• Non ci sono risultati.

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

VIII legislatura N. 287 9 marzo 2010

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 50 “Iniziativa legislativa“ dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

5/2010 Pubblicazione e diffusione a cura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

Pubblicazione settimanale gratuita - Spedizione in abbonamento postale 2884

PROGETTO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CORRADI LUNEZIA, Regione del gusto e della cultura Oggetto consiliare n. 5394

Relazione

Il progetto di legge si prefigge lo scopo di valorizzare i lega- mi storico-culturali che connotano i territori di diverse provincie della nostra Regine con altre provincie di Regioni limitrofe.

(2)

9-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 287 2

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la costituzione di

“LUNEZIA -Regione del gusto e della cultura”, al fine di valorizzare i legami storico-culturali delle località compre- se nelle Province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, con le realtà istituzionali, culturali ed economiche delle province Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Cremona, Mantova; con particolare riferimento:

a) alla tutela e promozione dei prodotti tipici, anche minori, con promozione di gemellaggi enogastronomici e realizza- zione ed integrazione di percorsi del gusto;

b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali, con particolare riferimento a quelle finalizzate a valorizzare i legami storici tra i territori ed alla conservazione e recupero delle tradizioni locali, delle sagre tradizionali e dei dialetti;

c) alla conservazione e recupero dei beni monumentali ed ambientali, con particolare riferimento:

- agli antichi sentieri di collegamento transappenni- nico;

- agli edifici dei centri storici montani;

- alle rocche, castelli, chiese e abbazie, o resti di edi- fici storici;

- ai musei presenti nei centri minori;

- ai boschi, arre fluviali ed al patrimonio forestale e faunistico.

d) al sostengo di attività di promozione turistica che rea- lizzino un raccordo ed una valorizzazione dei legami storico culturali dei territori interessati.

2. Ai fini della presente legge, possono aderire a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, previa deliberazione dei rispettivi consigli, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane rientranti nei territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia.

3. L’adesione è volontaria e determina l’iscrizione del soggetto richiedente in un apposito elenco, denominato “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, tenuto a cura del Presi- dente della Giunta Regionale

4. I soggetti iscritti posso inviare i loro progetti sui temi di cui al precedente comma 1 alla Giunta Regionale, la quale provve- de a verificarne la congruità rispetto al bando di cui all’art. 2.

Art. 2

Bando regionale di finanziamento dei progetti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, com-

ma 1, la Giunta Regionale, redige annualmente un bando, denominato Progetto LUNEZIA – Regione del gusto e del- la cultura”, al quale possono accedere solo i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, finalizzato a finanzia- re le iniziative indicate nella lettere a), b), c) e d) del citato articolo.

2. Il bando regionale dovrà privilegiare le iniziative che coin- volgono soggetti di diverse realtà territoriali rientranti nelle delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Cremo- na, Mantova, Massa Carrara, La Spezia e Lucca.

Art. 3

Attività di promozione turistica

1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all’estero le località aderenti a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, le APT interessate e l’Agenzia regionale di promo- zione turistica, potranno prevedere, nei propri programmi, progetti promozionali finalizzati, realizzati congiuntamente alle altre realtà di promozione turistica presenti nelle Provin- ce di Cremona, Mantova, Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nelle Regioni Lombardia, Toscana e Liguria, alla cui realiz- zazione potrà concorrere anche la Regione Emilia-Romagna con contributi fino al 50% della spesa preventivata.

Art. 4

Valorizzazione delle risorse ambientali e storiche 1. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con le regioni Lom-

bardia, Liguria e Toscana, promuove la concertazione delle attività di tutela e promozione delle risorse naturali e stori- che comprese nei territori dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 1, comma 3.

Art. 5 Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e rela- tivi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verran- no dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordi- namento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.”

Art. 6 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi- lia-Romagna.

(3)

9-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 287 3

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf- ficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubbli- co e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.

È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione die- tro apposito pagamento in contrassegno.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del PresidenteVasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

preso atto delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Istruttore del Comune di Pontinia (LT), in ottemperanza alle linee guida approvate con il Decreto del

Decreto del Commissario Delegato 15 giugno 2021, n. Contributi alle attività economiche e produttive afferenti il settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura ai

“della REER” è inserita le seguente frase: “,di cui al comma 3 dell’art. La fruizione della REER comporta da parte dei fruitori l’adozione di livelli di cautela consoni

i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone prati- che e modalità fi nalizzate a semplifi care, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle

VISTA la determinazione G02585 del 10.03.2021 ad oggetto “Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata

iscritte nell’elenco di cui alla successiva lett. b) ed è diretto a favorire l’avviamento al lavoro delle persone medesime presso i datori di lavoro pubblici e privati, attraverso

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al