PILLOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E PROTOCOLLI DI GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Milano 20 ottobre 2020
RNI SRL Italy
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AGENDA
- EMERGENZA COVID 19 - IL PROTOCOLLO
✓ Informazione
✓ Modalità di ingresso in azienda
✓ Pulizia e sanificazione in azienda
✓ Come riconoscere e utilizzare i prodotti corretti
✓ Precauzioni igieniche personali
✓ Dispositivi di protezione individuale
✓ Gestione spazi comuni
✓ Organizzazione aziendale
✓ Gestione entrata/uscita, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
✓ Gestione di una persona sintomatica in azienda
✓ Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
✓ Aggiornamento del protocollo di regolamentazione – costituzione Comitato
✓ Protocollo per studi professionali
- LAVORO A DISTANZA
✓ Novità in tema di smart working e tutela dei luoghi di lavoro durante epidemia COVID19
✓ Telelavoro
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia
« Sever Acute Respiratory Syndrome by CoronaVirus 2»
COVID-19: COronaVIrus Disease 19
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ERMEGENZA SANITARIA COVID-19
Il virus colpisce il tratto respiratorio inferiore e provoca una serie di sintomi descritti come simil-influenza tra cui febbre, tosse, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza e disturbi gastrointestinali quali la diarrea; nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi, shock settico e una tempesta di citochine fino ad arrivare al decesso del paziente
La diffusione tra persone avviene attraverso le goccioline respiratorie (droplets) emesse da un individuo infetto (respiro tosse o starnuti) e successivamente inalate da un soggetto sano che si trovi nelle vicinanze.
È possibile infettarsi anche dopo aver toccato superfici od oggetti ove sia presente il virus, portando poi le mani verso la propria bocca o verso il naso o gli occhi.
Il virus, in condizioni ideali, può infatti persistere su diverse superfici per ore o giorni.
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I PROTOCOLLI
Lunga sequenza di atti normativi che si
sostituiscono o integrano uno
all’altro
DPCM 13 e 18 Ottobre 2020
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I PROTOCOLLI
Il 24 aprile 2020 è stato integrato il protocollo condiviso che contiene le linee guida condivise tra le Parti per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti contagio
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alla persone che lavorano adeguati strumenti di protezione
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I PROTOCOLLI
La mancata attuazione del Protocollo di sicurezza che non assicuri adeguati livelli
di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
I protocolli per le singole attività sono stati integrati come allegati per la prima volta al DPCM del 26 Aprile 2020
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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I PROTOCOLLI
1. Informazione
2. Modalità di ingresso in azienda
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 4. Pulizia e sanificazione in azienda
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale 7. Gestione spazi comuni
8. Organizzazione aziendale
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10.Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 11.Gestione di una persona sintomatica in azienda
12.Sorveglianza sanitaria/medico competente/R.L.S.
13.Aggiornamento del protocollo di regolamentazione – costituzione Comitato Il protocollo deve contenere i 13 punti previsti dagli accordi e che devono
diventare parte integrante della gestione della sicurezza per tutte le aziende
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1.INFORMAZIONE
Predisporre adeguato sistema di informazione e formazione dei dipendenti prima del rientro a lavoro:
- depliants - video - mail
- cartellonistica
l’obbligo di informare i lavoratori (e le persone che entrano nelle realtà lavorative) delle disposizioni alle quali devono
necessariamente attenersi, mediante strumenti e modalità comunicative efficaci è a carico del datore di lavoro
l’informazione deve riguardare le disposizioni delle Autorità competenti,
garantendo il pieno raggiungimento di tutti i soggetti interessati all’applicazione dei provvedimenti.
scelta dei luoghi mezzi modalità
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Da prevedere, ove ritenuta necessaria, la verifica della temperatura corporea del
personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto in caso di temperatura superiore ai 37,5°
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, pertanto, deve avvenire ai sensi della GDPR.
E’ Necessario identificare chi entra e predisporre una informativa da far firmare
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
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Nel caso di DIPENDENTI RISULTATI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19
L’ingresso in azienda dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione corredata da certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
Circolare 12/10/2020 Ministero Salute
Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
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3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per i fornitori esterni, autisti, corrieri si dovranno individuare specifiche procedure per la gestione di:
• accessi,
• transiti
• uscite
prevedendo modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
Favorire sempre la permanenza degli autisti a bordo dei propri mezzi di trasporto, non consentendo l’accesso agli uffici.
