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REGOLAMENTO dell Associazione Engineering Fondo Interno di Solidarietà

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO

dell’Associazione “Engineering Fondo Interno di Solidarietà”

ultimo aggiornamento: gennaio 2010

NORME GENERALI Art. 1 - Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni dell’Associazione Engineering Fondo Interno di Solidarietà (di seguito Fondo), rese in conformità all’Accordo Sindacale ed allo Statuto che la reggono.

La Tabella allegata, che è parte integrante del Regolamento, definisce la misura delle prestazioni.

Art. 2 - Beneficiari

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo:

a) i soci beneficiari di cui all’art. 5 dello Statuto;

b) i familiari componenti il nucleo familiare dei soci di cui alla lettera a), con le limitazioni previste per ogni singola prestazione.

Sono considerati componenti il nucleo familiare:

1) il coniuge o il convivente certificato dalla stato di famiglia che non lavori o che risulti a carico secondo il criterio INPS degli assegni famigliari, sia convivente che separato legalmente ;

2) i figli sino al compimento del 21° anno di età, a carico, e dati in affidamento ai soci

3) i figli dal 21° al 26° anno di età , a carico e studenti , compresa la frequenza a corsi post diplomi e post laurea, purché in regola con il corso legale degli studi;

4) i figli dal 21° anno di età a carico inabili;

5) i genitori che dimostrino di essere a carico secondo il criterio INPS degli assegni famigliari

6) i figli dal 21° anno di età, a carico, per casi particolarmente gravi e dopo autorizzazione del Comitato Direttivo.

Il nucleo familiare dei soci beneficiari deceduti ai sensi di quanto disposto dall’art.5 dello Statuto.

Art. 3 - Adesione ed attestazione del diritto

I soci beneficiari anziani devono sottoscrivere un modulo di adesione, appositamente predisposto, allegando gli eventuali documenti richiesti, per poter beneficiare delle prestazioni per sè e per i familiari componenti il proprio nucleo familiare. Il modulo dovrà essere ricompilato ad ogni variazione della situazione personale del socio.

Il socio, all’atto della presentazione di una richiesta di prestazione al Fondo, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in fede attestante che il beneficiario rientra tra gli aventi diritto secondo quanto previsto al precedente art. 2. Il socio è tenuto a fornire al Fondo, su richiesta di questo, documentazione idonea a comprovare il diritto dei beneficiari da lui indicati.

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Art. 4 - Versamento della quota associativa

Il versamento della quota associativa annuale da parte dei soci beneficiari anziani si effettua a partire dal mese di ottobre con termine non oltre la fine di gennaio.

Eventuali necessarie variazioni dei termini possono essere definite dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - Documenti

Le prestazioni del Fondo che prevedono un rimborso di spese sostenute dal socio vengono effettuate sulla base di copie di documenti originali (fattura, nota, parcella,

“fattura/ricevuta fiscale”) con allegata dichiarazione di conformità all’originale.

Il Fondo , per il tramite delle strutture specializzate di cui si avvarrà, potrà richiedere l’esibizione dei documenti in originale.

La mancata esibizione comporterà la sospensione del rimborso.

Ai fini del rimborso da parte del Fondo, i documenti suddetti devono contenere:

1. data di emissione;

2. relativamente all’emittente: nome e cognome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, se trattasi di imprese, società o enti; residenza o domicilio; codice fiscale o numero partita IVA;

3. relativamente al destinatario: nome e cognome, residenza;

4. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto della prestazione;

5. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;

6. aliquota ed ammontare dell’imposta (o titolo di esenzione IVA, se la prestazione non è soggetta ad IVA).

Nel caso di prestazioni erogate all’estero, la documentazione rilasciata da un operatore sanitario straniero deve contenere, oltre alla denominazione, ragione sociale o qualità professionale dell’operatore in questione ed al corrispettivo pagato, l’espresso riferimento all’attività sanitaria esercitata dal soggetto che rilascia la documentazione ed alla prestazione effettuata.

In ogni caso, è necessario che il socio provveda ad allegare una traduzione in lingua italiana, da lui sottoscritta per garantirne la veridicità, di tutta la documentazione rilasciata in lingua straniera.

Documenti incompleti o che rechino cancellazioni o modifiche non sono presi in considerazione.

