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13 del 27 febbraio 1984 Oggetto: Inesigibilità dei crediti da erogazione, di prestazioni assicurative

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 13 del 27 febbraio 1984

Oggetto: Inesigibilità dei crediti da erogazione, di prestazioni assicurative. Articoli 39 e 52 del D.P.R. 18 dicembre 1979, numero 696. Istituzione di nuovi moduli: mod. 133-U.V., mod. 133/bis-U.V., mod.

133/ter-U.V., mod. 133/quater-U.V., mod. 133/quinquies-U.V., mod. 135-U.V.. - Abolizione del mod. 121- D.L..

Con circolare n. 35/1980 sono state impartite istruzioni in materia di inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi ed accessori e verso terzi per canoni di locazione e oneri accessori.

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato, con delibera n. 302 del 7 giugno 1982 (come modificata con successivo provvedimento n. 300 del 24 ottobre 1983), i criteri da seguire e le procedure da attivare per la formulazione delle proposte di abbandono dei crediti derivanti dalla erogazione di prestazioni assicurative che si presentino inesigibili, ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 18 dicembre 1979,n. 696.

Le proposte medesime peraltro potranno essere formulate soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti intesi ad ottenere la riscossione dei crediti di cui trattasi, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare, nel qual caso dovrà procedersi, in virtù dell'articolo 39 del richiamato D.P.R. n. 696/1979, alla riduzione o eliminazione del residuo attivo tramite delibera del Consiglio di amministrazione di variazione del bilancio.

Le situazioni di inesigibilità oggetto della delibera in argomento concernono, in particolare, i crediti:

- da responsabilità civile;

- da indebite erogazioni;

- per riscossioni effettuate da persone estranee al rapporto assicurativo;

- da accertamenti medico-legali per conto di Organismi assicuratori dei Paesi "comunitari" o

"convenzionati".

La ripetuta delibera si riferisce, inoltre, soltanto ai crediti, tra quelli sopra elencati, che siano iscritti o da iscrivere nella situazione patrimoniale in quanto la relativa entrata risulti accertata ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 696/1979, per effetto cioè di sentenza passata in giudicato, che riconosca il diritto dell'Istituto e ne determini l'ammontare, o dell'espresso riconoscimento del debito da parte del debitore.

Circa i casi, non infrequenti, in cui i debitori dell'Istituto, denunciando una precaria situazione economico- patrimoniale, avanzino offerta di parziale adempimento della obbligazione accertata nei modi sopra indicati, il Consiglio di amministrazione, con la citata delibera n. 300 del 24 ottobre 1983, ha in linea di principio escluso che l'Istituto, in quanto Ente pubblico, possa addivenire ad una siffatta regolazione di propri rapporti creditori. Conseguentemente, alle offerte in parola dovrà essere riservato esito negativo e nei confronti dei debitori, in caso di mancato pagamento della intera somma dovuta, si avvierà procedimento esecutivo secondo le disposizioni di legge.

Per i casi invece di mere "aspettative di credito", di situazioni giuridiche cioè nelle quali l'Istituto non può ancora vantare nei confronti di terzi una pretesa patrimoniale certa, si confermano le disposizioni in vigore (v. lettera del Servizio prestazioni assicurative in data 31 ottobre 1979, indirizzata ai Direttori degli Ispettorati regionali e delle Sedi provinciali e locali, avente per oggetto "Azioni di surroga e di regresso"), secondo le quali i provvedimenti concernenti tali aspettative sono adottati dal Direttore di Ispettorato sulla base della valutazione di dati rigorosamente accertati. Soltanto in presenza di rilevanti importi o di elementi di turbativa che diano luogo a particolari perplessità, le singole fattispecie, corredate da analitica relazione e da parere dell'Avvocatura di Ispettorato o Distrettuale, dovranno essere sottoposte alla determinazione di questa Direzione generale.

