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1), ha fissato le modalità ed i criteri per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, numero 251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 47 del 30 luglio 1982

Oggetto: Legge 10 maggio 1982, n. 251 - Art. 14. Condono delle sanzioni previste dall'articolo 50 e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, nonché della sanzione prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 5 luglio 1982 (allegato n. 1), ha fissato le modalità ed i criteri per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, numero 251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 15 maggio 1982.

In ordine al testo della citata deliberazione, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti punti che, rispetto alla precedente deliberazione dell'11 maggio 1981, sono stati modificati od integrati sia alla luce della nuova norma, sia in relazione alle esperienze ed ai vari problemi manifestatisi in fase di applicazione della precedente deliberazione:

- il punto 1) è stato aggiornato sia per eliminare il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 51 del T.U.

non più previste dalla nuova norma, sia per includere i provvedimenti adottati dall'Istituto ai sensi del VI comma dell'articolo 28 del T.U.;

- il punto 2) è stato opportunamente modificato stante la previsione di legge che la regolarità contributiva per la concessione del condono deve sussistere fino al momento dell'adozione del provvedimento di condono da parte dell'unità operativa dell'Istituto. In proposito giova precisare che la competente unità operativa al momento dell'adozione del provvedimento dovrà verificare, sulla base degli atti in suo possesso (tabulati di consultazione ed ogni altro elemento indicativo), che il datore di lavoro abbia versato quanto richiestogli od abbia ottenuto, per il versamento, la rateazione o la dilazione del dovuto, anche per premi o sanzioni relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1980.

Pertanto, mentre ai fini della individuazione dei titoli formanti oggetto di condono dovrà farsi riferimento alla data del 31 dicembre 1980, ivi compresa la "regolazione" 1980, ai fini della verifica di cui sopra dovrà farsi riferimento alla data di adozione del provvedimento.

Attesa la possibilità di un successivo annullamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza sia per mancati pagamenti nei termini successivamente rilevati, sia per irregolarità non denunciate dal datore di lavoro entro la data del 27 settembre 1982, si ritiene opportuno che, a titolo cautelativo, tutti i provvedimenti di accoglimento contengano esplicita riserva in proposito.

Il secondo periodo del punto 2) della deliberazione dell'11 maggio 1981, riguardante i casi di sanzioni non ancora notificate, è stato inserito nel punto 6) della nuova deliberazione;

- i punti 3), 4) e 5) sono rimasti invariati;

- in punto 6) riproduce sostanzialmente quello precedente, ovviamente con la variazioni imposte dalla nuova normativa circa gli articoli 28 e 51 del T.U. e con le integrazioni preannunciate in relazione al precedente punto 2);

- il punto 7) della precedente deliberazione, che riguarda l'articolo 51 del T.U., è stato soppresso e sostanzialmente confluito nella posizione contenuta nel punto 15) della nuova deliberazione, con le variazioni imposte dalla nuova legge;

- il punto 7) della nuova deliberazione riproduce il punto 8) della precedente;

- il punto 8) e 9) della nuova deliberazione sono innovativi poiché riguardano il VI comma dell'articolo 28 del T.U. non contemplato dalla precedente legge. In proposito si fa presente che, nei casi in cui il datore di lavoro, pur avendo a suo tempo ricevuto la comunicazione del provvedimento di cui al citato VI comma dell'articolo 28 del T.U., abbia pagato in tutto o in parte la regolazione sulle retribuzioni effettive (direttamente liquidate dallo stesso datore di lavoro), il medesimo dovrà presentare, entro il 27 settembre 1982, la "dichiarazione delle retribuzioni" insieme alla prevista istanza, corredata dell'attestazione di regolarità, e versare l'eventuale saldo che gli sarà notificato.

- il punto 10) riproduce il punto 9) della precedente deliberazione, con la innovazione relativa al numero

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delle rate, dalla legge fissato nel massimo di dodici. Al riguardo si ritiene utile precisare che i provvedimenti di autorizzazione alla rateazione, in quanto previsti dalla legge, saranno assunti direttamente dalla Sede anche se in deroga alle vigenti competenze in materia.

Si rappresenta l'opportunità di concordare con i datori di lavoro interessati piani di rateazione con numero di rate il più possibile ridotto.

Per tali rateazioni non è previsto il pagamento anticipato del 20% dell'importo da rateizzare.

- Il punto 11 a) tratta lo stesso argomento di cui al punto 10) della precedente deliberazione, peraltro integrato (cfr. 1° capoverso per le ipotesi di estinzione anticipata ed in unica soluzione di piani di rateazione sanzioni ammesse al beneficio del condono senza il pagamento degli interessi sui ratei già corrisposti.

