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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

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Academic year: 2022

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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

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I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro

Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O

(testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0825 del 18 luglio 2005) promosso da:

A.C. Imolese Srl, corrente in Imola (BO), Via Vanoni n. 8, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Luciano Fini, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Taddia del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Viale Cavour n. 21 (tel. 0532205173 – 0532245182; fax 0532245182; email avv@gabrieletaddia.191.it), giusta delega in calce alla istanza di arbitrato datata 16 luglio 2005

- ricorrente - contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9 (tel. 06858231; fax

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0685823200; email ghplex@ghplex.it), giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005

- resistente - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C2 (stagione 2005-2006); ed

avente ad oggetto l’iscrizione della A.C. Imolese Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C2 (stagione 2005-2006)

FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO

1. Con “Istanza di arbitrato” datata 16 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la A.C.

Imolese Srl (“Imolese” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il

“Regolamento particolare”).

2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha impugnato la decisione del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005 con la quale è stata negata l’iscrizione della Ricorrente stessa al campionato nazionale di serie C2, e ha chiesto che “la adita Camera voglia annullare l’impugnata decisione … con conseguente iscrizione … al campionato di appartenenza”, nonché “in via subordinata … l’adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal Collegio arbitrale”.

3. A sostegno di tali domande la Ricorrente illustra

(i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie C2 e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”);

(ii) che con nota dell’8 luglio 2005 la Co.Vi.So.C. ha contestato all’Imolese la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C.

ha riscontrato

• il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai

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rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”, e

• il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”;

(iii) che con ricorso dell’11 luglio 2005 l’Imolese ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di “esprimere parere favorevole quanto all’iscrizione … al campionato di Serie C2, sussistendone i requisiti stabiliti dalle norme federali e statali”;

(iv) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Imolese, esprimendo parere sfavorevole all’ammissione dell’Imolese al campionato di competenza;

(v) che il Consiglio federale della FIGC in data 15 luglio 2005 ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società A.C. IMOLESE S.r.l. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C2 (stagione sportiva 2005/2006)”;

(vi) che la posizione della Ricorrente nei confronti dell’Erario deve ritenersi definita, per effetto della comunicazione datata 30 giugno 2005, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria disponibilità a concedere la dilazione richiesta dall’Imolese, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in data 17 giugno 2005, condizionandola alla presentazione di idonea fideiussione e riservandosi una successiva determinazione del piano di rateizzazione;

(vii) che la posizione della Ricorrente nei confronti dell’INAIL deve ritenersi definita, per effetto della comunicazione dell’ente in data 11 maggio 2005, con la quale la concessione della richiesta rateizzazione è stata subordinata alla produzione di idonea fideiussione;

(viii) che il debito nei confronti dell’ENPALS era stato oggetto di richiesta di dilazione, ma che nessuna risposta ufficiale era stata fornita dall’ente; e che tuttavia

“l’esiguità della somma in questione” (Euro 22.240,64), nascente da un errore di calcolo non attribuibile alla Ricorrente, nonché “la pronta e fattiva attivazione” della Imolese per la definizione della pendenza rappresentano elementi che dovrebbero escludere il rilievo della posizione ai fini dell’ammissione della Ricorrente al campionato di competenza.

4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società A.C. Imolese s.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto”.

5. A sostegno della propria difesa la FIGC fa rilevare che la Ricorrente, per sua stessa ammissione, alla scadenza del termine perentorio di cui al CU n. 189/A non aveva

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adempiuto i propri debiti nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali. In particolare la FIGC sottolinea che nessuna rateizzazione del debito verso l’Erario risulta essere stata accordata dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha manifestato solo una disponibilità condizionata ad ulteriori adempimenti (presentazione di polizza fideiussoria). A parere della Resistente, invero, “una disponibilità condizionata a dilazionare un pagamento non può avere lo stesso effetto di un pagamento effettuato né di un accordo transattivo perfezionato ed efficace”. Poiché, dunque, la Ricorrente non ha soddisfatto le condizioni richieste per l’ammissione al campionato di competenza, la sua domanda deve essere respinta.

6. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 21 luglio 2005.

7. Il 21 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio arbitrale. All’esito dell’udienza tutte le parti si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio.

8. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha dichiarato inammissibile la domanda arbitrale della Imolese sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

(anticipate alle parti in forma sintetica ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare)

A. Sulle domande della Ricorrente.

1. Osserva infatti il Collegio che dalla documentazione in atti e per dichiarazione della stessa Ricorrente, la Imolese non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici di calcio per la stagione 2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la domanda di iscrizione della Imolese è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede).

Se infatti alla Imolese era stato addebitato il mancato pagamento, entro il 30 giugno 2005, dei debiti scaduti il 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali relativi al cd “comparto sportivo”, deve rilevarsi come le stesse esposizioni della Ricorrente costituiscano conferma dell’inadempimento di tali condizioni.

Ed invero, quanto all’esposizione nei confronti dell’Erario, risulta che non solo la Ricorrente non ha provveduto al pagamento, entro il termine perentorio indicato nel CU n.

189/A, dei debiti scaduti il 31 marzo 2005, ma che neppure essa ha ottenuto la dilazione richiesta il 17 giugno 2005. Come correttamente rilevato dalla Resistente, infatti, la comunicazione dell’Ufficio di Imola dell’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2005 certamente non costituisce prova della concessione di siffatta dilazione, rappresentando semmai espressione di una disponibilità “all’emissione del decreto di dilazione in un numero di rate ancora da definire” condizionata all’esperimento dei “necessari controlli”

presso il concessionario della riscossione delle imposte e, soprattutto, alla “presentazione

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della idonea garanzia fideiussoria”. E la mancata soddisfazione di tali condizioni (le quali rappresentano ben più che la definizione di modalità esecutive della rateizzazione) entro i termini perentori stabiliti dalla FIGC impedisce di ritenere accordata la dilazione: i debiti verso l’Erario scaduti al 31 marzo 2005 risultano dunque non soddisfatti.

Quanto all’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, poi, risulta addirittura che la Ricorrente, che pur illustra di aver presentato istanze di dilazione, non ha ottenuto alcun riscontro ufficiale ad esse: i debiti verso gli enti previdenziali scaduti al 31 marzo 2005 risultano dunque non soddisfatti.

2. Difettano dunque due delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito.

B. Sulle spese.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse, così come liquidate in separata ordinanza, sono poste a carico della Ricorrente, la quale è altresì tenuta a corrispondere alla Resistente un importo forfettario, liquidato in dispositivo, quale contributo per gli onorari e le spese di difesa.

Tutti i diritti amministrativi versati dalle parti sono viceversa definitivamente incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale,

all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

• dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società A.C. Imolese Srl;

• pone integralmente a carico della società A.C. Imolese Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...];

• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005.

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

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F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano

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