Qualora mere aspettative di credito siano state nel passato erroneamente valutate come veri e propri diritti a riscuotere e, quindi, registrate in contabilità, i relativi residui attivi troveranno completa e definitiva sistemazione con la segnalazione degli stessi a questa Direzione generale, Servizio ragioneria, al

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momento dell'avvio della procedura riaccertamento dei residui relativa al bilancio consuntivo del precedente esercizio.

1. CREDITI DA RESPONSABILITA' CIVILE

Si evidenziano le cause che più frequentemente determinano situazioni di inesigibilità dei crediti inscritti in contabilità finanziarla in conseguenza dell'accertata responsabilità di terzi.

1.1 Insolvenza del debitore

Se trattasi di persona giuridica, la proposta per la dichiarazione di inesigibilità potrà essere avanzata quando il credito non risulti in tutto o in parte soddisfatto alla chiusura del fallimento o alla approvazione della liquidazione coatta amministrativa (salvo la eventuale dichiarata responsabilità personale degli amministratori).

Se trattasi di persona fisica, a seguito dell'esito parzialmente o totalmente negativo del pignoramento dovranno essere condotti accertamenti annuali sulle condizioni economiche della persona medesima:

- per un triennio, nel caso che non appaia ragionevolmente prevedibile (per l'età, invalidità, ecc.) la ripresa di un'adeguata capacita di guadagno;

- per un quinquennio, qualora invece la ripresa di una adeguata capacita di guadagno (e quindi una futura solvibilità) appaia ragionevolmente possibile (in relazione all'età, professione, esercizio di altra attività).

Si soprassederà a detti accertamenti quando, per qualsiasi causa, possa senz'altro escludersi la ripresa di una adeguata capacita di guadagno.

La proposta di dichiarazione di inesigibilità del credito potrà essere formulata in caso di esito negativo degli accertamenti di cui trattasi protratti per i periodi sopra indicati o a seguito di azioni esecutive (totalmente o parzialmente negative) nella ipotesi da ultimo illustrata.

Se nei confronti della persona fisica è intervenuta dichiarazione di fallimento, la proposta di abbandono dei crediti prima essere formulata dopo la chiusura del fallimento, come per la persona giuridica, qualora si tratti di credito sorto prima del fallimento o comunque relativo a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; a seguito di esito parzialmente o totalmente negativo delle azioni esecutive e dopo che siano stati effettuati gli accertamenti sulle condizioni economiche del debitore per i periodi sopra indicati, se si tratta di credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento o comunque relativo a rapporti patrimoniali non compresi nel fallimento stesso.

Le indagini di cui sopra dovranno essere effettuate, oltre che per il debitore, anche nei confronti dell'eventuale suo coniuge (in conformità alla vigente normativa sul regime patrimoniale della famiglia), salvo che risulti la sussistenza, fra i coniugi, del regime di separazione dei beni. Nel caso di decesso del debitore, gli accertamenti dovranno essere eseguiti nei confronti degli eredi, salvo che questi non abbiano rinunciato all'eredità.

1.2. Irreperibilità del debitore

La proposta per la dichiarazione di inesigibilità del credito, nel caso che il debitore si renda irreperibile al domicilio conosciuto, sarà avanzata solo previo accertamento, da rinnovarsi annualmente per almeno un triennio, presso gli uffici anagrafici del Comune dell'ultima residenza e del Comune del luogo di nascita del debitore medesimo, nonché presso l'INPS, la CCIAA ed altri Uffici pubblici eventualmente in grado di fornire notizie utili (ad es. Conservatoria dei registri immobiliari, Imposte dirette, IVA, ENEL, SIP, ecc.).

Tali indagini dovranno essere effettuate altresì nei confronti delle persone di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo con le eccezioni ivi previste.

1.3. Prescrizione del credito

La variazione dei residui attivi per prescrizione del credito, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 e 39 del D.P.R. n. 696/1979, avrà luogo solo se la relativa eccezione sia stata sollevata dal debitore ne risulti appurata la fondatezza e dopo l'espletamento degli accertamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità di dipendenti ex articolo 52 del decreto medesimo.