La soluzione in parola è scaturita da specifiche osservazioni fatte a suo tempo da Assicurazione di categoria e da aziende anche di rilievo che hanno denunciato una concreta situazione di svantaggio dei datori di lavoro più diligenti che, nei termini, hanno presentato istanza di rateazione ed avviato i pagamenti in forma rateale, rispetto a quei datori di lavoro che sono stati penalizzati per la completa inosservanza della legge e che con il condono vedono cancellare ogni effetto negativo derivante dal comportamento tenuto.

Stante la specifica previsione dell'ultimo coma del punto 11 a) della delibera, che esclude dallo sgravio degli interessi le rateazioni non comprendenti sanzioni condonate, non formeranno oggetto di condono gli interessi non corrisposti, qualora non venga interamente realizzata la suddetta previsione.

Pertanto, si dovrà insistere nella richiesta degli interessi in parola, considerato che, in definitiva, gli stessi non possono considerarsi accessori dei premi, bensì elemento corrispettivo che compensa il differimento dell'incasso nonché gli effetti negativi conseguenti alla perdita di valore del denaro.

Con lo stesso punto 11 a) sono dettate disposizioni in ordine alla imputazione contabile di versamenti parziali, prevedendo che quelli già effettuati si intendono incassati in via prioritaria al soddisfacimento dei premi e degli accessori.

Si impone, pertanto, la revisione delle imputazioni contabili dei versamenti già effettuati dai datori di lavoro in relazione ai piani di rateazione in corso, stornando a premi ed accessori eventuali attribuzioni totali o parziali effettuate a titolo di sanzione.

Qualora dal riesame dei piani di rateazione e dei relativi versamenti eseguiti dovessero risultare pagati i premi e gli accessori, nonché parte di sanzioni, la rateazione di intenderà conclusa e quindi il condono riguarderà le sole sanzioni residue;

- il punto 12) della nuova deliberazione, prevedendo l'abbandono entro il 27 settembre 1982 delle controversie amministrative e giudiziarie pendenti, modifica l'orientamento interpretativo a suo tempo fornito da questa Direzione generale in relazione al punto 11) della deliberazione consiliare dell'11 maggio 1981 che, come noto, consentiva la prosecuzione delle vertenze ed il condono delle restanti sanzioni.

Quanto sopra per effetto del 2° comma del più volte citato articolo 14 della legge n. 251/1982 che impone al datore di lavoro di essere in regola con il pagamento dei premi ed accessori, notificati dall'Istituto assicuratore al momento del provvedimento di concessione del condono stesso.

Peraltro, la soluzione esposta nel citato punto 12) della nuova deliberazione è stata sottoposta all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, quindi, si fa riserva di ulteriori istruzioni in proposito ferma comunque restando l'operatività di quanto previsto nel punto medesimo.

Pertanto, è opportuno che le unità operative, ove dovessero incontrare resistenze nella fase di applicazione, non adottino definitivi provvedimenti di rigetto, in attesa dei preannunciati chiarimenti.

- il punto 13) riproduce il punto 12) della precedente deliberazione, con le integrazioni relative alla previsione dello stato di "amministrazione straordinaria", avuto riguardo alla interpretazione fornita in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'equiparazione dello stato di

"amministrazione straordinaria" a quello di "amministrazione controllata" deve ritenersi operante anche per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 23 aprile 1981, numero 155.

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Lo stato di "procedura fallimentare" non è, invece, equiparabile allo stato di "amministrazione controllata".

Il riferimento alla data del 31 maggio 1981, per l'individuazione delle imprese in stato di "amministrazione controllata" o "straordinaria", trova la sua giustificazione nella considerazione che l'articolo 14 in esame richiama l'articolo 23 quater del decreto legge n. 663/1979, come convertito in legge, e successive integrazioni, tra le quali rientra il 11 comma dell'articolo 27 della legge n. 155/1981, operante, peraltro, negli stretti limiti dell'integrazione apportata all'originario testo di legge;

- il punto 13) della precedente deliberazione è stato soppresso poiché riguardava le imprese beneficiarie delle provvidenze previste dallo articolo 4 della legge n. 874/1980 (terremoto del 23 novembre 1980) non essendo più previste sospensione nel pagamento dei premi;

- il punto 14) della nuova delibera è innovativo e prevede l'inclusione nel condono (tra gli accessori del premio) degli interessi legali dovuti in relazione agli atti ingiuntivi e di precetto che per effetto del consono stesso risultino soddisfatti;

- il punto 15) è innovativo per effetto della legge n. 251/1982 che esclude dal condono le sanzioni previste dall'articolo 51 del T.U. In virtù della precedente deliberazione dell'11 maggio 1981, assunta anche alla luce dell'ordinamento interpretativo a suo tempo fornito dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, restano valide, nei limiti della deliberazione stessa, le istanze presentate nei termini e alle condizioni fissati dalla citata deliberazione e riguardanti le sanzioni ex articolo 51 del T.U.

