suddette.

Nel caso in cui il Ministero dovesse concedere una proroga al termine di presentazione dei prospetti informativi, si intenderà prorogata dello stesso periodo anche la data ultima prevista per la presentazione della comunicazione.

5.1 Convenzione articolo 11

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stipulano una convenzione articolo 11 specifica, nel rispetto delle Linee Guida per la stipula delle Convenzioni di cui alla Legge 68 del 1999.

(8)

La convenzione articolo 11, ai sensi della Direttiva numero 1 del 2019, può essere stipulata tra l’ASPAL, in qualità di Soggetto Promotore, e gli Enti Pubblici, in qualità di soggetti Ospitanti, anche per l’attivazione di tirocini finalizzati per l’assunzione di categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68 del 1999.

5.2 Reclutamento tirocinanti

Il Soggetto Ospitante può reclutare i tirocinanti esclusivamente mediante specifici avvisi pubblici predisposti dal Soggetto Promotore.

Nel rispetto della programmazione stabilita nella Convenzione articolo 11, il Soggetto Ospitante deve fornire al Soggetto Promotore i seguenti elementi, necessari alla predisposizione degli avvisi:

- il profilo professionale, le ADA corrispondenti, e la quantità dei posti da ricoprire;

- il numero dei posti che saranno ricoperti con scelta nominativa;

- i requisiti di priorità individuati per la scelta;

- le funzioni da svolgere;

- i titoli di studio e/o i requisiti scolastici e professionali da possedere.

Il Soggetto Promotore sulla base di tali requisiti predispone e pubblica gli avvisi per il reclutamento delle candidature, che rispettino i criteri di trasparenza e pari opportunità. Negli avvisi pubblici devono essere esplicitati chiaramente:

- i requisiti di partecipazione richiesti;

- il profilo professionale, le ADA corrispondenti, e la quantità dei posti da ricoprire;

- il numero dei posti che saranno ricoperti con scelta nominativa e i requisiti di priorità individuati per la scelta;

- le funzioni da svolgere, i titoli di studio e/o i requisiti scolastici e professionali da possedere;

- il possesso dell’iscrizione agli elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 68 del 1999 nell’ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;

- il possesso dei requisiti generali di ammissione al pubblico impiego;

- la durata e le modalità con le quali verrà svolto il tirocinio.

Gli avvisi dovranno inoltre precisare in particolar modo l’impegno che il buon esito del tirocinio determinerà l’assunzione in ruolo nella pubblica amministrazione, nella stessa area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Il Soggetto Promotore ha il compito di:

1. raccogliere le candidature e predisporre una graduatoria redatta sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, mutuando le regole previste per la procedura di avviamento a selezione;

(9)

2. individuare e inviare al Soggetto Ospitante i nominativi dei candidati in posizione utile in graduatoria, nel caso di avviamenti di candidati in possesso del titolo di scuola superiore di primo grado;

Il Soggetto Ospitante deve sottoporre a prova di idoneità i soggetti segnalati dal Soggetto Promotore secondo criteri di trasparenza, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, numero 333.

5.3 Requisiti di partecipazione agli avvisi

Gli avvisi pubblici sono rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento, in data antecedente a quella dell'avviso, nell’ambito territoriale individuato nella convenzione, che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego e di almeno uno dei seguenti requisiti di priorità:

- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%;

- invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del Testo unico delle pensioni di guerra (Decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 1978);

- invalidità del lavoro;

- invalidità intellettiva e psichica, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

È facoltà del Soggetto Ospitante prevedere ulteriori elementi di priorità, nell’ambito di questi requisiti, da utilizzare per la scelta. Anche tali elementi di priorità devono essere specificati negli avvisi pubblici.

I requisiti di priorità per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della legge 68 del 1999 sono invece quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Per la partecipazione agli avvisi è, inoltre, richiesto il solo requisito del diploma di scuola secondaria di primo grado e solo eccezionalmente, un titolo di studio superiore, purché tale seconda opzione sia residuale, a valle quindi della verifica della possibilità di coprire la quota d’obbligo ricorrendo all’utilizzo di graduatorie relative a concorsi pubblici. Tale opzione potrà essere attivata una volta che i canali assunzionali ordinari siano stati tutti esperiti senza successo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione e ferma restando la necessità di un’accurata selezione in ragione delle professionalità da acquisire.

5.4 Convenzione di tirocinio e Progetto Formativo Individuale

Successivamente all’individuazione dei tirocinanti, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stipulano una Convenzione di tirocinio e definiscono un PFI nel rispetto delle disposizioni indicate all’articolo 4 del presente Regolamento.