Mantenere la distanza tra le persone di almeno un metro durante tutte le operazioni
Evitare di far utilizzare, ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno i servizi igienici del personale interno
Garantire un’adeguata pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con carattere di maggior intensità, per prodotti e frequenza, di quelle svolte in condizioni ordinarie
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3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per i «visitatori» vengono applicate tutte le regole definite per i dipendenti in accesso o per i loro spostamenti all’interno degli spazi aziendali
Sono considerati visitatori anche le ditte appaltate:
• pulizie
• Manutenzione
• Eventuali operatori di cantieri permanenti/provvisori
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In caso di lavoratori in appalto di aziende terze che risultassero positivi al tampone COVID- 19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
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L’azienda deve assicurare la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Specifiche indicazioni sono comunicate nei
«Rapporti ISS»
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali si rimanda invece alla circolare del Ministero Salute (n. 5443 del
22/02/2020) per le disposizioni in merito alla pulizia, sanificazione e ventilazione degli ambienti.
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Ambienti domestici: nelle quali interagiscono
quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si è obbligati a passare la maggior parte della giornata, e dove si svolgono le attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali.
Ambienti lavorativi: progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, strutture sanitarie, poste, farmacie, banche, supermercati, stazioni, porti, etc.. in cui interagiscono, per le diverse esigenze dipendenti, visitatori temporanei, fornitori, operatori, clienti, viaggiatori etc…
• adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici
• contingentamento del personale, evitando dove possibile il rientro dei lavoratori con suscettibilità
• differenziare e scaglionando gli orari di lavoro
• limitare e/o definire percorsi specifici (es. ingressi e uscite differenziate)
• contingentare le zone per evitare contatti ravvicinati ed assembramenti
• diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e protezione della salute
• la formazione sui principali rischi
• Aumento e la modifica della frequenza di pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento
• Rimodulazione o la modifica degli interventi di sanificazione,
• l’utilizzo di mascherine o di altri dispositivi di protezione che non sostituiscono il distanziamento fisico,
• la diffusione delle procedure e delle misure tecniche di prevenzione e protezione personali 16
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Legge 82 25/01/1994; dm n. 274 7/7/1997 e dl n.7 31/01/07
PULIZIA: complesso di procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza
DISINFEZIONE: complesso di procedimenti atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni
DISINFESTAZIONE: complesso di procedimenti atti a distruggere piccoli animali, parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. Può essere integrale se rivolta a tutte le specie, oppure specifica se selettiva.
DERATTIZAZIONE: complesso di procedimenti e atti volti a determinare la distruzione completa o la riduzione del numero di individui di una popolazione di ratti/topi al di sotto di una certa soglia.
SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti attraverso attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione, ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione e il rumore
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
EU Reg. 648/2004 Detergenti
DETERGENTI E PULIZIA
La detersione consiste nella rimozione dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. E’ un trattamento necessario prima della
disinfezione in quanto lo sporco è in grado di ridurre l’azione dei disinfettanti. Il risultato dipende da alcuni fattori:
Azione meccanica (sfregamento)
Azione chimica (detergente)
Temperatura e durata dell’intervento
DETERGENTI (648/04) : complesso sostanze che agiscono sul grasso favorendone la sua
solubilizzazione in acqua (tensio-attivi). Lo sporco aderisce alle superfici sfruttando la forza di tensione superficiale. Il detergente riduce quella forza, favorendo la rimozione.
IGIENIZZANTE: prodotto di libera vendita bordeline tra Reg. Detergenti e Reg. Biocidi, che contiene principio attivo disinfettante ma che non fa uso di claim che lo possa far inquadrare all’interno della normativa PMC (DPR 392/98).
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
EU Reg. 528/2012 biocidi, DPR 392/98 PMC
DISINFETTANTE E DISINFEZIONE
La disinfezione può essere attutata con mezzi chimici (disinfettanti) o fisici (calore, UV…etc) DISINFEZIONE (CHIMICA):
Sostanza o miscela capace di distruggere, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo al di fuori della mera azione meccanica:
PT1: Igiene umana
PT2: superfici e acque non destinate al consumo umano
PT3: igiene veterinaria
PT4: materiali a contatto con alimenti
PT5: acque destinate al consumo umano
L’azione disinfettante dipende da vari fattori:
Concentrazione di principio attivo
Tempo di contatto
Concentrazione d’uso
Grado di contaminazione iniziale da trattare
I PRODOTTI DISINFETTANTI DEVONO ESSERE PREVENTIMANETE
AUTORIZZATI DALLE AUTORITA’ DI RIFERIMENTO
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CIRCOLARE 22.02.2020
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20 Principi attivi
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Viene ribadito l’obbligo al rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in particolare per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano inderogabilmente
messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, ricordando comunque che il primo presidio igienico ad efficacia certa è l’uso del sapone con l’acqua.
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Tra i dispositivi che vengono indicati altri tipi di protezione utili alla tutela dal contagio, quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici , ecc., che dovranno essere utilizzati in funzione delle specifiche esigenze di prevenzione per le opportune professioni
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivo medico (DM - D.Lgs. 46/97): qualsiasi strumento […] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o
attenuazione di una malattia; […] il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante
processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.
Mascherina chirurgica: dispositivo medico di classe I.
23 trattengono le
particelle emesse da chi le indossa, ma non proteggono da agenti patogeni esterni;
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
24 Dispositivo di protezione individuale (DPI - Reg. (UE) 2016/425): dispositivo progettato e
fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
Tipologie di DPI:
· per la protezione degli occhi – es. occhiali (UNI EN 166:2004), occhiali a maschera (UNI EN 166:2004);
· per la protezione degli occhi e delle mucose – es. visiera (UNI EN 166:2004);
· per la protezione delle vie respiratorie – es. semimaschera filtrante FFP2/FFP3 (UNI EN 149:2009), semimaschera e quarti di maschera (UNI EN 140:2000);
· per la protezione del corpo – es. indumenti di protezione (UNI EN 14126:2004 e 13688:2013);
· per la protezione delle mani – es. guanti monouso (UNI EN 420:2010, UNI EN ISO 374-5:2017, UNI EN ISO 374-2:2020 e UNI EN 455);
· per la protezione degli arti inferiori – es. calzari (UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20347:2012 e UNI EN ISO 20346:2014).
Ffp2/3 senza valvola:
filtrano l’aria inspirata proteggendo chi le indossa
Ffp2/3 con valvola:
filtrano l’aria inspirata ed espirata, proteggendo chi le indossa e le altre
persone;
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine per uso generico (mascherine di comunità): mascherine che, non hanno potere filtrante e non sono marcate CE, trattengono fisicamente le secrezioni aeree di chi le indossa; non sono DM o DPI e quindi sono prodotte sotto la sola responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.).
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
26 Il DL 17 marzo 2020 n. 18, cd. DL Cura Italia, ha introdotto novità in materia di DM e DPI.
art. 15
le mascherine chirurgiche e i DPI possono essere prodotti, importati e immessi in commercio in deroga alla normativa vigente in materia, previo invio, rispettivamente, all’Istituto Superiore di Sanità o all’INAIL di apposita autodichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza e riscontro della relativa validazione.
Questa deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica di finalizzazione e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno comunque assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento ed alla gestione dell’emergenza
epidemiologica in corso.
UNI ha reso liberamente scaricabili dal proprio sito le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova degli articoli oggetto di queste deroghe.
(UNI EN 149 ; EN 14683 ; EN 10993-1)
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
27 art. 16
Prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati DPI anche le mascherine chirurgiche.
Si ricorda che le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate in sostituzione ai consueti DPI per le vie aeree
solamente per il contenimento della diffusione del contagio e non in sostituzione ai DPI stabiliti a valle della valutazione del rischio chimico o cancerogeno.
Il DL 17 marzo 2020 n. 18, cd. DL Cura Italia, ha introdotto novità in materia di DM e DPI.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.
E’ previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e che si trovano a una distanza sociale inferiore a 1 m come del resto
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI
• L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato.
(comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi)
• Prevedere una ventilazione continua dei locali,
• Prevedere un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi (15 minuti) e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano
Si ribadisce quanto già indicato in merito a pulizia e sanificazione dei locali (e degli arredi e distributori, ivi presenti), utilizzati per tutte le attività a corredo dello
svolgimento delle mansioni.
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
In tema di organizzazione del lavoro, sono di grande rilievo le indicazioni previste nelle quali non si prevede solo la soluzione del lavoro agile (smart work), ma si prevedono altre soluzioni per tutti coloro che non possono utilizzare, per ragioni diverse, tale modalità di lavoro.
• chiusura di tutti i reparti non indispensabili o di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work,
• la possibilità di rimodulare i livelli produttivi, mediante turnazioni
• consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, a fronte dell’utilizzo delle ferie arretrate, non fruite e congedi.
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro e nuove emergenze:
utile e modulabile strumento di prevenzione
ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra i lavoratori:
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro
(compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali)
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra i lavoratori:
• Attuare misure che non generino possibilità di assembramenti
• intervenire anche sugli orari di entrata ed uscita dagli spazi comuni,
• creare flussi a senso unico ove possibile
• garantire presso i varchi la disponibilità di detergenti per le mani, opportunamente segnalati al fine di facile e immediato utilizzo
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI DI FORMAZIONE
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra i lavoratori:
• Prevedere percorsi differenziati negli spazi comuni ove possibile
• Assicurare il mantenimento della distanza di almeno 1 metro anche negli spazi comuni (corridoi, servizi, etc)
• Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e l’uso della mascherina durante le riunioni
• Favorire le riunioni in modalità di collegamento a distanza
Per riunioni a carattere di necessità e
urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• Isolare il lavoratore sintomatico e dotarlo (se non lo fosse) di mascherina chirurgica fino all’allontanamento in sicurezza dall’ambiente di lavoro
• Collaborare con la Autorità Sanitarie per il tracciamento dei contatti stretti
• Tracciamento dei contatti stretti nell’ambiente di lavoro e suoi contesti
• Provvedere alle messa in quarantena degli stessi
• Provvedere alla disinfezione delle aree dove ha soggiornato il soggetto positivo
Circolare 12/10/2020 MinSal
Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
In relazione al COVID19 non deve essere designato un Medico Competente, se non già previsto nella realtà lavorativa per esposizione a rischi professionali per i quali è disposta la sorveglianza sanitaria.
Il medico competente, ove designato, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Dovrà segnalare eventuali fragilità specifiche di alcuni dei lavoratori.
Fondamentale “dover proseguire” la sorveglianza sanitaria, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, così come anche la conferma del non doverla interrompere, ribadendo il suo valore quale misura di prevenzione di carattere
generale (tra le altre indicate, che ricordiamo essere elencate nell’art.15 del D.Lgs 81/08 s.m.).
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
Fondamentale il ruolo del medico competente nello svolgere le visite preventive, a richiesta e da rientro per malattia, e un’azione di informazione e formazione rivolta ai lavoratori, per evitare la diffusione del contagio, ma al fine di promuovere interventi di tutela nei riguardi di eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie (attuali o pregresse) di lavoratori
impegnati nelle attività lavorative.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19:
il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
IL COMITATO
Una misura gestionale importante viene stabilita prevedendo la costituzione in azienda di un Comitato (datore di lavoro + RSPP) per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, disponendo la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali/RLS/RLST.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari dei comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Il Comitato deve riunirsi ogni qualvolta deve essere apportata una modifica al protocollo.
In ogni caso è raccomandato che si riunisca almeno 1 volta all’anno.
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1. IL COMITATO – MODELLO VERBALE COSTITUZIONE
39 2. IL COMITATO –
Redigere un verbale di ciascuna riunione
ATS CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO – AUTORITA’
COMPETENTE
Chiede compilazione e trasmissione di un questionario
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DPCM 13 ottobre 2020
Art.1.6.ll)
In ordine alle attività professionali si raccomanda che :
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
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DPCM 13 ottobre 2020 Allegato 9
UFFICI APERTI AL PUBBLICO (parte 1)
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
▪ Predisporre adeguata formazione sulle misure di prevenzione
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C.
▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
▪ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere
utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
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DPCM 13 ottobre 2020 Allegato 9
UFFICI APERTI AL PUBBLICO (parte 2)
▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
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DPCM 13 ottobre 2020 Allegato 9
UFFICI APERTI AL PUBBLICO (parte 3)
▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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ORDINANZA 620 Regione Lombardia
16/10/2020
È soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta
servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1.
45 […]
● in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
● inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Art. 1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative (misure più stringenti dell’All.9 DPCM 13 Ottobre 2020)
ORDINANZA 620 Regione Lombardia
16/10/2020
UFFICI APERTI AL PUBBLICO – allegato 1
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali, dei servizi amministrativi e di agenzie che prevedono accesso del pubblico.
- Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del
personale e, se superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento.
Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La
rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i
clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.5 dell’Ordinanza.
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SMARTWORKING – lavoro agile (marketing/vendite etc..)
47 Lo Smart Working viene definito dalla legge n.81/2017 come
una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato la cui prestazione lavorativa viene eseguita:
✓ in parte all’interno di locali aziendali
✓ in parte all’esterno senza una postazione fissa
I datori di lavoro sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate da:
✓ Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
✓ Lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave (art.3,comma3 L.n.104/92).
SMARTWORKING – lavoro agile
48 L’ ACCORDO
Lo Smart Work è in genere regolato da un accordo scritto tra azienda e il singolo lavoratore
✓ Disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali
✓ individua i tempi di riposo del lavoratore anche se l’attività si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
✓ definisce le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro anche con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore
✓ individua le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
✓ l’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato
SMARTWORKING – lavoro agile
49 Uno dei temi centrali è la sicurezza sul lavoro:
✓ Assicurazione INAIL
✓ Informativa almeno annuale da consegnare:
• al lavoratore
• al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS o, in assenza al Rappresentante Territoriale – RLST
✓ Formazione specifica sulla sicurezza nei nuovi contesti lavorativi (casa, luoghi pubblici, co-working ecc.)
✓ Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi–DVR
SMARTWORKING e COVID-19
50 Allo scoppio dell’emergenza sanitaria COVID19 in Italia, il Consiglio dei Ministri ha introdotto delle
modifiche alle modalità di applicazione dello smart working:
DPCM 25 Febbraio 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Le modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria durante lo stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
PERTANTO LA PRESENZA DI ACCORDI INDIVIDUALI NON E’ OBBLIGATORIA MA RACCOMANDATA Gli obblighi di informativa, sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), possono essere assolti invia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL
ALTRA COSA IL TELELAVORO – lavoro da casa (parte 1)
51 Di altra natura sono i contratti di «Telelavoro» ovvero l’applicazione dei C.C.N.L
nei quali è concessa la possibilità di effettuare il lavoro direttamente dalla propria abitazione, con le attrezzature che verranno fornite dal DL.
Si tratta di attività di lavoro erogata totalmente all’esterno senza alcuna postazione fissa collocata presso le sedi aziendali.
ALTRA COSA IL TELELAVORO – lavoro da casa (parte 2)
52 I datori di lavoro sono tenuti ad applicare analoghi istituti e
norme di legge del contratto collettivo nazionale o locale dei lavoratori.
Sono applicate anche a tali contratti analoghi presidi di
sicurezza sul lavoro previsti per i dipendenti in sede / lavoro agile.
Raccomandato consegnare anche a tali lavoratori almeno i seguenti documenti a corredo del contratto di lavoro:
1. Assegnazione dotazione;
2. Copia del C.C.N.L. di settore
3. Lettera informativa per il trattamento dei dati personali;
4. Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali;
5. Informativa almeno annuale sulla salute e sicurezza nel lavoro
Reddito di imposta gestione/acquisto DPI
Nuovi business su prodotti per la disinfezione
Monitoraggio delle normative (dinamiche) e relativi aggiornamenti del Protocollo
Notifica Centri Antiveleni delle miscele pericolose art.45 CLP
TEMI DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
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RNI SRL Italy
Via Plutarco 13 - 20145 Milano (MI) – ITALY direct line: +39 02 36563129
mail to: info@reachup.it please visit: www.reachup.it
SPORTELLO APERTO PER
QUESITI PER ISCRITTI ODCEC mail to:
federica.albanese@reachup.it luca.segato@reachup.it
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