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R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

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N. 04180/2014 REG.PROV.CAU.

N. 06526/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6526 del 2014, proposto da:

Codacons, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale Programmazione Economica - Cipe, Magistrato Alle Acque, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero per i beni e le attività Culturali, Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Venezia Nuova S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.

Angelo Clarizia, Benedetto Giovanni Carbone, Alfredo Biagini, con

(2)

domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Comitato Tecnico di Magistratura, Comitato Istituto ex art. 4 L.7984, Consiglio dei Ministri, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Provincia di Venezia, Comune di Cavallino Tre Porti, Lipu, Associazione Eco Istituto del Veneto del Veneto Alex Langer, Ascom Venezia, Movimento Consumatori, Ambiente Azzurro, Confesercenti Provinciale di Venezia, Unione Provinciale Artigiani di Venezia, Associazione Forum per la Laguna, Camera di Commercio II Aa di Venezia, Unione degli Industriali della Provincia di Venezia, Associazione Movimento Azzurro, Italia Nostra Onlus, Associazione Italiana Per il Wwf For Nature Onlus, Associazione Vas Verdi Ambiente Societa' Onlus; Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Francesco Segantini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la revocazione

della sentenza 16 marzo 2005, n. 1102 del Consiglio di Stato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza 16 marzo 2005, n. 1102 del Consiglio di Stato;

(3)

relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Rienzi, Giuliano, l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, Clarizia, Biagini, Benedetto Giovanni Carbone e l'avvocato Luigi Manzi per delega dell'avvocato Lorigiola.

Considerato, all’esito di una delibazione propria della fase cautelare, che con il ricorso indicato in epigrafe si chiede la revocazione della sentenza 16 marzo 2005, n. 1102 del Consiglio di Stato che ha deciso in ordine alla legittimità degli atti relativi alla progettazione delle opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia (cosiddetto progetto MOSE);

che nel ricorso vengono poste plurime questioni sorte a seguito del procedimento penale che ha coinvolto soggetti che hanno adottato atti amministrativi relativi alla suddetta progettazione;

che, in particolare, si assume che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza, avrebbe giudicato «in base a documenti alterati e falsati, in quanto frutto della commissione di reati in corso di accertamento»;

che, in disparte ogni questione sulla configurabilità di una tutela cautelare precedente l’intervenuto giudizio di ammissibilità del ricorso per revocazione (mezzo straordinario di deroga alla intangibilità del giudicato), appare comunque che, in relazione al fumus boni iuris, nello stato presente delle cose, le vicende e gli atti evocati dal ricorrente afferiscono ad un procedimento penale che si trova nella fase delle indagini preliminari;

che, pertanto, difetta la presenza di un avvenuto e definitivo

(4)

“accertamento” della falsità dei documenti evocati dal ricorrente;

che, per le ragioni sin qui esposte, non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

a) rigetta l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti della sentenza 16 marzo 2005, n. 1102 del Consiglio di Stato;

b) dichiara integralmente compensate le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(5)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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