Tenuti presenti i quesiti formulati da alcune unità operative in sede di applicazione della legge del 23 aprile 1981, n. 155, e della citata delibera consiliare dell'11 maggio 1981, al fine di dirimere le perplessità manifestate e di uniformare il comportamento delle unità operative medesime, si precisa quanto segue:

- il condono non trova applicazione per l'ipotesi prevista dall'articolo 12, ultimo comma del T.U., stante la tassatività della previsione normativa contenuta nel 1° comma del ricordato articolo 14 della legge numero 251/1982;

- le istanze di condono prive della dichiarazione attestante la inesistenza di altre irregolarità non possono trovare accoglimento;

- le istanze uniche, riferite a più posizioni assicurative, sono produttive di effetti purché complete dei necessari elementi.

Ovviamente la valutazione di merito sarà operata nell'ambito di ciascuna posizione assicurativa;

- le Pubbliche amministrazioni dovranno osservare i termini fissati per la generalità dei datori di lavoro, considerato che il termine di giorni sessanta, previsto per le stesse dalla nota delibera del Consiglio di amministrazione, presenta carattere di assoluta eccezionalità, riferibile pertanto solo alle ipotesi contemplate e, quindi, non suscettibile di interpretazione analogia;

- limitatamente alla materia in esame, i versamenti effettuati entro il 27 settembre 1982, saranno considerati validi ancorché la relativa documentazione e/o accredito pervenga successivamente a tale data;

- le istanze concernenti irregolarità relative a periodi in parte antecedenti al 31 dicembre 1980, in parte a periodi assicurativi successivi, saranno accolte solo nei casi e nei limiti fissati dalla legge e dalla nuova deliberazione (quindi per periodi assicurativi sino al 31 dicembre 1980), a condizione che le irregolarità siano state denunciate dai datori di lavoro nel termine del 27 settembre 1982 oppure che siano state rilevate dall'Istituto entro tale data.

Non possono formare oggetto di condono le irregolarità rilevate successivamente al 27 settembre 1982, ancorché comprendenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980;

- gli interessi legali dovuti dal datore i lavoro ai sensi dell'articolo 45, II comma, del T.U., non possono essere inclusi nel condono poiché gli stessi non hanno carattere sanzionatorio, in quanto non riconducibili ad una inadempienza, dovendosi invece riconoscere per essi natura compensativa, alla luce del principio generale secondo il quale "crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto ...2 (articolo 1281 c.c.);

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- per le aziende artigiane che, in occasione del condono delle sanzioni, abbiano chiesto o chiederanno di regolarizzare il rapporto assicurativo con le modalità e nei limiti delle leggi nn. 155/1981 e 251/1982 e delle relative delibere consiliari, ai fini della determinazione dei premi speciali unitari (dovuti per il titolare, per i soci e per i familiari coadiuvanti) sarà presa a base la retribuzione minima annua vigente in ciascun anno compreso nel periodo da regolarizzare.

Poiché questa Direzione generale dovrà riferire al Consiglio di amministrazione circa i risultati che scaturiranno dall'attuazione della normativa in esame, e necessario disporre dei dati di cui all'allegata

"nota tecnica", osservando le procedure ivi descritte.

All.: n. 2

Allegato 1 alla circolare n. 47/1982

4/i) Condono delle sanzioni previste dall'art. 50 e dei provvedimenti adottati a norma dell'art. 28 T.U.

approvato con D.P.R. n. 1124/1965, nonché delle sanzioni previste dall'art. 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 5 luglio 1982 udita la relazione della Direzione generale;

visti gli artt. 28, VI comma, e 50 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

visto l'art. 2, IV comma, della legge 23 aprile 1981, numero 155, il quale prevede che le norme di cui all'art. 23 quater del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980, si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124;

visto l'art. 23 quater del citato D.L. n. 663/1979, così come convertito in legge e successivamente modificato ed integrato, che fissa i criteri di carattere generale per il cosiddetto "condono" delle sanzioni INPS;

visto l'art. 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha domandato all'Istituto assicuratore la determinazione delle relative modalità di attuazione;

visto l'art. 2 del G.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467;

visto l'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, concernente la determinazione dei tassi di interesse da applicare per lo rateazioni o differimenti nel pagamento dei debiti contributivi;

vista la propria deliberazione n. 9 adottata nella seduta dell'11 maggio 1981;

visti la lettera in data 20 aprile 1982 e relativo allegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti l'assimilabilità dello stato di amministrazione straordinaria" a quello di "amministrazione controllata";

viste le proposte formulate all'uopo dalla Direzione generale; preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 24 giugno 1982 dalla I Commissione - Affari di natura istituzionale;

ritenuto quindi che, nei limiti dei criteri generali di cui sopra, competa all'INAIL stabilire le modalità per la pratica attuazione del disposto di cui all'art. 14 della legge numero 251/1982;

ritenute le proposte formulate dalla Direzione generale conformi ai dettati legislativi e ritenuto, conseguentemente, di approvarle;

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sentito il Vice direttore generale vicario, il quale, nell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, ha espresso parere Favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, delibera

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 10 maggio 1982, n 251 e di quanto disposto dall'art. 23 quater del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.

33, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di seguito indicati per brevità "datori di lavoro") sono esentati - previo rispetto delle condizioni tutte stabilite dai citati provvedimenti legislativi, nonché di quelle fissate con la presente deliberazione - dal pagamento dello sanzioni ed interessi di cui all'art. 50 nonché degli importi richiesti a norma del VI comma dell'art. 28 del T.U approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, dovuti per ciascuna posizione assicurativa relativamente ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980, ivi compresa la "regolazione" 1980, con la sola esclusione delle spese giudiziali.

Il beneficio in parola applicabile anche alla sanzione amministrativa prevista dall'art, 2 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nel caso di mancato adempimento entro il termine previsto, dell'obbligo della comunicazione nei casi di sospensione, variazione o cessazione di attività verificatesi prima della suddetta data del 31 dicembre 1980.

Le sanzioni e gli interessi applicati a norma del predetto art. 50 e la sanzione di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1978 n. 467, concernenti inadempienze relative a periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1980 sono esclusi dalle agevolazioni di cui al citato art. 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

2) Le agevolazioni di cui sopra sono conseguibili dai datori di lavoro alle condizioni di cui appresso, solo previa istanza scritta intesa ad ottenere le agevolazioni stesse, da presentare entro il 27 settembre 1982 per ciascuna posizione assicurativa alla competente Sede dell'Istituto, corredata di tutti gli elementi necessari ai fini della regolarizzazione del rapporto assicurativo ed accompagnata da una esplicita dichiarazione degli interessati attestante l'inesistenza di altre irregolarità o pendenze da sanare.

I benefici sono concessi a condizione che il datore di lavoro, al momento dell'adozione del provvedimento di condono, sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'Istituto.

La Sede dell'Istituto verificherà che tale situazione sussista fino alla data di adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di condono.

In caso di infedeltà della predetta dichiarazione del datore di lavoro o di esito negativo della precitata verifica di regolarità effettuata dalla competente Sede dell'Istituto, anche se rilevati successivamente, il datore di lavoro stesso decadrà dalle agevolazioni ottenute, con conseguente ripristino dell'obbligo del pagamento degli importi condonati.

3) Per poter ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 2° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) presentare alla competente Sede dell'Istituto entro il 2 settembre 1982 la denuncia di esercizio corredata di tutti gli elementi necessari per la sistemazione del rapporto assicurativo ed entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori ovvero presentare, entro lo stesso termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10). Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori dovuti non fosse stato quantificato dall'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta, ovvero, entro quest'ultimo termine, dovrà essere presentata apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10);

b) versare entro il 27 settembre 1982 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguito di denuncia di esercizio presentata in precedenza o acquisita d'ufficio, ovvero presentare entro tale termine apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

4) Per poter ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione e degli interessi di cui al 3° comma del citato articolo 50 T.U nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2, il datore di lavoro deve versare entro il 2 settembre 1982 le somme già richieste dall'INAIL per premi ed accessori, ovvero presentare entro tale termine apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10).

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5) Per poter ottenere l'esonero dal pagamento della sanzione di cui al 4° comma dell'art. 50 T.U., nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), il datore di lavoro deve:

a) denuncia alla competente Sede dell'INAIL, entro il 27 settembre 1982, le irregolarità previste dal detto 4° comma dell'art. 50 T.U., fornendo gli elementi indispensabili per la quantificazione delle somme dovute ed entro lo stesso termine, se già quantificati, versare i conseguenti premi ed accessori ovvero presentare apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10). Se alla predetta data l'ammontare di premi ed accessori dovuti non fosse stato ancora quantificato dall'I.N.A.I.L., il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento entro la fine del mese successivo alla data della richiesta, ovvero dovrà presentare, entro lo stesso termine, apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10):

b) versare entro il 27 settembre 1982 l'ammontare dei premi ed accessori già richiesti dall'Istituto a seguite di accertamenti diretti o di precedente denuncia del datore di lavoro, ovvero presentare entro tale termine apposita istanza di rateazione del dovuto a norma del successivo punto 10)

6) Qualora il datore di lavoro alla data del 27 settembre 1982 abbia già provveduto al versamento dei premi ed accessori relativi ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980, ivi compresa la "regolazione" 1980, per cui l'unica pendenza contributiva riguardi le sanzioni e gli interessi di cui al comma 2°, 3° e 4° dell'articolo 50 T.U. applicati e notificati per tali inadempienze, il datore di lavoro stesso, per poter ottenere l'esonero dal pagamento di tali sanzioni ed interessi deve presentare entro il 27 settembre 1982 alla competente Sede dell'Istituto l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2).

