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VERSAMENTO ACCONTI IRAP 2020

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Academic year: 2022

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CIRCOLARE n. 44 del 28/10/2020 

VERSAMENTO   ACCONTI IRAP 2020 

 

CHIARIMENTI DELL’ AGENZIA   DELLE ENTRATE  

Palazzo Sabbadini del Torso    Via Aquileia, 17 - 33100 Udine 

Tel. +39 0432 584911  Fax +39 0432 501485 

 

Palazzo Degasperi    Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste 

Tel. +39 040 6728511  Fax +39 040 775503 

e-mail: finpro@npronet.com ​www.studionpro.com   

 

(2)

INDICE 

   

1.PREMESSA

2.MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DL 34/2020

3.AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 20 DL 23/2020

4.FRIULI VENEZIA GIULIA: PAGAMENTO DIFFERITO DELLA SECONDA RATA IRAP 2020 5   

                                           

(3)

1.

PREMESSA 

Con la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19.10.2020 sono stati forniti importanti chiarimenti        sulle modalità di calcolo della ​prima rata dell’acconto Irap 2020 ​esclusa dall’obbligo di            versamento​ ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020. 

In base a tale disposizione, ​i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di                  partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), ​con ricavi o            compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso                    al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono ​esclusi dall’obbligo di versamento​: 

del ​saldo ​Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre ​2019 (2019 per i         

“solari”) fermo restando il versamento dell'acconto; 

della ​prima rata ​dell’​acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo (2020 per i           

“solari”).  

2.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DL 34/2020 

L’art. 24 del DL 34/2020 al comma 1 ​specifica che il versamento della prima rata dell’acconto Irap        relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è escluso nella        misura prevista dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019, e        dunque in misura pari al​: 

40% dell’acconto dovuto per i soggetti che ​non applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità          (ISA); 

50% dell’acconto dovuto​ per i soggetti che applicano gli ISA.  

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto viene comunque escluso dal calcolo                      dell’imposta da versare per il 2020​; pertanto al fine del calcolo del saldo Irap 2020 andrà                computata, oltre alla seconda rata d’acconto effettivamente versata al 30 novembre 2020 per i        soggetti “solari” (e pari al 60%,ovvero al 50% se applica gli ISA), anche la prima rata (pari al 40%,        ovvero al 50% se applica gli ISA) seppur non versata e quindi solo figurativa. 

La circolare n. 27/2020 precisa che per il calcolo dell’importo del primo acconto 2020 escluso dal        saldo 2020 in generale occorre ​adoperare il metodo storico (basato sull’imposta dovuta per l’anno        precedente), sempre che questo non determini un ammontare superiore a quello da corrispondere        sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020; pertanto, ​l’esclusione opera fino a              concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se                        inferiore, con il metodo previsionale. 

Di fatto il beneficio è determinabile solo in seguito alla chiusura del periodo d’imposta cui si        riferisce il versamento, in quanto solo in tale sede il soggetto passivo Irap sarà in grado di        determinare l’entità dell’acconto dovuto.  

3.

AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 20 DL 23/2020 

In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base del metodo storico; in alternativa,        coloro che, per l’anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore all’anno       

(4)

precedente, possono ricorrere al metodo “previsionale” ipotizzando, quindi, i redditi che si        andranno a realizzare. 

Per i contribuenti che calcolano l’acconto utilizzando questo secondo metodo, l’art. 20 del DL        8.4.2020 n.23 dispone, ​soltanto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al                              31.12.2019​, la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui l’importo versato a titolo di        acconto non abbia un margine di scostamento superiore al 20% rispetto all’importo dovuto sulla        base delle risultanze della dichiarazione annuale​. 

Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto, si evince che il        contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per        cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del        primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del        secondo acconto corrisposto.  

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il        secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta        complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da        determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se        applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto. 

In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il        50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020,        calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a        quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad        evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o        previsionale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione illustrativa.  

