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Determinazione e riscossione dal 1 gennaio 1974 dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 58 del 28 luglio 1975

Oggetto: Legge 27 dicembre 1973, n. 852. Determinazione e riscossione dal 1 gennaio 1974 dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura.

Sistemazione delle pendenze contributive arretrate.

Con legge 27 dicembre 1973, n. 852, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 334 del 31 dicembre 1973 (vedi allegato), é stato stabilito, dal 1 gennaio 1974, un nuovo sistema di determinazione e di riscossione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in agricoltura, a seguito della soppressione per effetto dei provvedimenti sulla riforma tributaria, dell'imposta sui fondi rustici della quale i contributi infortuni costituivano quote addizionali (articolo 257 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Per effetto delle disposizioni della predetta legge (articoli 3, 4 e 5) infatti, i contributi in questione, a decorrere dal 1 gennaio 1974 sono dovuti non più dai soggetti censiti ai fini dell'imposta fondiaria ma:

1) dai datori di lavoro dell'agricoltura e dai concedenti dei terreni a compartecipazione ed a piccola colonia, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del citato Testo Unico, nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori stessi, determinate annualmente per provincia, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488, sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate.

2) dai coltivatori diretti e dai concedenti dei terreni a mezzadri ed a colonia nella misura di lire 600 annue per ogni unità facente parte del nucleo coltivatore allevatore diretto, mezzadrile o colonico. Il contributo é dovuto per ogni unità attiva, cioè per quella che esplica energie lavorative per la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame.

Pertanto devono ritenersi implicitamente abrogate tutte le disposizioni contenute nel Capo V e nel Capo VI del Titolo II del Testo Unico, incompatibili con la nuova disciplina,

Nessuna modifica é stata apportata al campo di applicazione dell'assicurazione agricola che rimane regolata dalle norme del Capo I del menzionato Titolo II del Testo Unico.

Pertanto, le aziende agricole che svolgono lavorazioni per le quali sussiste l'obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I del Testo Unico devono provvedere al pagamento dei premi secondo la disciplina del settore industriale.

Tali aziende, qualora vengano loro richiesti da parte del Servizio per i contributi agricoli unificati SCAU i contributi per l'assicurazione infortuni, potranno ottenere dai locali Uffici del predetto Ente l'esenzione dal pagamento dei contributi stessi esibendo il certificato di assicurazione presso l'INAIL.

Il 2 comma dell'articolo 4 della citata legge dispone che l'accertamento e la riscossione dei contributi suindicati verrà effettuata dallo SCAU, che già provvede alle medesime operazioni per i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

I contributi di cui all'articolo 3 della legge stessa saranno riscossi in tre rate alle scadenze del 5 agosto, 5 ottobre, 5 dicembre, a mezzo di bollettini di conto corrente postale inviati ai contribuenti a cura dello SCAU. Qualora le ditte interessate non provvedano al versamento, i contributi saranno iscritti a ruolo esattoriale e riscossi con le modalità ed i privilegi previsti per le imposte dirette.

I contributi di cui all'articolo 4 della legge medesima saranno invece riscossi esclusivamente a mezzo ruoli esattoriali con le stesse modalità delle imposte dirette.

Le somme incassate saranno accreditate dallo SCAU direttamente a questa Direzione generale.

In base al sistema sopra illustrato non dovrà essere svolto dalle unità periferiche alcun adempimento nel settore contributivo agricolo.

Si ravvisa, peraltro l'opportunità che, almeno per i più gravi casi di infortunio agricolo, per agevolare la formazione dei ruoli da parte dello SCAU ed evitare per quanto possibile evasioni contributive venga

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accertato presso l'Ufficio provinciale dello stesso Ente se negli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento del contributo infortuni sia compresa l'azienda per la quale l'infortunato svolgeva attività lavorativa o sia incluso l'infortunato stesso nel caso di coltivatore diretto.

Qualora tale verifica dia esito negativo, dovranno essere effettuate le opportune segnalazioni all'Ufficio predetto per i necessari accertamenti.

In conseguenza della nuova procedura, dalla data del 1 gennaio 1974, si intendono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente circolare in tema di accertamento di riscossione dei contributi assicurativi agricoli, fatta salva la parte di attuazione a stralcio delle preesistenti procedure nella quale devono comprendersi anche gli eventuali ruoli straordinari messi in riscossione dal 10 febbraio 1974 ed oltre.

Per la parte contabile é abolita la scheda modulo 371/c istituita alla pagina 13 della circolare n. 29/1969, nonché il modulo 72/c Prospetto dei contributi assicurativi agricoli dovuti dalle Amministrazioni demaniali (cfr. le Istruzioni per l'uso del modulario - Servizio Contabilità edizione maggio 1951, pagina 48).

La scheda modulo 371/c rimane, comunque, in vigore per le registrazioni contabili afferenti alla sistemazione dei crediti a stralcio.

Restano, altresì, in vigore per i crediti di cui sopra e disposizioni impartite con lettera di questa Direzione generale Servizio ragioneria del 31 ottobre 1974, in ordine al versamento alle esattorie comunali dell'IVA sugli aggi esattoriali.

Sono infine da considerarsi abrogate, con la sola eccezione dei crediti sopra menzionati, le istruzioni contenute nel Manuale del piano dei conti edizioni 1970 e 1971, concernenti le procedure amministrativo- contabili relative alla presentazione da parte delle esattori e dei buoni di sgravio, nonché quelle inerenti al compenso dovuto per la compilazione dei ruoli esecutivi e al contributo per la meccanizzazione dei ruoli.

A seguito della nuova disciplina legislativa, si rende necessario definire a stralcio tutte le situazioni creditorie maturatesi nei confronti delle esattorie comunali in base al precedente sistema; ciò anche in considerazione delle numerose richieste di autorizzazione all'abbandono di crediti per contributi agricoli pervenute a questa Direzione generale da parte di varie Sedi.

In relazione a tale esigenza, in tutti i casi di inadempienza delle esattorie nel pagamento di rate relative a contributi agricoli iscritti, fino all'esercizio 1973, nei ruoli dell'imposta dei terreni, la Sede dovrà senza altro se non vi abbia già provveduto avanzare richiesta al ricevitore provinciale affinché, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 276 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, intraprende la procedura di espropriazione sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore.

Sarà cura della Sede stessa seguire costantemente lo svolgimento della addetta procedura, assumendo tutte quelle iniziative ed effettuando tutti quegli interventi che possano rivelarsi utili per una positiva e rapida conclusione del procedimento stesso.

Qualora questo abbia esito negativo, sarà necessario, prima di rinunciare definitivamente al credito, esperire gli altri tentativi di recupero consentiti dalle norme del Testo Unico delle leggi su servizi della riscossione delle imposte dirette approvate con D.P.R. 15 maggio 1963, n.85 e modificato, a decorrere dal 1 gennaio 1974, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

Pertanto, in relazione all'articolo 53 del citato Testo Unico n.858/1963 che prevede la possibilità di cessione dell'esattoria e accolla al cessionario la responsabilità di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente la Sede dovrà accertare, anche se notevoli perplessità sussistono circa l'estensione della predetta responsabilità nei confronti degli enti impositori (in quanto questi sono protetti, almeno in teoria, dalla cauzione), se riguardo alla esattori a debitrice siano eventualmente intervenuti contratti di cessione, e, in caso positivo, agire nei confronti dell'esattore succeduto per il recupero delle somme non versate all'Istituto dal cedente.

E' da tener presente che quanto sopra vale solo nell'ipotesi di cessione dell'esattoria e non quando l'esattoria venga aggiudicata a seguito di asta pubblica o sia conferita dopo essere rimasta vacante nel corso del decennio (articoli 20 e 34 del Testo Unico citato).

Nel caso di decesso dell'esattore inadempiente, dovranno essere chiamati a rispondere dei debiti del defunto suoi eredi. Ciò in virtù del principio giuridico per il quale gli eredi rispondono ultra vires dei debiti

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ereditari, e cioè anche oltre il valore dei beni a essi pervenuti (articolo 434 del Codice civile).