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Tali accertamenti avranno del pari espletati ogni qualvolta nelle altre fattispecie sopra ipotizzate si prefigurerà concorso di responsabilità di dipendenti e di preposti agli uffici dell'Istituto.

2. CREDITI DA INDEBITE EROGAZIONI

Tali crediti riguardano qualsiasi tipo di prestazione economica erogata ma non dovuta, ovvero erogata per un periodo o per importi superiori al dovuto, in favore degli assicurati o dei loro superstiti.

In merito va innanzitutto precisato che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n.

4069 del 28 marzo-28 giugno 1980 in causa Facca c/INAIL e la successiva sentenza, in corso di pubblicazione, in causa Baresi c/INAIL), contraddicendo il precedente orientamento, ha riconosciuto il diritto dell'INAIL a ripetere, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., le somme indebitamente erogate, anche se percepite in buona fede.

Ne deriva il preciso dovere giuridico

dell'Amministrazione di procedere al recupero esperendo tutti i tentativi consentiti nonché di individuare, di volta in volta, in caso di mancato recupero, le eventuali responsabilità di dipendenti e di preposti agli uffici che abbiano dato luogo al pagamento di indebito con il conseguente danno, ai fini della dovuta segnalazione alla Procura Generale della Corte dei Conti.

E' evidente che, per i principi illustrati in premessa, potrà considerarsi accertata l'entrata corrispondente al credito per indebito pagamento, con conseguente iscrizione di quest'ultimo in bilancio, solo ove tale credito sia stato dichiarato con sentenza passata in giudicato o sia stato riconosciuto dal debitore.

Quando l'accertamento derivi dal riconoscimento del debito, non si porrà ovviamente alcuna questione se il percettore provvederà a restituire quanto richiestogli.

Ove invece lo stesso si dichiari non in grado di effettuare immediatamente la restituzione, la competente unità periferica potrà concordare con l'interessato le modalità della restituzione medesima con accollo degli interessi passivi in caso di dilazione del pagamento (unica soluzione, ma differita nel tempo; rateazione, anche mediante trattenuta mensile sulla rendita eventualmente in corso di erogazione, ecc.).

Nel caso, infine, che non si addivenga a tale accordo (ad esempio per dichiarata insolvibilità del debitore) o non si consegua il recupero totale, dovrà essere esperita la via giudiziaria, salvo che - come detto in premessa - l'entità del credito sia del tutto sproporzionata rispetto al costo del procedimento giudiziario.

Altra ipotesi e che il percettore contesti nel merito la richiesta dell'Istituto: in questo caso, l'accertamento del credito non potrà scaturire che dalla sentenza, passata in giudicato, conseguente ad azione giudiziaria, l'esperimento della quale dovrà essere sempre subordinato ad una valutazione di convenienza economica rispetto alla entità del credito.

La inesigibilità del credito accertato con sentenza potrà derivare dall'esito parzialmente (quindi per la parte di credito non soddisfatta) o totalmente negativo della eventuale esecuzione coatta ovvero dalla irreperibilità del debitore.

Una situazione di inesigibilità del credito da indebite erogazioni può scaturire, altresì, dalla prescrizione del medesimo, sempre che la relativa eccezione sia stata sollevata dal debitore e ne risulti accertata la fondatezza.

In dette ipotesi dovrà essere seguito l'iter proposto per analoghe situazioni nel campo dei crediti da responsabilità civile.

E' superfluo aggiungere che per tutti i casi per i quali verrà richiesta declaratoria di inesigibilità ex articolo 52 del D.P.R. n. 696/1979, saranno evidenziate nella relazione degli ispettorati regionali, le cause che hanno determinato la indebita erogazione nonché l'esito degli accertamenti relativi ad eventuali responsabilità di dipendenti e di preposti agli uffici in ordine tanto alla indebita erogazione quanto alla determinazione di situazioni di inesigibilità dei relativi crediti.

