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Nota IFEL sui rimborsi ai cittadini della quota statale per errati versamenti dei tributi locali

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Roma, 4 aprile 2017

Rimborsi ai cittadini della quota statale per errati versamenti dei tributi locali

Con un comunicato del 30 marzo 2017 il Mef informa che sono in corso di accreditamento i rimborsi della quota statale a favore dei contribuenti che avevano effettuato versamenti in eccesso dell’IMU e della maggiorazione Tares sin dal 2012 e che hanno già fornito ai Comuni di riferimento le proprie coordinate bancarie (IBAN).

Qualora non si fosse già proceduto ad inviare l’IBAN pertanto, si ricorda a tutti i contribuenti che per velocizzare la liquidazione delle somme spettanti è necessario inviare le coordinate bancarie quanto prima ai Comuni di riferimento.

Comunicato del Mef

Il tema della liquidazione ai contribuenti dei rimborsi delle quote IMU, e maggiorazione Tares erroneamente versate, rientra nell’ambito di quanto previsto dal DM 26 ottobre 2016, con il quale il Ministero dell’Economia interviene sulla questione dei rimborsi IMU, disciplinando le procedure di liquidazione dei rimborsi ad oggi ancora inevasi.

A questo proposito il DM in questione provvede a disciplinare due principali modalità operative di effettuazione dei rimborsi.

Per quanto riguarda i contribuenti che hanno indicato gli estremi bancari o postali per l’accreditamento, il versamento del rimborso è assicurato attraverso l’emissione da parte del Dipartimento delle Finanze di ordinativi di pagamento collettivo trasmessi alla Banca d’Italia congiuntamente agli elenchi contenenti l’ammontare e le generalità dell’avente diritto al rimborso.

Nell’ipotesi, invece, di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento, il rimborso è disposto con ordinativi di pagamenti individuali emessi nel rispetto di quanto previsto dal Dl n.

38 del 2011 con il quale si dispone che i pagamenti per cassa, ancorché effettuati dalle pubbliche amministrazioni, non possono superare l’importo di mille euro.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’importo da rimborsare rientri nel limite di mille euro, il decreto in commento dispone che il rimborso avvenga in contanti tramite l’emissione di un bonifico domiciliato presso gli uffici postali. Viceversa, per importi superiori al limite di mille euro, il rimborso sarà effettuato tramite l’emissione di un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso stesso.

Da ultimo, l’articolo 3 del DM prevede che tutti i rimborsi che non siano andati a buon fine (bonifici bancari, postali e vaglia cambiari) o che non siano stati riscossi

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entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità (bonifici postali domiciliati), siano riversati, ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore, al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo ai Comuni, il termine per l’inserimento dei dati finalizzati al rimborso, inizialmente fissato al 27 giugno 2016 e poi differito al 30 gennaio 2017 dalla circolare n.3/DF del 2016, non può, ad avviso dell’Ifel, considerarsi perentorio in ragione del mancato adeguamento da parte del Mef – che avrebbe dovuto concludersi entro il 30 novembre 2016 (circolare n.3/DF del 2016) – dell’applicativo informatico volto a consentire ai Comuni il caricamento massivo ed informatizzato dei dati.

Infine, si deve aggiungere che allo stato attuale - unitamente ai rimborsi nei confronti dei contribuenti - risultano inevase anche le procedure di regolazione tra Stato e Comuni che si rendono necessarie nell’ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano state anticipatamente rimborsate dall’ente locale (cfr. articolo 5, comma 3, del DM 26 febbraio 2016), oppure nel caso in cui il contribuente abbia semplicemente versato allo Stato una somma di spettanza comunale (cfr. articolo 6, comma 2, del DM 26 febbraio 2016). D’altra parte, non sono ancora state rese istruzioni operative ai Comuni per provvedere al riversamento delle somme nei confronti dell’erario nell’ipotesi opposta, vale a dire nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di spettanza dello Stato.

Per tutti questi casi, è fortemente auspicabile addivenire al più presto ad una definizione chiara delle procedure operative di riversamento tra Stato e Comuni che consentano di provvedere con altrettanta chiarezza e celerità alla definizione delle eventuali regolazioni nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale, come disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016.

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