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Abbandono rifiuti nel proprio terreno: cosa fare?

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Abbandono rifiuti nel proprio terreno: cosa fare?

Autore: Mariano Acquaviva | 25/01/2021

Rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi: chi è obbligato? Quando è reato lasciare rifiuti nel fondo altrui? Il proprietario è responsabile?

Spesso accade che all’interno di un terreno, non recintato o poco mantenuto, vengono gettati rifiuti di ogni genere da parte di ignoti, non identificati perché il fondo è sprovvisto di dispositivi di sicurezza oppure è lontano da luoghi

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frequentati. In tali casi, al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, nonché l’ambiente, le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze di rimozione e smaltimento dei rifiuti, irrogando sanzioni amministrative nei riguardi del proprietario del fondo. Cosa fare in caso di abbandono di rifiuti nel proprio terreno?

L’argomento non è di poco conto se solo si pensa che la legge prevede una responsabilità anche a carico del proprietario del fondo, perfino se egli non ha alcuna colpa dell’abbandono dei rifiuti. Insomma: la legge impone al proprietario del terreno di attivarsi per lo smaltimento delle sostanze e dei beni qualificati come rifiuti anche se non li ha depositati lui. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa fare e cosa prevede la legge nell’ipotesi di abbandono dei rifiuti nel proprio terreno.

Rifiuti: quali sono?

Secondo la legge [1], per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

Ciò significa che la nozione giuridica di “rifiuto” è svincolata dal funzionamento o dallo stato effettivo del bene di cui ci si è sbarazzati. Può dunque essere rifiuto anche un elettrodomestico abbandonato nel fondo altrui ma perfettamente funzionante.

Abbandono rifiuti: cosa dice la legge?

La legge sanziona come illecito amministrativo e, nelle ipotesi più gravi, come reato, l’abbandono di rifiuti, indifferentemente all’interno di proprietà privata o pubblica.

Per la precisione, la legge [2] afferma a chiare lettere che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o

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personali di godimento sull’area, se agli stessi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Sempre secondo la legge [3], chiunque, in violazione delle disposizioni appena enunciate, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito, oltre che con l’obbligo di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Abbandono rifiuti: quando è reato?

Quando i rifiuti vengono abbandonati durante lo svolgimento di un’attività professionale oppure con una condotta pianificata e organizzata, si integra un vero e proprio reato. La pena prevista è:

detenzione da 3 mesi ad un anno e ammenda da 2.600 a 26.000 euro se i rifiuti non sono classificati come “pericolosi”;

detenzione da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro se i rifiuti sono classificati come “pericolosi”.

Stessa pena se l’abbandono è fatto da coloro che sono addetti alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio dei rifiuti.

È reato anche allestire una discarica senza autorizzazione, accumulando in una determinata area rifiuti e sostanze pericolose.

Abbandono rifiuti: cosa può fare il sindaco?

Nel caso di abbandono di rifiuti anche sul suolo privato, il sindaco può disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento, oltre che il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco può comportare il sorgere di una

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responsabilità penale: secondo la legge [4], chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

La fase ispettiva, necessaria all’emanazione dell’ordinanza sindacale, spetta alla polizia giudiziaria o al sindaco stesso ed è indispensabile al fine di dimostrare le responsabilità di colui che effettivamente ha abbandonato i rifiuti, o dimostrare il dolo (espressa volontà o assenso agevolativo) o la colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) od omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) da parte del proprietario del terreno per aver tollerato l’illecito.

Rimozione e smaltimento: chi è obbligato?

La legge afferma che è obbligato alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dell’area non solo il responsabile materiale dell’abbandono del rifiuto, ma eventualmente anche il proprietario del terreno in cui detto rifiuto si trovi, se una qualche forma di colpa gli è imputabile, ad esempio anche solo per non aver vigilato.

Dunque, il proprietario del terreno che scopre la presenza di rifiuti e altre sostanze inquinanti deve prestare attenzione: la responsabilità amministrativa gli potrebbe essere contestata anche se non ha fatto nulla di male.

