N. 13 (par. 36.4)
Oggetto: Pratica num. 446/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti nn. 86, 109 e 2 del 28.7 e 27.10.2010 e 4.01.2011, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 ottobre 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
" letti i decreti nn. 86 e 109 del 2010 con i quali il Presidente del Tribunale di Alpha, all'esito di interpello disposto con il precedente decreto n. 73, assegnava il dott. Primo ad un posto di giudice della sezione civile area lavoro, la dott.ssa Seconda ad un posto di giudice della sezione GIP/GUP, il dott. Terzo ad un posto di giudice della sezione penale presso la sede centrale, la dott.ssa Quarta ad un posto di giudice penale presso la sezione distaccata di Beta;
letto altresì il decreto n. 2 del 2011 con il quale il Presidente del Tribunale, a modifica del decreto n.
86 del 2010, revocava la designazione della dott.ssa Seconda quale coordinatrice della sezione GIP/GUP, assegnando in sua vece la dott.ssa Quinta;
lette le osservazioni della dott.ssa Seconda e le controdeduzioni del Presidente del Tribunale;
visto il parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario di Roma in data 16 febbraio 2011;
OSSERVA
Le assegnazioni dei dottori Primo, Seconda, Terzo e Quarta all'esito della procedura di tramutamento interno avviata dal Presidente del Tribunale di Alpha appaiono disposte nel rispetto delle norme e pertanto i decreti nn. 86 e 109 devono essere approvati.
Unico motivo di controversia è costituito dall'incarico di coordinatore dell'ufficio GIP/GUP, assegnato con il decreto n. 2 del 2011 alla dott.ssa Quinta.
Il Presidente del Tribunale, dopo avere assegnato il ruolo di coordinatore alla dott.ssa Seconda (DM 1.8.1991) sulla base della mera anzianità di ruolo, modificava il precedente provvedimento assegnando il medesimo incarico alla dott.ssa Quinta (DM 11.4.1995), a suo dire dotata di maggiori requisiti attitudinali ai sensi del par. 36 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.
In particolare la dott.ssa Quinta avrebbe svolto servizio per cinque anni alla sezione GIP/GUP del Tribunale di Alpha, con ciò maturando una esperienza specifica non posseduta dalla dott.ssa Seconda, di quattro anni più anziana ma con esperienza nel solo settore dibattimentale e del riesame, saltuariamente addetta all'ufficio GIP/GUP per il caso di incompatibilità dei giudici addetti.
La dott.ssa Seconda osservava di contro che la circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudiziari non attribuiva per il ruolo di coordinatore prevalenza automatica a chi avesse vantato una esperienza specifica nel settore GIP/GUP, e perciò lamentava che non si fosse tenuto in adeguato conto il ruolo da essa svolta presso il Tribunale distrettuale del riesame di Gamma e l'attività, anche presidenziale, di componente di collegio penale dibattimentale.
Controdeduceva il Presidente del Tribunale ribadendo di dover ritenere prevalente il ruolo svolto dalla dott.ssa Quinta presso l'ufficio GIP/GUP per un quinquennio a fronte di una mancata esperienza specifica presso il medesimo ufficio da parte della dott.ssa Seconda. Ed in tal senso si attestava il Consiglio giudiziario di Delta.
Il Consiglio ritiene viceversa che la delibera non possa essere approvata, tenuto conto della analisi delle norme di riferimento.
Il par. 36 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, quanto al magistrato coordinatore, recita testualmente: “la scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità nel ruolo … Le attitudini e il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle
funzioni e nell'osservanza dei proprio doveri, alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate, all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie della famiglia e della proprietà industriale ed intellettuale e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e la delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2.
Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. A parità di attitudini deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo”.
Viceversa il par. 41 che ha riguardo ai tramutamenti interni, prevede che allorquando vi sono più aspiranti per un medesimo posto, si applica in primo luogo il criterio dell'attitudine, da intendersi nel seguente modo: “attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti il posto da coprire desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali omogenee al posto da ricoprire …. Nella valutazione delle attitudini il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. Allo stesso modo il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza nell'esercizio della funzioni di GIP/GUP per l'assegnazione dei relativi posti”.
