Organo: INAIL
Documento: Circolare n 59 del 7 novembre 1988
Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi ed accessori. Articolo 52 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
Il consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 luglio 1988, a parziale modifica della propria deliberazione n. 127 del 19 maggio 1980 ha deliberato che, ai fini della dichiarazione di inesigibilità dei crediti contributivi, per le ipotesi sottoindicate siano osservati i seguenti criteri:
1) irreperibilità del creditore.
Dovranno essere subito fatte ricerche presso il comune di residenza o quello in cui il debitore risulti eventualmente trasferito o solo domiciliato, anche se all'estero, tramite i consolati.
La proposta di abbandono di credito sarà fatta quando alla irreperibilità del debitore si aggiunga l'accertata inesistenza di beni comunque perseguibili.
2) insolvenza del debitore.
Appena conosciuto l'esito negativo o parziale dell'atto ingiuntivo (pignoramento negativo o insufficiente;
vendita insufficiente) dovranno essere fatti accertamenti sullo stato e sulle condizioni economiche del debitore.
Gli accertamenti sullo stato e sulle condizioni economiche dovranno essere effettuati anche nei confronti dell'eventuale coniuge del debitore (in conformità della vigente normativa sul regime patrimoniale della famiglia) salvo che risulti la sussistenza fra i coniugi del regime di separazione dei beni.
Nel caso di decesso del debitore, gli accertamenti dovranno essere eseguiti nei confronti degli eredi che non abbiano rinunciato all eredità.
La proposta di abbandono verrà avanzata se le condizioni economiche risultino totalmente negative o nulle, l'attività sia definitivamente cessata e, secondo il motivato apprezzamento del dirigente dell'unità, non vi sia verosimile previsione di ripresa.
Coniugi del regime di separazione dei beni.
Ove per l'età, il mestiere o la professione o altra attività dei soggetti possa verosimilmente prevedersi una ripresa di attività ovvero una futura solvibilità del debitore, il dirigente deciderà tempi e modi di rinnovo degli accertamenti.
E' evidente che le pratiche giacenti presso le sedi o le direzioni d'ispettorato dovranno essere riesaminate alla luce dei criteri di cui sopra.
Per le altre ipotesi di inesigibilità di crediti restano in vigore i criteri fissati con le circolari numero 35/1980, n. 13/1984 e con il notiziario n. 36 del 28 febbraio 1986.