Per i tirocini finalizzati richiesti dall’ASPAL, in qualità di Soggetto Promotore e Ospitante (Rif. deroga articolo 6 “Soggetti ospitanti” delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento che ammette che il soggetto promotore e il soggetto ospitante possano coincidere), non occorre stipulare le Convenzioni articolo 11 e di tirocinio.

L’attivazione del tirocinio avverrà mediante la sottoscrizione del PFI tra il Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, in qualità di Soggetto Promotore, il Servizio Ospitante e il Tirocinante.

(10)

5.5 Inquadramento in ruolo

Al termine del tirocinio, il Soggetto Ospitante deve comunicare al Soggetto Promotore il buon esito dello stesso e l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell’amministrazione nell’area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Articolo 6 - Compiti del Soggetto Promotore Il Soggetto Promotore deve:

- Garantire l’assistenza tecnica per la predisposizione del PFI e per la stesura di tutta la documentazione necessaria all’avvio del tirocinio medesimo;

- Promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;

- Fornire un’informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;

- Individuare un proprio Tutor;

- Consegnare al Tirocinante copia del PFI;

- Predisporre e consegnare al Tutor del Soggetto Ospitante il Libretto del Tirocinante, finalizzato alla certificazione dell’esperienza di tirocinio;

- Verificare che il Soggetto Ospitante abbia provveduto alla Comunicazione Obbligatoria di inizio tirocinio entro il giorno antecedente l'attivazione, verificando, altresì, che nella apposita sezione sia stato inserito il profilo professionale di qualificazione indicato nel PFI;

- Verificare l’attivazione della copertura assicurativa del Tirocinante per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso i terzi (RCT);

- Verificare che il Tirocinante non abbia già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio;

- Verificare che il Soggetto Ospitante non abbia già attivato un tirocinio per il medesimo Tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista;

- Verificare che il Soggetto Ospitante non abbia effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non abbia procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;

- Rilasciare l’Attestazione finale in cui verrà riportato il profilo di qualificazione indicato nel PFI, riconducibile alle categorie ISTAT/ATECO.

Articolo 7 - Compiti del Soggetto Ospitante Il Soggetto Ospitante deve:

- Stipulare le convenzioni con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

- Trasmettere al Soggetto Promotore le comunicazioni di avvio di tirocinio, eventuale proroga, interruzione e infortunio nei tempi opportuni;

(11)

- Designare un proprio Tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI e per il numero di ore ivi previsto;

- Individuare, in caso di assenza prolungata del Tutor, un sostituto dotato di requisiti analoghi e comunicare formalmente la sostituzione al soggetto promotore;

- Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in merito;

- Garantire al tirocinante la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto (se prevista);

- Sottoporre il tirocinante a visita medica preventivamente all’avvio del tirocinio e trasmettere al Soggetto Promotore la relativa certificazione di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente e/o specialista in medicina del lavoro;

- Assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi.

- Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;

- Collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale;

- Effettuare, a norma di legge, la comunicazione obbligatoria on line di avvio del tirocinio entro i termini previsti dalla norma;

- Comunicare e motivare, al Soggetto Promotore, eventuali interruzioni o sospensioni del tirocinio intervenute prima della scadenza naturale prevista dal PFI, entro il termine massimo di 5 giorni dall’evento;

- Garantire al Tirocinante la somma mensile non inferiore a € 600,00 lordi quale indennità per la partecipazione al tirocinio;

- Rilasciare al Tirocinante la Certificazione Unica dei redditi riferiti al tirocinio;

- Assumere a tempo indeterminato il Tirocinante al termine del tirocinio.

Articolo 8 - Compiti del Tirocinante Il Tirocinante deve:

- Attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto Promotore e Tutor del soggetto ospitante;

- Rispettare le indicazioni impartite dal Tutor aziendale per quanto concerne lo svolgimento del tirocinio all’interno del luogo di lavoro e riferirsi allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o similari;

- Rispettare l’ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;

- Svolgere le attività previste nel progetto formativo osservando gli orari concordati;

- Firmare giornalmente le presenze indicando il numero delle ore svolte nel Libretto del Tirocinante;

- Avvisare tempestivamente il Soggetto Ospitante delle eventuali assenze e di qualsiasi infortunio o incidente che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio;

(12)

- Rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui dovesse venire a conoscenza a seguito del tirocinio;

- Assicurare la propria collaborazione nelle funzioni di monitoraggio da parte del Tutor del Soggetto Promotore;

- Comunicare e motivare al Tutor del Soggetto Promotore e al Tutor del Soggetto Ospitante l’eventuale volontà di interrompere il tirocinio prima della scadenza naturale indicata nel PFI;

- Garantire almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio, al fine del rilascio dell’attestazione finale.

Articolo 9 – Tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un Tutor designato dal Soggetto Promotore e da un Tutor indicato dal Soggetto Ospitante, entrambi indicati nel PFI.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni dei Tutor, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante). La sostituzione deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di assenza prolungata.

Il Tutor del Soggetto Promotore:

- ha la funzione di responsabile organizzativo del tirocinio ed ha il compito di elaborare, d’intesa con il Tutor del Soggetto Ospitante, il PFI;

- collabora con il Tutor del Soggetto Ospitante per il buon esito dell’attività di tirocinio;

- provvede alla stesura del Dossier Individuale del Tirocinante in collaborazione col Tutor del Soggetto Ospitante;

- collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;

- garantisce il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante;

- supporta costantemente il Tirocinante, soprattutto a fronte di eventuali problematiche nella fase di svolgimento del tirocinio e provvede a adottare soluzioni a tutela del tirocinante qualora non vi sia corrispondenza tra le attività previste dal PFI e la realizzazione del tirocinio;

- valuta, in collaborazione con il Tutor del Soggetto Ospitante, l’esperienza di tirocinio al fine del rilascio al tirocinante dell’attestazione finale, in cui sono riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

Il Tutor del Soggetto Ospitante:

- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;

- ha il compito di definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all’apprendimento del tirocinante, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

(13)

- collabora attivamente con il Tutor del Soggetto Promotore alla stesura del Dossier Individuale, al monitoraggio del percorso formativo, anche con modalità di verifica in itinere e alla predisposizione dell’attestazione finale;

- Custodisce il Libretto presenze del tirocinante, supervisionando la compilazione da parte dello stesso.

Il Tutor individuato dal Soggetto Ospitante non potrà accompagnare più di un tirocinante per volta. Non sono ammesse deroghe a tale limite, qualunque sia la tipologia di tirocinio attivata in azienda (Rif. deroga all’articolo 11 “Tutoraggio” delle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento).

Articolo 10 - Monitoraggio del tirocinio

Il Soggetto Promotore deve garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante per la valutazione della coerenza tra il PFI e le attività svolte.

Il monitoraggio potrà inoltre essere richiesto dal Soggetto Ospitante o dal Tirocinante ogni qual volta sia ritenuto necessario per il buon esito del tirocinio.

Il Tutor del Soggetto Promotore deve provvedere, inoltre, in collaborazione col Tutor del Soggetto Ospitante, al monitoraggio anche mediante il Dossier Individuale in cui verranno riportate le attività di tirocinio effettivamente svolte possibilmente mediante evidenze documentali, nonché la valutazione per ciascuna attività.

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il Tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro, il Soggetto Promotore è tenuto a richiedere formalmente al Soggetto Ospitante il rispetto del PFI.

Articolo 11 - Durata e Proroga

Il tirocinio finalizzato ha una durata minima di due mesi e una durata massima di 6 mesi. La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Un'eventuale proroga potrà essere concessa sino a un massimo di 24 mesi solamente nel caso di soggetti disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e per coloro che presentano una disabilità psichica o intellettiva (Rif. deroga articolo 4 “Durata del tirocinio” alle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento).

Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. A tal fine il Soggetto Ospitante deve fare richiesta di proroga sottoscritta anche dal Tirocinante entro 30 giorni precedenti la scadenza naturale del tirocinio. La richiesta deve contenere in allegato un’integrazione al PFI originario indicante eventuali nuovi obiettivi da raggiungere e/o maggiore estensione temporale per il raggiungimento degli stessi tali da giustificare la proroga stessa.

Il Soggetto Promotore, previa verifica delle motivazioni per cui gli obiettivi formativi non sono stati raggiunti o i motivi per cui si rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio, accoglie la proroga.

La proroga del Tirocinio comporta necessariamente la proroga della Convenzione articolo 11.

(14)

Articolo 12 - Orario di tirocinio

L’orario di svolgimento del tirocinio deve permettere il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PFI. Per l’orario e l’articolazione settimanale del tirocinio si deve far riferimento all’orario di lavoro del Tutor del Soggetto Ospitante che deve garantire l’affiancamento costante.

L’orario applicato dal Soggetto Ospitante non può essere inferiore a 60 ore mensili e non può superare l’80%

dell’orario previsto dal CCNL di riferimento.

L’orario non può essere eccessivamente frammentato.

Il Tirocinante non può essere impegnato nel tirocinio fuori dagli orari previsti dal PFI in quanto non è garantita la copertura assicurativa.

Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del Soggetto Ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e notturna.

Articolo 13 - Sospensione e Interruzione anticipata del tirocinio Il tirocinio è sospeso in caso di:

- Maternità obbligatoria;

- Infortunio;

- Chiusura aziendale e/o ciclo produttivo della durata di almeno 15 giorni solari;

- Malattia lunga di durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il Soggetto Ospitante deve comunicare formalmente il periodo di sospensione al Soggetto Promotore.

Tale periodo non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il Soggetto Promotore o il Soggetto Ospitante, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, devono interrompere il tirocinio.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione dovranno essere comunicate per iscritto ai rispettivi soggetti coinvolti.

Il tirocinio potrà essere interrotto anticipatamente anche dal Tirocinante, previa comunicazione motivata scritta al Soggetto Promotore e Ospitante. In questo caso il Soggetto Ospitante ha diritto di valutare con il Soggetto Promotore la possibilità di attivare un nuovo tirocinio a copertura della quota d’obbligo.

Il Soggetto Promotore, qualora ne sussistano le condizioni, deve esperire tutti i tentativi necessari alla prosecuzione del tirocinio.

Articolo 14 - Assenze, riposi, malattia, maternità e ferie

Le assenze non dovranno superare il limite massimo del 30% del totale delle ore di tirocinio previste nel PFI.

Il Tirocinante, in caso di assenza non programmata, dovrà fornire tempestiva comunicazione.

(15)

Si considerano giustificate, e quindi non devono essere recuperate, le assenze per festività (compresa la festività del santo patrono del luogo in cui è ubicata la sede di svolgimento), riposi indicati sotto, malattia, infortunio, maternità a rischio e chiusura aziendale o motivate da gravi calamità naturali o eventi similari. Tali tipologie di assenze, se non danno luogo a sospensione, oltre a non dover essere recuperate, non concorrono al calcolo del limite massimo delle assenze.

La malattia, l’infortunio e la maternità sono considerate assenze giustificate se riscontrabili da certificazione medica.

Le giornate di riposo settimanale previste nel PFI sono il sabato e la domenica. Il sabato potrà essere sostituito dal giorno di chiusura delle attività del Soggetto Ospitante o da un giorno concordato tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante sia all’atto della stesura del PFI o durante lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione scritta al Soggetto Promotore. Il riposo domenicale non potrà essere sostituito.

Solo per i tirocini della durata di almeno 6 mesi, al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal CCNL applicato per gli altri dipendenti del Soggetto Ospitante, possono essere concordate con i tutor 2 giornate di riposo mensili che non concorrono al calcolo del limite massimo delle assenze.

Durante il tirocinio non sono previste le ferie.

Articolo 15 - Garanzie assicurative

Il Soggetto Ospitante assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e presso idonea compagnia assicurativa operante nel settore per la responsabilità civile verso terzi facendosi carico del pagamento dei relativi oneri (Rif. deroga articolo 8 “Garanzie assicurative” delle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento). La copertura assicurativa si estende anche alle eventuali attività svolte dai tirocinanti all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, purché rientranti nel PFI, e quindi anche agli infortuni in itinere.

Articolo 16 - Indennità

Il Soggetto Ospitante garantisce al Tirocinante la corresponsione di un’indennità mensile non inferiore ai € 600,00 lordi e comunque rapportata all’ammontare del contributo esonerativo concesso ai sensi dell’articolo 5 comma 3 Legge 68 del 1999 (Rif. deroga articolo 13 “Indennità” delle Linee guida regionali dei tirocini formativi e di orientamento).

Il Soggetto Ospitante può, a sua discrezione, implementare detta indennità.

L’indennità dovrà essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile e può essere ridotta proporzionalmente in base alle ore effettivamente svolte (in caso di assenze ingiustificate).

Nel caso in cui il Tirocinante svolga meno ore mensili di quelle stabilite dal PFI per motivi riconducibili al soggetto ospitante, l’indennità è corrisposta per intero secondo l’importo indicato nel PFI.

Se il tirocinio si interrompe in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel PFI, il Tirocinante ha diritto a percepire l’indennità solamente per il periodo di svolgimento (es. se l’interruzione avviene a metà mese avrà

(16)

diritto a percepire l’importo per i primi 15 giorni). Il Soggetto Ospitante potrà comunque decidere di erogare l’indennità per intero.

Non è obbligatoria l’indennità di partecipazione:

- durante il periodo di sospensione del tirocinio;

- nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.

L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità di € 600,00 per i percettori di sostegno al reddito. Il Soggetto Ospitante ha facoltà comunque di erogare un’indennità anche oltre quella minima.

