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DIRITTO ECCLESIASTICO A.A. 2021/ PROGRAMMA FREQUENTANTI Prof. Franceschi (M-Z)

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DIRITTO ECCLESIASTICO A.A. 2021/2022 - PROGRAMMA FREQUENTANTI

Prof. Franceschi (M-Z)

1. NOZIONI INTRODUTTIVE. COS’È IL DIRITTO ECCLESIASTICO

a. Di che cosa parliamo. Il concetto di diritto ecclesiastico (definizione, contenuto, fondamento; il fattore religioso come elemento indefettibile di condizionamento dell’agire giuridico)

b. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali c. Dal “diritto ecclesiastico” al “diritto e religioni” (e ritorno). Questioni terminologiche

d. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina. La vocazione interdisciplinare del diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico come “scienza di mezzo”

e. Perché è importante (continuare a) studiare il diritto ecclesiastico.

2. LA RELIGIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEL POTERE CIVILE

a. Le possibili qualificazioni (astratte) dello Stato rispetto alle credenze di religione.

b. I differenti sistemi di relazione fra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli: cesaropapismo;

giurisdizionalismo; teocrazia; separatismo; coordinazione.

3. LA POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA. CENNI STORICI

a. Lo svolgimento della politica legislativa italiana in materia ecclesiastica. Inquadramento storico.

b. Il periodo dall’unificazione nazionale al 1922 (Statuto albertino del 1848; codice civile del 1865; legislazione c.d. eversiva dell’asse ecclesiastico; questione romana; legge c.d. delle Guarentigie)

c. Il fascismo e la Conciliazione del 1929 (avvento al potere del fascismo; Patti Lateranensi del 1929; differenza tra Trattato e Concordato; funzione dei Patti Lateranensi; la legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi; le leggi razziali)

d. La Costituzione repubblicana del 1948. Il fenomeno religioso nella Carta costituzionale

e. La seconda metà del XX secolo: dal dopoguerra alla riforma concordataria e alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (caratteri e limiti del rinnovamento della politica in materia ecclesiastica; la c.d. stagione delle riforme; l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984; il contenuto dell’Accordo; l’avvio della legislazione concordata con le confessioni religiose diverse dalla cattolica; le intese sino ad oggi stipulate)

4. IL DIRITTO ECCLESIASTICO OGGI: PROFILI EVOLUTIVI DELLA DISCIPLINA.

a. Il diritto ecclesiastico oggi: profili evolutivi della disciplina. I fattori di rinnovamento

b. Diritto ecclesiastico e società multiculturale. Pluralismo normativo e problema della duplice obbedienza. I principali ambiti conflittuali: matrimonio, famiglia, ambito lavorativo, obiezione di coscienza, etc. L’ipotesi del ricorso agli statuti personali. Il sistema delle Shari’a Courts in Gran Bretagna.

c. Multiculturalità, multireligiosità e reazione giuridica. I possibili approcci per la gestione del fenomeno migra- torio: 1) approccio “assimilazionista” (modello francese); 2) approccio “multiculturalista” (modello anglosas- sone). Insufficienza di tali modelli. L’approccio “interculturale. Il giurista interculturale.

d. La situazione italiana. Legislazione di diritto comune sul fenomeno religioso, legislazione speciale differen- ziata, soluzione intermedia. La strada della moltiplicazione delle intese e i suoi limiti.

e. Principali conseguenze dell’azione dei fattori di rinnovamento del DE: 1) rafforzamento dell’ortodossia; 2) rafforzamento della componente islamica; 3) rafforzamento e sviluppo di organizzazioni di non credenti e di appartenenti ad associazioni filosofiche non confessionali, che prendono posizioni su temi e rivendicano spazi tradizionalmente riconosciuti alle confessioni religiose; 4) diffondersi di forme di “laicità attiva”, individuali o in forma associata. Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano.

f. Il contributo fondamentale della giurisprudenza al rinnovamento del DE. Diritto ecclesiastico e diritto vivente.

5. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

a. Le fonti del DE. Inquadramento generale. Caratteri essenziali del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. Molteplicità (di ambito) e differente natura delle fonti del diritto ecclesiastico italiano.

