• Non ci sono risultati.

Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Proposta della Sez. 6^ civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno morale

-Al danneggiato da invalidità permanente spetta: da 1/4 ad ½ del danno biologico

-Ai superstiti per la morte del congiunto spetta:

Congiunto defunto Superstiti

-madre o padre a) coniuge convivente:

1/4 del danno biologico b) figli conviventi:

a ciascuno 1/8 del danno biologico c) figli non conviventi:

a ciascuno 1/12 del danno biologico

d) coniuge non convivente (separato o divorziato) 1/24 del danno biologico

Congiunto defunto Superstiti

- unico figlio celibe a) un solo genitore:

convivente o non convivente 1/3 del danno biologico b) due genitori:

1/4 del danno biologico a ciascuno genitore

-unico figlio sposato a)un solo genitore:

convivente o non convivente 1/4 del danno biologico al genitore b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/4 del danno biologico al coniuge

-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:

altri fratelli conviventi 1/4 del danno biologico al genitore

1/15 del danno biologico a ciascun fratello convivente b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore

1/18 del danno biologico a ciascun fratello convivente

-figlio celibe convivente più a)un solo genitore:

altri fratelli non conviventi 1/4 del danno biologico al genitore

1/20 del danno biologico a ciascun fratello non

convivente

Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep

(2)

b) due genitori:

1/6 del danno biologico a ciascun genitore 1/20 del danno biologico a ciascun fratello non

convivente

Congiunto defunto Superstiti: solo fratelli più sorelle - un solo fratello celibe

convivente autonomo: 1/8 del danno biologico

-più fratelli celibi

conviventi autonomi: 1/12 del danno biologico a ciascun fratello

- un solo fratello celibe

non convivente autonomo: 1/10 del danno biologico

- più fratelli celibi non

conviventi autonomi: 1/15 del danno biologico per ciascuno di essi

- un solo fratelli celibe

convivente non autonomo: 1/8 del danno biologico

- più fratelli celibi conviventi

non autonomi: 1/12 del danno biologico per ciascuno di essi

- un solo fratello sposato

convivente: 1/15 del danno biologico

- più fratelli sposati non

conviventi: 1/20 del danno biologico

Congiunto defunto Superstiti

- convivente non sposato a) l’altro convivente non sposato:

1/4 del danno biologico

b) per ciascun figlio convivente:

1/3 del danno biologico

Tagete n. 2-1996 Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati