• Non ci sono risultati.

Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale

-Al danneggiato da invalidità permanente spetta: da 1/4 ad ½ del danno biologico

-Ai superstiti per la morte del congiunto spetta:

Congiunto defunto Superstiti

-madre o padre a) coniuge convivente:

1/4 del danno biologico b) figli conviventi:

a ciascuno 1/8 del danno biologico c) figli non conviventi:

a ciascuno 1/12 del danno biologico

d) coniuge non convivente (separato o divorziato) 1/24 del danno biologico

Congiunto defunto Superstiti

- unico figlio celibe a) un solo genitore:

convivente o non convivente 1/3 del danno biologico b) due genitori:

1/4 del danno biologico a ciascuno genitore

-unico figlio sposato a)un solo genitore:

convivente o non convivente 1/4 del danno biologico al genitore b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/4 del danno biologico al coniuge

-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:

altri fratelli conviventi 1/4 del danno biologico al genitore

1/15 del danno biologico a ciascun fratello convivente b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore

1/18 del danno biologico a ciascun fratello convivente

-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:

altri fratelli non conviventi 1/4 del danno biologico al genitore

1/20 del danno biologico a ciascun fratello non

convivente

Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep

(2)

b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/20 del danno biologico a ciascun fratello non

convivente

Congiunto defunto Superstiti: solo fratelli più sorelle - un solo fratello celibe

convivente autonomo: 1/8 del danno biologico

-più fratelli celibi

conviventi autonomi: 1/12 del danno biologico a ciascun fratello

- un solo fratello celibe

non convivente autonomo: 1/10 del danno biologico

- più fratelli celibi non

conviventi autonomi: 1/15 del danno biologico per ciascuno di essi

- un solo fratelli celibe

convivente non autonomo: 1/8 del danno biologico

- più fratelli celibi conviventi

non autonomi: 1/12 del danno biologico per ciascuno di essi

- un solo fratello sposato

convivente: 1/15 del danno biologico

- più fratelli sposati non

conviventi: 1/20 del danno biologico

Congiunto defunto Superstiti

- convivente non sposato a) l’altro convivente non sposato:

1/4 del danno biologico

b) per ciascun figlio convivente:

1/3 del danno biologico

Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati

Queste due ordinanze hanno di fatto suscitato le due decisioni della Corte Costituzionale attraverso le quali è stato in pratica concepito il danno biologico e che, rigettando

70/2000 era quella di “rottamare” le micropermanenti, attraverso l’introduzione di valori monetari ridottissimi, privi di qualunque riscontro nell’esperienza giurisprudenziale, e

potesse in qualsivoglia maniera produrre una riduzione degli introiti o della capacità di guadagno 23. In esatta antitesi, altri giudici hanno ritenuto invece che “anche una

32 della Costituzione in relazione al danno biologico ma anche con gli articoli 3 e 24 della stessa Costituzione in relazione al danno patrimoniale; tale contrasto

In questo caso la resistenza della giurisprudenza ad ammettere l’indennità di danno morale fu molto più forte, poiché fu necessario aspettare una sentenza della Camera Civile

Il Magistrato potrà chiedere al proprio ausiliare di fornire indicazioni ancorché generiche, secondo l’id quod plerumque accidit, su quanto è noto circa le caratteristiche

372/1994 “la distinzione, faticosamente raggiunta, tra danno alla salute (risarcibile ex art. 2043) e danno morale (risarcibile ex art. 2059) non è stata cancellata, anche se

Il medico legale è quindi abituato alla descrizione ed alla valutazione dell'aspetto statico e dell’aspetto dinamico del danno biologico e delle sue ripercussioni nella categoria