Questo il quadro della disciplina vigente ne consegue che diversa è la valutazione da effettuarsi per il caso di tramutamento interno per l'ufficio GIP/GUP e di nomina del magistrato coordinatore della medesima sezione.
Nel primo caso infatti il criterio delle attitudini fa riferimento alle specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso, addirittura dovendosi far prevalere colui che abbia svolto in precedenza le funzioni di GIP/GUP, indipendentemente dall'esame di ogni altro criterio.
Nel secondo caso invece si fa riferimento a qualità e quantità del lavoro svolto, alla puntualità e diligenza manifestata, alla disponibilità espressa, all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi ed a pubblicazioni.
Quanto al caso in esame, trattandosi di nomina a magistrato coordinatore della sezione GIP/GUP del Tribunale di Alpha, appare applicabile il par. 36 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e perciò non utilizzabile il criterio della prevalenza assoluta per il fatto di avere la dott.ssa Quinta esercitato in precedenza le funzioni GIP/GUP. Né può sostenersi che per il solo fatto di avere svolto l'attività di GIP/GUP per un quinquennio la dott.ssa Quinta dovrebbe possedere maggiori attitudini della concorrente per il ruolo di coordinatrice della sezione. Se così fosse infatti si reintrodurrebbe quell'automatismo nella designazione che il par. 36 della circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti non ha inteso prevedere.
Circa il profilo attitudinale delle due concorrenti deve invece ritenersi che lo stesso sia sostanzialmente paritario. La dott.ssa Quinta ha infatti espletato le funzioni di giudice penale addetto al dibattimento e di GIP/GUP presso il Tribunale di Alpha dalla fine del 1996 ad oggi, vantando quindi una maggior competenza specifica del settore ove opera. Viceversa la dott.ssa Seconda è stata giudice del dibattimento penale, anche presiedendo il collegio, sia presso il Tribunale di Epsilon sia presso il Tribunale di Alpha (ove peraltro ha operato frequentemente anche come GIP/GUP) ed ha svolto a Gamma l'attività di giudice presso la sezione del riesame, occupandosi di complessi procedimenti per reati di criminalità organizzata. E ciò ha fatto ininterrottamente dalla immissione nelle funzioni del settembre 1992 ad oggi, ovvero per un
quadriennio in più della dott.ssa Quinta, perciò vantando rispetto a quest'ultima una più vasta e più lunga esperienza nel settore penale.
Ne consegue che la dott.ssa Seconda avrebbe dovuto essere preferita in quanto, ai sensi del par. 36 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari in vigore all'epoca della variazione, in caso di parità attitudinale deve essere applicato il criterio residuale della maggiore anzianità nel ruolo organico della magistratura.
Il decreto n. 2 del 2011 del Presidente del Tribunale, che preferiva la dott.ssa Quinta alla dott.ssa Seconda per l'incarico di coordinatore dell'ufficio GIP/GUP, non può pertanto essere approvato.
Pertanto il Consiglio
delibera
- di approvare i decreti nn. 86 e 109 del 2010 con cui il Presidente del Tribunale di Alpha disponeva, all'esito di procedura di tramutamento interno, i trasferimenti dei giudici dott. Primo alla sezione civile area lavoro, dott.ssa Seconda alla sezione GIP/GUP, dott. Terzo alla sezione penale in sede centrale e dott.ssa Quarta alla sezione penale presso la sede distaccata di Beta;
- di non approvare il decreto n. 2 del 2011 con cui il Presidente del Tribunale di Alpha designava la dott.ssa Quinta quale coordinatrice della sezione GIP/GUP.".
