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Lombardia, del. n. 390 – Diritto accesso agli atti

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LOMBARDIA/390/2019/PAR

SEZIONEREGIONALEDICONTROLLOPERLALOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente dott. Marcello Degni Consigliere dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere dott. Mauro Bonaretti Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato I Referendario

dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario relatore dott. Ottavio Caleo Referendario

dott.ssa Marinella Colucci Referendario

Nell’adunanza in camera di consiglio del 9 ottobre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE emessa sulla richiesta di parere del Comune di Agnadello,

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 26 luglio 2019, con cui il Sindaco del Comune di Agnadello ha chiesto un parere;

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

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PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Agnadello, dopo aver riferito in merito alla richiesta in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti comunali mediante password informatica formulata da alcuni consiglieri di minoranza, ha chiesto un parere in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte della minoranza, con particolare riferimento all’obbligo di consegna di una password di livello 8 per l’accesso al sistema operativo dell’ente stesso anche alla luce della necessità di tutelare i dati sensibili e la privacy dei cittadini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all’atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Agnadello che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali riguarda quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. A tal proposito la Sezione delle Autonomie ha chiarito, ai fini della individuazione dei confini dell’attività consultiva, che l’ambito di intervento della Corte dei conti è “limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale,

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l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5).

Ne deriva, pertanto, che il quesito in esame, relativo alla materia del diritto di accesso ed ai suoi rapporti con la tutela della riservatezza, non rientrando nella materia della contabilità pubblica, non può essere oggetto di attività consultiva da parte della magistratura contabile e, per tale ragione, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Il Relatore Il Presidente (dott.ssa Alessandra Cucuzza) (dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 16 OTTOBRE 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto (Susanna De Bernardis)

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