Per andare esente da obblighi e sanzioni di tipo amministrativo, il proprietario del terreno deve provare di non avere assoluta colpa della presenza del rifiuto, ad esempio dimostrando che il fondo era recintato e ben protetto, oppure di aver vigilato costantemente sullo stesso.

Anche secondo la giurisprudenza, è sufficiente una semplice omissione di vigilanza per far scattare la corresponsabilità del proprietario del terreno.

Secondo il Consiglio di Stato [5], l’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia costituiscono requisito sufficiente della colpa.

Si badi che una responsabilità solidale con chi ha abbandonato i rifiuti sorge solamente dal punto di vista amministrativo, non penale. In altre parole, se l’autorità accerta il concorso in responsabilità del proprietario, anch’egli sarà

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obbligato a pagare la sanzione amministrativa e a rimuovere e smaltire i rifiuti, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi.

Abbandono rifiuti: cosa fare?

Cosa fare se qualcuno ha abbandonato dei rifiuti nel terreno altrui?

Dal punto di vista amministrativo, il consiglio è di denunciare il fatto alle autorità locali, cioè al Comune e alla Polizia municipale: saranno poi questi ultimi, nel caso in cui ravvisassero gli estremi del reato, a sporgere denuncia direttamente alla Procura della Repubblica. Se le autorità locali non dovessero procedere, allora è bene fare un esposto alle forze dell’ordine (Carabinieri o Polizia di Stato, è indifferente).

Come detto sopra, per andare esente a propria volta da responsabilità basterà dimostrare che non si ha alcuna colpa nell’abbandono dei rifiuti: anzi, se si è parte lesa, nel senso che l’abbandono di rifiuti nel proprio terreno ha provocato danni, si potrà individuare il responsabile e chiedergli il risarcimento dei danni.

Nel processo si potrà chiedere al giudice il risarcimento dei danni derivanti, ad esempio, dall’impoverimento del terreno, dall’impossibilità di coltivarlo e/o di manutenerlo per via della presenza ingombrante dei rifiuti, ecc. In quest’ultimo caso è consigliabile la perizia di un consulente che possa valutare l’impatto dei rifiuti sul suolo.

Oltre al risarcimento dei danni, sarà possibile chiedere anche la rimozione dei rifiuti, qualora nel frattempo il responsabile non vi abbia già proceduto per ordine dell’autorità amministrativa, e il ripristino dello stato dei luoghi, cioè l’esecuzione di tutti quei lavori necessari a ristabilire il fondo così com’era prima dell’invasione dei rifiuti (come ricordato sopra, però, il ripristino e la rimozione sono contenuti già nell’ordinanza del sindaco).

In giudizio potranno essere fatte valere tutte le prove a sostegno della domanda risarcitoria: documenti, preventivi, testimoni, perizie tecniche. Tra le prove sarà opportuno produrre anche l’eventuale verbale di sopralluogo che le forze dell’ordine (Polizia municipale, carabinieri, ecc.) redigeranno a seguito di intervento su segnalazione e l’ordinanza con cui il sindaco ha ordinato la rimozione.

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Tirando le fila di quanto detto sinora, chi subisce l’abbandono di rifiuti nel proprio terreno può:

sporgere denuncia all’autorità pubblica competente (in ultima istanza, anche ai Carabinieri o alla Procura) ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di legge ed, eventualmente, di quelle penali. Se l’autorità locale non interviene, fare esposto ai Carabinieri, alla Polizia o direttamente alla Procura della Repubblica;

citare in giudizio il responsabile (se identificato) per ottenere il risarcimento di tutti i danni, ed eventualmente la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi.

Note

[1] Art. 183, d. lgs. n. 152/2006. [2] Art. 192, d. lgs. n. 152/2006. [3] Art. 255, d.

lgs. n. 152/2006. [4] Art. 650 cod. pen. [5] Cons. Stato, sent. n. 4614 del 16 luglio 2010. Autore immagine: Canva.com

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