Qualora le sanzioni di cui al precedente comma non siano state ancora notificate alla data del 27 settembre 1982, l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 2) potranno essere presentate entro la fine del mese successivo alla data di notifica.

7) Le sanzioni applicate a norma dell'art. 50 del T.U., già versate, non possono formare oggetto di rimborso.

8) Per ottenere la "regolazione dei premi" per periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980 compresa la

"regolazione" 1980 sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte, in sostituzione del provvedimento adottato dall'Istituto ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U,, il datore di lavoro deve, entro il termine del 27 settembre 1982, presentare l'istanza e la dichiarazione di cui al precedente punto 2), nonché indicare qualora non vi abbia già provveduto, il numero dei dipendenti occupati e le retribuzioni relative al periodo assicurativo per il quale si chiede la regolazione e provvedere al pagamento dei premi relativi entro il mese successivo alla data della richiesta. Detto pagamento potrà essere effettuato a norma del successivo punto 10), a seguito di apposita istanza da presentare entro il mese successivo alla data della richiesta.

9) Non possono formare oggetto di revoca i provvedimenti adottati dall'Istituto a norma del VI comma dell'art 28 T.U., qualora gli importi richiesti per effetto di tali provvedimenti risultino già versati.

10) La regolarizzazione contributiva a norma e nei termini delle presenti disposizioni può essere effettuata, a domanda da presentare entro il 27 settembre 1982, anche mediante rate mensili uguali e consecutive in numero non superiore a dodici (la prima delle quali dovrà essere versata entro il 27 settembre 1982) maggiorate degli interessi di rateazione vigenti per tali operazioni, fermo restando che il mancato rispetto del piano di rateazione, anche relativamente ad una sola rata, comporta la decadenza delle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni e la revoca della rateazione concessa.

11a) I piani di rateazione in corso al 27 settembre 1982 che comprendano sanzioni relative ad inadempienze concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980, che risultino condonate, restano confermati per quanto riguarda l'ammontare delle singole rate e salvo il disposto del precedente punto 7), vengono ridimensionati nella durata per effetto della esenzione dal pagamento delle sanzioni disposta a norma delle presenti disposizioni, fermo restando che i versamenti già effettuati si intendono imputati in via prioritaria al soddisfacimento dei premi e degli accessori compresi nel piano di rateazione. Il mancato rispetto del piano di rateazione anche relativamente ad una sola rata comporta, con la revoca della rateazione, la decadenza dalle agevolazioni eventualmente concesse a norma delle presenti disposizioni.

Qualora per i predetti piani di rateazione venga richiesta con il condono della sanzione l'estinzione in unica soluzione del residuo debito e venga effettuato il relativo pagamento entro il 27 settembre 1982, l'accoglimento dell'istanza di condono comporta la non applicazione degli interessi di rateazione maturati relativamente ai ratei già corrisposti. Ove a seguito di riduzione del debito complessivo per effetto del

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condono delle sanzioni detti interessi dovessero risultare versati, non si darà luogo a rimborso.

I piani di rateazione non comprendenti sanzioni condonate a norma della legge 10 maggio 1982, n. 251 e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione non rientrano nella previsione del presente punto 11 a) per quanto concerne l'estinzione anticipata del residuo debito e la non applicazione degli interessi.

11b) Per le dilazioni valgono gli stessi criteri di cui al precedente punto 11 a).

12) L'esonero, nei limiti di cui al punto 1), trova applicazione anche nei casi per i quali sia pendente controversia in sede amministrativa o giurisdizionale, a condizione che la contestazione venga abbandonata entro il 27 settembre 1982 e che il datore di lavoro ne dia comunicazione alla competente Sede dell'Istituto, procedendo al versamento dei premi ed accessori nonché delle spese ed onorari di lite, entro lo stesso termine, se già quantificati. Se alla predetta data l'ammontare dei premi ed accessori nonché spese ed onorari di lite dovuti non fosse stato quantificato dall'INAIL, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data della richiesta.

13) Per le imprese che alla data del 31 maggio 1981 risultino in stato di "amministrazione controllata" o di

"amministrazione straordinaria", il termine di regolarizzazione della posizione debitoria per poter usufruire nei limiti di cui al punto 1) ed alle condizioni di cui al punto 2), dei benefici in parola e fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata" o dell'amministrazione straordinaria"; l'eventuale rateazione di quanto dovuto potrà essere concessa alle condizioni di cui al punto 10), per un massimo di dodici rate mensili uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza alla fine del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata" o dell'amministrazione straordinaria".

