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REGOLAMENTO SULLE TASSE PER L ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

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Academic year: 2022

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1 Area Affari Generali

REGOLAMENTO SULLE TASSE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

PREMESSA

Il presente regolamento si applica a partire dal XXXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, che decorre dall’anno accademico 2015/2016.

Il Regolamento è pubblicato sul sito dell’Ufficio Ricerca.

Ogni termine previsto nel regolamento è da intendersi posticipato al primo giorno feriale successivo qualora cada di sabato o di giorno festivo.

TITOLO I – Contribuzione art. 1 Caratteristiche della contribuzione

L’ammontare e i criteri di calcolo della contribuzione vengono definiti dal Consiglio d’Amministrazione.

Nel rispetto della normativa vigente, l’importo viene graduato secondo criteri di equità e solidarietà che ne garantiscano un’effettiva progressività, in relazione alle condizioni economiche dei dottorandi e per tutelare le condizioni economiche più disagiate.

Le condizioni economiche dei dottorandi sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le Università (ISEEU).

art. 2 Composizione della contribuzione La contribuzione risulta così composta:

 imposta di bollo pari a 16,00 euro;

 tassa regionale: fissata dalla Regione Lazio;

 tassa minima di iscrizione: fissata di pari importo per tutti i dottorandi;

 contributi universitari: variabili a seconda del valore ISEEU.

Si precisano le seguenti definizioni:

 con il termine “tasse e contributi” si intende la somma della tassa minima di iscrizione e dei contributi universitari variabili a seconda del valore ISEEU;

 con il termine “tasse” si intende l’insieme di tutte le voci che costituiscono la contribuzione: bollo, tassa regionale, tassa minima e contributi.

art. 3 Rateizzazione

Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è suddiviso in due rate come riportato nell’allegato

“Tabelle importi annui tasse universitarie”.

PRIMA RATA Composizione dell’importo

Imposta di bollo, tassa regionale, tassa minima di iscrizione ed eventuali contributi universitari

Termine per il pagamento immatricolazioni

Secondo quanto previsto dai bandi di ammissione

Termine per il pagamento anni successivi

Entro il 15 gennaio di ogni anno

Importo Come riportato nell’allegato “Tabella importi annui tasse universitarie”

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2 SECONDA RATA

Composizione dell’importo

Contributi universitari.

Termine per il pagamento

Entro il 15 giugno di ogni anno

Importo Differenza tra il totale delle tasse e dei contributi dovuti in base al valore ISEEU e l’importo di tasse e contributi versati con la prima rata, come riportato nell’allegato “Tabella importi annui tasse universitarie”

art. 4 Indennità di ritardato pagamento

L’ammontare dell’indennità è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento delle tasse e dei contributi, come di seguito indicato:

 fino a 30 giorni: 30,00 euro

 da 31 a 90 giorni: 60,00 euro

 oltre 90 giorni: 120,00 euro

art. 5 Mancato pagamento delle tasse e dei contributi

I dottorandi che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica. Non sono pertanto ammissibili all’esame per il conseguimento del titolo e non possono: rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo; ottenere certificati; presentare domanda per soggiorno all’estero; presentare domanda di esonero dal pagamento di tasse e contributi; presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di dottorando.

art. 6 Restituzione degli importi pagati

Gli studenti risultati ammessi al corso di dottorato, che comunichino l’intenzione di rinunciare entro 20 giorni dalla data di immatricolazione, possono richiedere il rimborso dell’importo versato, limitatamente alle tasse e ai contributi universitari.

