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14 marzo ANNO XX. trimestrale. 80 Un fascicolo a a Un tasotoolo. 4 Un fascicolo a a Wn tasolcolo a e. AH'Este f Abbonamento annuo L ro...

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(1)

PRTE PRIM DEL REGNO

-

D° I TA L IA

SIPUBBLICATUTTIIGIORNi

Roma

-

Sabato,

14 marzo

1948

-

ANNO

XX MENO I FESTIVI DIREZIONEEREDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAllAE01U8TIZIA-UFFICIO PUSBLICAZIONEDELLELECOI

-.TÊLEFONI:

50-107 -54433-53-914

CONDI25IONI DI ABRONAaŒ20N'rO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA

Abb.annuo L. 200 Abb.annuo L.200 Abb. annuo L. 60 Abb. annuo L. Iso Nel Regno a semestrale a 80 e semestrale . 100 Nel Regno a semestrale a 80

All'Este a semestrale. 60 eColonie trimestrales So e trimestrale. 00eColoale trimestrale. 15 ro trimestrale. 80

Un fascicolo a a Un tasotoolo . 4 Un fascicolo a a Wn tasolcolo a e

Al solo «BOLLETTINO DELLR ESTRAziONI• (sorteggio titoll, obbilgazioni, oartelle) Nel R Colonie Abbonamento annuo. . L. 50¯

AH'Este f Abbonamento annuo . . L.1004

ognoe . . . .

Un fascicolo . Pressi vari. ro . . . . . . . t Un fascicolo-Prezzi variraddoppiatt

Per

gli

annunzi da inserire nella "Gazzetta

Ufficiale,, veggansi

le norme

riportate

nella testatadella

parte seconda

La aGazzetta Ufficialea etutte le altre pubblicazioniufficiali sono in vendita al pubbitco presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX Settembre, nel palazzodel Ministero delle Finanze; CorsoUmberto,284(angoloViaMarcoMinghetti, 28-24);

irfMilano, Gatteria VittorioEmanuele, 8; in Napoli,Via Chlala,ð; e presso le Librerie depositarle di Roma e di tutti iCapoluoght

delle provincie del Regno. - .

- Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficialessi ri-evono: In ROMA - presso l'Ufficio ** Inserzionl,, della Libreria dello Stato . Palazzodel Ministero delle Finanze. L'Agenzia dela Libreria dello 8tato in Milano (GalleriaVittorio Emanuele, 8),

6autorizzata ad accettare solamente gli avvist consegnati a mana ed accompagnati dal relativoimporto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI 1942 LEGGE 19 febbraio 1942-XX, n. 137.

Miglioramenti alle otto categorie di pensioni del mutilati ed lavalidi di guerra , . . . . . . . . . Pag. 1010 REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 138.

Autorizzazione al 311nistro per le finanze ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte dell'armatore 31arcello Alessina, di due navi mercantili . . . . . . Pag. 1016 REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX,-n. 139.

Erezione in ente morale della Cassascolasticadella Regia

scuola secondarla di avviamento professionale a tipo indu·

striald di Assisi (Perugla) . . . . . . . . Pag. 1016 REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 140.

Autorizzarlone alla Cassa scolastica del Regio istituto

tecnico commerciale o per geometrl «Bordonia di Pavia

ad accettare una donazione . . . . . . . . Pag. 1016

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO,-PRIMO MA.

RESOIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTISU TUTTE LE FRONTI, 9 marzo

1942-XX.

Norme integrative del bando 6 febbraio 1942.XX, n. 108, concernentol'assunzionedi laterpreti al seguitodelle Porzo armate operanti . . . ., . . . . . . . . Pag. 1018 DICORETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Industrie chimiche Boston, con sede a 31ilano, e nomina del sequestratario.

Pag. 1019

DEORETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. I. 31etro Goldwyn Mayer, con sede a Roma, e nomina del sequestratarlo.

Pag. 1019

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.

Sottoposizlone a sequestro della S. A. Compagnia ita.

liana Westinghouse treni e segnali, con sede a Torino, e nqmina del sequestratarlo . . . . . . . . Pag. 1020 DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1942-XX.

Proroga della zona venatoria n. 1 di ripopolamento o

cattura di Chieti . . . . . . . . . . . . Pag. 1020 REGIO DEORETO 12 febbraio 1942-XX, n. 141• DEORETO MINISTERIALE 7 marzo 1942-XX.

31odificazione dell'art. 2 dello statuto della Pondazione

Proroga della zona venatoria n. 2 di ripopolamento e

« Giuseppe Scassellati Sforzolini», con sede in P renz

16 cattura di Chieti . . . . . . Pag. 1095 DEORETO MINISTERIALE 12 marzo 1942-11.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1941-XX. Revoca della cancellazione 111 Brandi 31oise Gino dal

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque ruolo del revisori del conti . . . . . . . . Pag. 1020 pubbliche della provmcla di Cremona . . . . Pag. 1016

DEORETO MINISTERIALE 25 dicembre 1941-11.

REGIO DEORETO 26 gennaio 1942-XX· Autorizzazione alle Intendenze di finanza a concedere,

- Trasferimento in

proprietà dell'Opera

nazionale per'i durante l'aúno 1942, agli Enti che ne facciano richiesta, lo combattenti del fondi «Cervaro e Ruatella» nel Tavollere svolgimentodi lotterie,tombole o pesche obanchi di bene.

dl Puglia . . . . . . . . Pag. 1017 ticenza . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1021

·$ANDO-DEL DUCE DEL FASOISMO, PRIMO MA- DECRETO DEL SEGRETARIO DEL

P.N.F.,

MINISTRO

, RESOIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE SEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LEFRONTI, 8 marzo Approvazionedella donazione di un edificio in Torino ad

lois-XX. , uso

,Scuola

di economia domestica per la Gioventù ita•

Giudizio per decreto davanti al Tribunali militarl di 11ant del Littorio disposta dalla signora Adele Miglietti guerra . . , . . . . . . . . . Pag. 1018 vedova Lancia . . . . . . . . . . . . . Pag. 1022

(2)

1010

14-m-t012

(XX)

GAZZETTA UFF10 ALE DEL REGNO D'ITALIA B. 61

DEORETO DEL SEGRETARIO DELP.N.F., MINISTRO BEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

Approvazionedelladonazione di alcuni immobili disposta

dal comune di Mogliano Veneto a favore della Gioventù Italiana del Littorio . . . . . . . . . . Pag. 1022

Avviso di rettinca (Legge 6 febbraio 1e&XX, n. 95).

Pag. 1022

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della guerra: Perdita del diritto di fregiarsi di

decorazioni al valor militare . . . . . . . Pag. 1022 Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare

un lascito . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1023 Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli.

Pag. 1023

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona) . . . . . . . . Pag. 1023 Incarico ad un funzionario

dell'Iepettorato

di assumere

la gestione provvisoria della Cassa di risparmio di Fa- briano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancens).

Pag. 1024 Boatituzione di un membro del Comitato di

sorveglianza

della Banca popolare cooperativa di Norcia, in hquida- sione, con sede in Norcia (Perugia) . . . . Pag. 1024 Nomina delpresidente del Oomitato disorveglianza della Dassa rurale <Maria 88. dei Miracoli» di Collesano, in

Equidazione,

con sede in Collesano (Palermo). Pag. 1024

CONCOIt S.I

Regia prefettura di Parma: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . Pag. 1024

SUPPLEMENTI.OIIDINAIII

SUPPLEMENTO ALLA «ÛAzzEWA UFFICULE» N. Û1 DEL 14 MAnzo 1942-XX.

Bollettino delle obbligaziom, delle cartelle e degli altri titoliestratti per il rimborso e pel conferimento dipremi

n. 61: Società anonima nazionale « Cogne> in Torino:

Estrazione di obbligazioni. - Societa editride interna-

zionale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 20 feb- braio 1942-XX. - Soc. an. Società ceramica italiana, in Laveno-Mombello: Estrazione di obbligazioni. - Co•

mune di Trieste: Obbligazioni del prestito della Citta di Trieste sorteggiateil2 marzo1942-XX. - Banca d'Italla:'

Errata-corrige. - Credito fondlarlo della Cassa di ri- sparmlo di Bologna: Errata-corrige. - Consorzio nazio- nale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:

Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

Art. 2.

L'assegno

supplementare spettante aisensi delfart. 5 del R.

decreto-legge

27

maggio 1920-IV,

n.

928,

conver-

tito nella

legge

17 marzo

1927-V,

n.

862, agli.

invalidi

di prima

categoria

i

quali

non fraiscano di assegnidi

superinvalidità,

è elevato ad annue L. 1200.

Art. 8.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2• comma

dell'art. 17 del R. decreto 12

luglio 1923-I,

n.

1491,

al-

l'art. 12 delB.

decreto-legge

28 agosto

1924-II,

n.1383,

convertito nella

legge

21 marzo 1926-IV, n.

597,

ed

all'art. 3 del R.

decreto-legge

27maggio

1926-IV,

n. 928,

èelevato adannueL. 1400 efavore

degli

invalidi affetti

da infermità

tubercolare,

o di sospetta natura tuber-

colare,

ascrivibile ad una delleca‡egorie dalla; seconda alla

quinta,

e ad annue L. 900 quando le stesse infer-

mità siano ascrivihili alle

categorie

dalla sesta alPot-

tava.

Art. 4.

Agli

assegni di

superinvalidità

di cui alla tabella B, ed a

quelli

supplementare edieura, dicui

agli

articoli

2e 8, èapportata la riduzionedi unquarto per

gli

in-

validi forniti di

pensione

oassegno di guerranon

privi- legiati, giusta

il comma delPart. 5 del citato R. de-

creto-legge

27

maggio

1926-IV, n. 928.

' Art. 5.

L'aumento

integratore

spettante

agli

invalidi di prima categoria a norma delPart 18 del R. decreto 12

luglio

1923-I, n. 1491, èelevato ad annueL. 400 per

ciascuno dei ûglinati o

nascituri, minorenni,

o inabili

a

qualsiasi

proficuo lavoro per una infermità,ascrivi- bile alla prima

categoria

della tabella A, ed inoltre nubili, sefemmine.

Art. 6.

L'assegno speciale diprevidenza dicui alPart. 1 del R.

decreto-legge

27 ottobre 1937-XV n.

1879,

convertito

nella

legge

80 dicembre

1937-XVI,

n.

2323,

afavoredei

mutilatied invalidi diguerra

bigognosi

edincollocabili,

èelevato adannue L.

1440,

seprovvisti di

pensione

od

assegno rinnovabile in base alla tabella 0, e ad annue

L.

12GO,

se provvisti di

pensione

o assegno rinnovabile

in base allatabella D.

Art. 7.

LEGGE 19 febbraio.1942-XX, n. 137.

Miglioramenti alle otto categorie di pensioni del mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIADI DIOE PER VOLONTÀDELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA /

11 ßenatoe,la

Öamera

dei Fasci edelle

Corporazioni,

à unezzo delle loro Commissioni

legislative,

hanno ap- provato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assegno speciale di

previdenza

dicui al precedente articolo è concesso prescindendo dai limiti dietà pre- visti dall'art. 2 del citato R.

decreto-legge

27 ottobre 1937-XV, n.

1879, quando

trattisi di mutilati od inva- lidi di guerra che,

provvisti

di pensione od assegno rinnovabile di una delle

categorie

dalla seconda alfot- tava, siano

riconosciuti,

in sede di visita

collegiale,

inabili a

qualsiasi proficuo lavoro,

per infermità ascri- vibili alla

prima categoria

delPannessa tabella 1.

I/assegno

stesso è concesso teinporaneamente nei casi di inabilita temporanea ad ogni proficuo

lavoro,

e

per il periqdo

corrispondente.

Art. 8.

Letabelle A,

0,

1), B, F, genesseal B. decreto12 lu- I limiti di reddito di cui alPart. 3, lettere b) o c),

glio 1998

I, R. 1401, mono

rispettivamente

sostituite del guindicato R.

decreto-legge

27 ottobre

1937-XV,

dalle tabelle A, C, D,

B,

F,

allegate

allapresente

legge.

a.

1879¿

sono

soppressi,

e

l'assegno speciale

di

preyi-

(3)

14-m..19G (XXI . GAZZETTA' UFFICIATA DEL REGNO D'ITALIA · W. 61 1011

genzaò concesso, per

quanto riguarda

lecondizionieco-

nontiche dell'invalido, quando

i mezzi di sussistenza, als propri che

familiari,

siano tali da non soddisfare

agli

ordinari

bisogni

in rapporto alle

esigenze

della

yita,

avendo equo

riguardo

alle circostanze di età e di palute

dell'interessato,

ed alle persone di

famiglia

vi.

yentia suo carico.

L'assegno può

essere

congruamente

ridotto, fino alla

metà,

nei casi di minor

bisogno.

Art. 9,

Le pensioni di riversibilità ordinaria

liquidabili,

a

norma dell'art.35 del R.decreto12

luglio

1923-In.1491,

sulla base dei nuovi

importi

di pensione

'di

cui alle ta-

belle 0 eD annesse alla presente legge, non potranno beneficiare dell'aumento del 10 %

previsto

dall'art. 1 (terzo comma) della

legge

20 febbraio 1941-XIX, n. 67.

E' fatto salvo, tuttavia, il dirittoallariversibilitàor-

41naria e sulla base delle tabelle CeD annesseal Regio decreto 12

luglio

1923-I, n.

1491,

con l'anzidetto au.

mento del 10 %, qualora tale trattamento risulti

piil

favorevole.

Art. 10.

I nuovi ed i

maggiori

benefici derivanti dalla pre- sente

legge

decorreranno dal 1• gennaio 1942-XX.

Gli aumenti di pensione di cui alle tabelle Ce D,e

quelli apportati agli

assegnidi

superinvalidità, supple- mentare,

di cura, e di

integrazione

per i

figli degli

in-

validi di prima

categoria,

saranno

applicati

d'ufficio:

ogni altro beneficio previsto dalla presente

legge

dovrà

esser richiesto

dagli

interessati con

domanda,

in carta

libera,

al Ministero delle finanze - Direzione generale dellepensioni di guerra.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalladata di pubblicazionedella presente

legge,

i

maggiori

o nuovi benefici decorreranno dal

primo gior-

no del mese successivo alla presentazione della doman- da stessa.

Ordinfamo che la presente, munita del

sigillo

dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e

del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti

di osservarlaedi farlaosservare comeleggedello Stato.

Dataa Roma, addl 19febbraio 1912-XX

4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli oc.

chi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere am pena 11 conteggio delle dita alla distanza della visione ordi.

naria da vicino.

6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

8. Le alterazioni delle facoltà mantali, permanenti, insa- nabili e gravi al pímto da rendere l'individuo totalmente in·

capace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a se od agli altri.

7. Le lesioni del sistema nervoso cen.trale (encefalo e mi•

dollospinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado

tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, pro- fondi ed irreparabili porturbamenti alle funzioni più neces-

sarie alla vita organica e sociale.

8. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o

amputazione delle coscie).

9. Laperdita di duearti,superiore edinferiore dello stessa lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della co- scia).

10. La perdita di un arto inferiore e di uno superiorenon dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e dellacoscia).

11.La perdita totale di una mano e di due piedi.

12. La perdita totale di una mano e di un piede.

13. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ov.

vero la perdita totale dei(uepollici e di altresette o sei dita.

14. La perdita totale di un pollice e di altre otto ditadelle mani.

15. Laperdita totale dellecinque dita di una mano edelle prime due dell'altra mano.-

16. La perdita totale di ambo i piedi.

17. Le cachessie ed 11 marasma dimostratisi ribelli a cura.

18. Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre informità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'as- soluta incapacità a proficuo lavoro.

19. Lo distruzioni di ossa deha faccia, specie del mascel- lari, e tutti gli altri esiti di lesion.I gravi della faccia stessa e dellabocca, tali da determinare un grave ostacolo alla ma- sticazione e alla degiutizione eda costringere a speciale ali- mentazione, con conseguente notevole deperiniento orga111eo, 20. L'anchilosi temporo-mascellare permanente completa.

21. Gll aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pe- ricolo di vita.

22. L'ano preternaturale.

23. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, complusi anche i pollicie gli indici, e la perdita totale ana- tomicad.I otto ditadelle mani, compreso o non uno del pollici.

24. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stBSSR, 68 unita a graVe alterazione funzionale del gi- nocchio corrispondente.

25. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e perma- nente l'applicazione dell'apparecchio protesico.

VITTORIO EMANUELE SECONDA CATEGORIA.

MUSSOLINI - DI REVEL Visto, Il Guardasigilli: GRANDI

TABELI.A A.

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia

o ad assegno rinnovabile.

(Art. 18, 1• comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

PRÍAIA CATEGORIA.

1.

pèrálta

dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piediinsieme.

2. 11pérditadi tre arti, e quella totale delle duemani, e diun.plede insieme.

' 3. Laalterationi organiche ed irreparabili di ambo gli oc-

khi,

che ãbbiano prodotto cecità bilaterale, absoluta o perma- neste.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhto che ne abbianoprodotto oecità assoluta e permanente, con l'acu- tezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale.

2. La sordità bilaterale otganica assoluta e permanente.

8. Le distruzioni di ossa dellafaccia, specie dei mascellari,

etutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la Inasticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protest.

4. L'anchilosi tempore-mascellare incompleta, ma grave e permanemecon notevole ostacolo alla masticazione.

5. Le lesioni gravi e permenenti dell'apparecchio respira- torio, o di altri apparecchi e sistemi organiet, determinate dall'azione di gas o di vaporicomunque nocivi.

6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della la- ringe, della trachea e dei polmoni, chearrechino grave eper- manente dissesto alla funzione respiratoria.

'I. IA gravi malattledel cuore con sintomi palesi di scom- penso, elegraviepermankntiaffezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al n. 18 della

prima categoriA

(4)

1012 14-trr.1949 'm

- GAZZETT£ UFFIQ"ALE DEL REGNO D'ITALT£ - N. 61

8. Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura

tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o bak

teriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere allaprima categoria.

9. Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della postituzione.

10. Lelesioni ed affezionidelsistema nervoso centrale (en- cefalo e midollo spinale), che abbiano prodottoafasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere 11 grado specificato al numeri 6 e 7 della prima categoria.

11. L'immobilità del capo in completa flessione od esten- Bione da causa inamovibile, oppure larigidità totaleeperma- mente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna kertebrale.

12. Le paralisi permanenti, sia di .originecentrale che pe- riferiche, interessanti i muscoli o gruppi niuscolari, che pre- siedono a funzioni essenziali della vita, e che per 1 caratteri e per la durata ei giudicano inguaribili.

13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al

n. 21 della primacategoria.

14. Le lesloni ed affezionigravi e permanenti degli organt emopoietici.

15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'appa.

Tecchio genito-urinario.

16.L'evirazione (perdita

comple'ta

del pene e dei testicoli).

17. La incontinenza delle feci grave e permanente da le- stoneorganica, la fistola retto-vescicale,la fistola ureirale po- steriore e le flstole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.

18. L'artrite cronica, che per lamolteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la fun- zione di due o più arti.

19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra 11 teizo inferiore.

20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

21. La perditadi una coscia sopra il terzo inferiore.

22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, del due piedi.

TERZA CATEGORIA. ,

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli oc- chi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50ed 1/25 della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio

che ne abbiano prodottacecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/25 e 1/12 della normale.

3. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

4. La perdita dellalingua, o le lesioni gravi e permanenti i essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la de- glutizione.

5. La perdita o 1 disturbi gravie permanenti della favella.

6. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (di- sarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore del- I'uno o dell'altro).

7. La perdita totale dellamano destra o la perdita totale delle dita di essa.

8. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, com-

presi ambo i pollici.

9. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella didue delle ultimequattro dita della riano destra.

10. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

11. La perdita totale di un pollice insieme con quella di

un indice e di altre quattro dita Jra le due mani con inte- grità dell'altro pollice.

12. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque

dita fra le due mani, che non siano i pollici.

13. La perdita di una coscia al terzo inferiore.

14. La perdita di una gamba sopra 11 terzo inferiore.

15. La perdita totale o quasi del pene.

16. La perdita di ambo i testicoli.

17, L'anchilosi totale della spalla destra in po61zione vi- zlata e non parallela all'asse del corpos

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambogli oo- chi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/25e 1|18

della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con

l'acutezza visivadell'altro ridotta fra 1/12 e1/6della normale.

3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione pa- rallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione

Viziata e non parallela all'asse del corpo.

4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale dello dita di essa.

5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destrao delle primetre ditadi essa.

6. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi

ambo i pollici.

7. Laperdita totale diun pollice e dei due indici.

8. La perdita totale di uno del pollici e di altre quattro

dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque

dita tra le due mani che non siano i pollici.

10. La perdita di una gamba al terzo lateriore.

11. L'amputazione tamo-metatarsica dei due piedi.

12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principall (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano note•

Volmente la funzione di un arto.

13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evi- denti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

- 16. L'epilessia, a men0 che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infers mità di cui alla categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli

occhi tali da ridurre l'acutezza vis1Ÿa binocularetra 1/12e 1/6

della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con altefazioni pureirreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento cancentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zonepiù prossimo al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi com- plicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della fun- zione uditiva, tale da ridurre la udizione della voce di con- versazione alla distanza di 50 centimetri.

4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione com-

pleta-o quasi.

6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

8. La perdita totale di ambo i pollici.

9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

10. La perdita totale diuno degli indici e di altre quattro dita;tra le due mani, chenon siano i pollici e l'altro indico.

11. La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di

otto dita, compresa quella del pollici.

13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilate.

rale medio-tarsica, o la sotto-astragalica.

14. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

15. Le malattle di cuore, senza sintomi di scompenso.

16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che

ne ostacolano notevolmente la funzione.

18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare ,accertate clinicamente, o radiologica, mente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non possanoessere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti.

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