Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale
-Al danneggiato da invalidità permanente spetta: da 1/4 ad ½ del danno biologico
-Ai superstiti per la morte del congiunto spetta:
Congiunto defunto Superstiti
-madre o padre a) coniuge convivente:
1/4 del danno biologico b) figli conviventi:
a ciascuno 1/8 del danno biologico c) figli non conviventi:
a ciascuno 1/12 del danno biologico
d) coniuge non convivente (separato o divorziato) 1/24 del danno biologico
Congiunto defunto Superstiti
- unico figlio celibe a) un solo genitore:
convivente o non convivente 1/3 del danno biologico b) due genitori:
1/4 del danno biologico a ciascuno genitore
-unico figlio sposato a)un solo genitore:
convivente o non convivente 1/4 del danno biologico al genitore b) due genitori:
1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/4 del danno biologico al coniuge
-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:
altri fratelli conviventi 1/4 del danno biologico al genitore
1/15 del danno biologico a ciascun fratello convivente b) due genitori:
1/6 del danno biologico a ciascun genitore
1/18 del danno biologico a ciascun fratello convivente
-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:
altri fratelli non conviventi 1/4 del danno biologico al genitore
1/20 del danno biologico a ciascun fratello non
convivente
Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep
b) due genitori:
1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/20 del danno biologico a ciascun fratello non
convivente
Congiunto defunto Superstiti: solo fratelli più sorelle - un solo fratello celibe
convivente autonomo: 1/8 del danno biologico
-più fratelli celibi
conviventi autonomi: 1/12 del danno biologico a ciascun fratello
- un solo fratello celibe
non convivente autonomo: 1/10 del danno biologico
- più fratelli celibi non
conviventi autonomi: 1/15 del danno biologico per ciascuno di essi
- un solo fratelli celibe
convivente non autonomo: 1/8 del danno biologico
- più fratelli celibi conviventi
non autonomi: 1/12 del danno biologico per ciascuno di essi
- un solo fratello sposato
convivente: 1/15 del danno biologico
- più fratelli sposati non
conviventi: 1/20 del danno biologico
Congiunto defunto Superstiti
- convivente non sposato a) l’altro convivente non sposato:
1/4 del danno biologico
b) per ciascun figlio convivente:
1/3 del danno biologico
Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep