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Domanda di iscrizione agli elenchi dei verificatori e impianti - n. 22/2002

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Academic year: 2022

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SERVIZIO ANAGRAFE ECONOMICA

REPARTO ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: LEGGE 46/1990 – DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

NOTA INFORMATIVA N. 22

Con la presente si intende porre l’attenzione sulle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel “Registro dei Verificatori” di cui all’art. 14 della L. 46/1990 nonché sulla formazione e approvazione del relativo registro.

A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) chi presenta la domanda: la domanda di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in ambito di sicurezza degli impianti ex L. 46/1990 può essere presentata solo da liberi professionisti -che ritengono di potere assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudo sotto la propria responsabilità ex art. 348 c.p.- regolarmente iscritti negli Albi/Collegi Professionali. Trattasi di ingegneri, architetti, chimici, periti industriali e geometri. La domanda può essere inoltrata anche per il tramite dell’Ordine o Collegio di appartenenza o per il tramite di un soggetto terzo. In questi casi deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità -in corso di validità- del professionista.

2) la competenza della Camera di commercio: l’istanza deve essere presentata alla Camera di commercio di ubicazione della residenza del professionista. Si noti che può trattarsi di provincia diversa rispetto a quella di iscrizione all’Albo/Collegio Professionale di appartenenza.

3) compilazione della domanda: la domanda deve riportare gli estremi del titolo di studio, l’indicazione dell’Ordine/Collegio Professionale - con la relativa data di iscrizione -, i dati anagrafici e la residenza del professionista nonché le tipologie di impianti per i quali si ritiene di avere l’esperienza professionale. Deve essere altresì specificata la/e Sezione/i in cui si richiede di essere iscritti.

La parte del modulo relativa alle esperienze professionali ed al campo dell’attività deve essere compilata solo se è allegata la relativa documentazione probatoria

Si precisa che non è prescritto che la domanda sia presentata tramite un particolare modello. E’ stato comunque predisposto da questo Reparto un modulo uniforme - allegato alla presente nota - di cui si prega di avvalersi.

4) sottoscrizione della domanda: la domanda deve riportare la firma autografa del professionista. Si ribadisce che occorre l’allegazione della fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità ove l’istanza sia presentata tramite terzi.

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5) documentazione da allegare: all’istanza deve essere allegata un’attestazione, rilasciata dal competente Ordine o Collegio Professionale in originale che certifichi l’idoneità delle esperienze maturate in relazione alla/e Sezione/i per cui si domanda l’iscrizione. Può essere allegata altra documentazione probante le esperienze professionali e l’attività svolta.

6) Termine di scadenza della presentazione della domanda: il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 31 dicembre di ciascun anno solare.

7) Costi dell’istanza: la domanda è in bollo da Euro 10,33.

I diritti di segreteria sono dell’importo di Euro 31,00.

B. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO E LA SUA SUCCESSIVA APPROVAZIONE MINISTERIALE

Una volta pervenuta la domanda viene emessa la ricevuta di cui una copia è da dare al soggetto richiedente. Sull’istanza è apposto il timbro di arrivo della L.46/90 ed è inviata all’ufficio Protocollo Generale per la relativa protocollazione.

Nei primi mesi dell’anno sono predisposte, a cura dell’ufficio, due distinte delibere di Giunta:

- una per la formazione degli elenchi

- l’altra per respingere - totalmente o parzialmente- le domande non conformi ed eventualmente per cancellare i professionisti deceduti, trasferiti o cancellati dall’Albo/Collegio Professionale di appartenenza.

Le delibere approvate dalla Giunta Camerale, con l’elenco delle istanze respinte e i relativi motivi di esclusione, devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero delle Attività Produttive.

Gli elenchi si ritengono approvati se entro trenta giorni non sono rinviati alla Camera di commercio con osservazioni (silenzio assenso).

Segue l’invio, da parte della Camera di commercio, della relativa comunicazione ai professionisti e agli Ordini/Collegi Professionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si precisano qui di seguito i riferimenti normativi:

- art. 14 legge 46/1990 - art. 9 D.P.R. 447/1991 - D.M. 6/4/2000.

Torino, 2 dicembre 2002

IL CAPO REPARTO ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE Dott.ssa Anna NICOLA

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