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Regol@mento di gestione della stazione ecologica

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Academic year: 2022

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Comune di Spoleto

Direzione Progettazione Ambiente e Territorio

Regol@mento di gestione della stazione ecologica

Il “Regolamento di gestione della stazione ecologica” è stato adottato dal Consiglio

Comunale con la deliberazione n° 140 del 15 settembre 2003.

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Regolamento di gestione della stazione ecologica

Il “Regolamento” è stato adottato dal consiglio comunale con la deliberazione n° 140 del 15 settembre 2003.

Il “Regolamento” è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 115 del 5 novembre 2008 agli articoli 8 e 12 e rispettive tabelle A e B.

Il 2 marzo 2009 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

Articolo 1 – Modalità di utilizzo...3

Articolo 2 – Soggetti ammessi all’uso della Stazione Ecologica Attrezzata ...3

Articolo 3 – Principi generali e criteri di comportamento ...3

Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi ...4

Articolo 5 – Norme di conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica ...4

Articolo 6 – Norme di conferimento dei rifiuti speciali...4

Articolo 7 – Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi...4

Articolo 8 – Incentivi per il conferimento dei rifiuti differenziati...5

Articolo 9 – Modalità di recupero e smaltimento...5

Articolo 10 – Norme per la pulizia dell’area ...5

Articolo 11 – Norme per la prevenzione di incidenti ...5

Articolo 12 – Orari di apertura...5

Tabella A: elenco delle tipologie incentivate... 6

Tabella B: orari di apertura... 7

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. Articolo 1 – Modalità di utilizzo

1. Le modalità per la fruizione della stazione ecologica attrezzata, sita nella zona industriale artigianale commerciale in località Santo Chiodo vengono definite dal Consorzio Servizi Ambientali in collaborazione con il comune di Spoleto al fine di regolamentare l’uso dell’area stessa da parte dei cittadini e delle ditte operanti sul territorio di cui al successivo articolo 2, con l’obiettivo di una suddivisione dei rifiuti sulla base della loro natura, allo scopo di favorire il conferimento di materiali recuperabili o dannosi per l’ambiente.

Articolo 2 – Soggetti ammessi all’uso della Stazione Ecologica Attrezzata 1. Possono essere ammessi alla fruizione dell’area:

a) i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 3 e gestiti dal Consorzio Servizi Ambientali;

b) le ditte operanti sullo stesso territorio che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati.

Articolo 3 – Principi generali e criteri di comportamento

1. La stazione ecologica attrezzata è finalizzata a favorire la differenziazione, nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro. Tutti gli utenti dell’area sono quindi tenuti a depositare i materiali nelle specifiche piazzole, cassoni, cassonetti e contenitori nei quali non possono essere stoccati materiali diversi da quelli previsti.

2. Il personale preposto al controllo della stazione ecologica, che è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento dei materiali e vigilerà in tal senso.

3. Gli operatori addetti alla stazione ecologica attrezzata inoltre devono:

a) provvedere alla custodia, alla pulizia, alla gestione e manutenzione del verde e alla piccola manutenzione della stessa;

b) provvedere a tutto ciò che è necessario per mantenere l’area in modo ottimale;

c) comunicare tempestivamente a Consorzio Servizi Ambientali la necessità di travaso dei contenitori;

d) accogliere gli utenti cortesemente, indicando loro le modalità di consegna dei rifiuti e collaborando con gli stessi qualora ve ne sia la necessità;

e) distribuire i composter e i sacchi per la raccolta “porta a porta” ai cittadini che ne faranno richiesta, dando informazioni sul loro utilizzo;

f) compilare il registro di carico e scarico e conservare le copie dei formulari, qualora si richieda l’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n° 5 febbraio 1997, n° 22

1

e successive modificazioni per effettuare, su particolari tipologie di rifiuto, anche la

1 Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 contiene disposizioni relative a “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. L’articolo 28 così recita “28. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero. 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.

L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, ed in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. comma abrogato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m) .

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di

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cernita e il raggruppamento, ai fini dell’invio di quota degli stessi agli impianti di filiera per il recupero.

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Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi 1. I rifiuti ammessi nella stazione ecologica attrezzata sono i seguenti:

a) carta e cartone

b) lattine in alluminio e banda stagnata c) vestiti e scarpe usate

d) olio minerale di origine domestica (fino ad un massimo di 10 kg per ogni conferimento) e) olio alimentare

f) batterie auto non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali g) pile

h) farmaci scaduti

i) contenitori T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice, ecc., anche contenenti prodotti non utilizzati)

l) prodotti di plastica: polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie e contenitori in PET o PVC.

m) Prodotti in polipropilene (es. cassette ortofrutta) n) vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.) o) cartucce vuote e nastri di stampanti per computer p) legno (cassette, pallet, mobili, ecc…)

q) sfalci, foglie e potature di siepi e di alberi

r) rifiuti inerti di origine domestica (piccole quantità), lavandini, lavabi, e altri sanitari non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali e imprese edili

s) pneumatici di auto, non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali

t) rifiuti urbani ingombranti, di origine domestica (frigoriferi, congelatori, materassi, reti da letto, mobili, elettrodomestici, metalli vari, ecc…).

Articolo 5 – Norme di conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica

1. I rifiuti ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi e/o contenitori su indicazione dell’addetto alla stazione ecologica.

