• Non ci sono risultati.

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

2020-2777 4627

Ordinanza

relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 2 luglio 2020

La Banca nazionale svizzera (BNS) ordina:

I

L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3, nota a piè di pagina

3 A complemento sono determinanti le definizioni contenute nelle prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di presentazione dei conti di banche2.

Art. 14 cpv. 3 e 4

3 I termini utilizzati nel capoverso 1 lettere a–e si riferiscono alle prescrizioni della FINMA in materia di presentazione dei conti3.

4 Non sono determinanti per il calcolo delle riserve minime gli impegni nei confronti della Banca nazionale.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 951.131

2 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.

3 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.

(2)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 luglio 2020 In nome della Banca nazionale svizzera:

Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan Un membro della Direzione generale, Fritz Zurbrügg

(3)

4629 Allegato (art. 5 cpv. 1)

Rilevazioni

La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica relativa ai tassi d’interesse»:

Denominazione

della rilevazione: Ripartizione di determinate poste di bilancio per tasso d’interesse

Oggetto della rilevazione: Determinate poste di bilancio ripartite per tasso d’interesse e per sede o domicilio della controparte in Svizzera o all’estero

Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale

Istituti tenuti a informare: Banche i cui impegni in franchi svizzeri risultanti da depositi della clientela superano 4 miliardi di franchi o i cui impegni in franchi svizzeri nei confronti di banche superano 1,3 miliardi di franchi

Livello della rilevazione: Impresa

Periodicità: Trimestrale

Termine d’inoltro dopo

il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –

(4)

Le rilevazioni qui appresso sono modificate come segue:

Denominazione

della rilevazione: Pagamenti della clientela

Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un mese. Suddivisione tra pagamenti in uscita e pagamenti in entrata, distinti per tipo di ordine e ripartiti tra pagamenti interbancari in Svizzera e pagamenti con la partecipazione di una banca con sede all’estero nonché per moneta. Registrazione di specifiche operazioni di prelievo di contante e delle operazioni di versamento di contante della clientela, nonché di informazioni sull’infrastruttura presso le banche Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale

Istituti tenuti a informare: Banche il cui numero di transazioni nello Swiss Interbank Clearing supera 5 milioni all’anno Livello della rilevazione: Direzione

Periodicità: Mensile

Termine d’inoltro dopo

il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –

(5)

4631 Denominazione

della rilevazione: Bilancio mensile dettagliato

Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conformemente alle disposizioni del Consiglio federale4 e della FINMA concernenti la

presentazione dei conti di banche5; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché per settori economici; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni; crediti concessi in cooperazione con banche all’estero, iscritti a bilancio dalle banche all’estero

Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale

Istituti tenuti a informare: Banche in cui il totale dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 500 milioni di franchi

Ripartizione per settori economici: banche le cui attività in Svizzera superano 1,5 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione; impresa

Periodicità: Mensile

Termine d’inoltro dopo

il giorno di riferimento: 17 giorni Disposizioni speciali: –

4 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).

5 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.

(6)

Denominazione

della rilevazione: Poste di bilancio scelte per la statistica relativa alla massa monetaria

Oggetto della rilevazione: Registrazione delle poste di bilancio che consentono una valutazione tempestiva della massa monetaria Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale

Istituti tenuti a informare: Banche le cui somme delle poste di bilancio rilevanti per M3 superano 3 miliardi di franchi

Livello della rilevazione: Direzione

Periodicità: Mensile

Termine d’inoltro dopo

il giorno di riferimento: 10 giorni Disposizioni speciali: –

(7)

4633 Denominazione

della rilevazione: Statistica dettagliata di fine anno Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fuori bilancio

conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale6 e della FINMA concernenti la

presentazione dei conti di banche7; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero; conto economico e dati complementari;

ripartizione per Stato delle attività, delle passività e delle operazioni fiduciarie; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni

Tipo di rilevazione: Rilevazione totale

Ripartizione per Stato: rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Tutte le banche

Ripartizione per Stato: banche che devono inoltrare la statistica delle divise in euro

Livello della rilevazione: Impresa; direzione e gruppo di società (conglome- rato) per singoli settori

Periodicità: Annuale

Termine d’inoltro dopo

il giorno di riferimento: 3 mesi Disposizioni speciali: –

6 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).

7 O FINMA del 31 ott. 2019 sui conti (RS 952.024.1) nonché circolare FINMA 2020/1 del 31 ott. 2019 Direttive contabili ‒ banche.

(8)

Riferimenti

Documenti correlati

2 Conformemente ai propri compiti e d’intesa con altre istituzioni della Confedera- zione, in particolare con l’Archivio federale, la Biblioteca nazionale decide in merito alla

1 Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavo- rative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio fede-

2 La FINMA può assoggettare completamente le banche estere alle disposizioni per le banche svizzere, sempre che il diritto applicabile alla sede principale della banca estera

7 Il segretario generale dell’Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare

Conformemente all’articolo 71 capo- verso 1 bis della legge federale del 20 dicembre 1946 12 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) l’Ufficio centrale

2 Nei casi in cui l’ordinanza del 3 luglio 2001 15 sul personale federale (Opers) subordini una decisione in materia di personale all’accordo o all’informazione del

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli attinenti di Stati che trattano gli Sviz- zeri

2 Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM