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DISEGNO DI LEGGE

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Academic year: 2022

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N. 145

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE, ARRIGONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI,

DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2021

Modifica dell’articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d’ufficio

Senato della Repubblica

X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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ONOREVOLI SENATORI. – A pochi mesi di distanza dalla riforma della fattispecie di cui all’articolo 323 del codice penale operata con il decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) sono emersi i primi problemi appli- cativi evidenziati dalla sentenza della Corte di cassazione (Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 442 dell’8 gennaio 2021) la quale, pur evidenziando come il nuovo arti- colo 323 abbia un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice pe- nale tanto l’apprezzamento dell’inosservanza di princìpi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o subprimario (neppure secondo il classico schema della eterointe- grazione, cioè della violazione « mediata » di norme di legge interposte), quanto il sin- dacato del mero « cattivo uso » – la viola- zione dei limiti interni nelle modalità di esercizi – della discrezionalità amministra- tiva fa riemergere la distinzione tra « limiti interni » e « limiti esterni » della discrezio- nalità, destinata quindi a riaprire riaprendo un nuovo fronte di incertezza giurispruden- ziale con il connesso rischio che la magi- stratura penale ancora una volta, incunean- dosi su una distinzione di carattere giuri- sprudenziale assolutamente labile finisca con il dare sfogo all’inaccettabile velleità di so- stituire le proprie valutazioni a quelle atti- nenti il merito amministrativo coperte dalla cosiddetta riserva di amministrazione.

Sarebbe allora più opportuno e più corag- gioso, al fine di evitare sul nascere perico- losi conflitti giurisprudenziali, oltre che per realizzare una vera e propria semplificazione

dell’attività amministrativa dando coraggio agli operatori degli apparati pubblici, elimi- nare qualsiasi sindacato del giudice penale sui provvedimenti vincolati oltre che discre- zionali (soprattutto dal momento che la giu- risprudenza citata dimostra come l’obiettivo perseguito dal legislatore del decreto sempli- ficazioni sia stato conseguito solo in parte).

Il presente disegno di legge, quindi, si propone di eliminare ogni forma di sinda- cato sull’attività provvedimentale mante- nendo invece un puntuale presidio penale sui comportamenti lesivi dei princìpi costituzio- nali di imparzialità.

Il principio di imparzialità che deve ispi- rare l’attività del funzionario pubblico, oltre ad avere fondamento nell’articolo 97 della Costituzione, trova presidio anche relativa- mente all’attività giurisdizionale nell’articolo 50 del codice di procedura civile e nelle previsioni contenute nell’articolo 42 del co- dice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oggetto di recente attenzione per via dell’emanazione delle precipue linee guida da parte dell’Au- torità nazionale anticorruzione (ANAC), e in alcune interessanti sentenze del Consiglio di Stato il quale ha definito il conflitto di inte- ressi come « una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una de- terminata attività sia affidato ad un funzio- nario che è contestualmente titolare di inte- ressi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico ».

Il presente disegno di legge pertanto pro- pone una abolitio criminis secca rispetto a tutte le manifestazioni di abuso di ufficio

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 145

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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che si traducono in espressioni provvedi- mentali siano esse vincolate, discrezionali, attinenti sia ai limiti interni che ai limiti esterni della discrezionalità amministrativa, o espressione della discrezionalità tecnica. Si ritiene infatti che il controllo della discrezio- nalità amministrativa in tutte le sue manife- stazioni debba competere alla giurisdizione del tribunale amministrativo regionale (TAR) e del Consiglio di Stato, ritenendosi altresì che oggi il processo amministrativo garanti- sca attraverso il risarcimento del danno e l’azione di esatto adempimento, forme di tu- tela adeguate al cittadino che sia stato leso da una manifestazione provvedimentale della pubblica amministrazione. Parimenti la re- sponsabilità contabile opera come adeguato

deterrente nei confronti del funzionario pub- blico che si è reso protagonista di tali vi- cende.

Viceversa, anche alla luce del principio di sussidiarietà tipico del diritto penale mo- derno, si intende riservare il presidio penale soltanto a manifestazioni di tipo comporta- mentale oggettivamente riscontrabili quali appunto lo svolgimento di funzioni pubbli- che in situazioni di conflitto di interesse che imporrebbero l’obbligo di astensione.

Il riferimento ai prossimi congiunti deve essere interpretato con riferimento alla pre- visione dell’articolo 307, quarto comma, del codice penale come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legisla- tivo 19 gennaio 2017, n. 6.

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 145

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 323 del codice penale è so- stituito dal seguente:

« Art. 323 – (Abuso di ufficio) – Salvo che il fatto non costituisca un più grave re- ato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, omettendo di aste- nersi in presenza dell’interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità ».

1,00

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 145

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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