* * * N. 104 (par. 36.3)
Oggetto: Pratica num. 80/FT/2010 - Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreti del 22.9.2009 e 22.10.2009 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 marzo 2010, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
"- letta la modifica delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009-2011, effettuata con decreti del 22.9.2009 e 22.10.2009 del Presidente del Tribunale di Alpha con i quali si disponeva la coassegnazione del dott. Primo al settore civile e penale, dei dottori Secondo e Terzo alla Sezione penale e alla Sezione distaccata di Beta, settore penale; la designazione della dott.ssa Quarta quale Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP e l’accentramento degli affari penali sopravvenienti della Sezione distaccata di Beta presso la sede centrale;
OSSERVA
1. Con provvedimento di variazione tabellare del 22 settembre 2009 il Presidente del Tribunale di Alpha procedeva alla istituzione di due posti in coassegnazione alla Sezione penale in sede centrale (posizione prevalente) e alla Sezione distaccata, settore penale, di Beta (udienze di giovedì e venerdì) nonché alla istituzione di un posto in coassegnazione al settore penale e civile (quest’ultima posizione prevalente), bandendo il relativo concorso interno.
Con il medesimo provvedimento il Presidente, onde eliminare l’arretrato penale formatosi in Beta, programmava il blocco delle assegnazioni penali in quella Sezione e il loro dirottamento alla sede centrale per il periodo di un anno e comunque per il tempo necessario a riportare l’arretrato nel limite di n. 300 procedimenti pendenti, disponendo comunicarsi il decreto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ai sensi dell’art. 48-quinquies dell’ordinamento giudiziario.
2. Con ulteriore e consequenziale provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo del 22 ottobre 2009 il Presidente del Tribunale, anche in esito al bando di concorso interno del 22 settembre 2009, disponeva:
• la coassegnazione al settore penale e (con posizione prevalente) civile dell’unico aspirante, dott. Primo;
• la destinazione dell’unico aspirante, dott. Secondo, ad uno dei due posti in coassegnazione alla Sezione penale (posizione prevalente) e alla Sezione distaccata di Beta, settore penale;
• la destinazione d’ufficio, ai sensi del par. 50.1 lett. a) e b) della vigente circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, del dott. Terzo al secondo posto in coassegnazione alla Sezione penale (posizione prevalente) e alla Sezione distaccata di Beta, settore penale;
• l’assegnazione dell’incarico di Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP alla dott.ssa Quarta;
Con il medesimo provvedimento il Dirigente, ricevute le osservazioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, prevedeva la sospensione per un anno delle assegnazioni dei procedimenti penali alla Sezione distaccata di Beta.
Quanto al secondo punto, il Presidente del Tribunale perveniva alla determinazione di un’assegnazione ufficiosa del dott. Terzo alla Sezione distaccata di Beta - rectius, della sua coassegnazione, restando questi prevalentemente assegnato alla sezione penale presso la sede centrale - sul rilievo che costui era il magistrato con minore anzianità di servizio nell’ufficio (par.
50.2 circ. tab., triennio 2009-2011), motivando altresì la scelta sulla scorta di prioritarie e non altrimenti ovviabili esigenze organizzative riscontrate nella circostanza che già il dott. Terzo risultava (parzialmente) assegnatario a detta Sezione per lo svolgimento dell’udienza penale del giovedì e che una diversa scelta in persona di altro magistrato - il dott. Quinto - avrebbe comportato l’inopportuno (e disfunzionale) effetto della rinnovazione dei dibattimenti da quest’ultimo incardinati.
Le ragioni della scelta del Dirigente in favore della dott.ssa Quarta quale Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP risiedevano, a loro volta, nella considerazione della più significativa esperienza…in tema di funzioni di direzione ed organizzazione, avendo svolto - la dott.ssa Quarta - per oltre un anno le funzioni di Presidente f.f. della sezione penale ed avendo da lungo tempo presieduto il secondo collegio (nell’ultimo anno ambedue i collegi), così acquisendo concrete capacità organizzative che devono essere comparativamente valutate come prevalenti rispetto all’anzianità nella funzione di GIP/GUP della dott.ssa Sesta, avendo peraltro anche la dott.ssa Quarta, sia pure come supplente, svolto funzioni di GIP/GUP ed avendo la stessa una maggiore anzianità nel ruolo rispetto alla concorrente dott.ssa Sesta.
