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Puglia, del. n. 3 – Progressioni verticali

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deliberazione 3/2020/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Carlo Picuno Consigliere relatore Pierpaolo Grasso Consigliere

Michela Muti Primo referendario Giovanni Natali Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Chieuti (FG) con nota prot. 00051 del 03.01.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 29 del 07.01.2020;

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 convocata con ordinanza n. 3/2020.

Premesso in

FATTO

Con la citata nota il Sindaco del Comune di Chieuti (FG) ha, tra l’altro, formulato una richiesta di emanazione di «linee guida» da parte di questa Sezione regionale dirette a conoscere se la procedura selettiva riservata a personale interno per il posto di Istruttore Direttivo – Comandante della Polizia Municipale Cat. D1 indetta dal Segretario Generale

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con det. n. 305 del 26.11.2010 e conclusa nel successivo mese di dicembre 2010, poiché svolta in vigenza degli artt. 62 del d.lgs. n. 150/2009 – modificativo dell’art. 52 del d.lgs. n.

165/2001 – e 24, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2009, il cui combinato disposto esclude la possibilità di ricorrere all’istituto delle «progressioni verticali» in assenza di concorso pubblico e con obbligo di riserva non superiore al 50% a favore di personale interno, comporti la «… doverosità di agire in autotutela dopo la pronuncia dell’illustrissima Corte dei Conti in merito alla specifica questione al fine, dove si ritenesse necessario, di ripristinare la legalità violata…» . Cita giurisprudenza amministrativa e contabile a sostegno della propria

tesi.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a valutare se l’istanza formulata dal Sindaco del Comune di Chieuti sia da qualificare quale richiesta di parere. Poiché, in generale, il parere costituisce la risultante dell’attività costituita dall’esercizio di una funzione consultiva quando sia necessario acquisire una valutazione, un apprezzamento o un giudizio in funzione ausiliare e preparatoria di un provvedimento di amministrazione attiva, può ritenersi, in sede di interpretazione dell’atto, che la richiesta di emanazione di

«linee guida» debba ricondursi ad una sostanziale richiesta di parere.

2. Risulta necessario scrutinare l’ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito;

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L’art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della

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Corte dei conti «pareri in materia di contabilità pubblica». In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva» deliberati nell’adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n.

5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010), deve concludersi per:

- l’ammissibilità soggettiva, provenendo il quesito da uno dei soggetti istituzionali (Comune) tassativamente legittimati all’attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stato lo stesso formulato dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente (art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL);

- l’inammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: i) non presuppone l’interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, trattandosi di vicenda che non impatta direttamente su materia di contabilità; ii) non è suscettibile di essere ricondotto su un piano di generalità e astrattezza, in quanto afferisce a una questione specifica; iii) può concretamente interferire con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile e di altre magistrature: difatti la nota di richiesta risulta contestualmente inviata alla locale Procura regionale contabile nonché ad altre Autorità sia giudiziarie che amministrative.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara la richiesta di parere inammissibile.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Il magistrato relatore Il Presidente

F.to Carlo Picuno F.to Maurizio Stanco Depositata in segreteria il 20 gennaio 2020

Il Direttore della segreteria F.to Salvatore Sabato

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