Art. 6 - Criteri di rimborso

I documenti presentati debbono essere relativi a prestazioni specifiche (anche se parziali).

La richiesta di rimborso deve essere redatta sull’apposito modulo debitamente firmato e compilato in ogni sua parte e, corredata da tutta la documentazione prevista dal Regolamento, deve pervenire alla Segreteria del Fondo entro il termine massimo di due mesi, anche nel caso in cui tale richiesta si riferisca a cure prolungate per le quali sono stati effettuati parziali esborsi. Per il computo dei due mesi si tiene conto della data riportata su ogni singolo documento.

Le richieste presentate successivamente a tale termine non danno luogo ad alcun rimborso.

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In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il socio dipendente, che non diventi socio beneficiario ad altro titolo, è tenuto a richiedere il rimborso delle eventuali spese riferite e sostenute in costanza del rapporto entro i 30 giorni successivi alla cessazione dello stesso, ancorchè non sia scaduto il termine previsto al 2° comma per la validità dei documenti.

In nessun caso l’IVA, eventualmente compresa nei documenti presentati per la richiesta di rimborso, viene considerata quale base di calcolo per gli interventi del Fondo.

Il previsto contributo SSN o di qualsiasi altro Ente pubblico è sempre detratto dalle somme spese, per le quali il socio chiede il rimborso secondo le norme del Regolamento. Il socio e' pertanto tenuto a comunicare al Fondo l'entità del rimborso, presentando adeguata documentazione.

Qualunque importo indebitamente o erroneamente ricevuto dovrà essere restituito.

Ogni richiesta di rimborso inoltrata comporta l’impegno da parte del socio beneficiario alla permanenza nel Fondo per ulteriori 36 mesi a decorrere dalla data del rimborso stesso.

Art. 7 - Modalità di rimborso

I rimborsi o i contributi per le spese sostenute dal socio sono erogati direttamente dal Fondo tramite bonifico bancario o assegno di traenza, di norma entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Al beneficiario verrà data comunicazione in merito al rimborso erogato.

I rimborsi, erogati in Euro, sono arrotondati per difetto/eccesso alla centinaia.

Art. 8 - Autorizzazioni e prescrizioni mediche

Qualora sia richiesta un’autorizzazione da parte del consulente sanitario del Fondo, questa deve essere redatta e sottoscritta dal sanitario su apposito modulo. Non sono pertanto ammissibili autorizzazioni verbali.

La validità di una prescrizione medica, anche in caso di cure prolungate, non può superare i 12 mesi, ad eccezione delle prescrizioni oculistiche la cui validità non può superare i 24 mesi.

Art. 9 - Riservatezza

Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute dei soci è strettamente riservata.

Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto.

Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorchè riferita a singole prestazioni, o di dati statistici.

Art. 10 - Interventi straordinari

Il Comitato Direttivo può, discrezionalmente, disporre interventi straordinari in casi individuali, per prestazioni sanitarie di carattere particolare nell’ambito delle forme di assistenza previste dal presente Regolamento.

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Le decisioni del Comitato Direttivo sono inappellabili e non costituiscono precedente.

Art. 11 - Modifiche

Fermo restando quanto disposto dall’art. 25 dello Statuto, è facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo, su proposta formulata, ai sensi dell’art. 18 lettera h) dello Statuto, da parte del Comitato Direttivo, procedere, non più di due volte all’anno, alla modifica delle percentuali di rimborso, dei massimali di spesa o dei tariffari adottati , elencati nella Tabella allegata, fino ad un massimo di +/- 15% delle suddette percentuali di rimborso, massimali di spesa o tariffari per ogni singola prestazione.

In alternativa o contemporaneamente alle modifiche apportate con le modalita’ prima indicate, il Consiglio di Amministrazione ha facolta’ di variare, non piu’ di una volta all’anno, le periodicita’ previste in Tabella, con incrementi fino al doppio o riduzioni fino a meta’.

Le modifiche introdotte nei rimborsi, in base ai commi precedenti, non possono, nell’arco dell’anno, portare ad un progressivo incremento della spesa annua complessiva superiore al 50 % dell’accantonamento tecnico definito esistente al 31 dicembre dell’anno precedente.

PRESTAZIONI

Art. 12 - Malattia e infortunio

Il Fondo può intervenire nell’ambito della gestione straordinaria, quando vi e’

cessazione totale della corresponsione della retribuzione e, in via eccezionale, secondo il disposto dell’articolo 10 del presente regolamento,quando vi e’ una parziale riduzione della retribuzione stessa.

Il Fondo interverra’ comunque, in una misura che non potra’ eccedere complessivamente l’85% della normale retribuzione mensile lorda, per casi di quei dipendenti che siano sottoposti a trattamenti di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley o da neoplasie, nonche’ per le situazioni che per prospettive prognostiche siano assimilabili a quelle precedentemente indicate nel presente capoverso.

Nei casi di episodi morbosi significativi l’intervento del Fondo potra’ integrare quanto il lavoratore ha percepito mensilmente in base al disposto contrattuale, fino al raggiungimento del 75% della sua normale retribuzione mensile lorda.

Per poter usufruire dell’intervento il dipendente deve farne espressa richiesta, facendo pervenire al Fondo la documentazione, anche sanitaria, necessaria alla valutazione del caso.

La decisione sui singoli casi compete al Comitato Direttivo, sulla base degli elementi acquisiti anche con la consulenza dell’assistente sociale e del consulente sanitario.

Gli interventi del Fondo dovranno tenere conto di tutte le prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dagli Enti pubblici di previdenza e assicurazione sociale, che dovranno essere dichiarate dal dipendente, e non potranno ad alcun titolo coprire gli effetti di sanzioni economiche disposte in forza di norme di legge o di contratto.

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Art. 13 - Visite Specialistiche

Il Fondo rimborsa la spesa sostenuta per visite specialistiche, anche eseguite in regime di convenzionamento SSN (ticket), nella misura prevista in Tabella.

Sono assimilate alle visite specialistiche :

− le sedute ambulatoriali di chemioterapia parenterale o endoscopica antiblastica eseguita da clinici o chirurghi oncologi ;

− le prestazioni fornite da medici agopuntori, chiropratici (manipolazioni), per la terapia del dolore;

− le infiltrazioni endoarticolari eseguite, sempre per finalità antalgiche, da specialisti ortopedici e reumatologi;

− le visite specialistiche di dietologi nutrizionisti, limitatamente a casi di grave obesità, di scompensi cardiocircolatori e/o respiratori, di gravi dismetabolismi;

le prestazioni di piccola chirurgia ambulatoriale collegata alle visite di alcune branche specialistiche, come la dermatologia o come la chirurgia;

le visite pediatriche generiche;

le visite omeopatiche effettuate da medici chirurghi.

Per le sedute di psicoterapia e per quelle psicoanalitiche é previsto il rimborso della spesa, alle seguenti condizioni:

a) che le cure vengano effettuate da psicologi, psichiatri o neurologi iscritti all’Albo degli psicoterapeuti;

b) che la durata massima di rimborso sia quella prevista in Tabella, con un numero massimo di 52 sedute annue distribuite in non meno di 6 mesi.

Il rimborso di una prestazione eseguita in regime di convenzionamento (ticket) è erogato nella misura del 100%, fino a concorrenza del massimale previsto in Tabella.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

- la fattura del medico da cui risulti la specialità dello stesso, tipo e numero di visite (es. visita specialistica cardiologica, oculistica ecc.) e relativo importo.

Per gli interventi chirurgici e ambulatoriali il medico dovrà specificare la loro denominazione.

Per le visite dietologiche è richiesta la prescrizione medica con la diagnosi clinica iniziale.

Per le sedute di psicoterapia e psicoanalitiche è necessario presentare in aggiunta ai documenti sopraindicati la prescrizione dello specialista con la diagnosi clinica iniziale; l’attestazione di iscrizione all’albo degli psicoterapeuti dello specialista presso il quale si é svolta la terapia.

Art. 14 - Diagnostica strumentale e di laboratorio

Il Fondo rimborsa con la misura prevista in tabella le spese relative ad esami specialistici, quali analisi di laboratorio, radiografie e tomografie, ecografie e flussimetrie doppler a condizione che:

− siano prescritti dal medico di base SSN e/o specialista;

− non siano erogabili in regime di convenzionamento con le SSN regionali.

Nel caso di esami (es. RNM, TAC, scintigrafie) che, pur essendo mutuabili, non possono essere praticati presso strutture pubbliche o convenzionate in tempi utili dalla data della richiesta, il Fondo si riserva, eventualmente anche in base al giudizio dei propri consulenti medici, di accettare le richieste di rimborso secondo le percentuali previste in Tabella.

