• Non ci sono risultati.

Allegato 1 COMUNE DI MANTOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Allegato 1 COMUNE DI MANTOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Allegato 1

COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

(2)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO PAG.3 ART. 2 PRESUPPOSTO DELLIMPOSTA PAG.3 ART. 3 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTI GESTORI PAG.3 ART. 4 CRITERI PER LAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA PAG.4

ART. 5 ESENZIONI E RIDUZIONI PAG.4

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI GESTORI PAG.5 ART.7 PRESENTAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE PAG.6 ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLIMPOSTA PAG.7

ART. 9 SANZIONI PAG.7

ART.10 INTERESSI PAG.8

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA PAG.8

ART. 12 RIMBORSI PAG.8

ART.13

CONVENZIONI TRA IL COMUNE E I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE O CHE GESTISCONO I PORTALI TELEMATICI

PAG.9

ART. 14 CONTENZIOSO PAG.10

ART.15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI PAG.10

(3)

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l’applicazione nel Comune di Mantova dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Nel regolamento sono determinati il presupposto del tributo, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni e le riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART.2

PRESUPPOSTO DELLIMPOSTA

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mantova fino ad un massimo di cinque pernottamenti anche non consecutivi nello stesso mese solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

2. L’imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Mantova, in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali.

3. Le strutture ricettive sono tutte quelle elencate nell’art. 18 della Legge n. 27 del 1°

ottobre 2015 della Regione Lombardia.

4. Sono soggetti all’imposta di soggiorno anche i pernottamenti effettuati negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, come definite dall’art. 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modificazioni.

ART.3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell’imposta è il soggetto non residente nel Comune di Mantova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3 o che alloggia in case

(4)

situati nel territorio del Comune. Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l’imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione nel caso delle locazioni brevi riscuotono l’imposta e la versano al Comune.

ART.4

CRITERI PER LAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in base alle strutture destinate all’ospitalità, in modo da tenere conto delle loro caratteristiche e dei servizi offerti.

2. Le tariffe per pernottamento sono stabilite come segue:

a) Euro 2,50 per le strutture ricettive alberghiere di categoria oltre 3 stelle ovunque situate;

b) Euro 2,00 per le strutture ricettive alberghiere di categoria fino a 3 stelle ovunque situate;

c) Euro 2,00 per tutte le altre strutture ricettive non alberghiere, ad eccezione delle aziende ricettive all’aria aperta, situate all’interno della cerchia Unesco;

d) Euro 1,00 per tutte le altre strutture ricettive non alberghiere, ad eccezione delle aziende ricettive all’aria aperta, situate all’esterno della cerchia Unesco.

3. Per campeggi e aree di sosta l’imposta di soggiorno è determinata in Euro 1,00 per pernottamento per piazzola attrezzata alla sosta o al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.

ART.5

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Mantova;

b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età se pernottano con almeno una persona maggiorenne, ad eccezione dei minori che fanno parte dei gruppi organizzati da istituti scolastici per viaggi di istruzione;

(5)

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati composti da almeno 20 partecipanti. L’esenzione si applica per tutti gli autisti di pullman dei gruppi organizzati di almeno 20 partecipanti e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635. L’esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall’Ente di appartenenza oppure nel caso in cui le ragioni di servizio siano documentate;

e) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione e il loro accompagnatore;

f) il Comune di Mantova nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

g) i dipendenti della struttura ricettiva che pernottano presso la struttura stessa.

2. Per i gruppi organizzati da istituti scolastici per viaggi di istruzione la tariffa è sempre stabilita in Euro 1,00 a persona per ogni pernottamento, a prescindere dall’età dei singoli partecipanti e dalla tipologia della struttura ricettiva ospitante.

ART.6

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI GESTORI

1. I soggetti gestori di cui all’articolo 3, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:

a) ad informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet, del materiale informativo;

b) a riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente e conservandone la copia;

c) a richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 3 comma 1 le apposite dichiarazioni/documentazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione nel caso delle locazioni brevi sono tenuti ai seguenti adempimenti:

(6)

a) devono registrare obbligatoriamente le proprie strutture, in concomitanza con l’inizio dell’attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

b) entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare devono:

- comunicare al Comune, in via telematica tramite l’apposito portale, il numero dei soggetti e dei pernottamenti effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, con l’indicazione degli eventuali pernottamenti esenti. La dichiarazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;

- versare al Comune le somme riscosse, mediante pagamento tramite il sistema bancario con bonifico sul conto di tesoreria dell’ente o mediante versamento unitario di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

c) devono far compilare all’ospite che si rifiuta di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto dal Comune e devono trasmetterlo tempestivamente all’ufficio tributi.

