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Trattenuta sindacale sulla pensione: come revocarla

Autore: Redazione | 30/10/2019

Come accade durante il rapporto di lavoro, anche durante il pensionamento è possibile versare al sindacato una quota mensile tramite trattenuta sulla pensione che il pensionato può anche revocare.

Può sembrare strano ma, oggi, le maggiori confederazioni sindacali italiane hanno

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un elevato numero di tessere soprattutto tra i pensionati. Nonostante siano ormai fuori dalla vita lavorativa e potrebbero, dunque, disinteressarsi alle vicende legate al mondo del lavoro, i pensionati continuano ad essere il segmento della popolazione più fedele al sindacato. Per pagare la tessera sindacale anche i pensionati possono procedere ad una trattenuta che viene operata direttamente sulla pensione mensile.

Vedremo come avviare la trattenuta sindacale sulla pensione e come revocarla.

Infatti, al pari dei lavoratori attivi, anche i pensionati possono decidere di non voler più versare la quota mensile al sindacato e di bloccare, dunque, il prelievo automatico che viene effettuato mensilmente dall’Inps sulla pensione e poi girato al proprio sindacato di riferimento. A tal fine, esiste una apposita procedura da seguire. La revoca della trattenuta non è immediatamente efficace, ma con delle finestre temporali ben precise.

Trattenuta sindacale sulla pensione:

cos’è?

Una delle agevolazioni offerte dall’ordinamento alle sigle sindacali è la possibilità che gli iscritti al sindacato paghino la propria quota mensile di adesione tramite una trattenuta che viene operata direttamente sulla busta paga dal datore di lavoro e, successivamente, girata al sindacato cui aderisce il dipendente.

Si tratta di un’importante agevolazione che permette al sindacato di garantirsi un flusso di denaro costante e sicuro senza doversi occupare della riscossione delle quote associative.

Un meccanismo analogo è previsto anche nei confronti dei pensionati.

L’Inps, infatti, stipula annualmente con le organizzazioni sindacali delle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La convenzione deriva da una espressa previsione della legge [1] in base alla quale i titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria Inps per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o

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gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel Cnel, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

La legge prevede che le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta sono stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell’Inps. Queste modalità sono, per l’appunto, oggetto della convenzione annuale che viene comunicata dall’Inps tramite una propria circolare.

Chi può chiedere la trattenuta sindacale sulla pensione?

Hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i:

titolari di pensione diretta;

titolari di pensione indiretta;

titolari di pensione reversibilità.

I predetti soggetti, per avere diritto alla trattenuta sindacale, devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’Inps oppure essere titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici.

Non hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i:

titolari di pensione sociale;

titolari di assegno sociale.

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Come presentare la delega per la trattenuta sindacale?

L’Inps, ovviamente, non può procedere alla trattenuta senza una espressa richiesta ed autorizzazione da parte del pensionato. Per questo motivo, l’autorizzazione ad effettuare le trattenute sindacali avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’Inps. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto di previdenza sociale, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per quanto concerne la data di efficacia della delega alla riscossione della quota associativa, se questa è presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’Inps con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Se, al contrario, la delega viene rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti, per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Privati, a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa oppure, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Il pensionato può anche di iscriversi contestualmente a più di un sindacato.

Tuttavia, è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Ne consegue che, nel caso in cui pervenga all’Inps una delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione, la nuova delega sindacale produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

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Trattenuta sindacale sulla pensione:

ammontare

L’ammontare del contributo sindacale, che deve essere riportato nel testo della delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld);

0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fpld;

0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fpld.

Una volta trattenute le somme sulla pensione del delegante, l’Inps deve provvedere a girare questi importi all’organizzazione sindacale.

In particolare, l’Inps versa all’organizzazione sindacale degli acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo. Per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici gli acconti sono corrisposti con valuta il giorno 16 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta disposte dall’Inps devono essere oggetto di apposita comunicazione telematica all’organizzazione sindacale.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti con le modalità appena viste sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

E’ evidente che la gestione delle trattenute sindacali sulle pensioni costituisce per l’Inps un impegno organizzativo importante ed anche un costo. Essendo i sindacati

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delle associazioni private, non è possibile pensare che questi ricevano un servizio molto costoso, da parte della fiscalità generale, a titolo gratuito.

Per questo, nelle convenzioni che vengono stipulate tra sindacato ed Inps, l’organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di trattenuta delle quote sindacali. A tal fine l’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche gli importi stabiliti per l’anno 2017 [2] a carico dell’organizzazione sindacale sono i seguenti:

revoca delega cartacea (residuale): Euro 0,31;

Gestione delega Euro 0,04.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l’organizzazione sindacale ha facoltà di recedere dalla convenzione con l’Inps entro 60 giorni dalla comunicazione della variazione dei costi.

Sono a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione con l’Inps per la trattenuta.

Trattenuta sindacale sulla pensione: come revocarla

Il pensionato può comunicare direttamente all’Inps la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa all’organizzazione sindacale;

l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Il pensionato, se vuole revocare la propria delega alla trattenuta sindacale sulla pensione, deve inviare una domanda in carta libera tramite lettera raccomandata ad Ipost, allegando fotocopia del documento d’identità. Ricevuta la richiesta di revoca, la trattenuta sindacale sulla pensione viene interrotta con le seguenti decorrenze:

1° aprile per le domande di revoca lavorate dal 16 dicembre al 15 marzo

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dell’anno successivo;

1° luglio per le domande di revoca lavorate dal 16 marzo al 15 giugno;

1° ottobre per le domande di revoca lavorate dal 16 giugno al 15 settembre;

1° gennaio dell’anno successivo per le domande di revoca lavorate dal 16 settembre al 15 dicembre

Note

[1] L. n. 485 dell'11.08.1972. [2] Inps, Determinazione commissariale n. 55 del 14.02.2017.

Riferimenti

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