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06/03/2013 Formazione datori di lavoro

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06/03/2013

Formazione datori di lavoro

L’Accordo RSSP DL (Acc. 21 dicembre 2011, n. 223/CSR G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012) prevede per i datori di lavoro:

• un corso base di 32 ore (il corso non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza);

• un aggiornamento con periodicità quinquennale di durata di 10 ore.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione base coloro che dimostrino di aver svolto all’11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di aggiornamento.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP (art. 32 del d.lgs. 81/08) che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo 26 gennaio 2006. L’esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione di RSPP e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione base i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro l’11 luglio 2012 – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

Obblighi già operativi o ravvicinati

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

I datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 626/94 devono svolgere il corso di aggiornamento (10 ore) entro l’11 gennaio 2014.

Riepilogo formazione datori di lavoro

Figura Formazione già acquisita Tipologia

corso

Tempi Datore di lavoro

(nuova attività)

nessuna Corso base

32 ore

entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Aggiornamento 10 ore

Cinque anni dal rilascio del corso base

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Datore di lavoro (attività già in essere)

formazione svolta, all’11.1.12, con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997

Aggiornamento 10 ore

Entro 11 gennaio 2017

esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Entro 11 gennaio 2014

In possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 i

Entro 11 gennaio 2017

Abbiano frequentato - entro e non oltre l’11 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11.1.12, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

Entro 11 gennaio 2017

Formazione lavoratori

L’Accordo sulla formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti n. 221 del 21 dicembre 2011 (G.U.

n. 8 dell’11 gennaio 2012) prevede:/

• un corso base di 12 ore;

• l’aggiornamento quinquennale di 6 ore.

La formazione è distinta da quella prevista dai titoli successivi all’I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento.

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08 (lavoratori stagionali nel settore agricolo), l’accordo non si applica nei confronti delle imprese che impiegano i lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui sopra entro l'11 luglio 2013, l’articolazione dei percorsi formativi si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione base i lavoratori che abbiano frequentato – entro e non oltre l’11 gennaio 2013 – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati all’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Obblighi già operativi o ravvicinati

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

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L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dall’11 gennaio 2012 deve essere ottemperato entro l’11 gennaio 2013.

Figura Tipologia di corso durata Tempi

Lavoratori Nuova

assunzione

Corso base 12 ore

Anteriormente o contestualmente all’assunzione (comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione)

Aggiornamento 6 ore Ogni 5 anni

Riconoscimento della formazione pregressa

lavoratori formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Se erogata da più di 5 anni dall’11.1.12 aggiornamento entro 11.1.13

Negli altri casi Entro 5 anni dall’avvenuta

formazione

Abilitazione attrezzature

L’Accordo n. 53 del 22.2.12 (S.O. n. 47 alla G.U. 60 del 12 marzo 2012) prevede l’abilitazione all’uso per le seguenti attrezzature:

• Piattaforme di lavoro mobili elevabili

• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

• Carrelli semoventi a braccio telescopico

• Carrelli industriali semoventi

• Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi

• Trattori agricoli o forestali

• Escavatori idraulici

• Pale caricatrici frontali

• Terne

• Autoribaltabile a cingoli

Mentre l’aggiornamento quinquennale è stabilito in 4 ore per tutte le attrezzature sopra elencate, la durata del corso base per il conseguimento dell’abilitazione varia in relazione alla tipologia dell’attrezzatura.

La formazione prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n.

81/2008 nonché alla formazione ed all’addestramento previsti dagli artt. 71 e 73 del Titolo III del d.lgs. 81/08 sulle attrezzature di lavoro.

A livello generale è prevista una norma transitoria che da la possibilità ai lavoratori già incaricati dell’uso delle attrezzature di effettuare i corsi relativi a ogni tipologia di attrezzatura entro il 12 marzo 2015.

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Inoltre sono previsti specifici criteri per il riconoscimento della formazione pregressa.

Tab – 1 Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’accordo

Tipologia dei corsi Adempimenti Aggiornamento

Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell’accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento

nessuno entro 5 anni dalla data di verifica.

Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall’accordo

devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo

entro 5 anni dalla data di aggiornamento

Corsi non completati da verifica finale dell’apprendimento

oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale

entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell'Accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

Per quanto riguarda la guida dei trattori agricoli a ruote ai fini del rilascio dell’abilitazione è previsto:

• un corso di formazione base di 8 ore (a cui occorre aggiungere altre 5 ore per i cingolati);

• l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Tab – 2 Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali (8-13 ore)

Modulo giuridico-normativo 1 ora

Modulo tecnico 2 ore

Modulo pratico per trattori a ruote 5 ore Modulo pratico per trattori a cingoli 5 ore

Nell’ambito dei criteri per il riconoscimento dell’esperienza pregressa l’Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corsi di aggiornamento di 4 ore da effettuarsi entro il 12 marzo 2017 (tale deroga si deve intendere riferita anche alle altre tipologie di veicoli soggetti ad abilitazione sempre che l’impresa svolga attività agricola. Infatti il punto 9.4 si riferisce ai lavoratori agricoli e non ai trattori agricoli).

In relazione all’esperienza documentata, ad oggi il Ministero del Lavoro e le Regioni non hanno fornito ancora indicazioni sulla tipologia di certificazione idonea a dimostrare l’esperienza di due anni alla data del 12 marzo 2013.

