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Q Sorveglianza sanitaria per medici convenzionati: la normativa

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l e g i s l a z i o n e

26 M.D. Medicinae Doctor - Anno XXIV numero 1 - febbraio 2017

Q

uanto accaduto di recente a Trieste, dove dei minori sottoposti a vaccino sono stati contagiati dalla pediatra che li ha vaccinati, ignara di essere affetta da Tbc, riporta alla ribalta la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative che la regolano.

¼

¼ Diritti e doveri

I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specia- listi ambulatoriali interni, i medici di continuità assistenziale e gli specializzandi che prestino servi- zio in strutture di aziende sanitarie sono soggetti all’obbligo di sorve- glianza sanitaria previsto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo la circolare della Direzione Centrale Salute FVG n. 20440 del 16/12/2016 che ha recepito l’interpretazione nor- mativa contenuta nell’interpello n.15/2016 del Ministero del Lavo- ro. Questa ha espresso il parere che i medici convenzionati di con- tinuità assistenziale (ex-guardia medica) sono tenuti all’obbligo di sottoporsi alla vigilanza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs n.81/2008, come già affermato nell’interpello n.5/2016, in quanto svolgono la propria attività lavora- tiva nell’ambito dell’organizzazio- ne aziendale di un datore di lavoro e quindi rientrano a pieno titolo nella definizione di lavoratore data dall’art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs n. 81/2008.

Il D.Lgs n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a definisce infatti il lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipolo- gia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organiz- zazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.

L’interpello n. 14/2016 ha inoltre precisato che gli oneri correlati alle visite di sorveglianza sanita- ria sono a carico del datore di la- voro e non del lavoratore.

¼

¼ Il responsabile della struttura Il D.Lgs n. 81/2008 trova applica- zione dunque anche negli ambula- tori medici per la tutela della sicu- rezza e della salute degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro.

Il responsabile di struttura si con- figura come datore di lavoro con gli obblighi di tutela connessi (artt.

17 e 18) a cui corrispondono obbli- ghi per i collaboratori dipendenti (art. 20) e autonomi (art. 21 e 26) ed i lavoratori eventualmente pre- posti alla vigilanza (art.19).

Se i medici convenzionati col Ssn in qualità di prestatori d’opera in- tellettuale parasubordinati autono- mi (art. 2222 CC) mettono a di- sposizione la loro opera professio- nale in una struttura dell’azienda sanitaria, il loro datore di lavoro è il direttore generale che ha la di- sponibilità giuridica dei luoghi se- condo gli artt. 26 e 62 del D.Lgs 81/2008 (Cass. Pen. Sez. III n.

29543/2009).

Il recente caso triestino della pediatra convenzionata, affetta da Tbc, che avrebbe contagiato minori

da lei vaccinati in struttura aziendale, sottolinea quanto sia rilevante la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto al problema dei suoi costi

Flavia Marin

Economista - Pordenone

Sorveglianza sanitaria per

medici convenzionati: la normativa

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