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Roma, 20 novembre 2018 ROMA CAPITALE-MUNICIPIO XV UFFICIO TECNICO VIA FLAMINIA N.872 ROMA

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Consulta dei Comitati di Quartiere

Del Municipio XV di Roma Capitale Comitato Cittadino per il XV Municipio (ex XX) Condomini di Via Cassia n.1110 e di Via Cassia n.1110/ Via Barbarano Romano 12

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Via Martiri De La Storta 39-00123 Roma Tel-fax 0683608034 pec francescagiglio@avvocatinapoli.legalmail.it e-mail consulta.municipioroma15@gmail.com

Roma, 20 novembre 2018 ROMA CAPITALE-MUNICIPIO XV UFFICIO TECNICO VIA FLAMINIA N.872

ROMA

SPETT.LE DIPARTIMENTO P.A.U COMUNE ROMA Via pec protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

OPPOSIZIONE FORMALE AL RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE RADIO BASE Via Barbarano

Romano 6,8,10 – PEC Dip. PA U prot. QI 115072/18 RICHIESTA DA ILIAD

E

DOMANDA CONTESTUALE D’IMMEDIATA DELOCALIZZAZIONE

L’Avv. Francesca Giglio nella qualità di Coordinatrice della Consulta dei Comitati di Quartiere del XV Municipio e per il Comitato Cittadino per il XV Municipio (ex XX) nonché in nome e per conto dei Condomini di Via Cassia n.1110 e di Via Cassia n.1110/Via Barbarano Romano12, rappresentati dall’Amministratore p.t del Supercondominio Cassia II che ha ricevuto espresso mandato nell’assemblea del 15 novembre 2018

PREMESSO CHE

In data 5 settembre 2018, il Municipio XV di Roma Capitale - Direzione Tecnica, con Protocollo n. 139350, pubblicava l’avviso che il 22 agosto 2018 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia aveva protocollato in merito alla richiesta ricevuta dal Gestore Iliad S.A per l’installazione di una Stazione Radio

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Consulta dei Comitati di Quartiere

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Base in Roma alla Via Barbarano Romano ai numeri civici 6,8,10 – prot Dip. PA U prot.

QI 115072/18.

Nel suddetto avviso veniva comunicata la sola possibilità alla documentazione depositata presso il Municipio Roma XV in Via Flaminia 872.

In data 14 Settembre 2018, il sig Matteo Liverani presentava con repertorio n^

13525 prot. CU/2018/101117 la richiesta di accesso agli atti relativi alla suddetta installazione della predetta Stazione Radio Base – Iliad- Via Barbarano Romano 6,8,10 – PEC Dip. PA U prot. QI 115072/18.

In data 19 Settembre 2018, il suddetto sig Liverani Matteo, riceveva con lettera prot. CU/ 103326 la copia della documentazione richiesta.

RITENUTO CHE

- che il Comune di Roma il 5 luglio 2004 aveva stipulato con i Gestori di telefonia mobile un protocollo “al fine di: a) verificare e garantire l’informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di riqualificazione degli impianti stazioni radio base, al fine di contribuire alla tutela dell’ambiente ed alla minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti, nel rispetto delle vigenti normative previste in materia; b) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione della esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio (di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), punto 2), della Legge n.

36/2001), e la minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione e dell’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, sia attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di riqualificazione ambientale degli impianti, fermo restando la necessità di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza; c) garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia mobile per i fini di cui sopra, privilegiando l’ottimizzazione delle localizzazioni previste dalle Società di Gestione di concerto con l’Amministrazione comunale, anche attraverso l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale, a partire da quelli tecnologici; d)

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garantire una costante informazione alla popolazione, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, attraverso la promozione di campagne periodiche di informazione attivate e gestite dal Comune anche in collaborazione con l’ANCI, volti a divulgare una corretta informazione scientifica in merito agli effetti dell’esposizione ai campi prodotti dagli impianti; e) prevedere apposite forme di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici da affidare all’ARPA Lazio”;

-che nel medesimo protocollo le società telefoniche si sono impegnate a “a richiedere all’Amministrazione comunale la disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale per l’installazione degli impianti. Tali aree ed immobili di proprietà comunale devono comunque essere localizzati ad una distanza non inferiore a 100 m. dai siti sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo. Solo in assenza di indicazioni di disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale, tecnicamente idonei, gli impianti potranno essere installati in altre posizioni, fermi restando il rispetto della normativa in vigore; ad installare impianti in zone ad uso agricolo laddove siano contigue ad aree edificate o edificabili e tecnicamente compatibili; a non installare impianti in prossimità di edifici destinati a permanenza superiore alle quattro ore nel caso in cui detti edifici siano posti a distanza uguale o inferiore alle fasce di rispetto degli elettrodotti, definite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003; a sottoporre ad opere di mitigazione visiva e paesistica gli impianti già installati su edifici storici, di culto e comunque di valore architettonico, laddove tecnicamente possibile; ad effettuare anche attraverso il ricorso al cosiddetto “cositing”, laddove tecnicamente possibile, interventi per la riqualificazione o delocalizzazione degli impianti di maggior impatto o installati in prossimità di siti sensibili; a presentare all’Amministrazione comunale, in formato elettronico, l’elenco degli impianti già autorizzati e installati; ad etichettare gli impianti esistenti e quelli futuri con gli estremi della Autorizzazione comunale e gli estremi del parere dell’ARPA Lazio…”;

-che il Comune di Roma si era impegnato con il medesimo protocollo a “ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui valori dei campi elettromagnetici, avvalendosi dell’ARPA Lazio; a verificare congiuntamente alle Società Concessionarie di

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telefonia mobile, qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzo delle aree e dei siti individuati dagli operatori (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico – edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete; a valutare, al momento dell’istanza di installazione di impianti stazione radio base, le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, in relazione all’ubicazione dell’impianto, ed a comunicare all’ARPA Lazio l’eventuale determinazione; a rendere disponibili, sentiti i Municipi, aree, immobili ed infrastrutture di proprietà comunale per l’installazione o la rilocalizzazione di apparati ricetrasmittenti, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno degli edifici, quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo”;

-che con delibera n.26 del 14 maggio 2015 l’Assemblea Capitolina ha approvato il “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”, come da documento allegato e parte integrante della presente deliberazione”;

- che il predetto regolamento all’art.2 “assicura le seguenti finalità ed obiettivi:a) tutela della salute umana dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici,tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;b) armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni; c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell’art.

4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione; f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo

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il rispetto dei limiti di campoelettromagnetico. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all’art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche”;

-che il predetto regolamento all’art.4 prevede il “DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori,orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno”;

-che il predetto regolamento all’art.10 prevede “L’entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento”;

- che l’art.11 del suddetto regolamento disciplina la procedura autorizzativa delle richieste d’installazione delle Stazioni radio base, predisponendo un modello ad hoc da cui si evince che la richiesta del Gestore in questione sia insufficiente ed incompleta sotto molteplici profili che la rendono viziata in modo definitivo;

CONSIDERATO CHE

1. i giardini dei due Condomini di Via Cassia n.1110 e di Via Cassia n.1110 /Via Barbarano Romano 12 sono posti a ridosso dell’immobile di via Barbarano Romano 6,8,10 e sono frequentati da bambini e persone anziane ;

2. i due suddetti Condomini confinano altresì con il parco pubblico di via Barbarano Romano;

3. è presente una casa di cura per anziani nell’immediata vicinanze dell’immobile di via Barbarano Romano 6,8,10;

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4. è presente altresì un albergo posta a meno di cento metri dall’immobile di via Barbarano Romano 6,8,10 TUTTI LUOGHI SENSIBILI;

5. dall’analisi della documentazione risulta che sull’ immobile di Via Barbarano Romano 6,8,10 sono già installate Stazioni radio base per gli Operatori : TIM, VODAFONE, WIND, TRE;

6. nei pressi del sito per l’installazione vi sono numerosi luoghi sensibili posti a meno di metri 100 , altamente frequentati ed abitati da una popolazione residente composta da circa 110 famiglie nei soli Condomini opponenti, di cui numerosi bambini,ragazzi ed anziani e con frequentazione costante per diverse ore nell’arco della giornata. In particolare nella palazzina 11 abita un condomino portatore di pace-maker;

7. nelle more non è stata indicata e/o richiesta dal Municipio XIV e/o dalla Società ILIAD S.A., un’area o un immobile di proprietà comunale eventualmente disponibile e compatibile con la localizzazione richiesta dal Gestore su cui installare la SRB suddetta, secondo quanto la legge vigente , il protocollo d’intesa del 2004 ed il piano regolatore delle antenne da ultimo approvato dispongono;

8. nel Municipio XIV operano già numerosi impianti di trasmissione, come sopra evidenziato, e pertanto deve essere accertato dai soggetti preposti il rispetto del limite di esposizione per la popolazione residente, previsto dalla normativa vigente, sia dal punto di vista progettuale che da quello delle rilevazioni in campo da effettuarsi per un periodo di tempo significativo ;

9. la vicinanza del sito prescelto a luoghi sensibili comporta l’esposizione alle onde elettromagnetiche con tutte le conseguenze e danni alla salute. E’ noto infatti che dai campi magnetici ci si può difendere solo allontanandosi dalla fonte di produzione. I rischi per la salute sono numerosi e tanto più gravi quanto più si è vicini al punto di emissione;

10.la predetta vicinanza di tanti luoghi sensibili e l’alta densità abitativa a poche decine di metri, puntualmente elencati, determinerebbe alterazioni del metabolismo,danneggiamento delle proteine e delle membrane cellulari, modificazione dei geni e del DNA, riduzione degli ormoni antiossidanti, alterazione dei processi enzimatici e biochimici essenziali, alterazione dei livelli di calcio presenti nel sistema nervoso centrale,

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del cervello e del cuore e degenerazioni come il cancro in tutte le sue molteplici forme, come confortato da numerosi studi clinici in proposito;

11.nella fattispecie mancano dunque tutti i presupposti per autorizzare l’installazione della SRB richiesta dalla Società ILIAD S.A in quanto il Gestore non ha considerato l’impatto ambientale e la vicinanza di luoghi sensibili e di alta frequentazione per diverse e continuative ore della giornata;

12.nel progetto architettonico presentato dal Gestore non si fa riferimento alla presenza dei luoghi sensibili sopra indicati che ne impedisce l’installazione, eppure dalle planimetrie dei luoghi fotografati si evince l’alta densità abitativa e la presenza dei luoghi sensibili;

13.nel suddetto progetto il Gestore nella grafica riportata prescinde dagli insediamenti abitativi, dai luoghi di cura , dall’albergo nelle immediate vicinanze e dalla presenza di altre stazioni radio base sul sito prescelto. Infatti viene indicata solo l’area oggetto dell’intervento, senza tener conto proprio di quanto è situato a pochi metri dalla predetta area, in violazione della legge vigente, del protocollo del 2004 ed infine del piano regolatore approvato il 14 maggio 2015;

14. Inoltre le misure riportate nel documento ILIAD “tabella punti di misura e stima campo elettromagnetico” sull’ Analisi di Impatto Elettromagnetico risultano essere fatte a terra e comunque in modo non corretto ( cfr. v. punti 16 e 17 a seguire);

15.le misure riportate nel documento ILIAD risultano più basse rispetto a quanto prevedibile, considerando le potenze ed il campo risultante dovuto agli impianti degli altri quattro operatori in esercizio già presenti;

16.le misure riportate nel documento ILIAD“tabella punti di misura e stima campo elettromagnetico” non prevedono l’impatto dei punti più esposti. In particolare i piani alti degli appartamenti dei condomini via Cassia 1110 e via Cassia 1110/via Barbarano Romano 12, come da documento allegato, hanno una distanza minima di 25 metri e massima inferiore a 100 metri;