3. CREDITI PER RISCOSSIONI EFFETTUATE DA PERSONE ESTRANEE AL RAPPORTO ASSICURATIVO

Tale situazione si determina, in pratica, allorché il pagamento della prestazione assicurativa mediante

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assegno bancario o postale non trasferibile sia effettuato in mano a persona diversa dell'intestatario dell'assegno medesimo o comunque estranea al rapporto assicurativo, da parte dell'Organismo pagatore (Banca o Ufficio Postale).

3.1. Incasso di assegni rubati, previa esibizione di documenti di identità falsi

In tale ipotesi l'Istituto, come e noto, a partire dal 1° dicembre 1982 non provvede a rinnovare il pagamento in favore del titolare del diritto. Per casi anteriori a tale data, per i quali si fosse verificata o si dovesse verificare la ripetizione del pagamento, l'unità operativa dovrà segnalare il caso alla Procura della Repubblica e seguire gli sviluppi degli accertamenti promossi dalla stessa per costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico degli autori dell'illecito che venissero identificati e potrà nel contempo intentare azione civile di risarcimento nei confronti dell'Organismo pagatore nel cui comportamento venisse ravvisata "colpa grave".

3.2. Incasso dell'assegno sulla base della procura rilasciata ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico ed estinta per decesso del titolare della prestazione assicurativa Secondo la procedura in vigore, in caso di procura ad esigere rilasciata ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'assegno concernente la prestazione assicurativa alla base della procura e intestato direttamente al procuratore. Non potendosi, quindi, nella ipotesi in esame, individuare normalmente una responsabilità sia pure extracontrattuale dell'Organismo pagatore, l'azione di recupero della somma indebitamente erogata, da configurare più correttamente sul piano giuridico e più utilmente sul piano del risultato pratico quale "ripetizione di indebito pagamento", dovrà essere esperita nei confronti dell'illegittimo accipiente e cioè del procuratore non più fornito di valida procura.

Nel contesto della normativa concernente il pagamento delle rendite, in corso di emanazione, sono peraltro previste apposite istruzioni per una più precisa disciplina della ipotesi in parola.

La proposta declaratoria di inesigibilità dovrà essere corredata da relazione sugli accertamenti - ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. n. 696/1979 - circa eventuali responsabilità di dipendenti e di preposti agli uffici che abbiano dato luogo a pagamenti pur dopo il decesso del titolare del diritto.

3.3. Incasso dell'assegno da parte di persona diversa dell'intestatario, in base ad esibizione di delega direttamente all'Organismo pagatore

In questo caso, ove non sia esperibile azione giudiziaria nei confronti dell'Organismo pagatore, non essendo comprovabile l'esistenza del dolo o della colpa grave ovvero in caso di esito negativo di tale azione, il tentativo di recupero dovrà essere esperito, come nella precedente ipotesi, nei confronti dell'illegittimo accipiente.

Anche nelle tre ipotesi teste esaminate, il credito potrà essere inscritto in bilancio soltanto al momento del riconoscimento da parte del debitore o della intervenuta definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato.

La inesigibilità del credito, da escludere ovviamente tutte le volte che sia stata sentenziata la responsabilità civile dell'Organismo pagatore, potrà manifestarsi allorché il debitore si renda irreperibile o risulti insolvente o allorché intervenga e sia eccepita la prescrizione. Al riguardo si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3..

4. CREDITI DA ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER CONTO DI ORGANISMI ASSICURATORI DEI PAESI COMUNITARI O CONVENZIONATI

Nell'ambito dell'applicazione della Regolamentazione C.E.E. e delle Convenzioni bilaterali, l'Istituto assolve incarichi per conto degli Organismi assicuratori dei Paesi comunitari o convenzionati in ordine alla trattazione di pratiche relative a lavoratori italiani tutelati da detti Organismi e rientrati in Italia.

L'adempimento di tali incarichi determina non di rado l'espletamento di accertamenti medico-legali, il cui onere dovrebbe far carico agli Organismi stranieri, che talvolta ne contestano nel merito l'assunzione per diverse motivazioni e principalmente:

a) perché gli accertamenti diagnostici svolti in ambiente ospedaliero richiedono, a causa della nota situazione dei nosocomi italiani, tempi superiori alla durata massima di degenza stabilita, per gli stessi fini, dallo Ente straniero (tre giorni il Belgio, sette gli altri Paesi comunitari);

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b) perché le unità periferiche, nell'inviare la pratica per competenza all'Organismo straniero, la corredano, a volte, di documentazione concernente l'esito di accertamenti, in prevalenza radiografici, disposti di propria iniziativa, senza la preventiva autorizzazione dell'Organismo straniero interessato.

Si precisa che, per quanto riguarda i crediti di cui trattasi, il momento del loro accertamento e quindi della loro iscrizione nella situazione patrimoniale deve essere considerato quello in cui l'unità operativa interessata quantifica la relativa spesa, con la compilazione della formale richiesta di rimborso. Tale richiesta è inoltrata all'Organismo estero debitore a cura di questa Direzione generale che provvederà, in caso di contestazione, a replicare ed a rinnovare la richiesta stessa. In caso di ulteriore rifiuto saranno esperite le procedure previste dalla regolamentazione internazionale per il superamento delle controversie, sempreche l'entità del credito renda possibile e conveniente il ricorso a tali procedure.

Esperito negativamente ogni tentativo per il recupero del credito, questa Direzione generale proporrà l'abbandono dello stesso mediante relazione agli Organi deliberanti corredata dall'esito degli accertamenti circa possibili responsabilità di dipendenti e di preposti ai relativi uffici.

5. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E MODALITA' PER L'INOLTRO DELLE PROPOSTE DI DECLARATORIA DI INESIGIBILITA'

Sarà cura delle competenti unita operative istruire le pratiche, attenendosi ai criteri finora illustrati, ai fini della declaratoria di inesigibilità dei crediti in argomento, ad eccezione dei crediti di cui al punto 4.

Per tali crediti, infatti, compete a questa Direzione generale espletare le procedure previste dalla regolamentazione internazionale in materia di rimborsi nei confronti degli Istituti esteri convenzionati.

Peraltro, per quanto concerne i rapporti con il Fonddes Maladies Professionnelles nella ipotesi prevista al punto 4, lettera a), le unità operative avranno cura di segnalare a questa Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative, contestualmente all'inoltro del formulario E/125 riferito solamente ai tre giorni di degenza rimborsabili dall'Ente belga, l'importo delle spese sostenute per periodi eccedenti tale durata.

Circa i crediti di cui ai punti 1., 2.e 3., le proposte di abbandono dovranno essere formulate a mezzo dei moduli allegati alla presente circolare, da compilare secondo le modalità descritte al successivo punto 6. e da corredare della documentazione ivi prevista.

Le proposte medesime, tranne che per i crediti di cui al punto 4., dovranno inoltre essere sottoposte al parere del Comitato consultivo provinciale, che sarà accluso alla documentazione solo se acquisito entro trenta giorni.

Dopodiché le proposte, corredate della prevista documentazione, saranno inoltrate all'Ispettorato regionale.

In tale sede, il Direttore di Ispettorato, accertata la regolare trattazione del caso e stabilita la impossibilità di procedere al recupero del credito, sottoscriverà la dichiarazione di cui all'allegato mod. 135-U.V. La proposta, unitamente alla documentazione acquisita, dovrà quindi essere trasmessa a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

L'inoltro delle proposte degli Ispettorati regionali alla Direzione generale dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale e precisamente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Con la medesima periodicità questa Direzione generale le sottoporrà a preventivo esame e parere delle competenti Commissioni consiliari e quindi al Collegio dei Sindaci.