Inoltre, qualora gli eredi siano subentrati nella gestione dell'esattoria gli stessi, anche se abbiano accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario, sono responsabili dei debiti del defunto per il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, dell'anzidetto Testo Unico del 1963 il quale stabilisce che nei confronti dell'erede subentrato nell'esattoria si applica il terzo comma dell'articolo 53 sopra illustrato,

Per lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra, dovranno essere osservate, per quanto applicabili, le istruzioni impartite con la circolare n. 31/1962 e dovrà essere utilizzato, con gli opportuni adattamenti il modulario ivi indicato.

In particolare per quanto concerne il grado del privilegio spettante, ai crediti di cui trattasi, considerato che l'articolo 270 del Testo Unico n. 1124/1965, oltre a riconoscere l'applicabilità della procedura privilegiata per la riscossione dei contributi assicurativi agricoli, equipara ad ogni fine i medesimi all'imposta fondiaria, ad essi spetta nella graduazione dei privilegi la stessa posizione dell'imposta fondiaria (articoli 2771, 2778 e 2780 del c.c.).

Riguardo al termine di prescrizione, il problema deve essere esaminato in base alle norme del più volte citato Testo Unico n. 858/1963, che regolano il caso di mancato versamento di somme da parte degli esattori agli enti impositori.

Poiché tali norme che prevedono la espropriazione forzata sulla cauzione e gli altri beni dell'esattore non stabiliscono uno specifico termine di prescrizione per la predetta procedura nel silenzio della legge speciale si applica la prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del Codice civile.

Sarà pertanto cura delle Unità operative di evitare con idonei atti interruttivi, il compimento di tale termine, particolarmente nei casi in cui le procedure esecutive si prolunghino eccessivamente nel tempo o quando, pur avendo dato le stesse esito negativo, appaia opportuno mantenere in esistenza il credito in attesa di ripetere periodici accertamenti sulla situazione economica del debitore.

Per tutte le procedure che saranno iniziate dovrà essere informata, con l'invio di tutti gli elementi utili di giudizio, la Consulenza legale centrale.

Nonostante l'osservanza delle procedure innanzi illustrate, può verificarsi che alcuni crediti rimangano inesigibili e debbano, quindi essere stornati dalle registrazioni di evidenza.

In tale ipotesi il Direttore della Sede, dopo aver verificata la effettiva e concreta inesigibilità del credito, delibera l'abbandono dello stesso, utilizzando, con le modifiche del caso, il modulo 121 D.L.

Tale provvedimento deve essere sottoposto all'approvazione del Direttore di Ispettorato con le stesse modalità indicate a pagina 22 della circolare n. 31/1962.

L'abbandono dei crediti inesigibili in argomento, dichiarati tali con l'apposita delibera di cui sopra deve essere evidenziato con opportuna registrazione in diminuzione degli accertamenti (secondo programma AUDIT modello 1733) sul sotto conto 001.98 a ciò riservato, con codice di gestione 3.5.0, nonché con l'indicazione del codice contabile C/R riferito all'esercizio in cui l'accertamento è stato effettuato.

Nella descrizione dell'operazione, che sarà evidenziata sulla scheda mod. 371/C con le modalità d'uso (vedasi la circolare n. 29 del 17 marzo 1969, pagg. 13-14), dovrà figurare il numero della delibera di abbandono; di conseguenza, nessuna comunicazione in merito dovrà essere inoltrata a questa Direzione generale.

Le Sedi sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni segnalando a questa Direzione generale gli eventuali dubbi od incertezze che dovessero sorgere nella concreta attuazione delle istruzioni stesse.

Allegato alla circolare n. 58/1975 LEGGE 27 dicembre 1973, n. 852.

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Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

Alle nuove iscrizioni cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970. n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art. 2.

I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Art. 3.

A decorrere dal 1 gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori di dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La base imponibile del contributo di cui al comma precedente é calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1968, n. 488.

Art. 4.

A decorrere dal 1 gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 5.

La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 é annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

Art. 6.

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Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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