Esemplificando​, se l’IRAP dovuta per il ​periodo d’imposta ​2019​ ​fosse pari a ​1.000 euro​:   

I) Contribuenti che NON applicano gli ISA:  

CASI  METODO  I ACCONTO 

FIGURATIVO  II ACCONTO 

VERSATO  IRAP 2020  I ACCONTO  FIGURATIVO da 

sottrarre 

II ACCONTO 

da sottrarre  SALDO 

1.a  STORICO  400 (40% di 

1.000)  600 (60% di 

1.000)  800  320 (40% di 800)  600  (120) 

1.b  PREVISIONALE  Irap prevista 

€800   

320 (40% di 

800)  480 (60% di 

800)  800  320 (40% di 800)  480 

2.a  STORICO  400 (40% di 

1.000)  600 (60% di 

1.000)  1.200  400 (40% di 1.000)  600  200 

2.b  PREVISIONALE  Irap prevista 

€800 

320 (40% di 

800)  480 (60% di 

800)  1.200  400 (40% di 1.000)  480  320 

3.  PREVISIONALE  Irap prevista 

€1.600 

640 (40% di 

1.600)  960 (60% di 

1.600)  800  320 (40% di 800)  960  (480) 

4.  PREVISIONALE 

Irap prevista  480 (40% di  720 (60% di  1.200  400 (40% di 1.000)  720  80 

(5)

5.  PREVISIONALE  Irap prevista 

€1.200 

480 (40% di 

1.200)  720 (60% di 

1.200)  1.400  400 (40% di 1.000)  720  280 

 

II) Contribuenti che applicano gli ISA:   

CASI  METODO  I ACCONTO 

FIGURATIVO  II ACCONTO 

VERSATO  IRAP 2020  I ACCONTO 

FIGURATIVO da  sottrarre 

II  ACCONTO 

da sottrarre  SALDO 

1.a  STORICO  500 (50% di 

1.000)  500 (50% di 

1.000)  800  400 (50% di 800)  500  (100) 

1.b  PREVISIONALE  Irap prevista 

€800   

400 (50% di 

800)  400 (50% di 

800)  800  400 (50% di 800)  400 

2.a  STORICO  500 (50% di 

1.000)  500 (50% di 

1.000)  1.200  500 (50% di 1.000)  500  200 

2.b  PREVISIONALE  Irap prevista 

€800 

400 (50% di 

800)  400 (50% di 

800))  1.200  500 (50% di 1.000)  400  300 

3.  PREVISIONALE  Irap prevista 

€1.600 

800 (50% di 

1.600)  800 (50% di 

1.600)  800  400 (50% di 800)  800  (400) 

4.  PREVISIONALE  Irap prevista 

€1.200 

600 (50% di 

1.200)  600 (50% di 

1.200)  1.200  500 (50% di 1.000)  600  100 

5.  PREVISIONALE  Irap prevista 

€1.200 

600 (50% di 

1.200)  600 (50% di 

1.200)  1.400  500 (50% di 1.000)  600  300 

 

La previsione di legge si applica altresì all'imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta dai        contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. 

4.

FRIULI VENEZIA GIULIA: PAGAMENTO DIFFERITO DELLA SECONDA RATA IRAP                   2020  

Per dare ossigeno finanziario alle attività produttive del territorio colpite dall’emergenza sanitaria, la        Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato il ​blocco del pagamento della seconda rata Irap 2020        per tutti i soggetti passivi​ in scadenza il prossimo 30 novembre 2020​. 

In virtù della cancellazione del versamento del primo acconto Irap 2020 (oltre all’abrogazione del        saldo Irap 2019) prevista dal Dl 34/2020, congiuntamente con quanto disposto dalla Regione Friuli        Venezia Giulia, ​le imprese potranno versare il dovuto per l’intera annualità 2020​, pari, per i soggetti        interessati dall’abrogazione del Decreto Rilancio, all’imposta determinata ordinariamente al netto di        quanto si sarebbe dovuto pagare con la prima rata, ​in un’​unica soluzione​, in sede di saldo, ​a                    giugno 2021​.  

 

(6)

 

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

[email protected]   

Riferimenti

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