Corredate del parere di tali Organi, le pratiche saranno infine sottoposte al Consiglio di amministrazione per la formale deliberazione di "inesigibilità", della quale saranno tempestivamente informate le unita periferiche per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Al fine della esatta imputazione contabile, i crediti dovranno essere suddivisi, negli appositi moduli, per capitoli di bilancio (premi, canoni di locazione, spese legali, sanzioni, interessi, ecc.), per gestione (industria, agricoltura, medici Rx) e per anno di competenza.

Per quanto riguarda l'aspetto della rilevazione in contabilità finanziaria delle partite dichiarate inesigibili, questa Direzione generale provvederà alle variazioni sui relativi capitoli di bilancio effettuando le opportune registrazioni, mentre le unità operative avranno poi modo di prendere visione delle suddette operazioni attraverso gli elaborati meccanografici della contabilità finanziaria definitiva dell'esercizio.

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I crediti dichiarati "inesigibili" saranno evidenziati nella tabella "rendiconto finanziario" , nella apposita colonna concernente le variazioni diminutive della "gestione residui attivi".

6. MODULARIO

Allo scopo di dare pratica attuazione alle disposizioni finora illustrate di realizzare nel contempo una uniformità di indirizzo nella trattazione delle singole fattispecie, sono stati istituiti i moduli allegati in fac- simile e qui di seguito specificati con l'indicazione della documentazione di cui i moduli stessi dovranno essere corredati.

Detti moduli, che le unità operative provvederanno a richiedere tempestivamente alla Tipografia di Milano secondo il proprio fabbisogno, dovranno essere utilizzati oltre che per le proposte di abbandono dei crediti da erogazione di prestazioni assicurative, oggetto della presente circolare, altresì per le proposte di abbandono inerenti crediti verso i datori di lavoro per premi ed accessori e verso terzi per canoni di locazione ed oneri accessori secondo le disposizioni che saranno impartite con apposita circolare.

I moduli in argomento saranno compilati in quattro copie: l'originale ed una copia verranno trasmessi alla Direzione generale per il tramite della Direzione di Ispettorato, le altre due copie saranno trattenute per gli atti della Sede.

Una copia dovrà essere inserita agli atti della pratica per la quale viene formulata la proposta di abbandono e l'altra in un apposito "raccoglitore" che fungerà da registro e da evidenza.

Su entrambi i moduli riservati alla Sede dovranno essere indicate le date di invio alla Direzione generale, di interruzione dei termini prescrizionali, della delibera di abbandono e di cancellazione del credito.

6.1. Mod. 133-U.V. - "Proposta di abbandono di credito per insolvenza del debitore-persona fisica"

La documentazione essenziale da allegare in copia a tale modulo è la seguente:

- atto di pignoramento negativo, debitamente autenticato;

- relazioni concernenti gli accertamenti che inducono ad escludere la possibilità di una ripresa della capacità di guadagno del debitore ovvero gli accertamenti annuali sulle condizioni economiche del medesimo effettuati per un triennio o un quinquennio dalla data di pignoramento negativo (v. allegato fac- simile di relazione sulla situazione economica e patrimoniale del debitore e sullo stato dell'azienda di cui e eventualmente titolare);

- eventuale atto di separazione dei beni, debitamente autenticato;

- eventuale atto di rinuncia degli eredi alla eredita, in caso di decesso del debitore, debitamente autenticato.

Qualora manchino il coniuge e gli eredi, la circostanza dovrà essere precisato sul modulo, nella casella riservata all'"esito degli accertamenti";

- parere del Comitato consultivo provinciale.

6.2. Mod. 133/bis-U.V. - "Proposta di abbandono di credito per irreperibilità del debitore-persona fisica"

La documentazione essenziale da allegare in copia a tale modulo è la seguente:

- documento dal quale risulti la data della prima conoscenza della irreperibilità;

- relazioni concernenti gli accertamenti eseguiti annualmente, per un triennio, con esito negativo, presso l'Ufficio anagrafico del Comune dell'ultima residenza e del Comune del luogo di nascita del debitore;

- relazioni concernenti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso l'INPS, la C.C.I.A.A. ed altri Uffici pubblici;

- eventuale atto di separazione dei beni, debitamente autenticato;

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- eventuale atto di rinuncia degli eredi all'eredità, in caso di decesso del debitore, debitamente autenticato.

