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Altre attività Internet Point / Phone Center

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Academic year: 2022

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Altre attività › Internet Point / Phone Center

Descrizione

La Segnalazione Certificata relativa all'attività di internet point e/o phone center, redatta ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., può essere impiegata per comunicare l'apertura, il trasferimento di sede, la modifica ovvero la cessazione dell'attività sopracitata.

L'installazione di apparecchi terminali per le comunicazioni anche telematiche è regolamentata dall'art. 7 D.L. 27.07.2005 n. 144 convertito nella Legge n. 155 del 31/07/2005.

COD. ATECO: 61.90.20 POSTO TELEFONICO PUBBLICO ED INTERNET POINT

Il dichiarante, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri, ed è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale.

Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi della normativa vigente in materia, tutta la documentazione dichiarata e/o

asseverata/certificata, deve essere posseduta al momento della protocollazione della SCIA; in caso contrario, la stessa non ha efficacia.

Requisiti

REQUISITI PERSONALI

Non aver riportato condanne penali; la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 (certificazione antimafia);

Possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

REQUISITI SPECIFICI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERNET POINT E PHONE

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CENTER

Al momento dell'installazione degli apparecchi terminali per le comunicazioni, anche telematiche, è necessario trasmettere una dichiarazione di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche, redatta sullo schema di cui all'allegato n. 9 del Codice stesso; copia della dichiarazione trasmessa e della relativa ricevuta di accettazione da parte del Ministero va allegata alla S.C.I.A. di segnalazione dell'inizio dell'attività al Comune.

REQUISITI DEI LOCALI

Autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e utenza idrica in essere;

Conformità degli impianti e delle attrezzature installati ai sensi della normativa vigente;

Iscrizione ai Tributi Comunali;

Destinazione d'uso commerciale;

Conformità alle norme e alle prescrizioni in materia:

- urbanistico - edilizia;

- igienico - sanitaria;

- sicurezza;

- prevenzione incendi;

- impatto acustico.

Adempimenti

Alla SCIA per segnalare l’apertura / modifica / trasferimento sede / cessazione attività di internet point / phone center, indirizzata al Responsabile del Servizio Attività Produttive – Ufficio SUAP del Comune di Genzano di Roma, devono essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento di riconoscimento / permesso di soggiorno;

- Atto comprovante la disponibilità dei locali (proprietà, locazione, usufrutto, comodato o altro titolo equipollente) debitamente registrato;

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- copia della dichiarazione già trasmessa (recante protocollo di accettazione del M.I.S.E.) al Ministero Sviluppo

Economico - Dipartimento Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 Allegato 9 e s.m.i.- "Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti

e servizi di comunicazione elettronica" http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/all9.pdf (rif. pec:

[email protected])

allegare ricevuta dell'avvenuta trasmissione al M.I.S.E.;

- solo in caso di subingresso: copia atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio o certificazione sostitutiva notarile;

- dati catastali e planimetria dei locali;

- atto costitutivo se trattasi di società;

- attestazioni e/o asseverazioni redatte da tecnici abilitati corredata degli elaborati tecnici e degli atti attinenti al rispetto delle norme urbanistico – edilizie, igienico sanitarie, di prevenzione incendi, di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, di sicurezza e di impatto acustico;

- copia certificato di impatto acustico;

- copia contratto fornitura utenza idrica;

- attestazione iscrizione ai tributi comunali;

- ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari ad €. 30,00 in occasione di apertura/modifica e ad €. 20,00 per la cessazione dell'attività.

COSTI

La SCIA è esente dal bollo; sono dovuti i diritti come da importi sopracitati, da corrispondere nelle seguenti modalità:

1) A mezzo di Bonifico Bancario:

IBAN : IT14N0569639130000015000X07 RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.' 2) Presso lo Sportello di Tesoreria Comunale (c/o Banca Popolare di Sondrio) sito in Corso G. Matteotti n. 14

RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

3) A mezzo di Bollettino Postale sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano

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di Roma - Servizio di Tesoreria RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

SANZIONI

L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci,

l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:

a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti

b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente

l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Normativa

- D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 art. 25 allegato 9 così sostituito dal comma 1 dell'art. 78 - D.Lgs.

28/05/2012 n. 70

a decorrere dal 01/06/2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto;

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- Art. 7 D.L. 27.07.2005 n. 144 convertito nella Legge n. 155 del 31/07/2005;

- D.L. 114/1998 e s.m.i.;

- L.R. 28 dicembre 1999 n. 28 art.21;

- D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

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