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SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

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VIII legislatura N. 287 9 marzo 2010

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 50 “Iniziativa legislativa“ dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

5/2010 Pubblicazione e diffusione a cura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

Pubblicazione settimanale gratuita - Spedizione in abbonamento postale 2884

PROGETTO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CORRADI LUNEZIA, Regione del gusto e della cultura Oggetto consiliare n. 5394

Relazione

Il progetto di legge si prefigge lo scopo di valorizzare i lega- mi storico-culturali che connotano i territori di diverse provincie della nostra Regine con altre provincie di Regioni limitrofe.

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9-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 287 2

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la costituzione di

“LUNEZIA -Regione del gusto e della cultura”, al fine di valorizzare i legami storico-culturali delle località compre- se nelle Province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, con le realtà istituzionali, culturali ed economiche delle province Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Cremona, Mantova; con particolare riferimento:

a) alla tutela e promozione dei prodotti tipici, anche minori, con promozione di gemellaggi enogastronomici e realizza- zione ed integrazione di percorsi del gusto;

b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali, con particolare riferimento a quelle finalizzate a valorizzare i legami storici tra i territori ed alla conservazione e recupero delle tradizioni locali, delle sagre tradizionali e dei dialetti;

c) alla conservazione e recupero dei beni monumentali ed ambientali, con particolare riferimento:

- agli antichi sentieri di collegamento transappenni- nico;

- agli edifici dei centri storici montani;

- alle rocche, castelli, chiese e abbazie, o resti di edi- fici storici;

- ai musei presenti nei centri minori;

- ai boschi, arre fluviali ed al patrimonio forestale e faunistico.

d) al sostengo di attività di promozione turistica che rea- lizzino un raccordo ed una valorizzazione dei legami storico culturali dei territori interessati.

2. Ai fini della presente legge, possono aderire a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, previa deliberazione dei rispettivi consigli, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane rientranti nei territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia.

3. L’adesione è volontaria e determina l’iscrizione del soggetto richiedente in un apposito elenco, denominato “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, tenuto a cura del Presi- dente della Giunta Regionale

4. I soggetti iscritti posso inviare i loro progetti sui temi di cui al precedente comma 1 alla Giunta Regionale, la quale provve- de a verificarne la congruità rispetto al bando di cui all’art. 2.

Art. 2

Bando regionale di finanziamento dei progetti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, com-

ma 1, la Giunta Regionale, redige annualmente un bando, denominato Progetto LUNEZIA – Regione del gusto e del- la cultura”, al quale possono accedere solo i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, finalizzato a finanzia- re le iniziative indicate nella lettere a), b), c) e d) del citato articolo.

2. Il bando regionale dovrà privilegiare le iniziative che coin- volgono soggetti di diverse realtà territoriali rientranti nelle delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Cremo- na, Mantova, Massa Carrara, La Spezia e Lucca.

Art. 3

Attività di promozione turistica

1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all’estero le località aderenti a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, le APT interessate e l’Agenzia regionale di promo- zione turistica, potranno prevedere, nei propri programmi, progetti promozionali finalizzati, realizzati congiuntamente alle altre realtà di promozione turistica presenti nelle Provin- ce di Cremona, Mantova, Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nelle Regioni Lombardia, Toscana e Liguria, alla cui realiz- zazione potrà concorrere anche la Regione Emilia-Romagna con contributi fino al 50% della spesa preventivata.

Art. 4

Valorizzazione delle risorse ambientali e storiche 1. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con le regioni Lom-

bardia, Liguria e Toscana, promuove la concertazione delle attività di tutela e promozione delle risorse naturali e stori- che comprese nei territori dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 1, comma 3.

Art. 5 Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e rela- tivi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verran- no dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordi- namento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.”

Art. 6 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi- lia-Romagna.

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COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Uf- ficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubbli- co e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.

È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione die- tro apposito pagamento in contrassegno.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del PresidenteVasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

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