Anche in relazione alle nostre richieste la Commissione prevista dal punto 11 dell’Accordo ha fornito alcune indicazioni circa le autocertificazioni. Per quanto riguarda i lavoratori a tempo

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determinato, ed in particolare quelli stagionali, potrebbe essere opportuno far sottoscrivere l’autocertificazione allo stesso lavoratore, al fine di evitare responsabilità da parte del datore di lavoro nel caso lo stesso lavoratore sia impiegato in altre imprese. In questo caso il lavoratore dovrebbe inserire nell’autocertificazione quantomeno i nominativi delle imprese nelle quali ha guidato macchine agricole negli ultimi anni. E’ evidente che in tutti i casi è opportuno inserire il riferimento alla patente di guida posseduta.

In merito ai soggetti a cui si applica l’obbligo di conseguire l’abilitazione, si sottolinea che il campo di applicazione del d.lgs. 81/08, con particolare riferimento al titolo III sulle attrezzature, riguarda:

• i lavoratori come definiti dall’art. 2 (persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso);

• i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,

• i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile,

• i coltivatori diretti del fondo,

• i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Per cui a tali soggetti si applicano le disposizioni del comma 5 dell’art. 73 del d.lgs. 81/08 in materia di abilitazione alla guida di determinate attrezzature poi individuate con l’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012.

Va comunque sottolineato che il suddetto articolo si riferisce agli operatori e non ai lavoratori. Lo stesso accordo in alcuni casi si riferisce agli operatori, in altri ai lavoratori generando confusione nel campo di applicazione. Per cui ad oggi non è chiaro se la norma si applica anche ad esempio agli hobbisti o all’imprenditore agricolo. Ciò detto le ultime novità, in merito alla revisione delle macchine agricole (argomento affrontato di seguito), introdotte dalla legge di stabilità (l. 221/12), prevedono l’abilitazione di cui al comma 5 dell’art. 73 tra i requisiti per la guida delle macchine agricole anche ai fini della circolazione stradale. Da ciò si può desumere che l’intenzione del legislatore è comunque di richiederla a tutti i conducenti di trattori agricoli che circolano su strada pubblica.

Obblighi già operativi o ravvicinati

In relazione alla prossima scadenza del 12 marzo 2013, data in cui entrerà in vigore l’Accordo si ritiene utile riassumere gli adempimenti in relazione alle diverse situazioni.

Se si è proceduto a documentare l’esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.

Se l'operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo quanto indicato in tab. 1.

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I lavoratori incaricati dell’uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013 (nell’emananda circolare dovrà essere chiarito il significato di “incaricati”), che non hanno maturato un'esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015.

I lavoratori assunti dopo il 12 marzo che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la prima volta all’interno dell’azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.

In relazione a quanto descritto le maggiori criticità sono legate proprio a quest’ultima situazione.

Unica ipotesi in cui può essere contestata già a partire del 13 marzo 2013 al datore di lavoro la mancanza di abilitazione per il conducente di trattori agricoli.

Negli altri casi il lavoratore/operatore che già impiega attrezzature, compresi i trattori agricoli, ha tempo fino al 12 marzo 2015 per effettuare il corso base. Se poi dispone di certificazione documentata sull’esperienza biennale avrà tempo fino al 12 marzo 2017 per effettuare il solo aggiornamento.

Autocertificazione

Oltre agli obblighi formativi va ricordato che entro il 31 maggio 2013 le imprese agricole che hanno autocertificato la valutazione dei rischi, occupando fino a 10 lavoratori, devono redigere il documento di valutazione, utilizzando eventualmente le procedure standardizzate di cui al DM 30 novembre 2012.

Revisione delle macchine agricole

Il comma 48 dell’art. 34 della legge 221/12 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), ha introdotto l’obbligo di revisione per le macchine agricole. Difatti è stato modificato come di seguito il comma 1 dell’art. 111 del codice della strada:

“Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Ad oggi il decreto previsto non è stato ancora emanato, né il Ministero dei Trasporti ha consultato le organizzazioni interessate per approfondire le relative problematiche.

Da quanto ci risulta, comunque il decreto che doveva essere emanato entro il 28 febbraio, conterrà solo alcune disposizioni di carattere generale, mentre rimanderà a successivi provvedimenti tutti gli aspetti tecnici legati alla revisione.

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Come già sottolineato in premessa la revisione delle macchine agricole rischia di divenire un problema di notevole portata non solo per gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici ma anche e soprattutto perché oltre alle finalità di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, è stata impropriamente affiancata la finalità di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’ultima previsione è una evidente forzatura, visto che le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono indicate dal d.lgs. 81/08 ed in particolare quelle sulle attrezzature di lavoro, comprese le macchine agricole, dal Titolo III dello stesso decreto legislativo. Il risultato è che con tale impostazione gran parte del parco macchine presente nelle aziende agricole, potrebbe essere considerato non suscettibile di superare la revisione, come nel caso delle cinture di sicurezza, il cui obbligo non è previsto in sede di omologazione delle macchine agricole per la circolazione stradale ma è previsto per la sicurezza sul lavoro.

Come già accennato, un ulteriore problema è che lo stesso comma 48 dell’art. 34 della legge

“Crescita” rimanda al decreto da adottarsi entro il 28 febbraio 2013, oltre alla revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, anche la definizione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri, delle modalità e dei contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del d.lgs. n. 81/08. Tale novità non solo si sovrappone all’Accordo Stato Regioni del 12 marzo 2012 di cui si è parlato in precedenza, ma in modo estremamente confuso va a modificare anche le regole sui documenti che devono essere in possesso del conducente di macchine agricole nella circolazione su strada. In pratica per guidare ad esempio i trattori agricoli, non sarà sufficiente la patente B, ma occorrerà, secondo i criteri che verranno indicati nell’emanando decreto, anche l’abilitazione di cui all’art. 73 del d.lgs. 81/08. Indirizzo avvalorato peraltro dallo stesso Ministero dei Trasporti in una specifica nota in cui si descrivono le patenti che abilitano alla guida delle macchine agricole.

Riferimenti

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