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b. Assetto delle fonti del DE: 1) Legislazione unilaterale dello Stato (norme costituzionali e principi supremi dell’ordinamento dello Stato, leggi ordinarie, norme di provenienza regionale, fonti secondarie); 2) Legisla- zione di derivazione pattizia con la Chiesa cattolica e leggi di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.

c. Fonti di provenienza confessionale. Modalità attraverso le quali possono divenire rilevanti per l’ordinamento dello Stato. In particolare: il diritto canonico.

d. Il diritto internazionale e il diritto europeo nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. In specie: la CEDU.

Il rilievo delle decisioni della Corte di Giustizia (ECJ) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ECtHR).

e. Le fonti di matrice giurisprudenziale: il “diritto vivente”. La crescente dicotomia tra diritto ecclesiastico “posi- tivo” e diritto ecclesiastico “giurisprudenziale”

6. LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO. PROFILI DI CARATTERE GENERALE

a. I fondamenti costituzionali della disciplina: le norme della Costituzione repubblicana che si occupano del fenomeno religioso.

b. L’art. 2. Il principio personalista

c. L’art. 3. L’uguaglianza e la pari dignità sociale senza distinzione di religione. Il divieto di discriminazioni.

Principio di uguaglianza formale (o giuridica) (art. 3, comma 1) e principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2)

7. I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA. L’ART. 7 COST.

a. Il principio della distinzione degli ordini (art. 7, comma 1). La questione della «competenza delle compe- tenze».

b. La disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica in Italia (art. 7, comma 2). Il sistema c.d. della bilateralità pattizia.

c. La questione del valore da riconoscere ai Patti Lateranensi del 1929 (e alle norme in essi contenute) in virtù dell’esplicito richiamo contenuto nell’art. 7.

d. Il problema della copertura costituzionale dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985). La posizione della Corte costituzionale

e. L’Accordo di revisione concordataria alla prova del tempo.

8. I RAPPORTI FRA STATO E CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA. L’ART. 8 COST.

a. Pluralismo confessionale e uguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge (art. 8, comma 1).

b. Il principio di autonomia statutaria delle confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, comma 2)

c. Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, comma 3). Natura e contenuto delle intese.

Problemi pratici in ordine alla attuazione del sistema delle intese. Intese standard e intese fotocopia.

d. La recente presa di posizione della Corte costituzionale: la sentenza n. 52 del 2016.

e. Il ricorso al concetto di “intese estese” e la sua possibile utilità pratica.

9. LA LIBERTÀ RELIGIOSA. L’ART 19 COST.

a. Il principio di libertà religiosa.

b. La tutela del diritto alla libertà religiosa all’interno delle principali Carte sovrannazionali.

c. La libertà religiosa nella Costituzione repubblicana del 1948. Caratteri essenziali del diritto di libertà religiosa.

Il problema dei limiti all’esercizio del diritto di libertà religiosa: limiti espliciti e impliciti.

d. Libertà religiosa e sicurezza pubblica

e. Libertà religiosa e salute pubblica. La libertà religiosa al tempo del CoViD-19. La questione dei vaccini f. Le facoltà incluse nel diritto alla libertà religiosa previsto dall’art. 19 Cost.: 1) facoltà di professare liberamente

la propria fede religiosa. La questione dello sbattezzo; 2) facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa; 3) facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico e in privato; 4) facoltà di costituire e/o aderire ad associazioni di carattere religioso.

10. LIBERTÀ E OBIEZIONE DI COSCIENZA a. Libertà religiosa e libertà di coscienza.

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b. Il problema della obiezione di coscienza.

c. Le ipotesi di obiezioni di coscienza previste dal nostro ordinamento.

d. Le ipotesi di confine. Le nuove forme di obiezione di coscienza 11. L’ATEISMO E LA LIBERTÀ DELLE C.D. CONVINZIONI NEGATIVE

a. Il problema dell’ateismo in Italia.

b. Propaganda laica e divieto di discriminazione. L’ordinanza della Suprema Corte 17 aprile 2020, n. 7893 (Ma- nifesti propagandistici dell’UAAR).

13. LIBERTÀ RELIGIOSA, TRATTAMENTI SANITARI, FINE-VITA

a. Trattamenti volontari e trattamenti obbligatori. Il diritto all’autodeterminazione terapeutica.

b. La fattispecie paradigmatica del rifiuto da parte dei Testimoni di Geova di sottoporsi alle trasfusioni di sangue c. Fattore religioso ed evoluzione degli eventi naturali di inizio e fine vita. Questioni emerse, negli anni passati, in assenza di una legislazione specifica sul fine vita. Il caso Englaro. I criteri enucleati da Cass. n. 21748/2007.

La distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico.

d. La l. n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

Punti principali della nuova legge e profili specifici di carattere ecclesiasticistico.

e. La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale e il problema della punibilità del suicidio assistito 14. LA QUALIFICAZIONE DELLO STATO RISPETTO ALLE CREDENZE RELIGIOSE: IL PROBLEMA DELLA “LAICITÀ”

DELLO STATO

a. Il problema della qualificazione dello Stato in materia religiosa: come si ricava

b. Mancanza di una qualificazione espressa nella Costituzione italiana. I caratteri dello Stato italiano per come emergente dall’analisi della normativa costituzionale e di rango inferiore. Se, dalla disamina di tali caratteri, sia possibile definire lo Stato italiano in termini di laicità

c. Le difficoltà nel rinvenire, sul piano giuridico, una nozione univoca di laicità come attributo dello Stato. Le diverse accezioni (e i differenti modelli) di laicità nell’esperienza contemporanea; laicità come neutralità e imparzialità dello Stato nei confronti della pluralità possibile delle posizioni personali dinanzi agli interrogativi fondamentali che ad ogni uomo si pongono. Laicità e laicismo. Pluralità di significati del termine e rischio di svuotamento del significato stesso

d. La sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale e il modello interventista di laicità all’italiana. La laicità come principio supremo dell’ordinamento costituzionale

e. Valenza e limiti di tale modello. Se sia corretto, in proposito, parlare effettivamente di laicità. Ambito teorico e applicazioni pratiche del modello

f. Laicità e società multiculturali/multireligiose. Importanza di una corretta declinazione del concetto di laicità g. Critica dell’idea di laicità come neutralità. Ineliminabile relatività culturale della laicità e della sua percezione h. Necessità di un ripensamento del concetto stesso di laicità. L’idea di una “laicità interculturale”

i. Rotte e possibili approdi della laicità interculturale. Riflessioni e prospettive 15. LE CONFESSIONI RELIGIOSE

a. Soggetti religiosi individuali e soggetti collettivi. La regola (generale) della indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa (art. 21 Cost.).

b. I soggetti collettivi. Le confessioni religiose e il problema della loro individuazione nell’ordinamento giuridico italiano

c. Indeterminatezza del concetto di confessione religiosa: mancanza di riferimenti normativi e rinvio agli schemi conoscitivi elaborati dall’esperienza sociale.

d. Problematiche connesse alla individuazione di una qualificazione giuridica per le confessioni religiose, ossia dei caratteri distintivi delle stesse. Eterogeneità dei gruppi religiosi e difficoltà nell’inquadrare una realtà dai molteplici aspetti in un’unica “unificante” categoria giuridica. Conseguenze, sul piano giuridico, dell’ascrizione (o meno) di un gruppo alla categoria delle confessioni religiose.

e. Il caso paradossale dei “Pastafariani” e della Chiesa del Mostro degli Spaghetti Volanti (ECtHR, 9 novembre 2021, De Wilde v. Netherlands)

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f. Il contributo della dottrina alla individuazione della nozione giuridica di CF: le varie tesi (criterio quantitativo, sociologico, storico; definizione di Finocchiaro). Limiti di tali tesi. Problematiche discendenti dalla prolifera- zione di nuovi movimenti religiosi. Il criterio della autoreferenzialità e la sua critica. Necessità che sia lo Stato a qualificare come “confessione” un gruppo religioso (per le conseguenze giuridiche discendenti da tale qualifica). Natura (inevitabile) di definizione socialmente costruita, politicamente negoziata e orientata a de- terminati risultati di qualsiasi possibile definizione operata dallo Stato

g. I criteri per l’individuazione delle confessioni religiose secondo la giurisprudenza. Gli interventi della Corte Costituzionale. Insufficienza del criterio della autoreferenzialità e i quattro criteri individuati nella sentenza n.