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Il Fondo si riserva di intervenire nei casi di spesa relativa a prestazioni diagnostiche, ripetute più volte ed in tempi brevi, le quali, pur essendo in regime di convenzionamento, possono comportare un onere economico di particolare rilevanza.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la prescrizione del medico di base SSN e/o dello specialista o di altra struttura pubblica;

• la fattura della prestazione con l’elenco degli esami effettuati.

• la ricevuta del ticket, da cui risulti inequivocabilmente la dicitura “ticket”.

Art. 15 - Ricoveri ospedalieri

Il Fondo interviene nell’ambito della gestione straordinaria quando non si riesce a trovare nell’Ente Pubblico un’ assistenza qualificata e tempestiva per la diagnosi e/o la cura in caso di patologie rilevanti dal punto di vista prognostico.

Per poter usufruire di tale intervento, l’interessato o i familiari dovranno far pervenire preventivamente, la documentazione clinica necessaria al consulente sanitario del Fondo, che presentera’ il suo parere al Comitato Direttivo, a cui compete la decisione.

In caso di mancata presentazione preventiva della documentazione per ricovero d’urgenza, il Consiglio Direttivo ha libera facolta’ di valutare il caso.

Il Fondo rimborsa per le spese di degenza l’importo fisso riportato in Tabella.

Il Fondo rimborsa le spese inerenti le cure per la fecondazione artificiale, con la percentuale ed il massimale definito in tabella.

Il Fondo rimborsa per l’assistenza al parto fornita dall’equipe medica di fiducia la somma massima riportata in tabella.

Documentazione da presentare alla segreteria del Fondo:

- fattura relativa alle spese di degenza per cambio di classe.

Art. 16 - Trasporto infermi

Il Fondo rimborsa la spesa sostenuta per il trasporto con autoambulanza o altri mezzi di soccorso nei seguenti casi:

1) trasporto urgente per malattia o infortunio;

2) trasporto in caso di trasferimento di pazienti, non altrimenti trasportabile, in citta’

diverse da quelle di residenza per ragioni inerenti alla malattia (consulti, ricoveri, terapie, ecc.);

3) nei casi di trasferimenti effettuati con altri mezzi di trasporto per consulti specialistici o ricoveri ospedalieri a una distanza superiore a 50 km dal luogo di residenza, il Fondo, su autorizzazione del C.D., potra’ rimborsare il viaggio per il paziente e, nei casi particolari, per un accompagnatore, secondo le tariffe ferroviarie vigenti per la 1^ classe.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• nel primo caso, la documentazione delle spese sostenute e dell’eventuale certificato di ricovero o di Pronto Soccorso;

• nel secondo caso, una relazione medica e la documentazione delle spese sostenute;

• nel terzo caso, una relazione medica e i biglietti del viaggio A/R in treno in 1^

classe, l’importo dei quali costituirà il massimale rimborsabile qualora il viaggio venga effettuato con mezzi propri (allegare in questo caso valida documentazione, come ad esempio i biglietti dell’autostrada, ecc.)

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Art. 17 - Medicinali

Il Fondo rimborsa, con le modalita’ previste in Tabella, la spesa relativa a:

− vaccini desensibilizzanti prescritti da specialisti allergologi;

− farmaci non erogabili in regime di convenzione con il SSN, ma prescritti da Enti Ospedalieri o medici specialisti in situazioni peculiari e in base al giudizio del consulente medico del Fondo (es. postumi di interventi per gravi neoplasie o cardiopatie);

− farmaci non erogabili in regime di convenzione con il SSN, ma prescritti da Enti Ospedalieri o medici specialisti per cure di patologie croniche con andamento progressivo e in base al giudizio del consulente medico del Fondo (es. morbo di Alzhaimer);

− spese relative a vaccinazioni non obbligatorie, ma prescritte in specifiche situazioni dai medici curanti (es.: anti-HBV, ecc.);

− forniture di ossigeno per gravi scompensi cardiorespiratori.

