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24 del 2019 il merito di costituire una pietra miliare nel lungo cammino legislativo, costituzionale, giurisprudenziale interno e sovranazionale, compiuto dalle misure di prevenzione personali e patrimoniali

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Le misure di prevenzione – 5 giugno 2019

INTRODUZIONE

E’ con vivo piacere che partecipo a questo incontro sulle misure di prevenzione che segue l’interessante convegno sulla confisca penale, tenutosi poco più di due settimane fa in questa stessa sede.

E, innanzitutto, il mio saluto e sentito ringraziamento va agli illustri relatori che animeranno la nostra riflessione e ai generosi organizzatori di questo evento.

In apertura dei lavori, non posso fare a meno di riconoscere, con gratitudine scientifica, alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 il merito di costituire una pietra miliare nel lungo cammino legislativo, costituzionale, giurisprudenziale interno e sovranazionale, compiuto dalle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Tale sentenza si pone come culmine e fonte di ulteriori avanzamenti nel processo di definizione dello “statuto di garanzia” delle misure di prevenzione alla luce dei noti principi costituzionali e convenzionali che ad esse presiedono: artt. 13 e 25, comma 3, Cost. e art. 2 Prot. n. 4 alla Cedu per le misure personali; artt. 41 e 42 Cost. e art. 1 Prot. addiz. alla stessa Cedu per le misure patrimoniali.

Una importante conferma identitaria proviene dalla predetta sentenza della Corte costituzionale che fedelmente ricapitola e valorizza l’impegno giurisprudenziale, specialmente di questa Corte di cassazione, che ha accompagnato la complessa produzione normativa in materia, specialmente con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniali introdotte nel nostro ordinamento giuridico con la nota legge n. 646 del 1982 (cosiddetta legge Rognoni - La Torre).

In particolare, mi sembra importante la sottolineatura del carattere ripristinatorio dell’ablazione patrimoniale, in presenza della ragionevole presunzione di illecita acquisizione dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, anche per delimitarne i confini rispetto alla confisca penale, nonostante le pur riconosciute analogie della confisca di prevenzione con la confisca penale cosiddetta “allargata” di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi confluita nell’art.

240-bis cod. pen..

Come pure la sottolineatura, per tutte le misure di prevenzione personali e patrimoniali, della loro previsione attraverso una legge che soddisfi gli standard qualitativi di precisione, determinatezza e prevedibilità; che rispetti la proporzione delle restrizioni previste rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 3 Cost. e art. 1 Prot. add. Cedu); che garantisca la loro applicazione in esito a un procedimento che -pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale- deve tuttavia rispettare i principi di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt.

111, commi primo, secondo e sesto Cost., e 6 Cedu), assicurando particolare tutela al diritto di difesa non solo di colui nei cui confronti la misura sia richiesta ma anche dei terzi interessati.

Il collante dell’intero sistema sottoposto alla odierna riflessione è certamente la nozione di

“pericolosità” generica e qualificata (quest’ultima -oggetto di recente puntualizzazione nella sentenza delle sezioni unite n. 111 del 2018- in continua espansione quasi in contrappunto alla restrizione –normativizzazione- delle categorie di pericolosità generica), da ancorare, l’una e l’altra, a comportamenti rispettosi dei predetti requisiti e da accertare in procedimenti giurisdizionali equi. E ciò con una duplice declinazione: in chiave retrospettiva per le misure di prevenzione patrimoniali secondo il criterio di correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e acquisti dei singoli beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, in assenza di giustificazione della loro legittima provenienza, alla luce del chiaro principio sancito dalla nota sentenza delle sezioni unite, Spinelli, n. 4880 del 2015; e in chiave prospettica di attualità per le misure di prevenzione personali, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 291 del 2013) e recepito dal legislatore nella recente riforma del d.lgs. n. 159 del 2011 giusta legge n. 161 del 2017.

E’ alla luce dei principi qui solo accennati, ma ricapitolati nelle richiamate sentenze della Corte costituzionale (nn. 24, 25 e 26 del corrente anno) che andranno affrontati le molteplici questioni ancora aperte, soprattutto in materia di prevenzione patrimoniale, nella consapevolezza di poter innestare ogni discorso su solide radici con la lucidità interpretativa degli autorevoli relatori oggi convenuti ai quali, insieme a rinnovati ringraziamenti, cedo volentieri la parola.

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