15 NOVEMBRE 2004
SCIOPERIAMO PERCHE’…
NON ABBIAMO L’AREA CONTRATTUALE DEI DOCENTI PROMESSA DAL GOVERNO
Il nostro contratto economico è scaduto da 11 mesi, il Governo non ha emanato l’Atto di indirizzo che apre le trattative, ed il recupero proposto – 3,7% è nettamente insufficiente a coprire il recupero dell’inflazione reale.
Riteniamo che non si attui una riforma ‘europea’ della scuola con insegnanti riciclati (maestri che devono insegnare l’inglese), bidelli puericultori, docenti ‘tutorati’, famiglie e studenti chiamati ad appropriarsi del nostro lavoro.
Il Collegio ritorni sovrano nella didattica e sia presieduto
Gli Esami di Stato con commissione interna e, dal prossimo anno, con tests predisposti e corretti dall’Invalsi, dequalificano l’esame, sostituendo la valutazione professionale – che fa parte della nostra funzione – con una valutazione burocratica;
Chiediamo un organismo nazionale rappresentativo della docenza – Consiglio Superiore della Docenza - che abbia potere decisionale e possa confrontarsi con Governo e Parlamento sullo status giuridico che si vuole dare ai docenti;
Le nostre future lauree non siano solo per l’insegnamento, non creino dunque ‘gabbie
15 NOVEMBRE 2004
SCIOPERIAMO PERCHE’…
15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE’…
Non vogliamo l’assunzione diretta da parte delle
scuole, che non rispetta l’art. 97 della Costituzione, ed introduce criteri privatistici e clientelari;
Una scuola con un numero sempre più elevato di precari e di Co.co.co non può funzionare;
Una scuola in cui non si vuole investire, nonostante
gli impegni assunti nelle sedi europee, è una scuola
destinata all’impoverimento umano e culturale.
QUALE FUTURO HA LA SCUOLA
ITALIANA?
LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO
IN PIAZZA SAN BABILA - ORE 10:00
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 4091
TESTO UNIFICATO
SANTULLI - NAPOLI
Funzione docente
PROGETTO DI LEGGE N. 4091
“La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione”.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 395:
“La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei
giovani a tale processo e alla formazione umana e critica delle
giovani generazioni”
La Repubblica, riconosce e valorizza il lavoro dell’insegnante, sia come singolo, sia nelle
libere associazioni professionali, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso
un efficace sistema di reclutamento,
la formazione iniziale e continua,
lo sviluppo di carriera
la retribuzione per merito
statuto degli insegnanti
La Repubblica detta le norme che
definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla
Costituzione , nel contesto dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche
Principi e criteri dello statuto
estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e
formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione
garanzia dell’autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e dell’efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che
caratterizzano la professione docente e le sue
articolazioni
determinazione delle modalità in cui si esprime l’autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del
rapporto tra funzione docente, compiti dell’organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica
valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della
progressione economica e di carriera
definizione delle modalità di assegnazione
delle singole funzioni ai docenti
istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali
determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la
trasparenza delle attività rese nell’esercizio
della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti
regolamentazione delle incompatibilità della
professione di docenti con lo svolgimento di altre
specifiche funzioni, attività e professioni
Articolazioni della professione docente
• 3 distinti livelli di docente (dopo un tirocinio)
• (tirocinio) - iniziale – ordinario - esperto
gerarchia
“La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed
opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica”
?
PER ENTRARE NELLA SCUOLA
Si deve:
1. aver conseguito la laurea specialistica
2. essere assunti dall’Istituzione scolastica con contratto temporaneo di
formazione lavoro per un tirocinio
una volta superato positivamente il periodo di tirocinio si ha accesso all’Albo
Nazionale dei docenti .
PER DIVENTARE INSEGNANTE INIZIALE
con assunzione con contratto a tempo indeterminato
Si deve:
• essere iscritto nell’Albo Nazionale docenti
• accedere alle procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il
superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate
• ottenere dalla Commissione giudicatrice il
decreto di nomina quale vincitore del
concorso.
Commissione giudicatrice
La Commissione giuridicatrice è composta:
• dal Dirigente Scolastico che la presiede
• dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, che funge da Segretario
• da tre docenti appartenenti alla scuola.
L’attività della Commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Contro le decisioni della Commissione giudicatrice è
ammesso ricorso al Pretore del Lavoro territorialmente
competente.
valutazione periodica dell’attività docente
• Una commissione permanente con
cadenza quadriennale valuta l’attività docente in ordine a:
– efficacia dell’azione didattica e formativa;
– impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell’offerta formativa;
– contributo fornito all’attività complessiva
dell’istituzione scolastica o formativa;
valutazione periodica dell’attività docente
• La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo
• In tal caso è prevista la sospensione
temporanea della progressione economica per anzianità.
• Le valutazioni periodiche costituiscono credito
professionale documentato utilizzabile ai fini
della progressione di carriera e vengono raccolte
nel port-folio personale del docente.
Commissione permanente di valutazione
La Commissione è composta:
• da un funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla carriera ispettiva che la presiede
• dal Dirigente Scolastico o dell’Istituzione formativa
• da 2 docenti esperti appartenenti alla scuola
• da 2 genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni
scolastiche o formative del secondo ciclo
• da un rappresentante designato a livello regionale
dell’organismo tecnico rappresentativo
PER PASSARE A UN LIVELLO SUPERIORE
– I livelli superiori a quello iniziale sono a numero programmato
– Il contingente massimo di personale docente per ciascun livello professionale viene determinato annualmente dal ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze
– La permanenza minima in ogni livello è di 5 anni
PER DIVENTARE ORDINARIO
• domanda da parte dell’interessato,
• per ciascuna classe di abilitazione nell’istituzione
scolastica o formativa si procede alla compilazione di graduatorie d’istituto degli aspiranti che tengano conto:
– della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla Commissione permanente di valutazione della istituzione
scolastica o formativa di titolarità;
– di apposita valutazione espressa del dirigente dell’istituzione scolastica o formativa;
– dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
• Responsabile della compilazione delle graduatorie è il
dirigente dei servizi generali ed amministrativi
valutazione periodica dell’attività docente
• Anche per il docente ordinario è prevista la valutazione quadriennale da parte della commissione permanente in ordine a:
– efficacia dell’azione didattica e formativa;
– impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell’offerta formativa;
– contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o formativa;
– titoli professionali acquisiti in servizio.
PER DIVENTARE ESPERTO
• domanda da parte dell’interessato
• formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico
• valutazione positiva dei requisiti da parte di apposite Commissioni territoriali permanenti istituite per ogni ordine e grado dai Dirigenti
Generali degli Uffici scolastici regionali
Commissioni territoriali permanenti
La Commissione, diversa per ordine e grado è composta:
• da un funzionario dell’Ufficio appartenente alla carriera ispettiva che la presiede
• da un dirigente amministrativo dell’Ufficio con funzioni di segretario
• da tre docenti esperti con almeno tre anni di
anzianità nel livello di appartenenza.
responsabilità docente esperto
• attività di formazione iniziale
• di aggiornamento permanente dei docenti
• coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto
• valutazione interna ed esterna
• collaborazione col dirigente
Laurea specialistica
(5 anni: 3+2)
Contratto Formazione-Lavoro
Docente tirocinante
in scuola del sistema paritario (statale, regionale, privata)
Superato positivamente il periodo di tirocinio
Iscrizione all’Albo nazionale dei docenti Commissione: dirigente (presidente), 3 docenti esperti della
scuola, DSGA*(funzione di segretario)
Concorso
per
Docente esperto
Commissione territoriale permanente: un ispettore (presidente), tre docenti esperti, un dirigente amministrativo (funzione di segretario).