TITOLO II – ESONERI

Per poter usufruire degli esoneri, benefici e provvidenze previste dall’Ateneo è necessario presentare l’autocertificazione ISEEU di cui al successivo Titolo III ogni anno in cui si intende usufruire dell’esonero.

art. 7 Esoneri totali

Hanno diritto all’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi e della tassa regionale, ma sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo:

a) i dottorandi con una disabilità documentata pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva. Per ottenere l’esonero i dottorandi devono presentare autocertificazione ISEEU con indicazione del tipo di esonero richiesto ed autocertificazione della disabilità. Le condizioni di disabilità non permanente, o comunque soggette a scadenze o a revisione periodica, devono essere confermate mediante autocertificazione a seguito di ogni rinnovo;

b) i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio di cui all’art, 7 del D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 (borsa per il diritto allo studio) e coloro che sono risultati idonei anche se non vincitori di borsa. Nelle more della conclusione del procedimento di attribuzione di tali borse, i dottorandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa.

Hanno diritto all’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo:

a) i dottorandi che usufruiscono della borsa di dottorato; in caso di rinuncia alla borsa e prosecuzione della frequenza, il dottorando deve corrispondere le tasse ed i contributi universitari relativi agli anni di corso rimanenti, determinati in base alla fascia di reddito cui appartiene;

b) i dottorandi borsisti/contrattisti che usufruiscono per l’intera durata del corso di un sostegno economico assicurato loro da un Progetto Europeo, da una borsa governativa o da un programma finanziato da una istituzione internazionale.

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3 art. 8 Esoneri parziali

Hanno diritto all’esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi e all’atto dell’iscrizione sono tenuti al pagamento della tassa minima di iscrizione, della tassa regionale e dell’imposta di bollo:

a) i dottorandi stranieri residenti all’estero;

b) (limitatamente al primo anno del dottorato) i laureati in un corso di laurea magistrale che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

 laurea conseguita entro la durata normale del corso di laurea;

 voto di laurea pari a 110/110, con o senza lode;

Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione dell’adozione delle delibere relative all’ammissione dei dottorandi all’anno successivo del rispettivo corso, i Collegi dei docenti dei corsi di dottorato possono proporre al Consiglio di Dipartimento di esonerare dal pagamento delle tasse e dei contributi (con l’esclusione del bollo e della tassa regionale), per il successivo anno accademico, gli iscritti che non usufruiscono della borsa di dottorato risultati particolarmente meritevoli, sulla base di criteri predefiniti dagli stessi Collegi.

In tal caso, il Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato assume sul proprio budget gli oneri derivanti dall’esonero.

In caso di attivazione di cotutela di tesi di dottorato per uno studente iscritto ai corsi di dottorato dell’Ateneo che non usufruisca di borsa di dottorato, qualora nella convenzione sia prescritto su richiesta dell’Università estera convenzionata che lo studente è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione anche presso tale Ateneo, il Collegio dei Docenti del corso di dottorato interessato può proporre al Consiglio di Dipartimento di esonerare il dottorando dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti a Roma Tre, per uno solo dei tre anni di iscrizione. Il dottorando esonerato in tal caso dal pagamento delle tasse e dei contributi è comunque tenuto per il corrispondente anno accademico al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo.

Le convenzioni stipulate con Università estere per l’attivazione della cotutela di tesi di dottorato per studenti iscritti presso corsi di dottorato di tali Atenei possono prevedere (oltre alla tassa regionale) il pagamento a favore di Roma Tre della tassa minima di iscrizione per un anno accademico da parte dei suddetti studenti.

TITOLO III - AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E ISEEU

art. 9 ISEEU - Definizione

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università - ISEEU – è un indicatore necessario a definire la capacità contributiva del dottorando. Quest’ultima è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riportato nel decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo la fonte normativa citata, il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L’ISEEU è un ricalcolo dell’ISEE effettuato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, che all'art. 5 determina criteri specifici per l’individuazione delle condizioni economiche utili per il conseguimento delle prestazioni sociali agevolate in materia di diritto allo studio universitario.

I criteri di calcolo dell’ISEEU sono descritti in uno specifico documento pubblicato sul Portale dello Studente e sul sito dell’ufficio ricerca.

Il dottorando è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 7.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei propri genitori.

