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Prima dell’adozione della decisione, il Presidente della Repubblica di Polonia chiede il parere al consiglio nazionale della magistratura, che non è per lui vincolante

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“CAUSE RIUNITE C-585/18, C-624/18 e 625/18 - art. 267 TFUE - Polonia - Termine invio parere 13 dicembre 2018.”, pronuncia pregiudiziale notificata dalla Corte di Giustizia in data 12 novembre 2018.

(delibera 5 dicembre 2018)

«Il Consiglio Superiore della magistratura:

osserva:

CAUSA-585-2018

1. Il Sad Najwyzszy (Corte Suprema), ha sollevato la questione pregiudiziale nella causa promossa con ricorso da un Giudice della Corte Suprema amministrativa della Polonia avverso la risoluzione della Krajowa Rada Sadownictwa (Consiglio Nazionale della Magistratura) del 27 luglio 2018, avente ad oggetto il diniego di permanenza in carica come Giudice della Corte Suprema del medesimo giudice ricorrente.

2. La questione interpretativa sottoposta alla Corte di Giustizia è di seguito riportata: 1)“Se l’art.267 terzo comma TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1 e 2 TUE nonché con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Consiglio nazionale della Magistratura) la quale in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione Europea.2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’art.267, terzo comma TFUE in combinato disposto con gli articoli 19 paragrafo 1 e 2 TUE nonché con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione Europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa”.

3. Il quesito scaturisce da un contenzioso promosso da un giudice polacco il quale ha proposto ricorso avverso la risoluzione adottata dal Consiglio nazionale della magistratura nel corso di un procedimento diretto ad ottenere l’autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia alla permanenza in carica come giudice successivamente al raggiungimento dell’età di 65 anni. Prima dell’adozione della decisione, il Presidente della Repubblica di Polonia chiede il parere al consiglio nazionale della magistratura, che non è per lui vincolante. Nel caso di specie il consiglio nazionale della Magistratura ha emesso un parere negativo.

4. La prima questione riguarda due quesiti interconnessi. Il primo concerne la configurazione istituzionale del consiglio Nazionale della magistratura. Sono sollevati, infatti, seri dubbi sulla questione inerente il metodo di selezione dei membri del Consiglio nazionale della magistratura e successivamente sul suo funzionamento, ci si chiede se la nuova disciplina introdotta non ne abbiano destabilizzato l’indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo.

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Il secondo quesito riguarda il problema se ad un organo configurato in questo modo possa essere affidata l’elezione dei giudici della nuova sezione disciplinare della Corte Suprema, deputata in base alla più recente normativa alla decisione delle cause in materia di collocamento in pensione dei giudici della Suprema Corte, comprese le cause promosse con ricorsi avverso le risoluzioni del Consiglio Nazionale della Magistratura. Questi ultimi godranno, infatti, inscindibilmente dello status di organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione.

5. CAUSA C-624/2018 (Le questioni, i fatti e i motivi della CAUSA C-625/2018 sono identici) Il Sad Najwyzszy ha sollevato la questione pregiudiziale nella causa promossa con ricorso da un giudice polacco della Corte Suprema contro quest’ultima affinche’ sia stabilito che il rapporto professionale del giudice della Corte Suprema in servizio attivo, esistente alla data del 3.7.2018, non si è convertito il 4.7.2018 in un rapporto professionale di Giudice della Corte Suprema ritirato dal servizio attivo.

6. La questione interpretativa sottoposta alla Corte di Giustizia è di seguito riportata: 1)“Se l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’art.9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (..) debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età nei confronti di un giudice dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione mediante l’adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte.2)Se l’art.267 terzo comma TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1 e 2 TUE nonché con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Consiglio nazionale della Magistratura) la quale in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione Europea. 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’art.267, terzo comma TFUE in combinato disposto con gli articoli 19 paragrafo 1 e 2 TUE nonché con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione Europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa”.

7. Ai sensi del dell’art.37 par.1 della legge dell’8.12.2017 della Corte Suprema, in vigore dal 3.4.2018, al raggiungimento del limite di età di 65 anni, il giudice va in pensione, salvo che lo stesso venga autorizzato dal Presidente della Repubblica di Polonia a rimanere in carica come giudice. Anche in questo caso il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi la Corte Suprema-Sezione per il lavoro e la Previdenza contestando la violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età ai sensi dell’art.2 par.1 della direttiva 2000/78/CE del consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Contestualmente ha chiesto la sospensione del provvedimento adottato.

Fino all’entrata in vigore della legge sulla Corte Suprema i ricorsi avverso le risoluzioni del Consiglio Nazionale della Magistratura venivano esaminati dalla sezione per il lavoro e la

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previdenza. Attualmente ai sensi dell’art.27 par.1 punti 2 e 3, della legge vigente sulla Corte Suprema, le cause in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale concernenti i giudici della Corte Suprema, nonché le cause relative al collocamento in pensione dei giudici della Corte Suprema sono di competenza dell’Izba Dyscyplinarna (sezione disciplinare).

Ne consegue che la Corte Suprema, nell’attuale composizione non è competente a conoscere il ricorso e la domanda di sospensione dell’esecuzione della risoluzione.

La Corte Suprema adita evidenzia che i giudici della sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici e della sezione disciplinare (nuove sezioni della Corte Suprema) non sono stati nominati con la conseguente necessità di chiarire come garantire nel frattempo la tutela giurisdizionale effettiva della parte ricorrente.

I giudici della Corte Suprema nei casi di cui alle cause sopra richiamate, che esigono la protezione dei loro diritti, sono stati privati, in pratica, della possibilità di proporre di una tutela giurisdizionale effettiva dei medesimi essendo costretto alla proposizione di un ricorso dinanzi ad un organo che non è costituito. (La medesima questione è stata oggetto di esame della domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta nella causa C-537/2018).

Altra questione sollevata dalla Corte Suprema attiene al difetto del requisito dell’indipendenza e della imparzialità del Consiglio Nazionale della magistratura in Polonia.

Il Giudice del rinvio evidenzia che l’elezione degli attuali giudici membri del Consiglio Nazionale della Magistratura è stata effettuata in modo poco trasparente in modo tale da non soddisfare il criterio di rappresentatività. Il suo funzionamento e le procedure seguite dimostrano il mancato adempimento al proprio compito costituzionale e derivante da diritto dell’Unione di vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici.

Tutto ciò premesso, il Consiglio considerato:

- che le differenze tra l’ordinamento polacco e quello nazionale sia per quanto concerne l’architettura del sistema di pensionamento dei magistrati, sia in relazione alle modalità di impugnazione dei provvedimenti adottati da Consiglio Superiore della magistratura, sia per quanto relativo alla modalità di elezione del medesimo Consiglio, che alle prerogative dal medesimo esercitate consentono, allo stato, di non ritenere sussistente un interesse concreto ed attuale all’intervento nella fase scritta del presente giudizio;

- che, tuttavia, l’interesse generale delle questioni pregiudiziali sottoposte al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consiglia di condurre un attento monitoraggio delle cause anche al fine di valutare l’opportunità di formulare un documento che compiutamente possa essere utilizzato in un intervento nella successiva fase orale, alla luce del tenore delle osservazioni delle parti e della Commissione europea;

delibera

di rimettere al Ministero della Giustizia le valutazioni di competenza circa l’eventuale intervento in forma scritta nel citato giudizio;

di trasmettere la presente delibera al Ministero della Giustizia con richiesta di ricevere tempestiva informazione circa la fissazione dei termini per la formulazione di intervento per la successiva fase orale.»

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