Nei confronti di dette imprese il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del precedente punto 10) sarà pari a quello legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

14) I datori di lavoro che abbiano ottenuto il condono sono esonerati anche dal pagamento degli interessi legali dovuti in relazione agli atti ingiuntivi e di precetto che per effetto del condono stesso risultino soddisfatti. Ove gli stessi risultino versati non si dà luogo a rimborso.

15) Sono escluse dal condono, ai sensi della legge 10 maggio 1982, n. 251, le sanzioni comminato ai sensi dell'articolo 51 T.U.. Restando valide, nei limiti della precedente deliberazione n. 97 dell'11 maggio 1981, le istanze presentate nei termini ed alle condizioni fissati dalla deliberazione stessa e riguardanti le sanzioni ex art. 51 T.U.

Allegato n. 2 alla circolare n. 47/1982 NOTA TECNICA

Le procedure ipotizzate rispondono alla duplice esigenza di consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare ed agevolare l'acquisizione dei dati che questa Direzione generale dovrà conoscere per le previste relazioni al Consiglio di amministrazione. Tali dati sono:

a) numero complessivo delle istanze Presentate;

b) numero complessivo delle istanze accolte;

c) ammontare complessivo dei premi incassati per effetto del "condono";

d) ammontare complessivo delle sanzioni ex art. 50 T.U., nonché ex legge 467/1978 condonate;

e) ammontare degli interessi di rateazione e di dilazione condonati ai sensi dei punti 11 a) e 11 b) della, delibera nonché degli interessi di cui all'art. 50, III comma T.U.;

f) numero dei casi per i quali, a seguito del "condono", siano stati condonati i provvedimenti assunti in attuazione dell'art. 28, VI comma T.U..

La rilevazione di questi dati sarà effettuata in parte da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, in parte dalle Unità Operative sulla base di evidenze che dovranno essere tenute in loco a mezzo di "registro" che verrà predisposto da letto Servizio meccanizzazione (cfr. facsimile allegato a).

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Per le istanze di condono relative a titoli afferenti alle "gestioni stralcio" (schede contabili da 23-DL e 36- DL o "sistema AUDIT"), non ancora trasferiti agli "archivi centrali" tutti i dati, ad eccezione di quello sub a), dovranno essere tenuti in evidenza dalle Sedi utilizzando i fogli aggiuntivi del citato "registro".

E' da rilevare che per le sanzioni incluse nelle predette "gestioni stralcio", relative ad inadempienze che possano concorrere con quelle successive alla "regolazione 1980" a determinare recidiva di cui all'art. 51 T.U., si dovrà procedere alla loro segnalazione con le consuete modalità (mod. 8-SM) a questa Direzione generale - servizio meccanizzazione.

Le sanzioni condonate dovranno essere annullate con codice 222 di recente istituzione da riportare nel campo "codice abbuono" come specificato al seguente punto C).

Per quanto si riferisce al numero complessivo delle istanze presentate, lo stesso verrà accertato da questa Direzione generale - servizio meccanizzazione sulla base delle istanze segnalate con la trasmissione di cui al successivo punto A).

Analogamente sarà questa Direzione generale ad accertare l'ammontare dei premi incassati per effetto del

"condono" nonché l'ammontare complessivo delle sanzioni e degli interessi condonati. Restano invece a carico delle Sedi le rilevazioni relative al numero delle istanze accolte ed al numero dei provvedimenti ex VI comma art. 28 T.U., condonati.

A ADEMPIMENTI SEDE - 1^ FASE

A.1 Per quanto attiene al condono delle richieste emesse ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U., le Sedi devono disporre la segnalazione delle retribuzioni effettive, denuncia a entro il 27/9/982, avvalendosi del tipo di lavoro "911" che, come è noto, determinerà l'annullamento della richiesta emessa ai sensi del citato articolo e darà luogo al riconteggio della regolazione per il periodo interessato.

Al riguardo si precisa che, per salvaguardare le elaborazioni tariffarie, è opportuno che dette registrazioni siano trasmesse a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, entro e non oltre la 2^

trasmissione terminali del prossimo mese di ottobre.

Si suggerisce di contenere l'inoltro dei dati in esame in unico invio per avere tutte le segnalazioni evidenziate in un solo tabulato di riscontro.

Qualora sussistano delle condizioni che non consentono segnalazione di tali dati entro il termine suggerito, sarà cura delle Unità operative predisporre delle evidenze che permettono l'individuazione dei casi interessati per stralciare gli eventuali provvedimenti emessi per la notifica dei tassi in aumento o in riduzione per l'anno 1983, ove le mercedi tardivamente denunciate riflettano gli anni 1979 e 1980.