Concorso
Indetto dalle singole scuole per
Docente iniziale
Dopo almeno 5 anni di permanenza e la Valutazione positiva** della Commissione permanente di valutazione
(dirigente, 2 docenti esperti, 2 genitori e/o studenti, docente dell’OTR***) (presidente: ispettore regionale)
e verificata la disponibilità dei posti i****
Concorso
Indetto dalle singole scuole per
Docente ordinario
Dopo almeno 5 anni di permanenza e la Valutazione positiva** della Commissione permanente
e verificata la disponibilità dei posti i****
- C A R R I E R A D O C E N T E -
Istituzione della vicedirigenza
• E’ istituita la qualifica di vicedirigente nelle
istituzioni scolastiche e formative, cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, da
svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
• Al concorso sono ammessi, previa selezione per
titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di
laurea. I docenti ordinari devono aver maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello
La figura del vicedirigente
• Le nomine sono effettuate, secondo l’ordine di graduatoria, per le sedi disponibili
• Svolge attività di collaborazione diretta col dirigente
• La qualifica di vicedirigente implica
sovraordinazione gerarchica rispetto alla
docenza per le funzioni delegate e nel caso di
sostituzione del dirigente.
Funzioni di dirigenza e di consulenza
La funzione di dirigente scolastico, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il
dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
• La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata dall’ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito dell’istituzione nonché da
comprovata capacità e autonomia di ricerca.
Associazionismo professionale
• L’associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può
svolgersi anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l’attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione attraverso
appositi spazi.
• A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni
scolastiche le associazioni professionali accreditate
sono consultate e valorizzate nel merito della didattica,
della formazione iniziale e permanente.
Contrattazione e area autonoma
• Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa
regionale
• A tal fine è istituita l’area della funzione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.
• Alle elezioni della R. S. U. partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
• La retribuzione economica dei docenti è disciplinata attraverso autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola.
Organismi tecnici rappresentativi
Per garantire la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale sono istituiti
organismi tecnici rappresentativi della funzione
docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali
I membri degli organismi sono determinati in numero non superiore a trenta, di cui venti eletti da tutti i
docenti iscritti all’albo nazionale dei docenti istituito per gli organismi regionali, dagli iscritti all’albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle
università e, per gli organismi regionali, dalle
Funzioni degli organismi nazionali
L’organismi tecnico rappresentativo nazionale provvede:
• alla tenuta dell’albo nazionale dei docenti
• a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l’abilitazione e per il tirocinio
• gli standard professionali dei docenti.
• a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico
• interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
L’organismo tecnico rappresentativo nazionale formula proposte e pareri obbligatori in merito
• alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione,
• alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla
Funzioni degli organismi regionali
Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono
• alla tenuta delle sezioni regionali dell’albo dei docenti
• alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell’organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza.
Ogni organismo tecnico rappresentativo di livello regionale esprime, nel proprio seno, distinte commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e
l’istruzione e la formazione professionale.
progressione economica
• Ogni livello ha uno stipendio iniziale di ingresso
• All’interno di ciascun livello professionale la progressione economica è automatica per anzianità con cadenza biennale
• Al passaggio di livello è comunque garantito il
mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata
• Le cifre economiche sono da quantificarsi in
sede di contrattazione collettiva
Cosa dice il contratto
Art. 1, comma 1.
Il presente contratto collettivo
nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005, e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato …
CCNL 2002/2005 - ART. 77 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1 .Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali . Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio ; in caso
contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un
mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a
cinque giorni per il personale ATA;
Anni Gra doni
Progre ssione di ca rrie ra pe r gra doni
Diffe re n z a
Progre ssione di ca rrie ra
bienna le
Progre ssione di carrie ra pe r gra doni
Diffe re n za
Progre ssione di ca rrie ra
bie nnale
Progressione di ca rrie ra pe r gra doni
Diffe re n za
Progre ssione di ca rrie ra
bie nna le
Progre ssione di ca rrie ra pe r gradoni
Diffe re nz a
Progre ssione di ca rrie ra
bie nna le
0 16.703,50 16.703,50 16.703,50 16.703,50 18.128,79 18.128,79 18.128,79 18.128,79 1 16.703,50 16.703,50 16.703,50 16.703,50 18.128,79 18.128,79 18.128,79 18.128,79 2 16.703,50 16.703,50 16.703,50 16.703,50 18.128,79 18.128,79 18.128,79 18.128,79 3 17.154,75 451,25 17.154,75 17.154,75 451,25 17.154,75 18.629,33 500,54 18.629,33 19.155,85 1.027,06 19.155,85 4 17.154,75 17.154,75 17.154,75 17.154,75 18.629,33 18.629,33 19.155,85 19.155,85 5 17.154,75 17.617,98 17.154,75 17.617,98 18.629,33 19.174,58 19.155,85 19.703,63 6 17.154,75 17.617,98 17.154,75 17.617,98 18.629,33 19.174,58 19.155,85 19.703,63 7 17.154,75 18.081,21 17.154,75 18.081,21 18.629,33 19.719,84 19.155,85 20.251,42 8 17.154,75 18.081,21 17.154,75 18.081,21 18.629,33 19.719,84 19.155,85 20.251,42 9 18.544,44 463,23 18.544,44 18.544,44 463,23 18.544,44 20.265,09 545,25 20.265,09 20.799,20 547,78 20.799,20 10 18.544,44 18.544,44 18.544,44 18.544,44 20.265,09 20.265,09 20.799,20 20.799,20 11 18.544,44 19.085,54 18.544,44 19.085,54 20.265,09 20.892,85 20.799,20 21.474,94 12 18.544,44 19.085,54 18.544,44 19.085,54 20.265,09 20.892,85 20.799,20 21.474,94 13 18.544,44 19.626,63 18.544,44 19.626,63 20.265,09 21.520,60 20.799,20 22.150,67 14 18.544,44 19.626,63 18.544,44 19.626,63 20.265,09 21.520,60 20.799,20 22.150,67 15 20.167,73 541,10 20.167,73 20.167,73 541,10 20.167,73 22.148,36 627,76 22.148,36 22.826,41 675,74 22.826,41 16 20.167,73 20.167,73 20.167,73 20.167,73 22.148,36 22.148,36 22.826,41 22.826,41 17 20.167,73 20.692,88 20.167,73 20.950,75 22.148,36 22.757,85 22.826,41 23.687,09 18 20.167,73 20.692,88 20.167,73 20.950,75 22.148,36 22.757,85 22.826,41 23.687,09 19 20.167,73 21.218,02 20.167,73 21.733,78 22.148,36 23.367,34 22.826,41 24.547,76 20 20.167,73 21.218,02 20.167,73 21.733,78 22.148,36 23.367,34 22.826,41 24.547,76 21 21.743,17 525,15 21.743,17 22.516,80 783,02 22.516,80 23.976,83 609,49 23.976,83 25.408,44 860,68 25.408,44 22 21.743,17 21.743,17 22.516,80 22.516,80 23.976,83 23.976,83 25.408,44 25.408,44 23 21.743,17 22.261,32 22.516,80 23.030,58 23.976,83 24.574,74 25.408,44 25.972,35 24 21.743,17 22.261,32 22.516,80 23.030,58 23.976,83 24.574,74 25.408,44 25.972,35 25 21.743,17 22.779,47 22.516,80 23.544,36 23.976,83 25.172,65 25.408,44 26.536,25 26 21.743,17 22.779,47 22.516,80 23.544,36 23.976,83 25.172,65 25.408,44 26.536,25 27 21.743,17 22.779,47 22.516,80 23.544,36 23.976,83 25.172,65 25.408,44 26.536,25 28 23.297,62 518,15 23.297,62 24.058,14 513,78 24.058,14 25.770,56 597,91 25.770,56 27.100,16 563,91 27.100,16 29 23.297,62 23.297,62 24.058,14 24.058,14 25.770,56 25.770,56 27.100,16 27.100,16 30 23.297,62 23.683,41 24.058,14 24.471,80 25.770,56 26.213,76 27.100,16 27.549,67 31 23.297,62 23.683,41 24.058,14 24.471,80 25.770,56 26.213,76 27.100,16 27.549,67 32 23.297,62 24.069,20 24.058,14 24.885,47 25.770,56 26.656,96 27.100,16 27.999,17 33 23.297,62 24.069,20 24.058,14 24.885,47 25.770,56 26.656,96 27.100,16 27.999,17 34 23.297,62 24.069,20 24.058,14 24.885,47 25.770,56 26.656,96 27.100,16 27.999,17 35 35 24.454,99 385,79 24.454,99 25.299,13 413,66 25.299,13 27.100,16 443,20 27.100,16 28.448,68 449,51 28.448,68 Docente la urea to istituti se c. II gra do Doce nte scuola m e dia
Doce nte diplom a to istituti se c. gra do Doce nte scuola m a te rna e d
e le m e nta re
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34 da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14