Commissione Tributaria Regionale Lombardia Sentenza n. 12 del 23 febbraio 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO VENTIDUESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
Izzi Giovanni - Presidente
Senes Marco Agostino - Relatore Trinca Colonel Giovanni - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2601/09 depositato il 17/04/2009
- avverso la sentenza n. 24/08/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como proposto dall'ufficio: Ag. Entrate Direzione Provinciale Como controparte:
Comune Di Pusiano
Via (...) 22030 Pusiano Co difeso da:
Tu.Mi.
Via (...) 22100 Como Co Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TASSE CC.GG. 2003 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TASSE CC.GG. 2004
FATTO E MOTIVAZIONI DELL'APPELLO
Avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe il Comune di Pusiano ha proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Como.
Tali avvisi sono stati emessi per avere il predetto Comune omesso di pagare, tramite il concessionario del servizio (...), negli anni 2003 e 2004,la tassa di cc.gg. di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 e successive modifiche, attinente alla licenza o al documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione e dovuta, perché utenze d'affari, per ogni mese di utenza e per ogni SIM (11).
L'adita Commissione, riuniti i ricorsila emesso la sentenza n. 24/08/08 con la quale ha accolto totalmente tali ricorsi, con compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Erba - che in via preliminare fa rilevare che la pronuncia appellata contiene una
evidente discrepanza tra il dispositivo e quanto in essa espresso.
Infatti nel dispositivo il giudice accoglie totalmente il ricorso di parte,
compensando le spese (in entrambi i ricorsi il Comune di Pusiano chiedeva l'annullamento totale degli atti impugnati) mentre a pag. 3 della sentenza viene affermato l'obbligo del pagamento della tassa di cc.gg. a carico del Comune la cui condotta, peraltro, deve essere riconosciuta impunibile con il conseguente annullamento delle sanzioni.
Nel merito e per quanto concerne la debenza della tassa di cc.gg., l'Ufficio insiste per la soggettività passiva del Comune ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/72 mentre, per quanto riguarda le sanzioni irrogate, l'Ufficio fa rilevare che le stesse sono previste dall'art. 9 del D.P.R. 641/72 il quale punisce con la sanzione amministrativa colui che esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle cc.gg. senza avere assolto la relativa tassa.
La norma in argomento non dispone che sia il concessionario ad essere punito.
Soggetto alla sanzione è il soggetto che ha esercitato l'attività in questione e, cioè, il Comune di Pusiano. Al riguardo si vedano le sentenze allegate della C.T.P. di Como.
Per quanto riguarda la invocata violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, l'Ufficio fa rilevare che, nel caso in esame, si è in presenza di una ripetuta omissione di versamenti di tasse sulle cc.gg. dovute per ogni mese di utilizzo del servizio radiomobile. La sanzione di cui all'art. 9 DPR 641/72 è;
commisurata all'importo dell'omesso versamento con minimo edittale di Euro 103,29. Non si è, quindi, in presenza di una "progressione" di violazioni in grado di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche
periodica del tributo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/97 trattandosi di omessi versamenti ripetuti nel tempo.
In conclusione l'Ufficio chiede, in riforma della sentenza appellata, che sia dichiarata la legittimità degli avvisi impugnati e la condanna del Comune alla spese di giudizio.
All'appello resiste il Comune di Pusiano il quale riconosce che correttamente l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la contraddizione tra motivazione e
dispositivo della sentenza.
Al riguardo il Comune aderisce al motivo di impugnazione relativo alla soggettività passiva.
Peraltro il Comune, rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato non dovute le sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo e l'errore di fatto non determinato da colpa (artt. 5 e 6 D.Lgs. 472/1997), osserva che questo capo della sentenza non è stato impugnato dall'Erario il quale si è limitato ad asserire, nel gravame, che la Commissione, in violazione dell'art. 9 DPR 641/72, avrebbe "erroneamente... affermato che sia il concessionario ad essere punito".
Su quanto sopra si è formato, pertanto, un giudicato parziale.
In ogni caso il motivo di impugnazione non è fondato perché i primi giudici non hanno affatto ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 9, 1 comma, del DPR 641/72. Essi, dato per presupposta la norma sanzionatoria, hanno visto la sua inapplicabilità al caso di specie sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo (art. 5 D.Lgs. 472/97: "nella condotta del ricorrente... non è riscontrabile quella consapevolezza al cui riconoscimento è subordinata
l'applicazione della sanzione") e dell'errore sul fatto non determinato da colpa (art. 6 D.Lgs. 472/97: "... l'omissione da parte dell'utente del servizio è stata causata semplicemente da un errore incolpevole indotto dal concessionario").
In definitiva, la decisione si fonda non già sulla inapplicabilità dell'art. 9 DPR 641/72 bensì sull'applicazione degli articoli 5 e 6 comma 1 del D.Lgs. 472/97.
In via incidentale il Comune appella la sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda relativa alla non debenza delle
sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma (art. 6 D.Lgs. 472/97). Errore sulla norma tributaria (art. 8 D.Lgs. 546/92).
L'oggettiva incertezza interpretativa dell'art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641/72 discende dagli opposti orientamenti interpretativi assunti
dall'Amministrazione con le sue note del 2001 e di quelle del 2003 e 2005 citate negli atti processuali del Comune.