A.2 Entro il termine previsto per l'inoltro ai relativi

Ispettorati regionali delle informazioni da inviare con la 1^ trasmissione terminali del mese di novembre p.v., le Sedi, per tutte le istanze pervenute entro il 27/9/1982 devono digitare, in una unica soluzione e facendo uso della maschera (allegato b), i seguenti dati.

- codice Sede

- numero della posizione assicurativa - codice di controllo

- codice "1", per le richieste di regolarizzazione rateale, ovvero codice "0" (zero) qualora il dovuto sia corrisposto in unica soluzione.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- le Sedi che si avvalgono dei terminali DE 523 dovranno fare uso della maschera a suo tempo predisposta per il rinnovo delle ingiunzioni fiscali (cfr. allegato alla lettera del 18/11/1980 - Servizio meccanizzazione - Uff. III n. 204/06.2);

- per i terminali TC 800 dovrà essere usato il programma JREING compreso nelle norme operative per la

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preparazione e trasmissione dei data ENTRY relativi a riduzione tassi e reingiunzioni;

- per le Sedi che si avvalgono dei terminali 8100 sono in corso di predisposizione le relative istruzioni che saranno trasmesse a cura di questa Direzione Generale - Servizio meccanizzazione.

Si raccomanda di effettuare un controllo capillare in ordine alla validità dei dati in quanto non saranno accolte richieste di invii supplementari.

A.3 Le Direzioni di Ispettorato dovranno provvedere all'inoltro dei dati in esame osservando le seguenti modalità:

- i supporti magnetici relativi alle retribuzioni denunciate di cui al punto A.1 dovranno essere consegnati a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - "procedura datori di lavoro" col messo più rapido e sicuro (corriere o avvalendosi di personale in missione) entro e non oltre la scadenza prevista per le normali trasmissioni effettuate "via cavo" (20 ottobre);

- i dati afferenti alle istanze digitate di cui al punto A2 dovranno essere trasmessi, "via cavo" con la prima trasmissione del mese di novembre, previ contatti telefonici con il "Reparto acquisizione dati" di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - precisando che trattasi di dati relativi a "elenco posizioni assicurative interessate all condono legge n° 251/1982".

B - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE (1^ fase)

B.1 Il servizio meccanizzazione, dopo la elaborazione della contabilità del mese di ottobre 1982, per tutte le posizioni assicurative digitate, e di settembre 1983, per le sole posizioni assicurative digitate con codice

"1", stamperà il tabulato di consultazione con l'evidenza di tutte le richieste relative a premi, sanzioni o interessi in essere alla data di elaborazione.

Nel contempo si provvederà a trasmettere alle Sedi l'elenco delle segnalazioni non accoppiate significando che, per detti casi, dovranno essere predisposte in loco le dovute evidenze qualora trattasi di posizioni assicurative non memorizzare e con pendenze rientranti nelle "gestioni stralcio".

B.2 Per tutte le istanze "accoglibili" questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - provvederà a trasmettere il seguente materiale:

- modelli 4-SM, da utilizzare per la notifica ai datori di lavoro dei relativi provvedimenti;

- tabulato, predisposto secondo l'ordine numerico delle posizioni assicurative interessate, da adibire alla predisposizione di evidenze - vedasi facsimile (allegato a).

Detto elaborato riporta la seguente intestazione "CONDONO - LEGGE 251/1982" e, per ogni caso, oltre il numero della P.A. il codice di controllo, ragione sociale e indirizzo, vi risulteranno riportate le seguenti diciture:

- PREMI PAGATI

- SANZIONI CONDONATE - INTERESSI CONDONATI - ART. 28 CONDONATI - REGOLAZIONI

Al termine della stampa delle P.A. relative alle istanze "accoglibili" è stato previsto un congruo numero di pagine in bianco per le ulteriori evidenze riferite a P.A. non recepite in tale fase.

C - ADEMPIMENTI SEDE - 2^ fase

C.1 Qualora si verifichi che il datore di lavoro non provveda ovvero provveda oltre i termini di legge a corrispondere quanto dovuto a seguito di riconteggio della regolazione sulla base delle retribuzioni

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effettivamente corrisposte in luogo di quella determinata ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U., le Sedi dovranno provvedere direttamente al ripristino di questa ultima richiesta.