193/1995. Non esaustività di siffatti criteri.

h. La galassia islamica e la questione dell’Islam in Italia

i. Il caso critico dell’UAAR. L’idea dell’ateismo attivo come ricerca o indagine su Dio che approda ad una risposta negativa (nozione di religione negativa) e l’inammissibilità della stessa (ai fini della riconoscibilità come CF) secondo l’Esecutivo. La vicenda giudiziaria

16. GLI ENTI CONFESSIONALI

a. Gli enti confessionali. Inquadramento. Distinzioni e ambito di operatività. La questione terminologica: enti confessionali, enti ecclesiastici, enti religiosi

b. Le fonti della disciplina. L’art. 20 Cost. Il divieto di discriminazione nei confronti degli enti religiosi. Soggetti destinatari, contenuti e finalità della garanzia. La legislazione di derivazione pattizia e le norme contenute nella l. n. 1159 del 1929 (per le confessioni prive di intesa)

c. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali: le modalità. Il problema della inapplica- bilità al riconoscimento degli enti confessionali della semplificazione introdotta per gli enti di diritto comune dal d.p.r. n. 361 del 2000

d. La categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. La specialità della disciplina (c.d. area di specia- lità). In particolare: la gestione ordinaria e gli atti di amministrazione straordinaria. I controlli canonici e la loro rilevanza nell’ordinamento dello Stato

e. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa cattolica. Requisiti di carattere generale e requisiti particolari. Il problema della qualificazione del fine di religione o di culto. Enti facenti parte della costituzione gerar- chica della Chiesa, istituti religiosi e seminari (art. 2, l. n. 222 del 1985). La distinzione fra attività di religione o di culto e attività profane (art, 16, l, n. 222 del 1985)

f. I principali enti cattolici: CEI, diocesi, parrocchie, istituti religiosi g. Il procedimento amministrativo per il riconoscimento

h. Mutamento del fine, revoca ed estinzione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici civilmente ricono- sciuti

i. Il regime delle attività. Il principio della soggezione delle attività diverse alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. La “clausola di salvaguardia”

j. Enti ecclesiastici ed esercizio di attività imprenditoriale. Il problema della possibile assoggettabilità degli enti ecclesiastici alla disciplina delle procedure concorsuali. Le posizioni discordanti in dottrina e giurisprudenza.

La questione alla luce del D.Lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

k. Enti ecclesiastici e forme organizzative dell’associazionismo non profit (o Terzo Settore). Normativa ONLUS, impresa, sociale, Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017). La soluzione dell’ente ecclesiastico ETS parziale.

l. La questione della responsabilità amministrativa da reato degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 17. I SIMBOLI RELIGIOSI NELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE

a. La simbologia religiosa. Natura, valore e significato convenzionale dei simboli religiosi

b. Problematiche sollevate dai simboli religiosi nelle società multiculturali e plurireligiose. Il problema della esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici

c. “Simboli di potere” e “simboli di coscienza”. Il difficile contemperamento tra necessità del rispetto del principio di laicità dello Stato (da una parte) e tutela dell’effettività dell’esercizio del diritto di libertà religiosa (dall’altra) d. Possibili approcci al tema della simbologia religiosa

e. L’approccio italiano

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f. Problemi legati all’uso simbolico di indumenti e capi di abbigliamento atti a manifestare l’appartenenza religiosa del soggetto. Il limite del riconoscimento personale (l. n. 152 del 1975). Burqa e burkini nella giurisprudenza italiana

g. Questioni specifiche connesse alla esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici: 1) la presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nelle aule adibite a seggio elettorale; 2) l’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie; 3) la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Il caso Lautsi. Il recente caso Coppoli e l’intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema (Cass. civ., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414)

h. La questione del kirpan. Gli approdi giurisprudenziali I limiti della interpretazione fornita dalla Suprema Corte (Cass. 24084/2017). Prospettive di intesa con i Sikh e prototipi di pugnale rituale kirpan “inidonei a recare offesa alle persone” (Cons. Stato, 29 ottobre 2021, n. 1865)

