APPENDICI
La Direttiva 2004/24/CE del 31 marzo 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30 aprile 2004, che è anche la data di entrata in vigore) è stata emanata con l’intento di rimuovere le dif- ferenze esistenti tra i diversi paesi della Comunità Europea (CE) sullo
“stato regolatorio” dei fitoterapici, tutelare la salute del cittadino garan- tendo la qualità, la sicurezza e l’efficacia di questi prodotti vegetali e di salvaguardare il mercato (Tab. A.1).
Questa Direttiva, che consta di quattro articoli, modifica, per quan- to riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la Direttiva 2001/83/CE 17 recante un Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ed è di grande importanza per il settore erboristico in quanto istituisce la
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La Direttiva 2001/83/CE era già stata modificata dalla Direttiva 2003/63/CE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 27 giugno 2003) considerando che i medicinali a base di erbe differiscono dai medicinali convenzionali in quanto sono strettamente associati alla nozio- ne molto particolare di sostanze vegetali e preparati vegetali. La Commissione riteneva per- tanto opportuno definire i requisiti specifici per questi prodotti per quanto riguarda i requisiti standardizzati per l’ottenimento dell’A.I.C. Nella parte III dell’allegato I, questa Tabella A.1 Obiettivi della Direttiva 2004/24/CE
1. Uniformare la normativa in campo europeo fra i Paesi membri
2. Tutelare la salute del consumatore con garanzia sulla qualità, efficacia e sicurezza del medicinale vegetale tradizionale
3. Tutelare il mercato dei medicinali vegetali 4. Facilitare la diffusione di questi medicinali
5. Eliminare informazioni distorte prodotte dalla concorrenza
6. Istituire una procedura di registrazione facilitata del prodotto vegetale o di un prodotto corrispondente
a7. Prevedere una vigilanza sulla sicurezza dei prodotti vegetali (fitofarmacovigilanza)
a
Si considera corrispondente un prodotto che contenga gli stessi principi attivi a prescindere dagli
eccipienti utilizzati, abbia le stesse indicazioni o indicazioni analoghe, abbia una concentrazione e
posologia equivalenti e venga somministrato per la stessa via o per una via simile a quella del
medicinale oggetto della richiesta
nuova categoria dei “medicinali vegetali tradizionali”. In questa nuova categoria vengono inclusi tutti quei prodotti per i quali esiste la docu- mentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in questione, o un prodotto corrispondente, ha avuto un impiego medicinale per un periodo di almeno trent’anni anteriormen- te alla data di presentazione della domanda, di cui almeno quindici nel- la Comunità. Per tutti questi medicinali viene istituita una procedura di registrazione semplificata, denominata “registrazione fondata sul- l’impiego tradizionale”, per ottenere un’autorizzazione nazionale all’immissione in commercio.
Questa registrazione sarà applicabile ai fitoterapici che soddisfano i seguenti requisiti:
• le indicazioni devono essere esclusivamente quelle appropriate per i medicinali vegetali tradizionali che, in virtù della loro composizione e del loro scopo, sono destinati ad essere utilizzati senza controllo medico per necessità di diagnosi, di una prescrizione o per il con- trollo del trattamento;
• ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concen- trazione e posologia;
• si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio;
• è trascorso il periodo di impiego tradizionale (almeno 30 anni di cui 15 nella Comunità);
• i dati relativi all’impiego tradizionale del medicinale sono sufficien- ti; in particolare, il prodotto ha dimostrato di non essere nocivo nel- le condizioni d’uso indicate e i suoi effetti farmacologici o la sua effi- cacia risultano verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lun- ga data;
• è ammessa la presenza di vitamine e di sali minerali la cui sicurezza è ben documentata, a condizione che la loro azione sia secondaria a quella del medicinale vegetale per quella determinata indicazione proposta (Tab. A.2).
Tabella A.2 Farmaci vegetali tradizionali: principali caratteristiche 1. Impiego tradizionale (almeno 30 anni, di cui 15 nella CE) 2. Indicazioni che non richiedono l’intervento del medico
3. Somministrazione solo in una determinata concentrazione e posologia 4. Prescrizione per uso orale, esterno e/o inalatorio
5. I dati relativi all’impiego tradizionale del farmaco vegetale devono essere, in base all’esperienza e all’impiego di lunga data, sufficientemente rassicuranti
6. Presenza di vitamine e sali minerali, sicuri e ad azione secondaria rispetto a quella
del farmaco vegetale
vegetali nella CE, è prevista la redazione di un elenco comunitario in cui figurino le sostanze vegetali che rispondono ai requisiti citati.
Ovviamente i medicinali vegetali ottenuti dai prodotti vegetali inseriti in tale elenco, una volta ottenuta la A.I.C. (Autorizzazione all’Immis- sione in Commercio) in uno Stato membro della CE avranno la possi- bilità di utilizzare la procedura di “mutuo riconoscimento” da parte degli altri Stati in cui viene presentata domanda di commercializzazio- ne. Per i medicinali vegetali, non riferibili all’elenco comunitario e che ottengono una A.I.C. nazionale, non sussiste invece l’obbligo di rico- noscimento da parte degli altri Stati membri.
È importante anche rilevare che, se una decisione comunitaria por- ta alla cancellazione dall’elenco di una sostanza vegetale, un preparato vegetale o associazione di prodotti, sono revocate tutte le A.I.C. nazio- nali dei medicinali vegetali tradizionali contenenti tale sostanza. La Direttiva 2004/24 prevede inoltre l’istituzione di un Comitato dei Medicinali Vegetali, all’interno dell’Agenzia Europea di Valutazione dei Medicinali (EMEA), al quale saranno demandate tutte le attività relati- ve alla redazione dell’elenco comunitario e delle monografie e alle eventuali revoche di sostanze dall’elenco. Ciascuno Stato della CE nomina un membro del Comitato e un suo supplente, per un manda- to di tre anni rinnovabile. Riteniamo importante sottolineare il fatto che, essendo questa nuova categoria di medicinali inserita nel Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, verranno ad essa applicate tutte le norme vigenti relative ai medicinali per uso umano, riguardanti: etichettatura, foglietto illustrativo, pubblicità, distribuzio- ne all’ingrosso, farmacovigilanza, ecc.
Per quanto riguarda l’etichettatura e il foglietto illustrativo la Diret- tiva 2004/24 prevede delle norme specifiche per i medicinali vegetali tradizionali. In particolare le confezioni di tali medicinali dovranno riportare due diciture:
• il prodotto è un medicinale vegetale d’uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull’im- piego di lunga data;
• l’utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un operatore sanita- rio qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l’impiego del medicinale in questione o qualora insorgano effetti collaterali negativi non riportati nel foglietto illustrativo.
Gli Stati membri potranno esigere, al momento del recepimento del-
la Direttiva, che l’etichettatura e il foglietto illustrativo indichino anche
same della Direttiva 2004/24, ricordiamo che vengono anche riportate alcune definizioni che riportiamo integralmente:
• medicinale vegetale tradizionale: medicinale vegetale che risponda ai requisiti riportati in precedenza;
• medicinale vegetale: ogni medicinale che contenga esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più prepa- rati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali;
• sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essicca- ta, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denomina- zione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
• preparati vegetali: preparati ottenuti sottoponendo le sostanze vege- tali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazio- namento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizza- te, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.
Infine la Direttiva stessa stabilisce che ogni Stato membro dovrà adot- tare le disposizioni necessarie per il suo recepimento in diritto interno entro il termine massimo del 30 ottobre 2005. Entro il 30 aprile 2007 verrà presentata una relazione sull’applicazione della Direttiva e sulla possibilità d’estensione della registrazione semplificata ad altre categorie di farmaci.
È previsto anche un periodo transitorio di 7 anni, a partire dalla data di pubblicazione e di entrata in vigore della Direttiva, per applicare le dispo- sizioni in essa riportate ai medicinali vegetali tradizionali già in commer- cio negli Stati membri (entro aprile 2011). È chiaro che la Direttiva lascia
“aperti” alcuni aspetti (Tab. A.3) che devono essere chiariti.
Tabella A.3 Alcuni aspetti della Direttiva 2004/24/CE rimasti “aperti” e quindi da chiarire 1. Quando il Comitato dei medicinali vegetali (HMPG) dell’EMEA provvederà ad ema-
nare la lista dei farmaci tradizionali e le relative monografie?
2. Come si stabilisce l’uso trentennale o quindicinale di un farmaco vegetale tradizio- nale?
3. I prodotti tradizionali, identici per formulazione, posologia ed applicazione possono coesistere sul mercato come farmaci vegetali e come integratori?
4. In mancanza di esperienza da parte delle industrie erboristiche ci saranno a suppor-
to di queste delle linee guida che renderanno più veloce e meno problematica la
registrazione dei farmaci vegetali?
Nel 1999 negli USA è stato istituito il National Toxicology Program (NTP) con l’obiettivo di identificare e caratterizzare possibili ADRs riconducibili all’uso prolungato o a dosaggi elevati di alcuni preparati erboristici reperibili sia in farmacia (drug stores) che nelle drogherie (grocery stores). Molti consumatori, convinti che i prodotti naturali sia- no più sicuri, ad azione più mite e meno “farmaci” dei farmaci con- venzionali, si autoprescrivevano questi rimedi erboristici senza infor- mare il medico con il potenziale rischio di interazioni “erbe”/farmaci convenzionali. Il Dietary Supplement Health and Education Act, istitui- to nel 1994, non prevedeva per il prodotto erboristico prove di sicurez- za prima della sua introduzione in commercio. Una volta introdotto sul mercato era compito della FDA provare che il preparato erboristico non fosse sicuro e quindi ritirarlo. Queste ragioni e l’uso sempre più frequente di “erbe” ha spinto il Governo americano, nel 1999, a studia- re in maniera sistematica questi prodotti erboristici da un punto di vista tossicologico. Ovviamente il NTP studia un’ampia varietà di sostanze con le quali la popolazione può venire a contatto, dai farmaci orfani, usati per trattare malattie rare, a miscele di sostanze chimiche, quali possono essere i prodotti erboristici. Le sostanze accettate nel pro- gramma NTP vengono sottoposte ad una serie di studi per determi- narne gli effetti acuti, subcronici e cronici. In ciascun caso la via di somministrazione è la stessa di quella utilizzata in campo umano. Pre- liminarmente la sostanza viene data per 14 giorni per determinare la palatabilità e come viene tollerata. La sostanza viene poi somministra- ta per 90 giorni per simulare una esposizione prolungata così da indi- viduare qualsiasi segno di tossicità. Infine si somministra per 2 anni per determinare il potenziale tossicologico e/o la sua carcinogenicità. Gli animali utilizzati sono ratti Fischer 344 e topi B6C3F1. Studi addizio- nali possono essere richiesti per valutare la neurotossicità, la immuno- tossicità ed i possibili danni genetici a carico degli organi riproduttivi.
Lo studio può essere interrotto in qualsiasi momento se i risultati già
in possesso sono rassicuranti al punto da non richiedere ulteriori sag-
Group nell’ambito del Toxicology Operations Branch dell’Enviromental Toxicology Program. Nella Tabella B.1 riportiamo alcuni esempi di dro- ghe vegetali e di sostanze naturali inserite nel programma NTP. Il NTP continuamente sollecita e riceve nuove nominations (incarichi) per stu- diare sostanze che interessano le industrie, il mondo accademico, le agenzie governative e più in generale il pubblico. Le nominations ven- gono vagliate da tre commissioni: la Interagency Coordinating Committee for Evaluation of Chemicals (ICCEC, composta da ricercato- ri che rappresentano 11 agenzie federali della salute), la NTP Board of Scientific Counsalors (che riesamina l’operato dell’ICCEC) e la NTP Executive Committee (che esamina la proposta delle altre commissioni e formalmente accetta o rifiuta la nomination).
Tabella B.1 Esempi di prodotti vegetali sottoposti a studi tossicologici da parte dell’NTP
Prodotto Principali componenti/ Saggi richiesti presente in
Idraste Berberina, idrastina Tossicità cronica, riproduttiva, del- lo sviluppo e test di carcinogeni- cità
Consolida Allantoina, alcaloidi pirrolizidi- Tossicità riproduttiva e test di car-
maggiore nici cinogenicità
Pulegone Mentuccia ed altre specie Tossicità cronica, riproduttiva, fetale
di menta e test di carcinogenicità
Ginkgo Glicosidi flavonici e lattoni Tossicità cronica e test di neuro-
terpenici tossicità e carcinogenicità
Echinacea Polisaccaridi Tossicità subcronica e cronica e
test di carcinogenicità
Ginseng Ginsenosidi Tossicità cronica, riproduttiva, e
test di neurotossicità e carcinoge- nicità
Kava Kavapironi Tossicità cronica, genotossicità,
tossicità riproduttiva, neurotossi- cità, carcinogenicità
Cardo mariano Silimarina Tossicità cronica, riproduttiva, ge- notossicità, carcinogenicità Tuione
aSalvia, cedro, tanaceto, assenzio Tossicità cronica, genotossicità,
neurotossicità, tossicità riprodutti- va, carcinogenicità
a