Sono esclusi da qualsiasi forma d’intervento i farmaci della medicina omeopatica, della medicina alternativa, i prodotti ed i farmaci da banco.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la prescrizione medica contenente il nome e cognome del paziente, la diagnosi, l’indicazione della quantità di medicinali prescritti e, ove occorra, l’autorizzazione del consulente medico del Fondo;

• i tagliandi dei prezzi ricavati dalle confezioni o la ricevuta/fattura per le forniture di ossigeno;

• scontrino fiscale e/o fattura.

Art. 18 - Terapie fisiche e riabilitative

TERAPIA FISICA.

Il Fondo prevede un contributo per le spese sostenute, non superiore alla percentuale prevista in Tabella, per la terapia fisica che l’SSN non eroga o per le quali non e’

dotato di una struttura in grado di assicurare una assistenza tempestiva nei casi di riacutizzazione.

Per fruire del contributo e’ necessaria la documentazione clinica riguardante casi di rilevante patologia dell’apparato locomotore, per le quali il beneficiario produce la prescrizione specialistica di prestazioni di terapia fisica e la dimostrazione che e’

praticata da personale medico e paramedico competente.

TERAPIE RIABILITATIVE.

Il Fondo rimborsa, con la misura prevista in Tabella, le spese sostenute nei casi di:

- fisioterapia domiciliare per postumi di gravi traumatismi o di ictus cerebrale, oppure per gli esiti di malattie primitive dell’apparato muscolare;

- cure ortottiche prescritte da medico specialista non attuabili nell’ambito delle strutture dell’SSN .

CHEMIOTERAPIA DOMICILIARE.

Il Fondo rimborsa, con la misura prevista in Tabella, le spese sostenute per le sedute di chemioterapia parenterale domiciliare.

LOGOPEDIA.

Il Fondo rimborsa, con la misura prevista in Tabella, le spese sostenute per le cure logopediche, prescritte dal medico specialista e praticata da personale abilitato, nei

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casi in cui i beneficiari non trovino adeguata assistenza nell’ambito della struttura pubblica.

Per quanto riguarda la possibilita’ di usufruire dell’intervento per piu’ cicli nell’arco dei 12 mesi, il Fondo puo’ valutare, nell’ambito della gestione straordinaria, i casi piu’ rilevanti dal punto di vista clinico.

ALTRE TERAPIE.

Altre forme di terapia riguardanti la cura di patologie rilevanti dal punto di vista prognostico e che possano anche comportare l’allontanamento del paziente dal territorio dell’SSN di competenza, potranno essere valutate esclusivamente nell’ambito della gestione straordinaria, previa segnalazione da parte del consulente sanitario del Fondo.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• fattura o parcella di chi fornisce la prestazione;

• la prescrizione medica specialistica con la diagnosi ed il numero delle terapie prescritte

Art. 19 - Assistenza infermieristica privata

Il Fondo rimborsa le spese, nella misura prevista in Tabella, per assistenza infermieristica privata fornita in forma diretta o per il tramite di organizzazioni di categoria, da personale dotato di diploma o titolo equipollente, relativamente a patologie particolarmente gravi, nelle quali si renda necessaria un’assistenza continuativa da parte di personale paramedico.

Il rimborso si effettua sia per l’assistenza domiciliare che ospedaliera.

Fatto salvo il potere discrezionale del C.D., i quadri clinici di riferimento ed i periodi massimi assistibili per anno solare sono i seguenti:

1) Scompenso cardio-circolatorio 1 mese (fasi acute)

2) Forme neuropsichiatriche gravi 3 mesi (fasi acute)

3) Ictus cerebrale 3 mesi

4) Neoplasie maligne in fase terminale 3 mesi 5) Episodi acuti particolarmente gravi

(decorsi post-chirurgici, politraumatizzati) 1 mese

In casi di particolare gravità, può essere riconosciuto, da parte del C.D., il raddoppio dei periodi suddetti.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• una relazione medica dettagliata sulle condizioni cliniche e le necessità di assistenza del paziente;

• la fattura della spesa sostenuta; nei casi di spesa non documentabile l’infermiere/a che ha prestato l’assistenza deve presentare autocertificazione su apposito modulo distribuito dal Fondo.

Art. 20 - Cure odontostomatologiche e ortodontiche

Odontostomatologia.

Il Fondo rimborsa le prestazioni di chirurgia orale, di terapia conservativa e protesica (fissa e mobile), inserite nel nomenclatore allegato, adottato e periodicamente aggiornato dal Fondo stesso, sulla scorta delle indicazioni della FNOMCEO.

