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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO Premesso che porzione di carreggiata stradale di via Antoniotto Usodimare, all’altezza del civ

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Academic year: 2022

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SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE NUMERO 104 DEL 29/09/2021

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA ANTONIOTTO

USODIMARE, ALTEZZA CIV. N. 2, AL FINE DI CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI CANTIERE FINO AL 30/12/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che porzione di carreggiata stradale di via Antoniotto Usodimare, all’altezza del civ. n. 2, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta di proroga di concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 3745/2021 del 24/09/2021, fino al 30/12/2021 sarà interessata da occupazione funzionali a manutenzione straordinaria di fabbricato “Condominio Faro”;

Visto la richiesta presentata da Vianello Claudia, in qualità di Amministratore pro tempore del Condominio Faro in Jesolo (VE) via A. Usodimare n. 2 con prot. n. GE/2021/0071467 del 23/09/2021, con la quale richiede l’occupazione di porzione della carreggiata stradale di via A. Usodimare, altezza del civ. n. 2, antistante il predetto fabbricato, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dello stesso, conseguente l’attività di cantiere precedentemente autorizzata;

Visto la concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 2020/348 del 25/11/2020, n. 2020/361 del 23/12/2020 e 380/2021 del 28/09/2021 rilasciata dall’Ufficio Cosap del Comune di Jesolo;

Visto le ordinanze dirigenziali n. 121 del 27/11/2020 e 30 del 22/04/2021;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

che dalle 00:00 del 01/10/2021 fino alle ore 24:00 del 30/12/2021, il tratto di sede stradale antistante il fabbricato Condominio Faro ubicato in via Antoniotto Usodimare n. 2, funzionale all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dello stesso, possano essere occupati, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, ed inoltre, nello stesso periodo:

- sulla via A. Usodimare nel tratto da via Padova fino all’arenile, sia vietata la sosta dei veicoli su ambo i lati, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, con rimozione forzata con spese a carico degli inadempienti, e la circolazione sia vietata, eccetto i veicoli dei residenti, frontisti e/o domicilianti;

- dovranno essere sempre mantenute e garantite l’accesso alle proprietà private interessate e la circolazione dei pedoni in condizioni di massima sicurezza; qual ora non fosse possibile consentire il transito dei pedoni sul marciapiede, dovrà essere installata apposita segnaletica per avvisare i pedoni di portarsi sul marciapiedi opposto o in alternativa, o dovrà crearsi apposito corridoio ad essi riservato per il percorso in sicurezza. L’accesso pedonale all’arenile, alle condizioni sopra indicate dovrà essere sempre preservato.

- l’esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l’incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;

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- l’area delle operazioni, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di materiali sospesi durante le operazioni di sollevamento.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.

81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare). In particolare, che:

1) l’area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo “segnali temporanei - tabella lavori” figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, applicati in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:

a) ente proprietario o concessionario della strada;

b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;

c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

d) inizio e termine previsto dei lavori;

e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

2) l’area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall’art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;

3) la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso dell’eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l’apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l’esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l’incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92.

Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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