3. Avverso tale decreto presentavano osservazioni sia il dott. Terzo, destinatario della coassegnazione d’ufficio nella Sezione distaccata di Beta, sia la dr.ssa Sesta, pretermessa nel concorso per Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP, il primo assumendo la violazione del disposto di circolare secondo il quale, premessa la sua assegnazione ufficiosa al dibattimento penale del 2 luglio 2008, è preclusa una migrazione d’ufficio entro l’anno dalla data del precedente movimento (par. 40.1 lett. b) circ. cit.); la seconda adducendo la durata decennale e continuativa dal 1° ottobre 2005 a tutt’oggi di funzioni GIP/GUP a riprova di una prevalente attitudine al coordinamento rispetto alla collega Quarta, mai titolare e solo occasionale supplente in dette funzioni.
Nella seduta del 21 dicembre 2009, il Consiglio Giudiziario di Gamma esprimeva unanime parere contrario limitatamente alle decisioni presidenziali riguardanti la cossegnazione d’ufficio del dr. Terzo e la designazione della dr.ssa Quarta quale Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP, concordando, quanto al primo punto, con le obiezioni del dr. Terzo ed aggiungendo peraltro che l’intervallo annuale di inibizione, tanto più era da ritenersi in corso, una volta considerato che esso era decorrente dalla data di vacanza del posto da ricoprire - giusta disciplina dell’ultima parte del par. 40.1 della circolare - indipendentemente dal momento in cui il dirigente avesse deciso di provvedere alla sua copertura; momento nella specie coincidente con il decesso del giudice dr.
Settimo, assegnato al penale presso la Sezione distaccata di Beta, risalente al mese di aprile del 2009. In ordine al secondo punto, il Consiglio Giudiziario, premettendo la ridotta differenza d’anzianità tra le due contendenti - dott.sse Quarta e Sesta - per l’incarico di Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP, segnalava il maggior valore attitudinale della seconda sulla scorta del principale dato di un’esperienza specifica di gran lunga prevalente rispetto a quella della dr.ssa
Quarta, alla cui gestione quale GIP/GUP soltanto supplente risalivano appena venti procedimenti circa nell’arco di un quadriennio, nonché sul dato concorrente di un’esperienza acquisita da presidente di collegi penali durante il periodo di sua applicazione al Tribunale di Delta.
Parere ugualmente avverso formulava il Consiglio di Gamma circa la soluzione adottata dal Presidente del Tribunale di dirottare presso la sede centrale di Alpha le sopravvenienze penali della distaccata di Beta per la durata di un anno, a far data dal 1° novembre 2009.
Quanto al resto dei due deliberati presidenziali, il Consiglio Giudiziario esprimeva valutazioni positive.
Con nota del 26 gennaio 2010, avuta contezza del parere critico espresso dal Consiglio Giudiziario, il Presidente prospettava ulteriori argomentazioni a sostegno delle tesi propugnate nel decreto in questione.
4. Le conclusioni adottate dal Presidente del Tribunale appaiono invero condivisibili quanto all’aspetto del decreto del 22 ottobre 2009 coinvolgente la posizione del dr. Terzo e ad esse va pertanto dato seguito da questo Consiglio ancorché sulla scorta di un percorso argomentativo parzialmente difforme da quello seguito, a proposito del quale assai pertinenti appaiono i rilievi critici del Consiglio Giudiziario di Gamma per quanto addotti da tale organo a sostegno di un parere di tenore avverso.
Sostenere, come ha fatto il Consiglio di Gamma, la sussistenza di un termine inibitorio in ordine alla mobilità del magistrato precedentemente tramutato o assegnato è affermazione senz’altro corretta; l’assunto procede infatti dallo specifico dettato dei paragrafi 40.1 e 50.3 della più volte citata Circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, triennio 2009-2011, laddove detto termine è declinato nella distinta durata di un biennio o di un anno a seconda che il precedente movimento sia avvenuto rispettivamente a domanda o d’ufficio. Solo nel primo caso, ossia laddove la pregressa mobilità sia intervenuta a domanda dell’interessato, è tuttavia consentito derogare alla preclusione biennale ove ricorrano eccezioni per comprovate esigenze di servizio da motivare specificamente (par. 40.1 lett. b) prima parte).