Articolo 6 – Norme di conferimento dei rifiuti speciali

1. Saranno ammessi alla stazione ecologica attrezzata solo i rifiuti assimilati ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 4.

2. I rifiuti speciali non assimilati e non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 4 non possono essere conferiti alla Stazione Ecologica Attrezzata, ma devono essere trasportati direttamente dai produttori in impianti autorizzati.

Articolo 7 – Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi

1. I rifiuti pericolosi possono essere conferiti nella stazione ecologica attrezzata limitatamente a quelli urbani (RUP) e che rientrano nell’articolo 4 del presente Regolamento.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

2 Vedasi decreto presidente giunta regione Umbria 29 aprile 2002, n° 78.

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. Articolo 8 – Incentivi per il conferimento dei rifiuti differenziati

3

1. I cittadini appartenenti alla categoria delle utenze domestiche, che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla stazione ecologica viene risconosciuta una riduzione della tariffa/tassa.

2. I cittadini possono richiedere al gestore una tessera magnetica personalizzata sulla quale vengono caricati, ogni volta che si consegnano i rifiuti presso la stazione ecologica, i dati relativi alle quantità e qualità del rifiuto conferito, ottenendo una riduzione della tariffa/tassa.

3. L’incentivo viene calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella A allegata.

4. Alla fine dell’anno solare il valore complessivo dell’incentivo non potrà superare il 20%

dell’importo della tariffa/tassa a carico di ogni contribuente.

5. Per quantitativi inferiori a 100 kg/anno solare non viene riconosciuto alcun importo.

6. Il gestore della stazione ecologica calcola l’incentivo in base ai parametri sopra descritti;

il valore dell’importo da accreditare a ciascun cittadino viene comunicato dal gestore all’ufficio tributi di ogni comune interessato, con tempi e modalità che gli stessi uffici dovranno indicare al gestore.

Articolo 9 – Modalità di recupero e smaltimento

1. Tutti i materiali raccolti dovranno essere recuperati e smaltiti dal Consorzio Servizi Ambientali secondo le seguenti modalità:

a) dovranno essere conferiti presso ditte regolarmente autorizzate secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

b) si dovrà tendere al massimo recupero dei materiali.

Articolo 10 – Norme per la pulizia dell’area

1. L’area della stazione ecologica attrezzata dovrà essere pulita da oggetti e materiali;

nessun tipo di materiale dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza della stazione ecologica attrezzata.

Articolo 11 – Norme per la prevenzione di incidenti

1. Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale operativo e dagli utenti, oggetti taglienti o materiali pericolosi per l’incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.

Articolo 12 – Orari di apertura

4

1. La stazione ecologica sarà aperta agli utenti 6 giorni a settimana.

2. Gli orari di apertura, vengono illustrati nella tabella allegata, ma potranno subire modifiche nel corso della gestione, sulla base delle esigenze che sorgeranno.

3 L’articolo 8 è stato sostituito con deliberazione di consiglio comunale n° 115 del 5 novembre 2008. Il testo precedente così recitava: “1. Per i cittadini iscritti a ruolo della TARSU nella categoria delle abitazioni civili, che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuto un incentivo per la riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Dal 13 ottobre 2003 gli utenti possono richiedere al Consorzio Servizi Ambientali una tessera magnetica personalizzata sulla quale vengono caricati, ogni volta che si consegnano i rifiuti presso la Stazione ecologica, i dati relativi alle quantità e qualità del rifiuto conferito ottenendo una riduzione della tassa.

3. L’incentivo viene calcolato utilizzando i seguenti parametri indicati nella tabella A allegata.

4. Alla fine dell’anno solare il valore complessivo dell’incentivo non potrà superare il 20% dell’importo della TARSU a carico di ogni contribuente.

5. Per quantitativi inferiori a 70 kg/anno non viene riconosciuto alcun importo; il quantitativo indicato non è una franchigia per cui all’utente sono riconosciuti i quantitativi effettivamente registrati nella tessera magnetica personale.

6. Il Consorzio Servizi Ambientali calcola l’incentivo in base ai parametri sopra descritti e ne sostiene l’onere. Il valore dell’importo da accreditare a ciascun cittadino viene comunicato dal Consorzio Servizi Ambientali all’ufficio tributi di ogni comune interessato, entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo modalità da stabilire.”

4 I commi 1 e 2 dell’articolo 12 sono stati modificati con deliberazione di consiglio comunale n° 115 del 5 novembre 2008. I testi precedenti così recitavano: “1. La stazione ecologica attrezzata sarà aperta agli utenti 5 giorni a settimana.

2. Gli orari di apertura, vengono illustrati indicativamente nella tabella allegata, ma potranno subire modifiche nel corso della

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_____________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . Tabella A: elenco delle tipologie incentivate

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. .

. Tabella B: orari di apertura

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Fascia oraria

8.30- 12.30

15.00- 19.00

8.30- 12.30

15.00- 19.00

8.30- 12.30

15.00- 19.00

8.30- 12.30

15.00- 19.00

8.30- 12.30

15.00- 19.00

8.30- 11.30

15.00- 18.00

8.30- 12.30

15.00- 19.00

Spoleto * * * * * * *

* indica il giorno e l’orario di apertura

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