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4 Non è soggetto alla precedente disposizione e costituisce nucleo familiare a sé stante lo studente con residenza esterna al nucleo di origine per i seguenti motivi:

religiosi (appartenente ad ordini religiosi);

di cura (ricoverato in case di assistenza);

di assistenza (badante);

militari (appartenente a corpi militari o di polizia);

pena e simili (detenuto).

art. 10 Scadenze

L’autocertificazione dell’ISEEU si effettua entro la scadenza del 5 dicembre al fine di poter essere inseriti nelle fasce di contribuzione e pagare la seconda rata, in relazione alla propria fascia di appartenenza.

In caso di presentazione dell’autocertificazione oltre la scadenza del 5 dicembre, il dottorando sarà soggetto a una sanzione pari a 120,00 euro.

Le autocertificazioni effettuate oltre il 5 dicembre possono essere presentate esclusivamente presso Roma Tre, in modalità online (https://iseeu.uniroma3.it/) o presso la Piazza Telematica d’Ateneo.

L’autocertificazione deve essere presentata con cadenza annuale.

art. 11 Modalità di presentazione

Roma Tre ha stipulato una convenzione con i CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) per il servizio gratuito di presentazione del modello ISEEU. L’elenco dei CAAF convenzionati è consultabile dal Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it/moduli/caaf.asp). Il CAAF provvede a trasmettere i dati all’Ateneo, mentre il dottorando è tenuto esclusivamente a conservarne una copia. La presentazione presso i CAAF è possibile solo entro il 5 dicembre.

L’Ateneo ha inoltre attivato un servizio di autocertificazione online (https://iseeu.uniroma3.it/), accessibile dal Portale dello Studente, con assistenza alla compilazione presso la Piazza Telematica (http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/). La presentazione online o con assistenza presso la Piazza Telematica è obbligatoria oltre il 5 dicembre.

art. 12 Controlli e sanzioni

L’Ateneo, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 comma 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 09 Aprile 2001, che demanda alle Università il controllo della veridicità di quanto dichiarato, predispone controlli a campione con criteri variabili (es. per fascia, per tipologia di reddito, per nucleo familiare).

In caso di accertamento di anomalie nell’autocertificazione dell’ISEEU, il dottorando è tenuto a certificare la nuova situazione economica equivalente e al pagamento della differenza tra le tasse e i contributi pagati e quelli dovuti a seguito delle verifiche in fase di controllo, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa corrispondente alla maggiorazione del 50% della differenza di cui sopra. A seguito dei controlli, l’Amministrazione provvede d’ufficio all’inserimento nella fascia di contribuzione dovuta.

La sanzione amministrativa, comunque, non può essere inferiore ai 100,00 euro. Il mancato pagamento della sanzione amministrativa entro i termini fissati comporta la sospensione della carriera.

I dottorandi sottoposti a verifiche che non rispondano alle convocazioni dell’Ufficio Controlli Autocertificazioni ISEEU o rifiutino di produrre le documentazioni richieste sono esclusi, per l’anno soggetto a verifica, dalle riduzioni contributive derivanti dall’inserimento in fasce e sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa. I dottorandi per i quali siano state riscontrate anomalie nell’autocertificazione sono automaticamente sottoposti a verifica per tutta la durata degli studi, anche per gli anni precedenti quello di riferimento, fino al massimo previsto dalle norme vigenti. In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati, l’Ateneo procede col blocco della carriera.

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TASSE e CONTRIBUTI per l'iscrizione ai corsi di DOTTORATO

Fasce Tasse

I RATA II RATA TOTALE ANNUO (incluso bollo e tassa regionale)

Fascia ISEEU Bollo Tassa

regionale

Tassa minima

Contributi universitari

1 inferiore o uguale a € 13.770,00 € 16,00 € 140,00 € 1.100,00 € - 0,00 € 1.256,00 € 0,00 € 1.256,00 2 da € 13.771,00 a € 80.000,00 € 16,00 € 140,00 € 1.100,00 € 744,00 € 1.256,00 € 744,00 € 2.000,00 3 superiore a € 80.000,00 € 16,00 € 140,00 € 1.100,00 € 2.744,00 € 1.256,00 € 2.744,00 € 4.000,00

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