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66 del 01 dicembre 1986 Oggetto: "Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 66 del 01 dicembre 1986

Oggetto: "Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità". Decreto 9 maggio 1986 (G.U. n. 136 del 14 giugno 1986).

Con phonoprinter del 26 giugno 1986, indirizzato agli Ispettorati regionali ed ai Servizi interessati, si è data divulgazione al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1986 (v. all. n.1, G.U. n. 136 del 14 giugno 1986).

Detto Decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, la misura mensile dell'assegno di incollocabilità, di cui all'articolo 180 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è stata rivalutata da L. 150.000 a L. 200.000.

Pertanto, i Direttori delle Sedi autorizzeranno la concessione dell'assegno di incollocabilità ai titolari di tale diritto, nella misura prevista dal succitato Decreto, con le modalità già indicate dalle circolari n. 26/1980 e 15/1983 ed aggiornate con la nota tecnica allegato n. 2.

Alla rideterminazione dell'assegno di incollocabilità ed ai relativi conguagli, dovuti per la pregressa decorrenza stabilita dal Decreto, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Si raccomanda, per i nuovi ingressi relativi ad incalcolabili con pensioni o rendite estere, di provvedere all'accertamento medico-legale, da parte della Direzione sanitaria della Sede, che attesti la riduzione della capacità lavorativa per infortunio o tecnopatia, la quale non potrà essere inferiore, ai fini del diritto alla prestazione, al 34% in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Inoltre, per un aggiornamento sistematico del numero complessivo dei beneficiari della prestazione in questione, i Dirigenti delle unità comunicheranno le nuove concessioni a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, fermo restando quanto disposto con circolare n. 77/1984 in merito al decentramento dell'istruttoria delle pratiche medesime.

Si riporta (all. n. 3) il facsimile di "Autorizzazione della concessione dell'assegno di incollocabilità" prestazione prevista dall'articolo 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dalle leggi 5 maggio 1976, n. 248 e 21 ottobre 1978, n. 641.

All. n. 3

Allegato n. 1 alla circ. n. 66/1986

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 9 maggio 1986

Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

Vista la legge 5 maggio 1976, n.248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato.

Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, prevede che tale importo può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto l'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'INAIL la competenza di

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erogare l'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diretto pubblico dell'A.N.M.I.L.;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera del suddetto consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 gennaio 1986, con la quale si propone di aumentare l'assegno mensile di incollocabilità da L. 150.000 a L. 200.000;

Considerato che la nuova misura proposta è stata determinata in base alle variazioni registrate nel costo della vita a tutto il 31 dicembre 1984 con riferimento al 31 dicembre 1982 (indice ISTAT 22,7%) e, per l'anno 1985, al tasso di inflazione programmato del 7%;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1982;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la misura mensile dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 10 del 5 maggio 1976, n. 248, è stabilita in L. 200.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma , addì 9 maggio 1986 p. Il Ministro: BORRUSO N O T E

Note alla premesse:

- Il testo dell'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965) è il seguente:

(Art. 180. - Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1974, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistono condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro dei lavoro e della previdenza sociale.

- L'art. 10 della legge n. 248/1976 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976) prevede che:

L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di L. 50.000.

L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacita lavorativa non inferiore al 34%;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio per l'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(3)

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'A.N.M.L., che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

- Il testo dell'art. 1-decies della legge n. 641/1978 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 ottobre 1978) è il seguente:

Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'A.N.M.I.L., verrà erogato a far tempo dal 1°

aprile 1979, dall'INAIL.

- Il D.P.R. 31 marzo 1979 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979.

- Il D.M. 15 dicembre 1982, recante adeguamento dell'assegno di incollocabilità, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 20 dicembre 1982.

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1979 e dell'art. 10 della legge n. 248/1976 è riportato nelle note alle premesse.

Allegato n. 2 alla circ. n. 66/1986 VARIAZIONE ALLA NOTA TECNICA (Allegato n. 2 alla circ. n. 26/1980)

Con riferimento alla "Nota tecnica", allegato n. 2 alla circ. n. 26/1980, si ribadisce che per la gestione dell'assegno di incollocabilità continuano ad essere applicate le norme della procedura meccanizzata delle rendite con le variazioni sotto indicate riferibili all'assegno di incollocabilità ex art. 180, D.P.R. n. 1124/1965.

A) Concessione di assegno

A 1) Invariato in rapporto alla circ. 26/80.

A 2) Beneficiario non titolare di rendita INAIL.

Occorre compilare il mod. 150/1 mecc., di costituzione, con le avvertenze:

CODICI INDICATIVI: Sede: Sede INAIL nell'ambita della quale risiede il beneficiario dell'Assegno.

GESTIONE: 998.

n. progressivo: Numero della pensione da Infortunio percepita dal beneficiario.

Anno: Anno di concessione dell'assegno.

Liquidazioni particolari - campo 60 - codice = 2

importo base = 2.400.000

decorrenza = MI AA di concessione dell'assegno di incollocabilità B) Revoca dell'assegno

I punti B1) e B2) come indicati nella circolare 26/80 rimangono invariati.

- Allegato n. 3 alla circ. m. 66/1986

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' ex art. 180 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124.

(4)

INAIL - Sede di...

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

NOMINATIVO: ... data di nascita ... grado di invalidità ...

Vista la domanda per la concessione dell'assegno di incollocabilità avanzata dall'invalido del lavoro in oggetto e pervenuta il ...prot. n. ...

Tenuto conto della certificazione medica rilasciata dall'Ufficiale sanitario

Vista la dichiarazione di incollocabilità rilasciata dall'U.P.L.M.O. di ... in data ...

Visto il certificato di nascita SI ACCERTA

che l'invalido del lavoro in oggetto possiede i requisiti richiesti dalla Legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, e che la documentazione agli atti completa, apponendo il seguente:

Visto di regolarità

(Data e firma del responsabile) SI ACCOGLIE

la domanda presentata dall'invalido del lavoro di cui in oggetto e

SI AUTORIZZA

in suo favore la concessione dell'assegno di incollocabilità con

decorrenza ...

IL DIRETTORE DELLA SEDE Data ...

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