Più precisamente si potranno verificare le seguenti ipotesi:

- il datore di lavoro paga (la richiesta) oltre i termini previsti dalla legge n. 251/1982: per tali fattispecie le Unità periferiche devono disporre le seguenti operazioni:

- annullare con tipo di lavoro 112 la richiesta pagata tardivamente e la sanzione scaturita a seguito del tardato pagamento;

- Inserire con modulo 8-SM la richiesta originaria conteggiata ai sensi del VI comma dell'art. 28 T.U., avendo cura di indicare le date di richiesta e di scadenza a suo tempo fissate. Particolare attenzione dovrà essere osservata nella compilazione degli indicatori della scheda 21 in quanto deve essere ripristinata l'esatta situazione esistente al momento del riconteggio della regolazione medesima. (Elementi desumibili dal tabulato di consultazione di cui al punto B.1);

- Girocontare a fronte della richiesta inserita con mod. 8-SM l'ammontare incassato sulla richiesta annullata;

- Segnalare alla Consulenza statistico attuariale di questa Direzione generale l'ammontare delle retribuzioni assunte a base della regolazione effettuata ai sensi del citato art. 28 T.U.

- Il datore di lavoro non paga quanto dovuto entro i termini fissati dalla legge n. 251/1982: per tali casi le Sedi devono operare come segue:

- annullare con tipo di lavoro 113 la nuova richiesta;

- Inserire con mod. 8-SM la richiesta originaria osservando le modalità previste nell'esempio precedente;

- Segnalare alla Consulenza statistico attuariale le retribuzioni assunte a base della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 28 T.U.

- Il datore di lavoro paga oltre la data di scadenza ma entro i termini di cui alla legge n. 251/1982: in tali casi le Sedi potranno disporre alternativamente;

- spostare la data di scadenza della richiesta ammessa a seguito di "condono" dei provvedimenti ex art. 28 T.U. all'ultimo giorno del mese successivo alla data di richiesta. Al riguardo si ricorda che la relativa registrazione dovrà pervenire anteriormente a quella afferente al pagamento;

- annullare la sanzione per tardato pagamento che scaturirà dall'elaborazione dell'incasso (T.R. 113).

Per tutte queste ipotesi, comunque, si raccomanda di non fare uso del tipo di lavoro 911 in quanto si determinerebbe una situazione di vantaggio per la ditta inadempiente a seguito di riapertura dei termini di pagamento.

C.2 Al pervenimento dei tabulati di consultazione le Sedi devono accertare l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio di "condono" e, ove nulla osti, dispongono l'annullamento dei titoli condonati avvalendosi delle consuete modalità (T.R. 113), fermo restando che nel campo "codice abbuono" deve esporsi il codice 222 all'uopo istituito.

C.3 Qualora il datore di lavoro non provveda, ovvero provveda oltre i termini della legge n. 251/1982, a corrispondere quanto dovuto per richieste emesse a seguito di "omissioni", le Sedi non dovranno disporre alcun particolare provvedimento; qualora il datore di lavoro provveda al pagamento entro i termini fissati dalla citata legge ma oltre la data di scadenza della richiesta, le Sedi potranno disporre alternativamente:

- spostare la data di scadenza della richiesta all'ultimo giorno del mese successivo la data di richiesta. Al riguardo si ricorda che la relativa registrazione dovrà pervenire anteriormente a quella afferente al pagamento;

- annullare la sanzione per tardato pagamento che scaturirà dall'elaborazione dell'incasso (T.R. 113).

(11)

Circa gli adempimenti contabili, si precisa che, per i crediti per sanzioni ed interessi condonati iscritti nella contabilità, le Unità operative procederanno alla loro segnalazione in sede di riaccertamento dei residui, avendo cura di distinguere l'importo complessivo da annullare per il titolo sopraindicato da eventuali altre operazioni di riaccertamento, indicando altresì il capitolo, la gestione assicurativa e la competenza.

ALL.:a

CONDONO - LEGGE n. 251/1982

ART. 28 T.U. CONDONATI REGOLAZIONI ALL.:b

MASCHERA PER LA DIGITAZIONE B...D...D.D...G,,,

1° CAMPO - campo numerico di cinque caratteri in cui dev'essere digitato il CODICE SEDE. Il dato va digitato solo alla prima registrazione e successivamente viene automaticamente duplicato.

2° CAMPO - campo numerico obbligatorio di nove caratteri in cui deve essere digitato il numero della posizione assicurativa.

Trattasi di campo a riempimento automatico.

3° CAMPO - numero obbligatorio di due caratteri in cui deve essere digitato il codice di controllo. Trattasi di campo a riempimento automatico.

4° CAMPO - numerico obbligatorio di sei caratteri in cui deve essere digitato il codice "1" per le regolarizzazioni rateali ovvero codice 0 (zero) per i pagamenti effettuati in una unica soluzione. Trattasi di campo a riempimento automatico.

5° CAMPO - colonne da 23 a 26 C REC 2

PREMI PAGATI SANZIONI CONDONATE INTERESSI CONDONATI

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