18. DIRITTO PENALE E FATTORE RELIGIOSO

a. Diritto ecclesiastico: profili di interesse penalistico. Le norme penali poste a tutela del sentimento religioso b. I “delitti contro il sentimento religioso” (artt. 402-406 c.p.) e la riforma del 2006: le principali differenze tra

vecchia e nuova formulazione. Problematiche connesse al rapporto tra offesa mediante vilipendio (conservata negli artt. 403 e 404 c.p. novellati) e libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 cost.)

c. Turbatio sacrorum (art. 405 c.p.) e processioni religiose (Cass. Pen., 15 ottobre 2021, n. 2242).

d. Diritto di critica in materia religiosa e vilipendio. Il caso Toscani (Appello Milano, 12 dicembre 2021, n. 6960) e. Il tema specifico della satira e i limiti della ammissibilità della medesima. Cosa insegna il caso Charlie Hebdo.

f. Norma penale e precetto religioso. Ipotesi di possibile conflitto. Le condotte criminose poste in essere nell’esercizio (o a motivo dell’esercizio) del diritto di libertà religiosa. Il ricorso alla motivazione religiosa come causa di esclusione (art. 51 c.p.) e/o diminuzione (art. 62, comma 1 c.p.) della punibilità. Il problema della identificazione dei limiti alla professione ed all’esercizio concreto della propria fede religiosa (con i doveri che la stessa impone) qualora la sua esplicazione possa essere ricondotta all’interno della sfera di operatività del diritto penale

g. Un caso pratico: Cass. pen., n. 27856/2001. Esercizio del diritto di libertà religiosa e configurabilità del reato di favoreggiamento personale in capo al sacerdote che si reca a celebrare messa nel rifugio del capomafia latitante

h. “Reati religiosamente motivati” e società multiculturale. Il difficile rapporto tra religione e diritto penale nei rapporti con soggetti e culture “altre”

i. In particolare: moltiplicazione delle ipotesi di condotte penalmente rilevanti, poste in essere da soggetti immi- grati, di religione diversa dalla cattolica, che sono, invece, imposte, consentite o tollerate nei contesti etnico- culturali e/o religiosi di provenienza. Le risposte dell’ordinamento.

j. La mancata previsione, in Italia, di ipotesi di cultural defences e la remissione ai giudici del compito di valutare, in sede di disamina delle singole ipotesi di reato, il rilievo eventualmente attribuibile alla matrice religioso- culturale dei comportamenti contestati per valutare l’eventuale non punibilità o la diminuzione della pena edit- tale applicabile

k. Le mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.). Le differenze con l’ipotesi della circoncisione rituale ma- schile. Il recente intervento della Suprema Corte: Cass. pen., 14 ottobre 2021, n. 37422

l. Le oscillazioni della giurisprudenza in tema reati culturalmente/religiosamente motivati

m. Soluzioni di impronta chiaramente assimilazionista: la giurisprudenza (prevalente) nel settore del diritto di famiglia e la tendenziale irrilevanza della motivazione religiosa ai fini della esclusione dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza della Corte di Cassazione n. 24084/2017 sul kirpan come tipico esempio di applicazione delle teoriche assimilazioniste in ambito penale

n. Soluzioni di impronta multiculturalista: raffronto tra Cass. pen., n. 44227/2005 e Cass. pen., n. 28720/2008 in tema di sostanze stupefacenti

o. Limiti e sostanziale insufficienza delle soluzioni prospettate. In particolare: la scarsa efficacia delle soluzioni di matrice multiculturalista

p. La prospettiva interculturale e la sua (non facile) applicabilità in campo penale. Il problema della conoscenza della legge penale (e della conseguente applicabilità del principio ignorantia legis non excusat (art. 5 c.p.). Il concetto di “ignoranza inevitabile della legge penale” e la sua ammissibilità nel sistema. Il caso pratico: Cass.

pen, sez. VI, n. 43646/2011 (circoncisione etnica ed esercizio abusivo della professione medica).