Orbene, nella specie, risulta in atti che il dr. Terzo, all’atto del suo transito nella magistratura ordinaria (egli proveniva dalla magistratura militare in forza delle deliberazioni del 10 giugno 2008 del CMM e dell’11 giugno 2008 del CSM ex art. 2, commi 603 e ss., l. n. 244/2007), ebbe a partecipare fruttuosamente, con domanda del 25 giugno 2008, all’interpello indetto il 16 giugno 2008 dal Presidente del Tribunale di Alpha in conseguenza del concorso interno bandito per la copertura di due posti di giudice presso quella Sezione penale. Con variazione tabellare del 2 luglio 2008 egli venne quindi assegnato alla Sezione penale a far data dalla sua presa di possesso, avvenuta l’1 luglio 2008.
Versandosi, pertanto, in tema di assegnazione a domanda - in tal senso vi è peraltro puntuale specificazione del Presidente del Tribunale nelle note postume al parere - consegue che la durata dell’inibizione va ricondotta al biennio, con l’effetto così di vedere travolta, giacché interna al predetto intervallo, la migrazione (per coassegnazione) alla Sezione distaccata di Beta operata d’ufficio dal Presidente del Tribunale nei confronti del dott. Terzo.
Ciò detto, a vantaggio tuttavia della stabilità della decisione presidenziale concorrono ragioni eccezionali giustificate da comprovate esigenze di servizio le quali, ancorché addotte dal Dirigente in seno al decreto in oggetto come principale motivo del movimento ufficioso e solo successivamente (nota del 26 gennaio 2010) argomentate nella loro corretta valenza derogatoria rispetto all’anzidetto divieto, ben s’identificano nella disfunzionale conseguenza dell’assegnazione al dott. Quinto - ove questi dovesse individuarsi quale magistrato da destinare alla distaccata di Beta - di tutti i procedimenti già assegnati al dr. Terzo nelle udienze già programmate in quella sede (costui era infatti già parzialmente assegnato a detta Sezione distaccata) e del correlato sub- ingresso del dr. Terzo nell’udienza monocratica tenuta dal dr. Quinto presso la sede centrale, con rilevanti deleteri effetti sia per quel che attiene alla rinnovazione dei processi, sia per quel che riguarda la programmazione delle varie udienze.
Orbene, le suindicate esigenze, dando seguito alla espressa previsione di Circolare (par. 40.1 lett. b), appaiono integrare la situazione di eccezionalità ivi contemplata, autorizzando per l’effetto l’assegnazione in mobilità del dr. Terzo in deroga al principio che inibisce nel successivo biennio un suo ulteriore movimento.
Sulle ragioni che precedono va quindi confermato il decreto del 22 ottobre 2009 del Presidente del Tribunale di Alpha.
5. In termini difformi rispetto al decreto in oggetto deve invece concludersi in ordine alla scelta del magistrato Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP, operata dal Presidente del Tribunale in favore della dr.ssa Quarta.
Sul punto, sostanzialmente corrette appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Giudiziario di Gamma a vantaggio dell’altra aspirante, dr.ssa Sesta, ed esse vanno assunte in questa sede sia pure sulla base di un itinerario argomentativo parzialmente divergente e che comunque conduce alla disapprovazione sul punto del decreto.
Va premesso intanto che la specificità attitudinale cui si appella la dr.ssa Sesta e, al suo unisono, il Consiglio di Gamma a proposito del requisito che avrebbe dovuto premiarla in luogo della prescelta Quarta non trova invero astratta corrispondenza nella disciplina di circolare quanto ai criteri di selezione del Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP. Tali criteri, ai sensi del disposto del par. 36.4 della vigente Circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, s’identificano nella triplice categoria delle (mere) attitudini, da valutare in modo prevalente, e del merito, nonchè, in via residuale, dell’anzianità nel ruolo (par. 36.2 espressamente richiamato dall’enunciato del par. 36.4).
Sia le attitudini che il merito - nella specie, trattandosi di Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP, l’interesse investe il solo prevalente requisito attitudinale - devono essere motivati - prosegue nel dettaglio la Circolare al paragrafo 36.3 - con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri, alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell’eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate, all’approfondimento della materia ordinamentale e dell’organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni.