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Il rimborso delle spese per le protesi può essere richiesto, per gli stessi elementi, con la periodicita’ prevista in Tabella.

Il rimborso delle prestazioni eseguite in regime di convenzionamento (ticket), e’

erogato nella misura prevista in tabella.

Ortodonzia.

Il Fondo rimborsa le prestazioni per le terapie ortodontiche, inserite nel nomenclatore allegato. Tenuto conto che dette terapie hanno una durata generalmente maggiore di un anno, il beneficiario potrà richiedere il rimborso relativo ad ogni anno di cura per il periodo massimo definito in Tabella.

Condizione indispensabile per il rimborso sarà la effettuazione delle cure da parte di medici dentisti iscritti all’Albo.

Il rimborso delle prestazioni eseguite in regime di convenzionamento (ticket), e’

erogato nella misura prevista in tabella.

Il rimborso delle spese per tutte le cure odontoiatriche è soggetto ad un massimale biennale per beneficiario, e complessivo biennale per nucleo familiare definito in Tabella. Il massimale di spesa biennale si calcola sommando tutti i rimborsi compresi tra la data dell’ultimo giustificativo e la data corrispondente di due anni prima.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la scheda cure dentarie debitamente compilata in ogni sua parte dal medico dentista;

• la fattura della spesa sostenuta.

• la ricevuta del ticket da cui risulti inequivocabilmente la dicitura “ticket”.

Art. 21 - Cure termali

Il Fondo rimborsa le spese sostenute per le cure termali debitamente autorizzate dal proprio medico di base.

Il rimborso consiste nell’erogazione di una diaria giornaliera per un periodo di 12 giorni di cura ogni anno oppure ogni semestre nel caso di sordità rinogena.

Il rimborso delle prestazioni eseguite in regime di convenzionamento (ticket) è erogato nella percentuale prevista in tabella.

Nel caso di cure supplettive non riconosciute dall’SSN, verrà corrisposta la percentuale prevista per le terapie fisiche. (Art. 18).

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• l’autorizzazione dell’SSN;

• la prescrizione medica delle eventuali cure supplettive;

• la fattura della spesa sostenuta per il soggiorno e per le eventuali cure supplettive.

Art. 22 - Tutori ortopedici, strumenti protesici e di contenimento

Il Fondo rimborsa le spese per l’acquisto, su prescrizione del medico specialista, di tutori ortopedici, strumenti protesici e di contenimento nella misura definita in Tabella. In particolare:

− scarpe ortopediche a condizione che siano fornite da officine ortopediche specializzate, con esclusione quindi di calzature fabbricate in serie.

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− tutori ortopedici del tipo di collari, ventriere, ginocchiere e cavigliere, grucce, prescritti nelle fasi post-chirurgiche o per traumatismi articolari;

− spallacci di correzione per dorso, in casi di dismorfismi del rachide, plantari per anomalie del carico;

− cinti erniari, in casi di patologia non corregibile chirurgicamente;

− calze elastiche, prescritte da angiologi nei decorsi post-chirurgici di varicectomia;

− protesi mammarie in mastectomizzate;

− protesi oculari nella misura eventualmente eccedente quella del rimborso previsto dal SSN (Legge 30 marzo 71, n°118) e con la periodicità prevista in Tabella.

Non beneficiano del contributo del fondo i mezzi di protezione e/o contenimento acquistati per attività sportiva.

Potranno essere rimborsati di volta in volta, secondo la discrezionalità del C.D., spese relative a presidi e tutori ortopedici atti ad “accessoriare” mezzi di trasporto di grandi invalidi (carrozzelle), che non beneficiano per questo della copertura dell’SSN.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la prescrizione medica dello specialista;

• la fattura di acquisto.

Art. 23 - Apparecchi acustici

Il Fondo interviene nella misura e con la periodicita’ previste in Tabella, per la spesa eccedente il rimborso SSN, ovvero sulla spesa totale in casi di patologie non coperte da tutela SSN, qualora vi sia comunque una prescrizione specialistica da parte di una struttura pubblica.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la prescrizione medica dello specialista dell’SSN o di altra struttura pubblica;

• la fattura di acquisto.

