Prof. Pietrantonio Ricci (**)
Graecia
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Legge 27/2012 (conversione del decreto
Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività".
Tra le novità introdotte la modifica della disciplina del Danno biologico per lesioni di lieve entità di cui . 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
- DM del 3 luglio 2003 (con la tabella sulle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità);
- Codice delle assicurazioni del 2005;
- DPR n. 254 del luglio 2006
- legge n. 122 del 2010 art. 10 bis (che sancisce pene gravi per truffe in ambito delle micro invalidità da incidente stradale).
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Come noto con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, sono state apportate due aggiunte alla normativa vigente in tema di danno alla persona, che peraltro nel suo impianto generale non è stata modificata.
Entrambe sono contenute 32 della legge e, testualmente, recitano:
Art 32 comma 3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente";
Art 32 comma 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione
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Le norme in materia di micro permanenti introdotte in sede di conversione di decreto legge sono state annunciate come interventi volti a non pagare più i colpi di frusta al dichiarato scopo di consentire alle imprese assicurative
risparmi ipoteticamente finalizzati alla riduzione dei premi assicurativi . La legge 27/2012 ha novellato . 139 del Codice delle Assicurazioni, al fine di rendere più difficoltoso il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni di lieve entità, tra cui 80% del trauma minore del collo (colpo di frusta).
RISVOLTI ASSICURATIVI
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LA NORMA È UNA RISPOSTA TECNICAMENTE ADEGUATA A TALI NECESSITÀ
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COMMENTI ALLA NORMA
- Associazione Melchiorre Gioia se applicata con ragionevolezza ed i fenomeni della speculazione.
-OUA (Organismo Unitario Italiana) norme,
tecnicamente errate e tra loro contraddittorie, utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati. Causa di pressioni eccessive nei confronti dei medici legali.
- SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) anticostituzionale, rappresenta una menomazione della libertà valutativa/scientifica/deontologica del medico legale. Violazione degli art. 4 24 62 del Codice Deontologico.
Contrari:
Favorevoli:
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infine, è di tutta evidenza che, sebbene le norme disciplinino solamente il danno biologico, di esse riverbera i suoi effetti anche sulla liquidazione dei danni patrimoniali consequenziali: le spese mediche e di cura, la riduzione della capacità di produrre reddito, ecc. Laddove, infatti,
escludersi di un danno biologico per di un
accertamento medico legale obiettivo, ne discenderà necessariamente irrisarcibilità dei danni consequenziali, per difetto di nesso causale
il termine visivamente va interpretato [ ] come a seguito di visita medica. Per visita medica si intende di norma e controllo dello stato di un soggetto, utilizzando tutti i criteri stabiliti dalla semeiotica clinica
D. Spera, Art. 32, commi 3 ter e 3 quater, della I. 27/2012: problematiche interpretative, Milano 9.11.12.
di fatto, non è infrequente che a lesioni di lieve entità (soggettivamente lamentate o anche concretamente obiettivate) faccia seguito solo un periodo di inabilità temporanea, in assenza di postumi permanenti; ed è corretto pertanto che il legislatore si sia curato di tali fattispecie, offrendo anche protezione al danno emergente che pressoché regolarmente vi si affianca: tutto sommato, può anche darsi il caso che la persona non presenta postumi di natura permanente proprio perché si è ben curata .
E. Ronchi, I commi 3ter/3quater della legge n. 27 del 24 Marzo 2012 e la corazzata Potemkin, Riv. It. Med. Leg 4/2012.
UMG CATTEDRA DI MEDICINA LEGALE Dir: Prof. Ord. Pietrantonio Ricci
E. Ronchi
LA LEGGE È SCRITTA MALE
Il risarcimento assicurativo non deve essere considerato come un mero risarcimento privatistico, ma ha una valenza sociale di tutela alla salute e di tutela costituzionale (Art. 32 Costituzione).
CONSULENTE
Rigoroso nel
metodo Onesto
Consistente Non collegato
Non influenzabile
Non compromesso
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La medicina legale è un atto medico, e come tale segue le regole della Evidence-based Medicine
EBM
Pertanto bisogna utilizzare la metodologia medico legale clinico-scientifica, finalizzata ad oggettivare le circostanze e valutare il nesso di causalità materiale.
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LA METODOLOGIA MEDICO LEGALE ACCERTATIVA-VALUTATIVA
Analisi delle modalità di accadimento ; Ascolto del paziente (anamnesi);
Valutazione clinica obiettiva e strumentale del paziente (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione);
Valutazione critica di tutti gli accertamenti.
In sede medico legale disporre accertamenti:
-Dopo aver ottenuto il consenso della persona;
-Su base motivata.
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ITALIANI: POPOLO DI TRUFFATORI
Obiettivo del Legislatore è soprattutto quello di
contrastare speculazioni e truffe particolarmente
fiorenti nel settore della RCA.
ITALIANI: POPOLO DI TRUFFATORI
L è uno dei paesi al Mondo con i più alti costi per auto, in particolare per la responsabilità civile obbligatoria. Parte della colpa di questo ennesimo triste primato è da attribuire alle frodi assicurative.
In realtà si tratta di un fenomeno globale, che causa ingenti perdite a carico del bilancio pubblico, sociale e della previdenza.
La Federazione degli assicuratori europei, Insurance Europe, ha pubblicato un approfondimento dedicato delle frodi assicurative in Europa. Si tratta di un fenomeno diffuso, che rappresenta fino al 10% della spesa assicurativa europea e il cui contrasto impegna da
tempo gli operatori del settore.
373Dir: Prof. Ord. Pietrantonio Ricci
Selezione dei medici assicurativi;
In sede di CTU, criteri di scelta difficilmente
comprensibili.
ESISTE UN SISTEMA PERFETTO
ARMI CONTRO FRODI E SPECULAZIONI
Metodologia
- Scrupolosa osservanza deontologica
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI ALLA VALUTAZIONE OGGETTIVA
Negli ultimi anni la scienza ci sta fornendo nuovi
strumenti per ottenere valutazioni mediche
oggettive, basta citare il contributo delle
NEUROSCIENZE per il danno psichico
NORMA
PLEONASTICA o COERCITIVA
Legge 27/2012
Art. 32
Attenersi ai criteri di oggettività
Art. 33
Sanzioni per i non virtuosi, si esacerba la pena per le frodi portandola fino a 5 anni.
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