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6 della Legge Regionale n.4/2020 ad oggetto: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche” L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Premesso che

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Mozione n. 103

presentata in data 5 luglio 2021

ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Mancata applicazione del secondo comma dell'art. 6 della Legge Regionale n.4/2020 ad oggetto: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

 la regione Marche ha emanato la Legge Regionale 18 febbraio 2020, n. 4 ad oggetto: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche“;

 la suddetta legge ha lo scopo di “favorire le attività dirette a ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l'attuazione delle pratiche del compostaggio aerobico”.

Rilevato che:

 al fine di garantire il raggiungimento delle finalità contenute nella suddetta legge, la Regione assegna dei contributi con le modalità individuate agli Articoli 6 e 8

Visto:

 il secondo comma dell'Art. 6 della Legge Regionale in oggetto, che recita : “La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti.”

Preso atto che

 allo stato attuale non risulta essere stato emanato da parte della Giunta regionale l'atto di cui al secondo comma dell'Art. 6

Considerato che:

 da nord a sud della nostra Regione è in atto una acceso dibattito sulla gestione e la lavorazione del rifiuto organico, discussione che sta provocando forte preoccupazione fra la cittadinanza e fra le amministrazioni comunali coinvolte da progetti di grandi impianti per la lavorazione della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);

Rilevato inoltre che:

 presso le 5 ATA della Regione sono in discussione i Piani d’Ambito Rifiuti, che devono essere inderogabilmente approvati entro il 31.12.2021 allo scopo di conformare la pianificazione

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regionale alle direttive del pacchetto “economia circolare” emesso dalla Commissione Europea, ed evitare la procedura di infrazione;

 un possibile contributo alla pianificazione d’ambito che venga incontro alle preoccupazioni delle comunità locali riguardo alla previsione di grandi impianti industriali di trattamento della FORSU sarebbe proprio la diffusione nelle aree interne di piccoli e meno impattanti impianti di compostaggio, detti di “autocompostaggio" e "compostaggio di comunità", come definiti dalle lettere e) e qqbis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale) e nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266;

 in più di una occasione l'Assessore regionale competente ha dichiarato che è intenzione dell’Amministrazione regionale aggiornare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

IMPEGNA

il Presidente e l’Assessore competente:

1) ad emanare con urgenza una Delibera di Giunta che individui i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’Art. 6 della Legge regionale n. 4/2020, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

2) a promuovere, anche presso le ATA che sono in fase di definizione dei Piani d'Ambito, la diffusione degli impianti di “autocompostaggio" e "compostaggio di comunità", come previsto dall’art. 4 della Legge Regionale in oggetto;

3) ad elaborare, in fase di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, un programma di azioni per la diffusione degli impianti di “autocompostaggio" e "compostaggio di comunità", ai sensi della Legge Regionale sopra citata.

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