Rosanna D’Amore Dottore Commercialista
Revisore Legale
Circoscrizione Tribunale di Forlì N. 321 A
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1 Cesena, 16 gennaio 2015
Alle Associazioni clienti
Oggetto: Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in G.U. della Repubblica Italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99).
Molte le misure e le novità della Legge di stabilità 2015 che interessano direttamente ed indirettamente il mondo non profit.
Quelle che impattano direttamente sugli Enti Non Commerciali, in quanto tali, sono evidenziate nelle seguenti disposizioni:
- Art. 1, comma 735, aumento a € 1.000,00 del limite delle operazioni in entrata e in uscita (ovvero attive e passive) per le quali scatta l’obbligo della tracciabilità per i soggetti in regime 398/91 (Asd, Ssd, ovvero Associazioni senza scopo di lucro che per l’esercizio di attività commerciali si avvalgono del regime forfetario);
- Art. 1, commi 137 e 138, aumento delle detrazioni per le liberalità a favore di Onlus; in particolare, le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 26%
dell’importo erogato, sino al nuovo limite di € 30.000, mentre le imprese potranno dedurre (dal reddito d’impresa dichiarato) le liberalità erogate nel limite del medesimo importo (30.000) ovvero del 2% del reddito di impresa dichiarato (confronto che permette una deducibilità fiscale anche nel caso in cui il reddito di impresa dovesse essere negativo). Il vantaggio fiscale è subordinato all’utilizzo d mezzi tracciabili per il pagamento della liberalità;
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2 - Art. 1, comma 187, finanziamento della riforma del Terzo Settore; è previsto un accantonamento di euro 50 milioni per l’anno 2015; di euro 140 milioni per il 2016 ed, infine, di euro 190 milioni a decorrere dal 2017. Con appositi Decreti delegati verranno stabilite le distribuzioni nei vari ambiti soggettivi (impresa sociale, servizio civile e associazionismo del volontariato e della promozione sociale);
- Art. 1, comma 154, disposizioni sul 5 per mille; il 5 per mille viene stabilizzato, con una dotazione finanziaria a regime per totali euro 500 milioni annui. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2015), è prevista l’emanazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui verranno definite le nuove modalità di rendicontazione delle somme introitate;
- Art. 1, comma 610, obbligo di gara per gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali;
- Art. 1, comma 655, aumento della tassazione degli utili corrisposti ad enti non commerciali; laddove un’associazione sia socia di società di capitali e percepisca dividendi (utili) da essa, la nuova tassazione IRES degli stessi passa dal 5% dell’ammontare di tali dividendi (utili) al 77,74%. Nel caso in cui detti dividendi siano percepiti nell’ambito della sfera commerciale, essi sono tassati integralmente (100%). Le nuove disposizioni sono retroattive e si applicano, al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2014; tuttavia, per compensare la retroattività della norma, viene riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiorazione IRES per il periodo di imposta in corso all’1.1.2014, da usare, in compensazione, in F24, nel triennio 2016-2018;
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3 - Art. 1, comma 710, riapertura beneficio rateazione per Asd; le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione (di cui agli articoli 36- bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni), agli avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
Le disposizioni di carattere più generale, che impattano in maniera indiretta sugli Enti Non Commerciali riguardano:
- novità in materia di “alleggerimento” della tassazione Irap (Art. 1, commi 20-24);
- modifiche al ravvedimento operoso (Art. 1, commi 637 e ss);
- forniture di beni e servizi alla P.A., con IVA trattenuta e versata direttamente dalla P.A., - c.d. split payment - (Art. 1, comma 629, lett. b)); in relazione alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra cui vi rientrano i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali, spesso committenti di servizi da parte delle Associazioni) viene introdotta una nuova modalità di versamento dell’Iva addebitata in fattura, chiamata “split payment”; il
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4 nuovo meccanismo prevede infatti che la Pubblica amministrazione, acquirente del bene o del servizio, versi direttamente all’Erario l’imposta (Iva) addebitata dal fornitore e ciò (come specificato dal Mef in un suo comunicato del 9.1.2015) indipendentemente dal fatto che l’ente pubblico rivesta o meno la qualità di soggetto passivo Iva; il nuovo meccanismo, che si applica a partire dalle fatture emesse dal 1.1.2015 (per le quali l’Iva è esigibile successivamente a tale data; dunque non sono interessate le fatture emesse entro il 31.12.2014 che l’ente pubblico paga a far data dal 1^ gennaio 2015), prevede che le fatture siano composte da imponibile ed Iva (inserendo l’annotazione che trattasi di fattura emessa ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. 633/72), come per il passato, ma il fornitore, per esse, incasserà unicamente l’importo inerente all’imponibile, dovendo l’amministrazione pubblica provvedere al versamento dell’Iva all’Erario (i cui termini e modalità saranno fissati in un Decreto del MEF di prossima emanazione); si pone il problema per le associazioni in regime ex L. 398/91, le quali non potranno più incassare l’Iva addebitata all’ente pubblico e che, pertanto, si vedranno ridurre le risorse finanziarie a disposizione, non potendo trattenere il 50% dell’Iva che non confluiva nel versamento periodico; (si rammenta che, a partire dal 13 dicembre 2014, ad opera del decreto sulle semplificazioni fiscali – D. Lgs.vo 21.11.2014, n. 175 – la detrazione forfetaria sulle operazioni di sponsorizzazione è passata dal 10% al 50%, equiparando, ai fini del versamento, le prestazioni di sponsorizzazione a quelle di pubblicità);
- ulteriori casistiche di servizi da fatturare in regime di reverse charge (Art. 1, comma 629, lett. a)); riguardano le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di prestazioni di completamento relative ad edifici che, a far data dal 1^ gennaio 2015, saranno fatturate senza Iva ai sensi dell’art. 17, lett. a) ter del D.P.R. n. 633/72; gli enti non commerciali titolari di solo Codice Fiscale
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5 continueranno a ricevere le fatture di pulizia con addebito di Iva, come per il passato;
mentre quelli con anche P.I., in regime ex L. 398/91, pur continuando a ricevere le fatture con addebito di Iva, come per il passato, dovranno attestare che i predetti servizi di pulizia sono inerenti alla sfera istituzionale dell’ente.
Infine, ci sono novità che interessano gli Enti Non Commerciali nella loro veste di datori di lavoro, novità per le quali è necessario contattare i propri studi di consulenza del lavoro.
Nel restare a disposizione per ogni e ulteriore chiarimento, porgo molti cordiali saluti.
Rosanna D’Amore.