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q. Possibilità (e opportunità) di un ripensamento in chiave interculturale dei fondamenti e delle articolazioni di fondo della legislazione penalistica. Esiti possibili

19. IL MATRIMONIO

a. Il matrimonio nell’Italia preunitaria. Il codice civile del 1865 e l’introduzione del matrimonio civile obbligatorio.

Il problema della doppia celebrazione

b. Il matrimonio canonico con effetti civili nel Concordato del 1929 (“matrimonio c.d. concordatario”)

c. Il matrimonio nell’Accordo del 1984: caratteri essenziali dell’attuale legislazione matrimoniale. L’art. 34 del Concordato del 1929

d. Il matrimonio nell’Accordo del 1984: caratteri essenziali dell’attuale legislazione matrimoniale. La fine della uniformità tra lo status coniugale canonico e quello civile che aveva caratterizzato il sistema matrimoniale del 1929. La funzione di collegamento tra le due differenti forme matrimoniali (canonica e civile) conservata all’istituto del matrimonio concordatario

e. Gli effetti civili del matrimonio canonico: le formalità preliminari (pubblicazioni, eventuali opposizioni, rilascio del certificato di nulla osta) e la celebrazione. Gli adempimenti del celebrante

f. La trascrizione del matrimonio. Trascrizione tempestiva e trascrizione tardiva. Gli impedimenti civili alla tra- scrizione

g. La giurisdizione sul matrimonio. Il procedimento di delibazione h. Le forme matrimoniali canoniche non previste dall’Accordo i. Il tema della giurisdizione sul matrimonio concordatario

j. La riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni trascritti nel Concordato del 1929. Carattere assoluto della riserva

k. Giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale nell’Accordo del 1984. Il problema della sopravvivenza (o meno) della riserva di giurisdizione. I differenti orientamenti nella giurisprudenza: Corte di Cassazione (Cass.

civ., S.U., n. 1824/1993) e Corte costituzionale (Corte cost., n. 421/1993)

l. Il procedimento di delibazione avanti la Corte d’Appello. Gli accertamenti di competenza della Corte territoriale m. Le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e l’ordine pubblico. Il concetto di ordine pubblico matrimo-

niale e la necessità, per la Corte d’Appello, di «tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine» (n. 4, lett. b), del Protocollo Addizionale all’Accordo 1984)

n. Gli impedimenti tipicamente confessionali e le ipotesi di inaccoglibilità delle sentenze pro nullitate matrimonii individuate dalla giurisprudenza. La fattispecie della simulazione unilaterale del consenso

o. (segue) Cass. civ., S.U., n. 19809/2008, e l’introduzione della distinzione fra “incompatibilità assolute” e

“incompatibilità relative” delle sentenze di nullità matrimoniale con l’ordine pubblico interno

p. La questione della prolungata convivenza tra i coniugi come possibile causa ostativa alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (Cass.civ., S.U., n. 16379/2014). Gli approdi giurisprudenziali successivi. Lo stato della questione

20. IL MATRIMONIO DINANZI AI MINISTRI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

a. La necessaria distinzione fra soggetti appartenenti a confessioni prive di intese con lo Stato ai sensi dell’art.

8, comma 3 Cost., e soggetti appartenenti a confessioni stipulatarie di intese con lo Stato

b. La disciplina della l. n. 1159 del 1929. Il matrimonio islamico e la questione della poligamia (cenni) c. Il matrimonio degli appartenenti a confessioni stipulatarie di intese con lo Stato. In particolare, il matrimonio

con rito ebraico (cenni)

21. DAL MATRIMONIO TRADIZIONALE ALLE UNIONI CIVILI: I NUOVI MODELLI FAMILIARI

a. La pluralizzazione delle manifestazioni affettive. Dal matrimonio tradizionale ai modelli familiari alternativi b. La questione della trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di matrimonio tra persone dello stesso

sesso contratto all’estero

c. La l. n. 76 del 2016: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La differenza tra i due diversi modelli familiari

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