E la sua buona fede discende dal fatto che è obbligo della concessionaria del servizio esporre la tassa di concessione governativa nelle bollette mensili, come prescritto nella nota 2 dell'art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641/72.
In subordine, con riguardo all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/97 (sul quale motivo la Commissione Provinciale non ha statuito) si osserva che
l'applicazione del cumulo materiale, preteso dall'Ufficio, viola proprio l'art. 12, comma 2 appena citato che prevede il c.d. cumulo giuridico.
Le omissioni del Comune (per causa di errore del concessionario) dovrebbero, infatti, essere qualificate come "continuate" perché temporalmente conseguenti l'una all'altra. Ciò che rileva, infatti, è il comportamento reiterato nel tempo che ha cagionato gli omessi versamenti (omissione peraltro riferibile alla posizione del concessionario).
Perciò dovrebbe essere applicata, semmai, la sanzione più grave (Euro 103,20) aumentabile da un quarto al doppio.
Infine il Comune di Pusiano chiede la trattazione dell'appello in pubblica udienza.
In conclusione l'appellata chiede, nel merito, di dichiarare dovuta a suo carico la tassa di concessione governativa e, per quanto concerne le sanzioni, di rilevare ai sensi dell'art. 2909 c.c. il giudicato parziale in ordine ai capi della sentenza relativi al difetto dell'elemento soggettivo e all'errore sul fatto (artt. 5 e 6, comma 1, D.Lgs. 472/1997) e rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Chiede altresì di dichiarare infondato l'appello dell'Agenzia in punto di violazione dell'art. 9 DPR 641/72.
In via di appello incidentale chiede dichiararsi non dovute le sanzioni ai sensi degli articoli 6, comma 2 D.Lgs. 472/97 e 8 D.Lgs. 546/92 e in subordine applicarsi l'art. 12 D.Lgs. 472/97 con sanzione determinata tra Euro 129,00 e 206,60.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il Presidente, udita la relazione del Relatore, ammette alla discussione le parti che si rimettono alle rispettive conclusioni. Dopo di che la causa viene
trattenuta per la decisione in camera di consiglio.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Si deve convenire sia con l'appellante che con l'appellato che effettivamente i primi giudici con la loro sentenza hanno inteso annullare esclusivamente le sanzioni irrogate affermando come dovuti gli importi richiesti a titolo di tassa di concessione governativa.
Sul punto anche il Comune di Pusiano concorda ed aderisce al motivo di impugnazione della A.F. relativo alla soggettività passiva.
Per quanto concerne le sanzioni irrogate, invece, le argomentazioni dell'Ufficio non sono da accogliere e l'appello sul punto deve essere respinto.
I primi giudici non hanno affermato, come sostiene l'Ufficio, che sia il
concessionario ad essere punito. Hanno, invece, affermato, l'impunibilità del Comune, impunibilità che deriva dall'"impossibilità giuridica per l'utente del servizio... di sostituirsi - per adempiere esattamente la propria obbligazione - al concessionario del servizio(nel caso la nominata (...)...".
E', infatti, da evidenziare che, come previsto nella nota sub 2 dell'art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641/72, "Le modalità e i termini di versamento all'Erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle poste e
telecomunicazioni".
Dunque, solo il concessionario aveva (e ha) l'obbligo di riscuotere la tassa di concessione governativa (e di versarla allo Stato).
Nel caso che ne occupa è evidente, pertanto, che il mancato versamento all'Erario della tassa in esame deriva da un errore incolpevole indotto dal concessionario del servizio.
Ed è altrettanto evidente che nella condotta del Comune di Pusiano, che ha sempre pagato le fatture emesse dal predetto concessionario, non è
riscontrabile alcuna colpevolezza, al cui riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 472/97, è subordinata l'applicazione della sanzione.
L'appello dell'Ufficio, per quanto riguarda le sanzioni irrogate, deve, per quanto sopra detto, essere respinto.
Ritenute non dovute le sanzioni amministrative, deve essere però respinta, ancora una volta in appello così come già avvenuto nel primo grado di giudizio, l'eccezione di parte privata in ordine alla non debenza delle sanzioni per
condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma. Al riguardo, è da osservare che i primi giudici si sono soffermati sulla questione e si deve confermare quanto da essi statuito: "E' evidente, logico ed intuibile che solo lo Stato e i suoi organi non necessitano di alcuna licenza o documento sostitutivo per esercitare l'accennata attività e che l'esenzione può essere applicata esclusivamente a quegli altri soggetti di cui all'art. 13 bis del DPR 641/72".
Devono ritenersi assorbite le altre questioni prospettate dal Comune di Pusiano.
In conclusione la sentenza appellata deve essere riformata affermandola un lato, l'obbligo del Comune di Pusiano al pagamento della tassa di cc.gg. per gli anni 2003 e 2004 e, dall'altro, la impunibilità della sua condotta con il
conseguente annullamento delle irrogate sanzioni.
Il parziale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta dal
Comune di Pusiano la tassa di concessione governativa e dichiara non dovute dal Comune le applicate sanzioni. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2010.
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2010.