Ben si vede quindi come le motivazioni del requisito attitudinale, nel caso che qui ricorre, prescindano da una stretta dipendenza dallo specifico delle funzioni GIP/GUP svolte e la ragione di tale assunto è agevolmente riscontrabile nella circostanza che in discorso non è lo svolgimento tout court di tali funzioni, bensì l’individuazione di un magistrato dotato di connotati attitudinali tali da privilegiare rispetto ad altri la capacità di coordinare; connotati riscontrabili appunto nel ventaglio di requisiti ed esperienze di carattere generale, attinenti al coordinamento e alla direzione, sopra richiamati. Laddove, invece, è in predicato l’assegnazione di funzioni GIP/GUP, ecco che la Circolare - il punto è espressamente disciplinato al paragrafo 41.2 - si affretta a richiedere con carattere di prevalenza, per la scelta dei relativi posti, la specifica esperienza nell’esercizio di tali funzioni.
E’ su tali premesse e nei termini che seguono che la dr.ssa Sesta, non però sul presupposto del solo aspetto offerto dall’esperienza specifica, avrebbe dovuto essere preferita rispetto alla concorrente dr.ssa Quarta.
Dalle anzidette premesse discende infatti che la comparazione tra le due contendenti, prescindendo da un’asserita prevalenza del solo dato esperienziale specifico, debba tenere conto del complesso delle esperienze e dei requisiti indicati in circolare a proposito della scelta del magistrato Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP (par. 36.2, 36.3, 36.4); nulla esclude, tuttavia, che il dato dell’esperienza specifica, ove di preponderante e significativo rilievo, possa essere valorizzato in sede comparativa a suffragio di una generale attitudine al coordinamento nel senso sopra richiamato.
Orbene, nel caso in esame, un attento raffronto tra i profili professionali delle dott.sse Quarta e Sesta avrebbe dovuto fare emergere, contrariamente al deliberato presidenziale, una più marcata attitudine della seconda ad assumere l’incarico di coordinamento in parola.
Alle pur significative pregresse esperienze della dr.ssa Quarta quale presidente f.f. per oltre un anno della Sezione penale, di presidente da lungo tempo del secondo collegio e di recente di ambedue i collegi nonché di supplente per un quadriennio nelle funzioni GIP/GUP si oppongono, con carattere di netta prevalenza, quelle della dr.ssa Sesta la quale, da un canto, ha anch’essa presieduto il collegio penale in Delta durante il periodo di sua applicazione presso quel Tribunale, per altro e ancor più rilevante aspetto, ha svolto funzioni di GIP/GUP per circa un decennio e continuativamente ad oggi dal 1° ottobre 2005 ed ancora, tra il 1997 e il 2000, ella è stata l’unica titolare del settore GIP/GUP ad Alpha, trovandosi a gestire l’ufficio in uno al personale amministrativo dipendente ed acquisendo così un’esperienza del tutto consona all’incarico in oggetto.
Nessun valore dirimente avrebbe dovuto infine tributarsi al divario di anzianità nel ruolo, pari a circa un anno e mezzo a vantaggio della dr.ssa Quarta, trattandosi, come si è detto, di requisito rilevabile soltanto in via residuale (par. 36.2 cit.).
Conclusivamente sul punto, il decreto del Presidente del Tribunale di Alpha del 22 ottobre 2009 va respinto nella parte in cui assegna alla dr.ssa Quarta l’incarico di Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP.
6. Quanto, infine, all’ulteriore aspetto del predetto decreto e al suo prodromo nel precedente del 22 settembre 2009, concernente la sospensione per un anno delle assegnazioni dei procedimenti penali alla Sezione distaccata di Beta, anch’essa oggetto di rilievi contrari da parte del Consiglio Giudiziario, va preso atto della relativa revoca frattanto adottata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 21 dicembre 2009, sicché nessuna decisione in questa sede va assunta al riguardo,
all’unanimità delibera
di approvare i decreti di variazione tabellare adottati dal Presidente del Tribunale di Alpha il 22 settembre 2009 e il 22 ottobre 2009 ad eccezione, per quest’ultimo, del punto relativo alla nomina del Coordinatore dell’ufficio GIP/GUP che non approva.".