17. la misura riportata nel documento ILIAD “tabella punti di misura e stima campo elettromagnetico”relativa al punto di misura G balcone palazzina n.3 non trova riscontro,

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in quanto né il portiere né i condomini della palazzina n. 3 hanno mai ospitato personale ILIAD per le misurazioni all’interno dei due condomini;

18.nella relazione del Gestore in violazione della legge vigente in materia, del protocollo d’intesa sopra indicato del 2004 e da ultimo del Piano regolatore delle Antenne del 14 maggio 2015 manca, dunque, la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità , relativi alle emissioni elettromagnetiche proprie e degli altri operatori;

19.il Gestore telefonico non ha dunque allegato al progetto l’analisi dell’impatto ambientale delle radiazioni elettromagnetiche con evidente impossibilità per il Comune, attraverso le preposte Autorità, di rilasciare la concessione edilizia;

20. In ordine all’impatto visivo si evidenzia come sia negativo rispetto all’ambiente e manchi nel progetto qualsiasi opera che salvaguardi l’aspetto estetico e paesaggistico deturpato dall’installazione della stazione radio base, unitamente alle quattro già presenti, di notevoli proporzioni ed altezze fortemente impattanti, considerando che il sito confina con l’Ente Regionale Parco di Veio e la Riserva Naturale dell’Insugherata, con tutte le limitazioni , prescrizioni e vincoli connessi;

21. quanto alle opere necessarie per la realizzazione della SRB non vi è dubbio ch l’installazione di cui è stata chiesta l’autorizzazione necessita della concessione edilizia in quanto secondo il comma 3 articolo 87 DLgs 259/2003, Codice delle Comunicazioni elettroniche solo : “Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre,con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13”.

Ma nella fattispecie il Gestore ha rappresentato la realizzazione di antenne con parabole di cui non ha indicato la potenza effettiva che superano i 6 metri secondo quanto emerge dalla relazione tecnica e dal progetto preliminare;

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22.perciò trattandosi di antenne di rilevanti dimensioni, esse debbono essere valutate come strutture edilizie soggette a permesso di costruire come ha chiarito più volte il Consiglio di Stato, permesso che nella fattispecie non è stato richiesto;

23.l'installazione della stazione radio base e delle antenne che superano gli 8 metri visibile dai luoghi circostanti vicini, comporta un’alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia;

24. nella relazione tecnica la documentazione fotografica è carente in quanto si limita al solo spazio ove la stazione radio base dovrebbe essere collocata, tralasciando l’effettivo stato del territorio circostante che impedisce l’installazione per la presenza di numerosi luoghi sensibili a meno di 100 metri e per l’esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche di cui non è stata esplicitata la portata reale;

25.il Decreto Interministeriale n. 381/1998 contenente i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana all’art. 4 co. 2 prevede che “…in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico…”;

26. peraltro il DPR 139/2010 prevede la applicazione della procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica solo ai seguenti interventi: “. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra”.

Ma nella fattispecie le rilevanti dimensioni ed altezza che supera comunque i 6 metri massimi previsti dal DPR 139/2010, impediscono che il Gestore si possa avvalere della predetta procedura semplificata.

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Alla luce di quanto premesso, ritenuto e considerato l’Avv. Francesca Giglio nella qualità di Coordinatrice della Consulta dei Comitati di Quartiere e per il Comitato Cittadino per il XV Municipio (ex XX) nonché in nome e per conto dei Condomini di Via Cassia n.1110 e di Via Cassia n.1110/ Via Barbarano Romano 12, rappresentati dall’Amministratore p.t del Supercondominio Cassia II che ha ricevuto espresso mandato nell’assemblea del 15 novembre 2018

PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE

all’ installazione di una Stazione Radio Base – Iliad- Via Barbarano Romano 6,8,10 – PEC Dip. PA U prot. QI 115072/18, attesa la mancanza dei presupposti di fatto e diritto e la violazione degli artt.2-3 del piano delle antenne del 2015 del Comune di Roma confermato di recente nella sua validità ed efficacia dalle pronunce del Tribunale Amministrativo

E CHIEDE

contestualmente la delocalizzazione in un sito alternativo da definire di concerto con il Municipio XIV ai sensi del regolamento comunale ultimamente approvato e delle precedenti normative vigenti ed in conformità dell’art.3 del Piano delle Antenne secondo cui “Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

a) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di

copertura del servizio;

b) l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc;

c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;

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d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui”.

In via meramente subordinata qualora l’assenza dei presupposti di fatto e diritto non venga ritenuta tale

CHIEDE

che il Comune di Roma Capitale- Municipio XIV, provveda con urgenza a : - chiedere preliminarmente all’ ARPA uno studio di compatibilità completo, progettuale e di rilevazione in campo, sui valori di campo elettrico ( rispetto del limite di legge 6 V/mt) nei punti più esposti degli immobili adiacenti agli impianti di antenna dei 4 operatori già in esercizio;

- chiedere preliminarmente all’Ente Regionale Parco di Veio di intervenire per verificare l’osservanza di tutti i vincoli e prescrizioni previsti dalla legge vigente ivi compresi la valutazione delle altezze delle strutture e degli impianti di antenne;

- nel merito effettuare sopralluoghi per la verifica della presenza dei luoghi sensibili sopra indicati, posti a meno di 100 metri dal sito indicato per l’installazione della Stazione radio base e comunque nell’immediate vicinanze che rendono contra legem l’installazione;

- accertare l’esistenza di altre stazioni radio base di altri Gestori poste a pochi metri, con grave rischio per la salute per l’esposizione alle onde elettromagnetiche , acquisendo la documentazione progettuale ( analisi d’impatto elettomagnetico e progettazione delle altezze in conformità della legge vigente) ;

-acquisire la documentazione relativa alle misurazioni del campo elettromagnetico di fondo e dei nuovi valori che si andrebbero a determinare con l’installazione della nuova stazione radio base richiesta dalla ILIAD S.A, attraverso rilevazioni per un lasso temporale congruo con particolare riguardo ai punti più esposti sopra indicati;

-accertare la necessità del rilascio della concessione edilizia per l’ esecuzione delle opere richieste ed in mancanza dei presupposti e per l’effetto

NON RILASCI L’AUTORIZZAZIONE

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in conformità dell’obbligo che ha l’Amministrazione comunale di tutelare la salute collettiva ed infantile, in sede di rilascio con valutazione rigorosa dell’impatto irradiante non già della singola antenna, ma del funzionamento congiunto delle plurime antenne già installate sul territorio interessato e sopra indicate, secondo quanto previsto dal PIANO DELLE ANTENNE.

Si fa riserva di produrre ulteriori documenti se necessario, integrare con altre osservazioni, nonché di agire e denunziare presso le sedi competenti tutte le violazioni della legge vigente, del protocollo e del Piano delle Antenne.

SI FA RISERVA ESPRESSA DI AGIRE

altresì dinanzi alle Autorità competenti preposte nei confronti di tutti i soggetti ed enti responsabili, ognuno per quanto di ragione, per tutelare il diritto alla salute, il diritto alla salvaguardia dell’ambiente, nonché al risarcimento di tutti i danni ivi compreso quello del deprezzamento del valore commerciale degli immobili prossimi al presunto punto dell’installazione della stazione radio base, nonché quelli fisico e psicologico scaturenti dal timore e dal pericolo di vivere in un ambiente rischioso per la salute.

Si chiede che ogni comunicazione in merito al presente procedimento di opposizione venga inoltrata via pec: francescagiglio@avvocatinapoli.legalmail.it oppure via e-mail consulta.municipioroma15@gmail.com

Allegato citato pag. n.1.

Roma, 20 novembre 2018.

Avv. Francesca Giglio

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