NORMATIVA SUI LL.PP IN ITALIA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
adozione/aggiornamento del programma triennale
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
RUP
Soggetto di livello apicale tra i dipendenti della struttura organizzativa dotato di inquadramento e di competenze adeguati
per ciascun intervento
Art. 31 comma 3 D.lgs. 50/2016
Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Art. 9 e 10 DPR 207/2010
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo,
durante la predisposizione del documento di programmazione; per lavori, non assoggettati a programmazione, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla
decisione di realizzare i lavori.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Art. 31 comma 4 D.lgs. 50/2016
Il RUP :
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
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Art. 26 D.lgs. 50/2016
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE COSA??
La stazione appaltante in contraddittorio con il progettista, prima delle procedure di affidamento dei lavori, verifica (o fa verificare) la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità nonché la loro conformità alla normativa vigente.
La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE COSA??
La verifica del progetto è l'atto che certifica la cantierabilità del progetto e quindi necessita di competenze tecniche di alto livello.
Una non idonea verifica, significa non rilevare un errore progettuale e determina possibili divergenze interpretative del progetto, richiesta di modifiche e integrazioni oltre alle possibili varianti in corso d'opera e ai contenziosi di lunghissima durata.
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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE CHI??
L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) LAVORI DI IMPORTO > 20.000.000 €
-organismi di controllo accreditati (ACCREDIA – NORMA ISO 17020) b) 5.225.000 € <LAVORI DI IMPORTO < 20.000.000 €
-organismi di controllo accreditati
-prestatori di servizi di ingegneria e architettura che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
-stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità.
c) 1.000.000 € <LAVORI DI IMPORTO < 5.225.000 €
-uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
d) LAVORI DI IMPORTO < 1.000.000 € -responsabile unico del procedimento
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VALIDAZIONE DEL PROGETTO
La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.
La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso
riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
no
no
si
Progetto Definitivo
Approvazione
Progetto Esecutivo
VALIDAZIONE
Esecuzione
Portatore interesse 1 Portatore interesse n
Stakeholders
Eventuale Conferenza Servizi
Progetto Fattibilità tecnica ed
economica Approvazione
…
Verifica si
Portatore interesse 2
si no
Verifica
Parere 1 Parere 2
Parere n
Verifica
ITER: LA VERIFICA DEL PROGETTO NEI LL.PP.
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