Nel caso in cui l’ospite si rifiuti di compilare tale modulo il gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune;

d) devono conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ART.7

PRESENTAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale che i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di rendere al Comune entro il termine ultimo del 31 gennaio dell’anno solare successivo.

2. Il conto giudiziale è trasmesso preferibilmente in via telematica tramite il portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

(7)

ART.8

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLIMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul riversamento dell’imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i soggetti gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

b) inviare ai soggetti gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ART.9

SANZIONI

1. L’omesso, il parziale o il tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all’articolo 1, commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/2006 e sanzionato con l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria pari al trenta per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 le seguenti violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento a carico dei soggetti gestori:

- la mancata registrazione della struttura al portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune entro il sedicesimo giorno successivo alla fine del trimestre solare in cui è avvenuto l’inizio dell’attività;

- l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui al precedente art. 6 comma 2;

- l’omesso, il parziale o il tardivo riversamento dell’imposta al Comune;

- la mancata informazione agli ospiti di cui al precedente art. 6 comma 1;

(8)

- la mancata conservazione delle dichiarazioni/documentazioni degli ospiti ai fini dell’esenzione di cui all’art. 6 comma 1;

- la mancata o tardiva risposta ai questionari o il mancato invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell’art. 8, comma 3.

3. La sanzione di cui al precedente comma 2 si applica anche all’ospite della struttura ricettiva che non ha compilato il modulo per il rifiuto del versamento dell’imposta.

4. L’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo non esonera il soggetto gestore dal versamento al Comune dell’imposta, se dovuta.

5. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

6. Ai sensi dell’articolo 16 della medesima Legge 24 novembre 1981, n.689, è fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire, all’interno del limite edittale minimo e massimo previsto, l’importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.

ART.10

INTERESSI

Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART.11

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.12

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di imposta di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

(9)

2. Nel caso di versamento dell’imposta di soggiorno in misura superiore rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Mantova.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

ART.13

CONVENZIONI TRA IL COMUNE E I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE O CHE GESTISCONO I PORTALI TELEMATICI

1. Nel caso in cui il Comune di Mantova stipuli apposite convenzioni con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, si applicano a tali soggetti le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 che hanno stipulato la convenzione con il Comune di Mantova sono tenuti in particolare a:

- riscuotere l’imposta di soggiorno e a riversarla al Comune, in base ai dati e/o altre informazioni fornite dagli host e dagli ospiti, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare;

- rendicontare il numero dei pernottamenti registrati nel corso di ogni trimestre;

- rendere al Comune, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell’anno solare successivo, il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa nell’anno precedente, ad eccezione di quella derivante dai pernottamenti effettuati negli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modificazioni).

3. Nel caso previsto dall’art. 4 comma 5-bis del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n.50, deve essere nominato un rappresentate fiscale.

4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 del presente regolamento, nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione tra il Comune e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici, l’imposta di soggiorno sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da questi soggetti, viene

(10)

liquidata con l’applicazione di una tariffa in misura percentuale pari al 5% del costo della camera o appartamento (costo comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), con un limite massimo di Euro 2,50 a persona per notte.

5. Nel caso in cui venga stipulata la convenzione di cui al presente articolo, per le transazioni che avvengono senza l’utilizzo degli intermediari o dei portali telematici convenzionati, si applicano le tariffe indicate nell’articolo 4 del presente regolamento.

ART.14

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Riferimenti

Documenti correlati

Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Quarto d’Altino delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro l’ultimo giorno del 2^

all’articolo 3. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del Decreto Legislativo n 23 del 14.03.2011, è responsabile del pagamento dell’imposta

Per associazioni locali più rappresentative s’intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, il responsabile del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi

( art.. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli

Art.. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 446/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell’imposta ovvero risulti