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Decreto-legge 23 dicembre 1977, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 44 del 17 luglio 1989

Oggetto: Legge 15 giugno 1984, n. 240 , concernente: "Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici". Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni.

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.

41.

A seguito di quesiti posti da Unità operative, si ritiene opportuno fornire precisazioni in ordine alle istruzioni impartite con le circolari n. 30/1986 e n. 70/1986 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge per le imprese cooperative in oggetto.

La riduzione contributiva del 25% prevista dall'articolo 4, comma 26, della legge 11 novembre 1983, n.

638 si riferisce ai soli premi relativi agli operai con contratto a tempo indeterminato, dovuti dalle imprese cooperative inquadrate secondo le norme di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ("gestione industria") per il periodo 1° giugno 1984-31 maggio 1985.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1986, n. 11) nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, la predetta riduzione è stata rideterminata nella misura del 17,50%, per il successivo periodo 1° giugno 1985-31 dicembre 1985.

Tale ultimo termine, per effetto di provvedimenti legislativi culminati nel decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (articolo 1, comma 1), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, è stato prorogato al 31 dicembre 1986.

Nessuna agevolazione è prevista successivamente a tale data.

In ordine alla riduzione del 40% prevista dall' articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n.

942 , convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, si fa presente quanto segue.

Con sentenza n. 370 del 30 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1986 (prima serie speciale Corte Costituzionale), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni compresi in territori montani siti ad altitudine inferiore a 700 m. sul livello del mare.

Correlativamente la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 942/1977, che per questi ultimi territori prevedeva la concessione della riduzione contributiva del 40%, anzichè l'esonero totale.

Alla luce di tale declaratoria, tenuto conto della diversa dizione riportata nell'articolo 8 da ultimo indicato

"contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti", la predetta riduzione diventa esonero totale fino al 31 dicembre 1987.

In conformità agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali favorevoli alla retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale, i rapporti non definiti alla data di pubblicazione della sentenza stessa, debbono essere disciplinati prevedendo l'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese che esercitano la loro attività nei territori montani, anche se siti ad altitudine inferiore ai 700 metri.

Si specifica al riguardo che per rapporti non definiti per i quali esplica retroattivamente i suoi effetti la pronuncia di illegittimità costituzionale, debbono intendersi quelli non coperti da giudicato o non resi intangibili da avvenuta prescrizione o decadenza.

Relativamente ai soggetti che hanno effettuato il pagamento dei premi in data anteriore a quella della pubblicazione della sentenza in parola, le eventuali richieste di rimborso verranno trattate singolarmente, opponendo al richiedente che l'avvenuto pagamento di ogni singola rata, in conformità ad un accertamento a suo tempo non contestato, comporta il consolidamento dell'obbligazione inerente alla

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singola rata di premio e la correlativa definitività del rapporto contributivo medesimo (Cassazione 25 novembre 1969, n. 3823; Cassazione 21 febbraio 1985, n. 1568).

In merito ai numerosi quesiti posti a questa Direzione generale dalle Unità periferiche interessate circa l'applicabilità del predetto esonero anche alle imprese cooperative site nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, si comunica che alle stesse rimane applicata la sopraindicata riduzione contributiva nella misura del 40%, come statuito, a decorrere dal 1° gennaio 1981, dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Ciò, in quanto la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 8 sopramenzionato operata dalla Suprema Corte non può travolgere in via derivativa norme diverse, ancorché ispirate agli stessi criteri, salvo che una siffatta illegittimità sia espressamente enunciata nella sentenza della Corte medesima (Cassazione 30 luglio 1984, n. 4562).

Ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in argomento, i soggetti interessati dovranno esibire apposita documentazione comprovante il requisito dell'ubicazione dell'azienda in zona classificata montana o svantaggiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) - recependo le norme dell'articolo 10 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, decaduto per mancata conversione in legge - ha statuito una nuova contribuzione a carico dei datori di lavoro agricolo tra i quali rientrano le imprese cooperative in parola.

Infatti relativamente alle imprese cooperative che occupano il proprio personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all' articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , i premi sono dovuti nella misura del 15%.

In ordine, invece, alle imprese cooperative operanti nelle sopramenzionate zone svantaggiate, la predetta misura rimane del 40%.

Il predetto articolo 9, comma 5, prevede, altresì, la misura del 20% dei premi a carico dei datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all' articolo 1 del Testo Unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 .

Anche per poter fruire di quest'ultima agevolazione, le imprese cooperative interessate dovranno comprovare il requisito dell'esercizio dell'attività lavorativa in tali luoghi.

In attesa dell'attuazione delle "Nuove procedure datori di lavoro", le Unità periferiche interessate dovranno provvedere direttamente al calcolo del reale premio dovuto e ad effettuare, con modello 8-SM, le relative segnalazioni all'archivio magnetico, in sostituzione della richiesta elaborata da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Ai fini operativi si allega prospetto riepilogativo delle agevolazioni contributive di cui trattasi.

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