Qualora Il Soggetto Ospitante non corrisponda con regolarità l’indennità di partecipazione, il Tirocinante potrà rivolgersi al Tutor del Soggetto Promotore che provvederà a richiamare il Soggetto Ospitante perché adempia agli obblighi e impegni previsti nella Convenzione e nel PFI.

L’indennità di partecipazione al tirocinio è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro e pertanto soggetto a trattenuta IRPEF, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del Decreto del presidente della Repubblica numero 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Articolo 17 - Divieti Il Soggetto Promotore non può attivare tirocini:

- presso Soggetti Ospitanti, fatti salvi specifici accordi sindacali, che, per la medesima unità operativa e con riguardo ai dipendenti che svolgono attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, abbiano in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga; abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio;

- in presenza di procedure concorsuali, fatti salvi casi specifici;

- in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il Soggetto Ospitante non può:

- ospitare contemporaneamente più tirocini finalizzati alla copertura delle quote di riserva di cui alla Legge 68/99;

- realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista;

(17)

- realizzare tirocini in favore di soggetti che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio;

- assegnare al Tirocinante attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio e compatibili con la condizione soggettiva del tirocinante ed esplicitati nel progetto formativo.

Il Tirocinante non può:

- essere presente presso il Soggetto Ospitante in assenza del tutor o di altro personale aziendale e non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé stesso o ad altri;

- sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie, in occasione di scioperi, o ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

- effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell’ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo, e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista.

Articolo 18 - Segnalazioni - Attività Ispettiva

Il Soggetto Promotore che verifica il mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di stipula delle convenzioni e definiti nel PFI procede alla segnalazione ai competenti servizi ispettivi.

Qualora il Soggetto Ospitante non proceda all’assunzione al termine del tirocinio, fatti salvi i casi specificati all’articolo 4 del presente regolamento o cause di sospensioni dagli obblighi previste dalla normativa vigente, sarà considerato inadempiente ai sensi di legge. In tal caso il Soggetto Promotore oltre alla segnalazione ai competenti servizi ispettivi, procederà con l’avviamento d’ufficio.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

(GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il titolare del Trattamento dei dati rilasciati presso il CPI è l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale 92028890926.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella persona del Dott. Stefano Paoli, nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12/02/2019, al quale viene associato l’indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it.

L’acquisizione e il trattamento dei dati forniti dal datore di lavoro ai sensi del presente Regolamento è finalizzata unicamente a:

- la corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo;

(18)

- l’adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa comunitaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò deputate, e/o da Organi di vigilanza;

I dati anche personali forniti dai datori di lavoro sono trattati e elaborati dall' ASPAL, anche per il tramite dei propri Centri per l’Impiego, e dai propri dipendenti o collaboratori o società a tal fine incaricate, ai soli fini della gestione e svolgimento della procedura relativa all’attivazione del tirocinio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e agli atti normativi richiamati in premessa.

Per i dettagli delle procedure operative il presente Regolamento rinvia al Manuale per l’operatore che verrà redatto e adottato dall’Aspal sulla base della disciplina in esso descritta.

Il presente Regolamento diventa esecutivo con il perfezionarsi della procedura di controllo prevista dall’articolo 4 della Legge Regionale numero 14 del 15 maggio 1995.

Il Direttore del Servizio Dott. Marcello Cadeddu

Riferimenti

Documenti correlati

Si tenga presente, tuttavia, che un altro 13% dei laureati magistrali, pur non avendo svolto tirocini durante il biennio, ne hanno comunque compiuti nel corso del primo

Il Responsabile del Corso di studio verifica la congruenza degli obiettivi formativi del Corso di studi con le attività dell’azienda/professionista nella quale lo studente andrà

Tratteremo i Suoi dati per le finalità connesse e strumentali all’instaurazione del rapporto formativo e/o di orientamento e/o di alternanza scuola lavoro e per

Inoltre, al fine di garantire la continuità nella gestione delle domande di tirocinio già presentate nel corso dell’anno 2021, dovrà essere realizzato, da parte degli uffici

Se lo studente svolge il tirocinio in una stessa struttura per un numero di ore superiore a quanto previsto dal Modulo di attivazione del tirocinio (Progetto Formativo)

Si può svolgere un tirocinio in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. La Regione,

Uno spettro di massa è un grafico in cui in ascissa è riportato il rapporto m/z e in ordinata l'abbondanza relativa %. Viene visualizzato usualmente come grafico a barre, ma in

rilasciato dall’Istituzione Formativa. In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti,