CIRCOLARE n. 44 del 28/10/2020
VERSAMENTO ACCONTI IRAP 2020
CHIARIMENTI DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
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INDICE
1. PREMESSA 3
2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DL 34/2020 3
3. AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 20 DL 23/2020 3
4. FRIULI VENEZIA GIULIA: PAGAMENTO DIFFERITO DELLA SECONDA RATA IRAP 2020 5
1.
PREMESSA
Con la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19.10.2020 sono stati forniti importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo della prima rata dell’acconto Irap 2020 esclusa dall’obbligo di versamento ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020.
In base a tale disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
● del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019 per i
“solari”) fermo restando il versamento dell'acconto;
● della prima rata dell’acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo (2020 per i
“solari”).
2.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DL 34/2020
L’art. 24 del DL 34/2020 al comma 1 specifica che il versamento della prima rata dell’acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è escluso nella misura prevista dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019, e dunque in misura pari al:
● 40% dell’acconto dovuto per i soggetti che non applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
● 50% dell’acconto dovuto per i soggetti che applicano gli ISA.
L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto viene comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per il 2020; pertanto al fine del calcolo del saldo Irap 2020 andrà computata, oltre alla seconda rata d’acconto effettivamente versata al 30 novembre 2020 per i soggetti “solari” (e pari al 60%,ovvero al 50% se applica gli ISA), anche la prima rata (pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli ISA) seppur non versata e quindi solo figurativa.
La circolare n. 27/2020 precisa che per il calcolo dell’importo del primo acconto 2020 escluso dal saldo 2020 in generale occorre adoperare il metodo storico (basato sull’imposta dovuta per l’anno precedente), sempre che questo non determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Di fatto il beneficio è determinabile solo in seguito alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, in quanto solo in tale sede il soggetto passivo Irap sarà in grado di determinare l’entità dell’acconto dovuto.
3.
AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 20 DL 23/2020
In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base del metodo storico; in alternativa, coloro che, per l’anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore all’anno
precedente, possono ricorrere al metodo “previsionale” ipotizzando, quindi, i redditi che si andranno a realizzare.
Per i contribuenti che calcolano l’acconto utilizzando questo secondo metodo, l’art. 20 del DL 8.4.2020 n.23 dispone, soltanto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui l’importo versato a titolo di acconto non abbia un margine di scostamento superiore al 20% rispetto all’importo dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale.
Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto, si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione illustrativa.
Esemplificando, se l’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari a 1.000 euro:
I) Contribuenti che NON applicano gli ISA:
CASI METODO I ACCONTO
FIGURATIVO II ACCONTO
VERSATO IRAP 2020 I ACCONTO FIGURATIVO da
sottrarre
II ACCONTO
da sottrarre SALDO
1.a STORICO 400 (40% di
1.000) 600 (60% di
1.000) 800 320 (40% di 800) 600 (120)
1.b PREVISIONALE Irap prevista
€800
320 (40% di
800) 480 (60% di
800) 800 320 (40% di 800) 480 0
2.a STORICO 400 (40% di
1.000) 600 (60% di
1.000) 1.200 400 (40% di 1.000) 600 200
2.b PREVISIONALE Irap prevista
€800
320 (40% di
800) 480 (60% di
800) 1.200 400 (40% di 1.000) 480 320
3. PREVISIONALE Irap prevista
€1.600
640 (40% di
1.600) 960 (60% di
1.600) 800 320 (40% di 800) 960 (480)
4. PREVISIONALE
Irap prevista 480 (40% di 720 (60% di 1.200 400 (40% di 1.000) 720 80
5. PREVISIONALE Irap prevista
€1.200
480 (40% di
1.200) 720 (60% di
1.200) 1.400 400 (40% di 1.000) 720 280
II) Contribuenti che applicano gli ISA:
CASI METODO I ACCONTO
FIGURATIVO II ACCONTO
VERSATO IRAP 2020 I ACCONTO
FIGURATIVO da sottrarre
II ACCONTO
da sottrarre SALDO
1.a STORICO 500 (50% di
1.000) 500 (50% di
1.000) 800 400 (50% di 800) 500 (100)
1.b PREVISIONALE Irap prevista
€800
400 (50% di
800) 400 (50% di
800) 800 400 (50% di 800) 400 0
2.a STORICO 500 (50% di
1.000) 500 (50% di
1.000) 1.200 500 (50% di 1.000) 500 200
2.b PREVISIONALE Irap prevista
€800
400 (50% di
800) 400 (50% di
800)) 1.200 500 (50% di 1.000) 400 300
3. PREVISIONALE Irap prevista
€1.600
800 (50% di
1.600) 800 (50% di
1.600) 800 400 (50% di 800) 800 (400)
4. PREVISIONALE Irap prevista
€1.200
600 (50% di
1.200) 600 (50% di
1.200) 1.200 500 (50% di 1.000) 600 100
5. PREVISIONALE Irap prevista
€1.200
600 (50% di
1.200) 600 (50% di
1.200) 1.400 500 (50% di 1.000) 600 300
La previsione di legge si applica altresì all'imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.
4.
FRIULI VENEZIA GIULIA: PAGAMENTO DIFFERITO DELLA SECONDA RATA IRAP 2020
Per dare ossigeno finanziario alle attività produttive del territorio colpite dall’emergenza sanitaria, la Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato il blocco del pagamento della seconda rata Irap 2020 per tutti i soggetti passivi in scadenza il prossimo 30 novembre 2020.
In virtù della cancellazione del versamento del primo acconto Irap 2020 (oltre all’abrogazione del saldo Irap 2019) prevista dal Dl 34/2020, congiuntamente con quanto disposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le imprese potranno versare il dovuto per l’intera annualità 2020, pari, per i soggetti interessati dall’abrogazione del Decreto Rilancio, all’imposta determinata ordinariamente al netto di quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata, in un’unica soluzione, in sede di saldo, a giugno 2021.
Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: