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50 dell'8 maggio 1997 Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 50 dell'8 maggio 1997

Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 544 dell'8 aprile 1997.

Con delibera n. 544 dell'8 aprile 1997, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell'articolo 45 del nuovo Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera consiliare n. 916 del 3 luglio 1996, ha fissato nuovi criteri per la dichiarazione di inesigibilità dei crediti per premi, interessi e sanzioni civili nei casi di irreperibilità, insolvenza e fallimento del debitore, ovvero per sproporzione tra spese di amministrazione ed importo da recuperare.

Il provvedimento, che si fonda sul riconoscimento di una più ampia autonomia decisionale dei dirigenti di Sede, così come voluto dall'attuale normativa in materia di decentramento, ripropone in sostanza l'iter procedurale adottato in via sperimentale con precedenti delibere nn. 644/1995 e 314/1996, estendendone, peraltro, l'ambito di applicazione con l'eliminazione dei limiti di carattere temporale in precedenza fissati (crediti sorti entro il 31 dicembre 1973 ovvero crediti relativi a posizioni cessate entro il 31 dicembre 1990).

Si è inteso, in tal modo, riaffermare la rilevanza che l'abbandono dei crediti inesigibili riveste nel quadro delle attività finalizzate alla definizione delle situazioni contributive, la cui conclusione è prevista inderogabilmente entro il 31 dicembre del corrente anno.

Proprio in relazione a tale termine, occorre riattivare con immediatezza la formulazione di proposte di abbandono che dovranno interessare, in coerenza con le altre iniziative intraprese sullo stesso versante, anche e soprattutto i crediti relativi a posizioni assicurative di ditte che hanno cessato l'attività o sono state dichiarate fallite in epoca successiva al 31 dicembre 1991.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Premesso che nulla è variato in ordine alle cause di inesigibilità ed alla natura degli accertamenti da eseguire, così come descritti nella circolare n. 35/1980, circolare n. 13/1984, circolare n. 59/1988 e nel notiziario n. 36/1986, precisato anche che la delibera in esame si riferisce esclusivamente a crediti dell'Istituto per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili, si illustrano di seguito i criteri da osservare per l'istruttoria delle singole fattispecie e le procedure relative alle proposte di abbandono:

1) crediti vantati nei confronti di datori di lavoro che hanno cessato l'attività (irreperibilità e/o insolvenza).

Si raccomanda di coltivare con ogni scrupolosa diligenza le preventive azioni di recupero attraverso le esazioni coattive, curando con particolare attenzione la fase della notifica degli atti (avvalendosi anche di strumenti informatici a disposizione per la ricerca di indirizzo) ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le fasi del pignoramento, sia mobiliare che immobiliare.

Una volta accertato lo stato di insolvenza e/o irreperibilità del debitore, non è più necessario, di norma, ripetere gli accertamenti, salva diversa valutazione da parte del Direttore della Sede, in relazione all'entità del credito e alla eventuale conoscenza di condizioni di futura solvibilità.

Analogamente, l'estensione delle indagini al coniuge o, in caso di decesso del debitore, agli eredi sarà disposta solo nell'ipotesi in cui emergano fondate previsioni di recupero, anche parziale, di quanto dovuto all'Istituto;

2) crediti vantati nei confronti di datori di lavoro dichiarati falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare è condizione indispensabile per tentare il recupero, anche se parziale, del credito vantato, né la mancanza di attivo in sede di ripartizione finale giustifica in alcun modo un diverso comportamento. Parimenti è necessario che l'importo insinuato corrisponda all'effettiva pretesa creditizia;

pertanto dovrà essere preliminarmente analizzata la situazione contabile dell'azienda al fine di individuare con precisione le scoperture, anche in relazione ad eventuali calcoli di sanzioni collegate ai titoli principali.

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Nei casi di persone fisiche o giuridiche la chiusura del fallimento o l'approvazione della liquidazione coatta amministrativa costituiscono motivo sufficiente per l'abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo.

Va precisato, comunque, che in caso di fallimento di persona giuridica (S.p.a. o S.r.l.) occorre accertare che contro gli amministratori ed i liquidatori non sia stata proposta azione di responsabilità a norma degli articoli 2393 e 2395 del Codice Civile.

3) sproporzione tra spese di amministrazione ed importo da recuperare.

Fermi restando i criteri fissati con la precedente circolare n. 33/1995, si raccomanda di escludere dalle fattispecie in esame i crediti relativi a Pubbliche Amministrazioni, centrali o periferiche, nonché i crediti di importo non superiore alle 50.000 lire, in essere al 31 marzo 1996, così come disposto dall'articolo 1, comma 232 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e confermato dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

MODALITA' OPERATIVE

Le proposte di abbandono, formulate con i prospetti allegati in fac simile, vanno inoltrate alla competente Direzione regionale per il visto di concordanza ed il successivo invio alla Direzione centrale rischi.

Come già previsto dalla circolare n. 41/1995, non si rende necessario inviare la documentazione probatoria che dovrà, peraltro, essere mantenuta agli atti per ogni eventuale richiesta.

Riguardo alle modalità di compilazione dei moduli si dispone che nella parte riservata alle osservazioni degli allegati 2, 3 e 4 siano espressamente indicati i motivi per i quali non è stato possibile pervenire al recupero del credito; è necessario inoltre che in calce alle schede vengano sempre indicate le date e riportati i nomi dei dirigenti della Sede e della Direzione regionale.

Le Direzioni regionali, infine, provvederanno a trasmettere le proposte delle Sedi raggruppate per causali di abbandono, unitamente al prospetto riassuntivo (allegato 6 della circolare n. 81/1995) previo accurato controllo, oltre che di legittimità e di merito, anche di mera congruenza formale dei dati esposti.

Nulla è cambiato relativamente all'inoltro di proposte di abbandono di crediti per sproporzione tramite i supporti magnetici, salvo ad implementare la procedura informatica per adeguarla ai nuovi parametri temporali.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, nonché l'adozione delle più opportune iniziative a livello regionale e di Sede per il puntuale inoltro delle proposte di abbandono.

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