Art. 24- Occhiali e lenti corneali

Il Fondo rimborsa, con la misura prevista in Tabella, le spese sostenute per l’acquisto di lenti correttive di vizi visivi, con i massimali previsti dal proprio Tariffario, che sarà aggiornato periodicamente, comunque non piu’ di una volta all’anno, secondo le indicazioni fornite dalle aziende produttrici di maggior rilievo, con le seguenti precisazioni:

A. Occhiali

− fino a 18 anni: rimborso per tutti i vizi puri o complessi;

− oltre i 18 anni: rimborso per vizi puri o complessi superiori o uguali a 0,5 diottrie

E’ previsto il rimborso delle lenti progressive o bifocali per vizio refrattivo uguale o superiore a 0,5 diottrie, anche monolaterale, associato a presbiopia uguale o superiore a 0,5 diottrie anche monolaterale.

Non sono previsti rimborsi per occhiali prestampati.

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Salvo variazioni documentate del visus, la frequenza del rimborso è definita in Tabella

B. Lenti corneali (LAC)

Per le lenti corneali il rimborso è limitato alle seguenti patologie clinicamente documentate:

− uguale o superiore ad 1 diottria;

− cheratocono;

Il Fondo prevede il rimborso per lenti corneali morbide, semirigide, rigide. E’

previsto il rimborso delle LAC “usa e getta” con una frequenza pari al bisogno annuale (purchè con il primo acquisto sia documentata la frequenza) e con il massimale previsto per le LAC morbide.

Salvo cambiamenti documentati del visus, la frequenza dei rimborsi è definita in Tabella.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• la prescrizione dello specialista oculista redatta su apposito modulo con indicazione delle diottrie e del tipo di vizio visivo;

• la fattura fiscale dell’ottico o del contattologo indicante, per gli occhiali, il costo delle lenti separatamente da quello della montatura.

Art. 25- Latte artificiale

IL Fondo rimborsa, con la percentuale prevista in Tabella, le spese sostenute per l’acquisto di latte artificiale per figlio a carico fino all’età di 6 mesi.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo:

• scontrino fiscale d’acquisto con la certificazione della spesa da parte del rivenditore;

• la prescrizione medica che specifichi la necessità per il neonato di essere alimentato artificialmente indicando il nome, cognome ed età del bambino.

Art. 26- Spese funerarie

Il Fondo devolve, a partire dal 1° gennaio 2001, su richiesta del socio o dei familiari a carico, secondo l’art. 2 del Regolamento, una somma “una tantum” di euro 1.550,00 quale aiuto economico per i decessi di familiari a carico o del socio

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo entro 6 mesi dalla data dell’evento:

• Certificato di morte.

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Art. 27- Contributo maternità

Il Fondo devolve, su richiesta del socio, una somma “una tantum” di euro 500,00 quale contributo maternità, per nascite o adozioni di figli.

Documentazione da presentare alla Segreteria del Fondo entro 6 mesi dalla data dell’evento:

• Certificato di nascita o adozione.

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TABELLA EFIS

Art. PRESTAZIONI % di

rimborso

Massimale per prestaz.

Massimale annuo

Periodicità

Tutti TICKET 100

13

Visite specialistiche Sedute di psicoterapia Piccola chirurgia Visite omeopatiche

80 70 80 60

104,00

207,00 80,00

1.808,00 3 anni

14 Diagnostica strumentale e di laboratorio 80 775,00

15

Ricoveri ospedalieri Assistenza al parto

Fecondazione Artificiale

100 50

Diaria 37,00/g

520,00

2.000,00 2 anni

16 Trasporto infermi 100

17

Medicinali

Medicinali per patologie croniche progressive

80

50 930,00

18

Terapia fisica e riabilitativa Chemioterapia domiciliare Logopedia

50 100

80

19 Assistenza infermieristica 70 4,50/h come da

Art. 19

20

Odontostomatologia

Ortodonzia

80

80

Tariffario EFIS

Biennale:

-individuale 4.649,00 - nucleo familiare 7.747,00

per protesi:

ogni 2 anni per ortodonzia:

durata max 4 anni

21

Cura termale

Cure supplettive 50

Diaria:

21,00/g 504,00

22

Tutori ortopedici, strumenti protesici e di contenimento

Protesi oculare

80

80 Ogni 3 anni

23

Apparecchi acustici monolaterali Apparecchi acustici bilaterali

80 80

517,00 1.033,00

Ogni 3 anni

24

Occhiali

LAC per adulti morbide Montatura

80 80 80

Tariffario EFIS

72,00

annuale annuale annuale

25 Latte artificiale 80 Sino a 6 mesi di età

26 Spese funerarie 1.550,00

27 Contributo maternità 500,00

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TARIFFARIO OCCHIALI E LENTI CORNEALI OCCHIALI

Per una lente di tipo sferico, il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 38,00 per diottrie da 0.25 a 5 - 74,00 per diottrie da 5.25 a 10 - 80 % della spesa oltre 10 diottrie.

Per una lente di tipo torico, cil. +2, il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 50,00 per diottrie da 0.25 a 5 - 97,00 per diottrie da 5.25 a 10 - 80 % della spesa oltre 10 diottrie.

Per una lente di tipo torico, cil. +4, il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 59,00 per diottrie da 0.25 a 5 - 120,00 per diottrie da 5.25 a 10 - 80 % della spesa oltre 10 diottrie.

Per una lente bifocale di tipo sferico, il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 99,00 fino a 6 diottrie - 115,00 oltre 6.25 diottrie.

Per una lente bifocale di tipo torico, il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 133,00 fino a 6 diottrie - 155,00 oltre 6.25 diottrie.

Per una lente progressiva, il rimborso e' contenuto entro i seguenti massimali:

- 188,00 per lente sferica - 213,00 per lente torica.

Per una lente anisometrica speciale, in casi di grave anisometropia‚ il rimborso è previsto fino al 80

% della spesa effettiva.

LAC

Il rimborso è contenuto entro i seguenti massimali:

- 171,00 per una lente morbida;

- 135,00 per una lente semirigida o rigida.

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NOMENCLATURA E TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

IGIENE ORALE E PARADONTOLOGIA Massimali rimborsabili

Ablazione del tartaro ( max 2 sedute/anno ) 57,00

Levigatura delle radici (ogni 6 denti) 39,00

Placca di svincolo 219,00

Courettage gengivale ( per 4 denti ) 105,00

Gengivectomia ( per 4 denti ) 105,00

Lembo gengivale ( per 4 denti ) 214,00

CHIRURGIA

Estrazione semplice di dente o radice 57,00

Estrazione complicata di dente o radice 72,00

Estrazione semplice del terzo molare 72,00

Estrazione del terzo molare in disodontiasi 96,00

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale 119,00

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale 150,00

Apicectomia (cura canalare a parte ) 110,00

Interventi di piccola chirurgia orale 105,00

CONSERVATIVA

Carie non penetrante 96,00

Sigillatura di solchi (per dente ) 29,00

Trattamento chimico della ipersensibilità dentale e profilassi della carie dentale (ogni 2 denti )

29,00

Carie penetrante in monoradicolato 143,00

Carie penetrante in pluriradicolato 191,00

Apecificazione (da un minimo di 4 ad un massimo di 10 sedute) per seduta 24,00 ORTODONZIA

Ortopantomografia 48,00

Correzione di anomalie occlusive con apparecchiature rimovibili o funzionali per

anno (per arcata) 460,00

Correzione di anomalie occlusive con apparecchiature fisse per anno (per arcata) 841,00 PROTESI FISSA

Corona fusa o elemento di protesi in lega preziosa con faccetta in resina 371,00

Corona in ceramica o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica 452,00

Perno moncone in lega aurea 220,00

Corona o elemento in metallo non nobile e resina 96,00

Ribasamento protesi totale 124,00

Riparazione per frattura completa protesi totale 76,00

Riparazione faccetta in ceramica 76,00

PROTESI MOBILE

Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento + ganci 119,00

Per ogni elemento in più 53,00

Protesi mobile totale per arcata con denti in resina 856,00

Protesi scheletrata mobile in cromo cobalto o metalli similari non nobili di 1 solo elemento con due ganci appoggio elastico o ritenzione

437,00

Per ogni elemento in più 72,00

IMPLANTOLOGIA E VARIE

Impianti a vite metallici ricoperti da materiali bioinerti o impianti non metallici 780,00

Molaggio selettivo 24,00

Legatura interdentale (per 4 denti) 96,00

Intarsio in oro 320,00

Membrana + innesto osseo (per 4 denti) 320,00

RADIOGRAFIE

radiografie endorali 12,00

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