Qualora manchino il coniuge e gli eredi, la circostanza dovrà essere precisata sul modulo, nella casella riservata "all'esito degli accertamenti";

- parere del Comitato consultivo provinciale.

6.3. Mod. 133/ter-U.V. - "Proposta di abbandono di credito inesigibile per fallimento del debitore persona giuridica o fisica o per liquidazione coatta amministrativa" La documentazione essenziale da allegare in copia, debitamente autenticata, a tale modulo è la seguente:

- sentenza di fallimento o provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

- domanda di insinuazione del credito nello stato passivo, in caso di fallimento;

- progetto di riparto finale dell'attivo;

- decreto di chiusura del fallimento o documento di approvazione della liquidazione coatta amministrativa;

- parere del Comitato consultivo provinciale.

Qualora non sia possibile acquisire la sentenza di fallimento, potrà essere trasmessa copia della relativa comunicazione del curatore, oppure dell'estratto della sentenza riportato in pubblicazioni ufficiali.

6.4. Mod. 133/quater-U.V. - "Proposta di abbandono di credito per sproporzione delle spese di amministrazione" Riguardo al concetto di "sproporzione" delle spese di amministrazione si conferma quanto detto in premessa e cioè che, stante il disposto del 3° comma dell'articolo 39 del D.P.R. n.

696/1979 la sproporzione in argomento può ritenersi sussistente quando il costo prevedibile per l'esperimento degli atti diretti ad ottenere la riscossione valutato superiore all'importo del credito da recuperare.

Nel citato "costo" sono da comprendersi, oltre alle spese legali, anche le spese per diarie ed indennità eventualmente da sostenere per sopralluoghi degli addetti al servizio ispettivo.

Al riguardo si precisa che:

- la retribuzione spettante all'incaricato per ogni ora di servizio e pari a 1/1976 della retribuzione annua lorda complessiva (stipendio, indennità integrativa speciale e 13^ mensilità), maggiorata delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali gravanti sull'Istituto;

- la diaria per ogni ora di servizio espletato è pari a 1/24 della diaria lorda, maggiorata delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali gravanti sull'Istituto.

La documentazione essenziale da allegare in copia al modulo in argomento è la seguente:

- relazione dalla quale risulti il costo previsto per l'esperimento degli atti diretti ad ottenere la riscossione del credito;

- parere del Comitato consultivo provinciale.

6.5. Mod. 133/quinquies-U.V. - "Proposta di abbandono di credito per intervenuta prescrizione"

La documentazione essenziale da allegare in copia a tale modulo è la seguente:

- ultimo atto interruttivo della prescrizione;

- opposizione eccepita dal debitore al pagamento del credito per intervenuta prescrizione;

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- relazione sulle cause che hanno determinato la mancata interruzione della prescrizione del diritto;

- parere del Comitato consultivo provinciale.

6.6. Mod. 135-U.V.

Da tale modulo dovranno risultare, come si è detto al punto 5.:

- la effettiva verifica, da parte del Direttore dell'Ispettorato regionale, circa la corretta applicazione, a cura delle competenti Sedi, delle modalità sopra esposte;

- il parere del Direttore dell'Ispettorato regionale medesimo in merito alla proposta formulata dalla unità dipendente.

A seguito della istituzione dei suddetti moduli sono aboliti il mod. 121-D.L. "Delibera di abbandono dei crediti per inesigibilità" ed eventuali altri moduli usati in via provvisoria.

Eventuali difficoltà che sorgessero nell'applicazione della presente circolare, che abroga ogni altra disposizione contraria, dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.

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